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Codice Civile
Codice Penale

Risoluzione del contratto di distribuzione per inadempimento

La sentenza conferma la legittimità della risoluzione dei contratti di distribuzione in caso di grave inadempimento del piano di rientro concordato per i debiti pregressi. Viene inoltre riconosciuto il diritto al risarcimento del danno per violazione del canone di buona fede, qualora la comunicazione di risoluzione sia avvenuta in modo repentino e senza la concessione di un termine congruo per sanare l’inadempimento. Non sussiste, invece, la responsabilità per concorrenza sleale in capo al creditore che abbia partecipato ad una gara pubblica dopo aver comunicato la risoluzione del contratto al debitore.

Pubblicato il 15 January 2025 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

N.R.G. 12196/2022 + N.R.G. 41696/2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE V CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico dr.ssa NOME COGNOME ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._52_2025_- N._R.G._00012196_2022 DEL_05_01_2025 PUBBLICATA_IL_05_01_2025

nelle cause civili riunite di I Grado iscritte al N.R.G. 12196/2022 e al N.R.G. 41696/2022, promosse da:

(C.F. , con il patrocinio dell’avv. NOME COGNOME elettivamente domiciliata in INDIRIZZO

162 98158 COGNOME presso il difensore avv. NOME NELLA CAUSA N.R.G. 12196/2022 OPPONENTE NELLA CAUSA N.R.G. 41696/2022 contro (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. COGNOME e dell’avv. COGNOME NOME COGNOME ) INDIRIZZO 20123 MILANO;

) INDIRIZZO 22/A 00161 ROMA;

elettivamente domiciliato in INDIRIZZO 20123 MILANO presso il difensore avv. COGNOME CONVENUTA NELLA CAUSA N.R.G. 12196/2022 OPPOSTA NELLA CAUSA N.R.G. 41696/2022

OGGETTO: Distribuzione

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli depositati per via telematica.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione notificato in data 23 marzo 2022 (di seguito per brevità ha convenuto in giudizio dinnanzi a questo Tribunale (di seguito ), chiedendo l’accoglimento delle seguenti conclusioni:

“In via principale, nel merito:

1. accertare e dichiarare la piena validità del contratto di distribuzione per la linea RAGIONE_SOCIALE, sottoscritto tra le parti in data 20 C.F. C.F. marzo 2013, del contratto di distribuzione per la linea RAGIONE_SOCIALE, sottoscritto tra le parti in data 4 dicembre 2007, in quanto mai risolti per inadempimento della in subordine al punto 1 – nella non creduta e denegata ipotesi in cui il Tribunale adito dovesse ritenere valida la risoluzione dei contratti di distribuzione de quibus e del piano di rientro sottoscritti tra le parti, dichiarare che i contratti si sono risolti unicamente a causa del comportamento tenuto dalla in aperta malafede e contro qualsivoglia dovere di collaborazione e lealtà e, per l’effetto, condannare la al risarcimento del danno patito dalla che si quantifica in € 1.000.000,00; 2. in ogni caso, accertare e dichiarare l’annullamento del piano di rientro sottoscritto tra le parti per dolo e/o violenza;

3. condannare a corrispondere a a titolo di risarcimento del danno, la somma di € 2.500.000,00 ovvero la diversa somma minore o maggiore che il Giudice riterrà congrua, giusta e dovuta, o comunque secondo equità, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal fatto al saldo nella misura di legge.

4. accertare e dichiarare che il comportamento della convenuta costituisce atto di concorrenza sleale ex art. 2598, n. 3, c.c.;

e per l’effetto 5. inibire la convenuta alla continuazione degli atti di cui in narrativa, dichiarandolo e condannandolo al risarcimento dei danni derivanti all’attore nella misura di € 1.000.000,00 6. ordinarsi la pubblicazione dell’emananda sentenza sui principali quotidiani nazionali e sulle riviste di settore, a spese del convenuto”.

Ai fini della concisa esposizione dei fatti rilevanti e delle ragioni giuridiche della decisione (artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), in sintesi il Giudice osserva che a fondamento delle domande l’attrice ha dedotto che il Sig. , già agente per la società , a seguito dell’acquisizione della da parte della ha intrapreso una lunga collaborazione con la società convenuta.

A tal fine in data 19/02/2007 ha costituito la società volta a fornire, a strutture pubbliche e private, dispositivi medici per l’attività sanitaria;

della società il Sig. è amministratore e legale rappresentante “pro tempore”, nonchè socio al 95%.

Grazie agli ottimi risultati ottenuti, aveva esteso il suo commercio ad altre due linee della : .

Nel 2012 i contratti di agenzia e distribuzione della linea Cordis erano cessati e ha continuato ad essere agente e distributore della per le altre due linee.

In merito alla “Linea RAGIONE_SOCIALE – dispositivi medici per chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica”- l’attrice ha dedotto che avevano sottoscritto in data 8/03/2013 un contratto di agenzia per la promozione e la conclusione di contratti di vendita dei prodotti di con riferimento all’ Catania e in data 20/03/2013 un contratto di distribuzione, nel quale era previsto il pagamento della merce a mezzo bonifico bancario e con scadenza a 90 giorni dalla data di fattura;

nel 2014 i termini di pagamento erano stati addirittura concordati in 180 giorni dalla data della fattura.

In merito alla “Linea RAGIONE_SOCIALE – dispositivi medici per elettrofisiologia-cardiologia”, l’attrice ha allegato che in data 4/12/2007 le parti avevano sottoscritto un contratto di agenzia e in pari data un contratto di distribuzione;

nel contratto di distribuzione era previsto che volgesse l’attività di acquisto e commercializzazione in nome e per conto della servendosi di un’autonoma organizzazione idonea allo scopo;

al punto 3.4 era pattuito che RAGIONE_SOCIALE il pagamento degli ordini avvenisse a mezzo ricevuta bancaria con scadenza a 90 giorni dalla fattura.

Nel 2009 aveva richiesto a di procedere con l’acquisto di un sistema di mappaggio “RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE, al prezzo di € 117.600,00:

l’apparecchiatura era stata poi resa e sostituita con merce;

nel 2010 ra stata “invitata” da ad acquistare il secondo apparecchio di mappaggio “RAGIONE_SOCIALE per il minor corrispettivo di € 96.000,00 nonostante l’apparecchio fosse il medesimo;

nel 2011 era stato richiesto alla ’acquisto del terzo sistema di mappaggio “RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE, modello base, per il corrispettivo di € 175.450,00.

Grazie all’impegno profuso, aveva fatto in modo che il “sistema RAGIONE_SOCIALE” venisse installato presso di Palermo.

In data 21/06/2011 la aveva richiesto a di acquistare, con un contratto della durata di tre anni, un ulteriore sistema  (il quarto) con gli accessori e sistemi connessi, al prezzo di € 150.000,00;

avrebbe dovuto corrispondere la somma mediante quote annuali dell’importo pari a € 50.000,00 ciascuna, fatto salvo il caso in cui fosse stata in grado di raggiungere un fatturato per l’acquisto di dispositivi della sola Linea RAGIONE_SOCIALE pari o superiore a € 240.000,00 annui.

L’attrice ha dedotto che nel rapporto fra le parti vi era sempre stata “grande collaborazione e massima disponibilità:

da un lato forniva a merce con scadenza breve”, dall’altro l’acquistava al fine di raggiungere i target stabiliti con l’area manager, “con la piena consapevolezza che la società convenuta avrebbe comunque provveduto al dovuto cambio”;

“inaspettatamente e immotivatamente, dal 2016, a seguito del cambio del capo area per la linea RAGIONE_SOCIALE, iniziava a imporre quantitativi di merce sempre maggiori (fino al 40% in più, doc. 24A) – anche al fine di raggiungere i quantitativi di vendita imposti dai vertici ai capi delle diverse aree”.

Nonostante tali comportamenti aveva espresso apprezzamenti per l’ottimo lavoro svolto da.

Gi e gli obiettivi raggiunti, “benché, contrariamente a tutti gli obblighi e principi di buona fede, la perdurasse a inviare merce ai limiti dell’utilizzabilità, giusta l’imminente scadenza, proprio alla luce della consapevolezza che anche grazie all’ottima fama che si era costruita da sola sul territorio siciliano, sarebbe riuscita a rivenderla”.

Dal gennaio del 2020 fino a dicembre del 2021 aveva disposto plurimi bonifici, per il complessivo importo di € 1.817.727,07, di cui € 1.086.730,48 a copertura delle fatture scadute, così da rientrare dal debito maturato ed € 730.996,59 quale pagamento per la merce acquistata.

Dal luglio 2020, “in violazione di quanto previsto contrattualmente (e quale ultimo tassello di un intricato disegno di malafede per mettere in ginocchio l’odierna attrice)”, aveva chiesto a di acquistare merce con pagamento anticipato, da effettuare al momento dell’ordine;

in data 24/09/2020 aveva imposto l’acquisto di un software per l’aggiornamento dei sistemi RAGIONE_SOCIALE, per il corrispettivo di € 48.800,00 oltre IVA.

In data 8/02/2021 aveva imposto a i acquistare il servizio di manutenzione full risk per il sistema RAGIONE_SOCIALE, per il corrispettivo di € 15.000,00 (I.V.A. esclusa), da pagare anticipatamente in un’unica soluzione;

nel contratto, valido dal 1/01/2021 al 31/12/2021, veniva previsto che “tutti gli interventi non coperti dalla garanzia saranno fatturati al Cliente (ndr. NOME Gi)”, ai costi indicati.

L’attrice ha allegato che in data 12/07/2021, “a seguito della maturazione di un debito da parte della nei confronti della per tutte le RAGIONE_SOCIALE deplorevoli e vessatorie condotte assunte da quest’ultima nei confronti della piccola società, contrarie ai più comuni obblighi di buona fede e leale collaborazione tra le parti, le due società sottoscrivevano un piano di rientro (doc. 33), in cui veniva previsto il pagamento dell’importo di € 4.047.762,70 (debito calcolato sulla base di fatture scadute emesse dalla al netto degli interessi di mora maturati e maturandi) con modalità dilazionate e, cioè, con n. 43 rate mensili, a decorrere dal mese di luglio 2021”, con una maxi rata finale dell’importo di € 199.000,00 da corrispondere nel gennaio del 2025. Riguardo a tale piano di rientro, a affermato:

“La creditrice – forte della sua egemone posizione contrattuale e di supremazia, quale multinazionale e azienda leader nella produzione – imponeva, peraltro, che:

– solo a seguito dell’integrale e corretto pagamento delle rate concordate, sarebbero state emesse le note di credito dovute per sostituzione di merce;

– le fatture emessa da sarebbero continuate a essere soggette a “pagamento anticipato all’ordine”;

– il mancato pagamento nei termini previsti, anche di una sola delle rate, avrebbe comportato il blocco automatico delle forniture e la facoltà della di ritenere il piano di rientro “risolto per grave inadempimento, con immediata decadenza del debitore dal beneficio della dilazione di pagamento”, con conseguente possibilità della di esigere “integralmente e immediatamente” il pagamento del debito residuo;

– in caso di mancato rispetto delle scadenze di pagamento delle rate pattuite da parte di avrebbe potuto risolvere il contratto di distribuzione, da dichiarare con una mera comunicazione, salvo in ogni caso il diritto di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Tale accordo veniva imposto da “in un momento molto difficile e delicato per la posto che durante tutto il periodo della pandemia la maggior parte degli ospedali non hanno eseguito procedure e, in ogni caso, non provvedevano a saldare i corrispettivi per gli ordini eseguiti”;

“vittima, ormai, di un terso rapporto di sudditanza, e si vedeva costretta a sottoscrivere tale documento, in cui si estrinsecava una ovvia volontà viziata”.

In seguito aveva provato a tener fede al pagamento delle rate previste nel piano di rientro, “benché eccessivamente e chiaramente oltremisura onerose per la stessa” e, quindi, aveva corrisposto nell’arco di soli tre mesi e mezzo l’importo di € 185.000,00 ed aveva continuato a pagare la merce acquistata dalla anticipatamente o alla consegna.

In data 1/09/2021 si era assicurata che partecipasse alla gara indetta per l’ di Cefalù e, tuttavia, poco meno di un mese dopo la stessa aveva risolto il contratto di distribuzione.

In data 27/09/2021 il Sig. era stato ricoverato in emergenza presso l’Ospedale INDIRIZZO di Palermo sino al 2/10/2021;

il periodo di malattia si era protratto fino al 23/11/2021.

Queste circostanze erano ben note ai collaboratori e rappresentanti della e sino alla fine di ottobre 2021 nulla aveva eccepito riguardo ai pagamenti effettuati dalla in forza del piano di rientro, “accettandone, quindi, l’ammontare diverso rispetto a quello pattuito”;

ciò aveva ingenerato nella il legittimo affidamento sul fatto che il rapporto fra le parti proseguisse.

L’attrice ha allegato che, tuttavia, in data 26/10/2021, “alle ore 19.28 (quindi, dopo l’orario di chiusura degli uffici), incurante dell’assenza del Sig. per motivi di salute, la inoltrava alla una comunicazione via PEC (posta accessibile unicamente dagli uffici della , in cui dichiarava l’unilaterale risoluzione del piano di rientro e dei contratti di distribuzione in essere tra le parti, nonostante avesse tacitamente accettato le modifiche precedenti”.

L’attrice ha dedotto che tale condotta dimostra la malafede Con Cont Cont Cont Con Cont Part Con contrattuale della convenuta, la quale “anziché invocare così subitaneamente la risoluzione del vessatorio piano di rientro e dei contratti di distribuzione in essere, avrebbe dovuto quantomeno, alla luce dell’accettazione tacita delle precedenti modifiche e del legittimo affidamento ingenerato, comunicare a l’intenzione potenziale di risolvere il contratto, dando alla stessa un congruo termine per sanare l’asserito inadempimento”; si era avvalsa, invece, della facoltà di risolvere immediatamente i contratti di distribuzione per entrambe le linee (RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE Webster), dichiarando anche la decadenza della debitrice dal beneficio del termine e fissando in soli 20 giorni il termine per provvedere all’integrale pagamento del debito residuo, comunicando che in difetto di adempimento avrebbe proceduto per il recupero coattivo del credito in sede giudiziale.

Alle ore 6.45 del 27/10/2021 “ancora ignara della comunicazione ricevuta via PEC dalla durante l’orario di chiusura degli uffici, depositava, tramite il portale dell’ospedale civico -portale raggiungibile anche da casa- la propria offerta (preparata chiaramente tempo addietro) per correttamente partecipare al bando di gara indetto per le forniture a favore dell’ di Palermo quale capofila, essendo una gara di bacino per la Sicilia Occidentale”.

A riprova della malafede della convenuta “e della reale motivazione sottesa alla decisione improvvisa di risoluzione dei contratti in essere”, la stessa aveva partecipato alla gara, depositando la sua offerta.

L’attrice ha allegato che tale condotta concretizzava “il grave caso di concorrenza sleale, in cui utilizzava tecniche non conformi ai “principi della correttezza professionale”, idonee, ictu oculi, a danneggiare i:

infatti, con tutta probabilità, si presume che controparte sia stata in grado di presentare una proposta migliore rispetto a quella presentata dalla odierna attrice, in quanto conosce i prezzi applicati dalla ed è ovviamente in grado di proporli a un prezzo nettamente inferiore”.

In data 3/11/2021 aveva ribadito la risoluzione dei contratti di distribuzione con e, a seguito dell’interruzione delle forniture di materiale sanitario, si dichiarava “esente da qualsiasi responsabilità per la mancata fornitura dei beni richiesti e necessari agli enti ospedalieri pubblici con cui era contrattualmente obbligata”.

In data 10/11/2021 aveva inviato a una contestazione relativa ai comportamenti “deplorevoli, vessatori e financo biasimevoli tenuti dalla multinazionale in aperta violazione ai più comuni e legittimi doveri di buona fede e leale collaborazione tra le parti”;

per non era stato possibile definire con la controversia in quanto condizione essenziale per il raggiungimento di un accordo era per “il pagamento del debito maturato dalla nei suoi confronti – nella misura incorretta quantificata unilateralmente dalla convenuta -, debito che allo stato, stante anche l’incertezza dell’aggiudicazione della gara relativa all’ di Palermo (si ricorda, quale capofila), non è in grado di onorare, anche e soprattutto a causa delle vessatorie condotte subite dalla ;

tale debito si riferiva al contratto di distribuzione per la RAGIONE_SOCIALE del 4/12/2007, mentre per la RAGIONE_SOCIALE non ha contratto debiti.

Sulla base di queste premesse l’attrice ha dedotto:

– la piena validità dei contratti di distribuzione, in quanto l’inadempimento rispetto al piano di rientro imputato dalla è solo parziale e indotto dalla RAGIONE_SOCIALE creditrice stessa, “che illegittimamente ha abusato della sua posizione dominante e di egemonia”;

– “il Tribunale potrà valutare che, anche con riferimento alla stesura del piano di rientro dal debito maturato, eseguita unicamente da posto che le contestazioni eseguite da sono state stralciate (cfr. docc. 35 A e B, citt.), la cui volontà appare, a codesta difesa, viziata per violenza e/o dolo, ex art. 1427 c.c., la convenuta ha perdurato nel profittare della sua posizione di supremazia, dominio e forza, in quanto il debito risulta maggiore del dovuto, posto che non sono conteggiate le note di credito (la cui emissione è subordinata all’integrale pagamento del credito), non è mai stata accettata la proposta formulata da di cessione del credito I.V.A. (pari a € 200.000,00, cfr. doc. 34B, cit.)

ed è stata inserita la fattura di € 50.000,00 per il pagamento della terza rata del sistema di mappaggio (oggi situato al civico di Palermo, in comodato gratuito) e per cui le parti avevano pattuito che nulla sarebbe stato dovuto (cfr. docc. 10, 11, 12 e 23, citt.)”;

– non sussiste alcun inadempimento di gravità tale che giustifichi la risoluzione del contratto di distribuzione comunicata da in data 26/10/2021;

– nel caso in cui il Tribunale dovesse ritenere risolto il contratto tra le parti, “la stessa risoluzione dovrà essere imputata unicamente al comportamento tenuto dalla in aperta e chiara malafede e comunque in violazione di qualsivoglia dovere di leale collaborazione e correttezza cui le parti in esecuzione a un contratto devono attenersi, ex art. 1375 c.c.”

, conseguentemente la convenuta dovrà essere condannata a risarcire tutti i danni, specificati nell’atto di citazione, quantificati nell’importo complessivo di € 2.500.000,00.

La causa è stata iscritta a ruolo col numero R.G. 12196/2022.

Si è costituita la convenuta, eccependo in via preliminare l’incompetenza per territorio del Tribunale di Milano rispetto alle domande di RAGIONE_SOCIALE relative al contratto di distribuzione “RAGIONE_SOCIALE”.

Nel merito la convenuta ha replicato, in sintesi, che a pretestuosamente instaurato il presente giudizio, “invocando asserite – ma inesistenti – condotte scorrette o coercitive da parte di , al mero fine di cercare di precostituirsi una difesa rispetto al credito di circa Euro 4 milioni, pacifico ed espressamente riconosciuto da anche a mezzo di un piano di rientro a suo tempo sottoscritto da a poi non rispettato) vantato da per forniture di prodotti effettuate in favore di ma non pagate da ha sempre adempiuto correttamente le proprie obbligazioni contrattuali “(fornendo puntualmente a i prodotti di volta in volta ordinati dall’Attrice) e non ha mai posto in essere alcuna fantomatica condotta scorretta, ma anzi si è ripetutamente mostrata disponibile e tollerante nei confronti di tanto è vero che le ha anche consentito di stipulare un piano di rientro (nel luglio 2021) rateizzando in quasi quattro anni il debito dovuto da per giunta senza applicare alcun interesse, sinché nel luglio 2022 ha agito in via monitoria per il recupero del proprio credito”. La convenuta ha ottenuto da questo stesso Tribunale il decreto ingiuntivo emesso in data 14 settembre 2022, provvisoriamente esecutivo, per il credito di Euro 2.561.913,85 oltre interessi relativo al contratto di distribuzione RAGIONE_SOCIALE fermi i crediti vantati da in relazione agli altri contratti;

l’attuale debito di è pari a complessivi Euro 3.884.709,58, così ripartiti:

– Euro 2.561.913,85 derivanti dal Contratto di distribuzione RAGIONE_SOCIALE – Euro Con Con 721.502,75 derivanti dal Contratto di distribuzione RAGIONE_SOCIALE soggetto al Foro esclusivo di Roma, – Euro 601.292,98

quale credito derivante dal Contratto di distribuzione “RAGIONE_SOCIALE”.

Per il pagamento di tale ultimo credito ha proposto domanda riconvenzionale di condanna dell’attrice.

La convenuta ha affermato che ha rivenduto ai clienti la pressoché totalità dei prodotti oggetto delle forniture acquistate da , come si desume anche dal magazzino di che, per sua stessa dichiarazione, risultava a metà del 2020 “con giacenza fisica quasi pari a zero”, ricavandone il relativo prezzo e conseguente profitto, senza tuttavia pagare a il prezzo dovutole per quei prodotti, maturando l’enorme debito di circa quattro milioni di Euro.

La convenuta ha dedotto che il debito di non dipende da pretese, inesistenti, condotte abusive di , tutte contestate.

In particolare la convenuta ha affermato che tutti gli acquisti di prodotti sono stati effettuati nella sua libertà ed autonomia imprenditoriale, con piena volontà e consapevolezza;

il piano di rientro in data 12 luglio 2021 conteneva previsioni di miglior favore per poiché dilazionava in quattro anni il pagamento del debito che avrebbe potuto pretendere in un’unica soluzione con conseguente risoluzione dei contratti con effetto immediato per giusta causa, in forza delle clausole risolutive espresse;

il piano prevedeva degli sconti sotto forma di note credito in favore di olo in caso di rispetto dei termini di pagamento delle rate di debito;

il piano non prevedeva interessi a carico di e per il resto confermava le stesse condizioni già contrattualmente pattuite.

La convenuta ha ribadito che il piano di rientro contiene l’espresso riconoscimento del debito da parte di che è legittima la risoluzione dei contratti da parte di nell’ottobre 2021;

, pur potendo risolvere con effetto immediato i contratti a fronte dell’enorme debito di ha deciso di non farlo e, tramite il Piano di Rientro, “ha dato a ’ennesima possibilità di ripianarlo, con pagamento di n. 43 rate mensili, senza interessi, a decorrere dal mese di luglio 2021 e fino a totale estinzione del debito”.

Tuttavia, sin da subito si rendeva inadempiente anche al Piano di Rientro e, nonostante gli ulteriori solleciti di , non effettuava i pagamenti dovuti entro i termini essenziali previsti nel Piano”.

La convenuta ha contestato sia il preteso stato di dipendenza economica di verso , sia l’asserito abuso di detto stato da parte di ;

ha replicato in particolare in merito alla gara indetta da di Palermo.

La convenuta ha formulato, quindi, al Tribunale le seguenti conclusioni:

“In via preliminare e/o pregiudiziale:

“(i) Dichiarare l’incompetenza per territorio del Tribunale di Milano a conoscere di tutte le domande e le questioni inerenti al Contratto di distribuzione RAGIONE_SOCIALE, essendo competente in via esclusiva il Tribunale di Roma, per tutte le ragioni indicate in narrativa;

In via preliminare nel merito e senza accettare il contraddittorio:

(ii) con riferimento al credito di oggetto della successiva domanda riconvenzionale sub (iv), emettere ex art. 186 bis c.p.c. ordinanza di pagamento provvisoriamente esecutiva, ovvero, in subordine, emettere ex art. 186 ter c.p.c. ordinanza di ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva, in entrambi i casi per l’importo complessivo di Euro 601.292,98, o la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, nei confronti di e in favore di per le causali di cui al paragrafo VI.3, oltre interessi di mora ai sensi del D. Lgs. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture all’effettivo saldo; In via principale e riconvenzionale, nel merito e senza accettare il contraddittorio:

(iii) rigettare le domande proposte da nei confronti di in quanto inammissibili e/o comunque infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa, previa eventuale compensazione (a) con il credito vantato da nei confronti di di cui al paragrafo VI.1 per cui ha già ottenuto un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, (b) con il credito vantato nei confronti di di cui al paragrafo VI.3, e (c) in subordine rispetto all’eccezione di incompetenza per territorio di cui al punto (i), con il credito vantato da nei confronti di di cui al paragrafo VI.2); (iv) accertare e dichiarare tenuta, e per l’effetto condannare, a pagare a l’importo complessivo di Euro 601.292,98, o la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, anche in via equitativa ex artt. 1226 c.c., per le causali di cui al paragrafo VI.3, oltre interessi di mora ai sensi del D. Lgs. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture all’effettivo saldo;

(v) con vittoria di spese e compensi di lite, anche per difesa tecnica, nonché delle spese della eventuale CTU, oltre ad accessori e spese generali (incluse le spese per contributo unificato)”.

Con ordinanza in data 8 giugno 2023 è stato respinto il ricorso ex art. 700 cpc proposto dall’attrice;

con separata ordinanza depositata in pari data sono state respinte le istanze d’ingiunzione di pagamento formulate ex art. 186 bis ed art. 186 ter cpc dalla convenuta per il pagamento della somma oggetto della domanda riconvenzionale e sono stati assegnati i termini per le memorie ex art. 183, VI comma cpc. Con atto di citazione notificato in data 25 ottobre 2022 a proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 15302/2022 (n.r.g. 23214/2022), provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Milano su ricorso di per la somma di € 2.561.913,85, oltre interessi e spese.

Nel ricorso monitorio ha allegato che il credito si riferisce al contratto di distribuzione in esclusiva stipulato in data 4.12.2007 per la vendita dei dispositivi medici per elettrofisiologia “RAGIONE_SOCIALE” relativamente alle zone di Palermo, Trapani, Agrigento, Enna e Caltanissetta;

ha allegato che riconosciuto tale credito nel piano rientro in data 12.7.2021.

L’opponente ha allegato le medesime circostanze di fatto relative ai rapporti contrattuali intercorsi fra le parti già esposte nell’atto di citazione col quale ha introdotto la causa RGN121962022.

In particolare l’opponente ha ribadito che, anche per quanto concerne il rapporto di distribuzione per i dispositivi medici della Linea “RAGIONE_SOCIALE”, sino al 2016 il rapporto era stato “accomodante” e improntato alla massima collaborazione, come dimostrato fra l’altro dallo scambio di email in data 22 gennaio 2015 intercorso col Capo Area di della linea RAGIONE_SOCIALE:

quest’ultimo, stante la circostanza per cui si trovava con i magazzini pieni, suggeriva all’odierna opponente di non eseguire ulteriori ordini e la rassicurava, nonostante non fosse stato chiaramente ancora raggiunto il quantitativo minimo imposto per non pagare l’ultima rata relativa al sistema di mappaggio “”, acquistato dalla nel 2011.

Infatti, il Capo Area rassicurava l’opponente con l’intesa che si sarebbe poi trovata una soluzione per risolvere il problema, collimare tutti gli interessi in gioco e non dover corrispondere il rateo del “”.

L’opponente ha ribadito che il rapporto era mutato inaspettatamente e immotivatamente dal 2016, a seguito del cambio del capo area per la linea RAGIONE_SOCIALE:

la società multinazionale aveva iniziato ad imporre quantitativi di merce sempre maggiori (fino al 40% in più), “arrivando letteralmente a vessare e angustiare la n caso di ordini inferiori… e, soprattutto, a non effettuare più, senza alcun legittimo motivo, la sostituzione della merce consegnata con scadenza inferiore ai 12 mesi”.

L’opponente ha ribadito che dal gennaio 2020 e fino al dicembre 2021 aveva adempiuto tutte le proprie obbligazioni e disposto plurimi bonifici, per il complessivo importo di € 1.817.727,07, a favore della ;

dal luglio 2020, in violazione di quanto previsto contrattualmente.

aveva imposto a i acquistare merce con pagamento anticipato, da effettuare al momento dell’ordine e di acquistare un software per l’aggiornamento dei sistemi “”.

L’opponente ha ribadito che il piano di rientro in data 12.7.2021 era stato imposto da in contrasto con gli obblighi di buona fede e leale collaborazione e “in un momento molto difficile e delicato per la RAGIONE_SOCIALE

, posto che durante tutto il periodo della pandemia la maggior parte degli ospedali non eseguiva procedure e, in ogni caso, non provvedeva a saldare i corrispettivi per gli ordini eseguiti”;

“a nulla valevano le contestazioni che l’opponente cercava di presentare al piano di rientro e al calcolo utilizzato, vittima, ormai, di un terso rapporto di sudditanza.

La i vedeva, quindi, costretta a sottoscrivere tale documento, in cui si estrinsecava una ovvia volontà viziata”.

L’opponente ha ribadito le vicende relative alla gara indetta per l’Istituto RAGIONE_SOCIALE di Cefalù e alla gara per le forniture a favore dell’ ed altresì le ulteriori doglianze già esposte nel precedente giudizio in merito alla condotta di.

Sulla base di queste premesse l’opponente ha eccepito la nullità del decreto ingiuntivo, per la pendenza della causa R.G. n. 12196/2022, introdotta da per l’accertamento negativo del medesimo diritto di credito fatto valere da col ricorso monitorio.

Nel merito l’opponente ha eccepito la carenza di prova dell’an e del quantum debeatur del credito oggetto del decreto ingiuntivo.

Ha allegato l’invalidità dell’accordo avente ad oggetto il piano di rientro accettato da n data 12.7.2021 in quanto, “come esposto anche tramite l’atto introduttivo del giudizio n.r.g. 12196/2022”, l’accordo sul piano di rientro del 12.7.2021 “è invalido ai sensi degli artt. 1427 e ss. c.c. e/o alla luce dell’art. 9 della L. n. 192/1998”;

alla luce dell’art. 9 della L. n. 192/1998 ha allegato che devono ritenersi nulli altresì gli accordi raggiunti dal 2016 in poi, “con i quali la ha imposto quantitativi di merci sempre maggiori (cfr. doc. nn. 27 a 32), oltreché gli accordi risalenti al mese di luglio del 2020 in virtù dei quali la SO.GI.

– tramite una chiara coartazione della volontà – è stata costretta ad acquistare merci da pagare anticipatamente al momento della consegna e gli ulteriori accordi in virtù dei quali – datati rispettivamente 24.9.2020 e 8.2.2021 – la società odierna opponente è stata costretta ad acquistare un software per l’aggiornamento dei sistemi “RAGIONE_SOCIALE” e ad acquistare il servizio di manutenzione full risk per il sistema “RAGIONE_SOCIALE”, entrambi per una cifra evidentemente molto consistente (cfr. doc. nn. 38 e 39)”.

In relazione a tali accordi l’opponente ha dedotto la nullità di clausole contrattuali “estremamente onerose e vessatorie, così descritte:

1) SO.i è vista costretta ad acquistare Con continuamente merce in eccedenza e riempire il magazzino, senza poterla vendere;

2) Il pagamento della merce doveva essere alla consegna o al momento dell’ordine e non più a 90 o 180 giorni, nonostante l’entità economica degli ordini;

3) Alla SO.RAGIONE_SOCIALE è stato imposto “l’acquisto di n. 3 sistemi di mappaggio (cfr. doc. nn. 14 – 17 – da lasciare in comodato d’uso gratuito alle strutture ospedaliere), dei relativi software, degli aggiornamenti (cfr. doc. n. 38) e dei sistemi full-risk (con qualsiasi intervento economico a carico esclusivamente della SO. – cfr. doc. n. 39)”;

4) Oggetto di fornitura è stata spesso anche merce con scadenza inferiore a 12 mesi, non accettata quindi dagli ospedali, e di cui spesso è stata, senza valida ragione, negato il reso, costringendo la a far fronte anche a importanti costi di smaltimento, che hanno inevitabilmente aggravato la situazione della società istante (doc. n. 55);

5) La nel piano di rientro ha subordinato l’emissione delle note di credito a favore della al completo pagamento del debito da questa maturato.

L’opponente ha quindi concluso che, data l’invalidità dei predetti contratti, non è possibile configurare alcun diritto di credito certo, liquido ed esigibile “e, men che meno, una forma di riconoscimento del debito da parte della.

L’opponente in subordine ha dedotto l’annullabilità degli accordi ex artt. 1427 e ss. c.c., per dolo e per violenza ex artt. 1434 e 1435 c.c. e la rescindibilità ai sensi dell’art. 1448 c.c.

L’opponente ha formulato, pertanto, le seguenti conclusioni:

INDIRIZZOIN INDIRIZZO

– accertare e dichiarare la nullità e/o l’invalidità del decreto ingiuntivo n. 15302/2022 (n.r.g. 23214/2022), emesso dal Tribunale di Milano, in virtù di quanto sopra detto, e adottare tutti i conseguenti provvedimenti anche in relazione alla rimessione delle parti di fronte al Giudice al quale è stata assegnata la causa n.r.g. 12196/2022 e/o alla riunione della presente causa con quella avente n.r.g.

12196/2022;

– in subordine, accertare e dichiarare, in virtù di quanto sopradetto, la configurabilità dei presupposti per sospendere l’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell’art. 649 c.p.c. e, per l’effetto, adottare il relativo provvedimento, anche inaudita altera parte;

NEL MERITO:

– accertare e dichiarare la fondatezza della presente opposizione, in virtù dei motivi sopraesposti e, per l’effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto e/o dichiarare comunque non dovuta la somma ingiunta con lo stesso;

– in via riconvenzionale:

accertare e dichiarare la nullità/annullabilità o, comunque, l’invalidità, per i motivi sopraesposti, dell’accordo avente ad oggetto il piano di rientro accettato dalla in data 12.7.2021, di tutti gli accordi dal 2016 in poi volti ad imporre quantitativi di merce superiori, dell’accordo del luglio 2020 e di quelli datati 24.9.2020 e 8.2.2021;

– in via riconvenzionale:

in virtù della dichiarazione di invalidità sopradetta, condannare la , in persona del legale rappresentante p.t., a restituire le somme corrisposte in esecuzione dei suddetti accordi o la somma che sarà ritenuta di Giustizia o accertata in corso di causa;

– sempre in via riconvenzionale:

in virtù dei motivi sopraesposti, accertare e dichiarare l’obbligo della società opposta di risarcire il danno subito dalla SO.G.I., ai sensi degli artt. 1218 e ss. c.c., 2043 e ss. c.c. e dell’art. 2600 c.c. e, per l’effetto, condannare la , in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento della somma pari ad € 2.500.000,00, o alla diversa somma che sarà accertata in corso di giudizio o che sarà ritenuta di Giustizia, anche ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c., oltreché disporre la pubblicazione della sentenza ai sensi dell’art. 2600 c.c. – Con vittoria di spese e compensi di giudizio, anche della fase monitoria”. La causa di opposizione al decreto ingiuntivo è stata iscritta a ruolo col numero R.G. 41696/2022.

Si è costituita l’opposta, replicando che il credito oggetto del decreto ingiuntivo è provato dalle fatture, dai documenti di trasporto “relativi alle forniture di cui è causa debitamente sottoscritti dal debitore a riprova della corretta esecuzione delle obbligazioni di consegna assunte da in relazione alla fornitura de qua”, dal piano di rientro datato 12.7.2021 nel quale ha riconosciuto il debito per complessivi Euro 2.561.913,85 per l’acquisto di dispositivi medici della Linea “RAGIONE_SOCIALE”.

L’opposta ha replicato all’eccezione di nullità del decreto ingiuntivo.

Nel merito ha rilevato che non ha sollevato alcuna contestazione, neppure nell’atto di citazione, riguardo ai prodotti oggetto delle fatture azionate in INDIRIZZO, alla loro consegna e al prezzo indicato nelle fatture;

ha evidenziato che l’opponente si è limitata a “ricopiare” le considerazioni difensive che ha già posto a fondamento della pretesa risarcitoria avanzata nella causa RG 12196/2022.

L’opposta ha ribadito, quindi, le medesime allegazioni difensive già formulate in tale precedente giudizio, contestando la domanda risarcitoria.

L’opposta ha proposto, infine, le seguenti conclusioni:

“Voglia l’Ill.mo Tribunale civile di Milano, ogni contraria domanda, ragione, pretesa o eccezione respinta e disattesa, per tutti i motivi di cui in atti, previa acquisizione del fascicolo della fase monitoria:

– in via preliminare, rigettare l’avversa eccezione di nullità e/o invalidità del decreto ingiuntivo;

– in via preliminare, rigettare l’avversa istanza ex art. 649 c.p.c. e confermare la provvisoria esecutorietà dell’ingiunzione opposta ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 648 c.p.c. non essendo l’avversaria opposizione fondata né su prova scritta, né su prova di pronta soluzione;

– nel merito, rigettare, respingere e disattendere tutte le domande anche in via riconvenzionale, e per l’effetto confermare l’opposta ingiunzione n. 15302/2022 del Tribunale di Milano del 16.9.2022 (R.G. n. 23214/22);

– in ogni caso, accertare e dichiarare il diritto di credito di nei confronti di per l’importo di Euro 2.561.913,85, relativamente alla fornitura di cui è causa e, conseguentemente, condannare in via definitiva in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento del predetto importo capitale di Euro 2.561.913,85, o a quella diversa somma maggiore o minore risultante all’esito del giudizio, oltre gli interessi decorsi dalla data di esigibilità delle singole fatture oggetto di pagamento sino al saldo ai sensi del D.Lgs n. 231/2002, oltre gli importi per spese, diritti e onorari oltre c.p.a. e IVA già liquidati nell’ingiunzione opposta e comunque dovuti alla conchiudente anche per l’attività successiva e alle relative imposte, per l’importo che sarà all’uopo determinato in corso di causa; Senza accettazione del contraddittorio sulle domande nei limiti già specificati nella narrativa del presente atto e con riserva di ulteriormente dedurre, produrre, eccepire, formulare istanze istruttorie ed emendare le prese conclusioni.

Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente procedimento oltre CPA e IVA, come per legge”.

Con ordinanza in data 12 marzo 2023 la precedente Giudice, dr.ssa NOME COGNOME ha accolto l’istanza dell’opponente di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ex art. 649 c.p.c. e ha assegnato i termini per le memorie ex art. 183, VI comma cpc.;

dopo il deposito delle memorie, con ordinanza in data 4 ottobre 2023 ha disposto la trasmissione della causa per connessione ex art. 274 c.c. con la causa N. R.G. 12196/2022.

Cont Dopo il deposito delle memorie ex art. 183, VI comma cpc in entrambe le cause, nell’udienza in data 25 ottobre 2023 l’attuale Giudice ha sentito i procuratori delle parti circa l’opportunità di riunire le due cause:

i procuratori si sono riportati a quanto già dedotto negli atti, senza insistere per la riunione;

il Giudice non ha ritenuto opportuno disporre la riunione in fase istruttoria, considerato che in entrambe erano già state depositate le memorie ex art. 183, VI comma cpc.

Assunte le prove orali ammesse in entrambe le cause, con ordinanza in data 20 giugno 2024 sono stati assegnati i termini ex artt. 281quinquies I comma- 190 cpc per le comparse conclusionali e le memorie di replica in entrambe le cause.

Con ordinanza in data odierna è stata disposta la riunione delle due cause ai fini della decisione, in applicazione del principio di carattere generale dell’art. 274 cpc (Cass. n. 5267/2000), considerato che a reiterato in entrambe le cause la domanda risarcitoria fondata sulle medesime allegazioni difensive e la domanda di accertamento della nullità del piano di rientro in data 12.7.2021.;

su tale piano di rientro fonda, in particolare, la prova sia del credito relativo a prodotti “RAGIONE_SOCIALE” oggetto del decreto ingiuntivo opposto da nella causa RG 41696/2022, sia il credito relativo a prodotti “RAGIONE_SOCIALE” oggetto della domanda riconvenzionale proposta da nella causa RGN 12196/2022.

Ciò premesso, in via preliminare il Giudice rileva che dev’essere respinta l’eccezione d’incompetenza per territorio proposta dalla convenuta nella causa RGN 12196/2022 in merito a tutte le domande e le questioni inerenti al Contratto di distribuzione RAGIONE_SOCIALE, con riferimento alla clausola dell’art. 16 del contratto che prevede la competenza in via esclusiva il Tribunale di Roma.

Per giurisprudenza costante, in tema di competenza territoriale “il foro convenzionale, anche se pattuito come esclusivo, è derogabile per connessione oggettiva ai sensi dell’art. 33 c.p.c., sicché la parte che eccepisce l’incompetenza del giudice adito, in virtù della convenzione che attribuisce la competenza esclusiva ad altro giudice, ha l’onere di eccepirne l’incompetenza pure in base ai criteri degli artt. 18 e 19 c.p.c., in quanto richiamati dall’art. 33 c.p.c. ai fini della modificazione della competenza per ragione di connessione” (Cass. Ordinanza n. 26910/2020; Cass., ord. 21/12/2018, n. 33150, Cass., ord., 10/10/2016, n. 20310); nel caso in esame la convenuta non ha assolto l’onere di contestare il criterio di competenza di cui all’art. 19 c.p.c. e, pertanto, la competenza territoriale rimane radicata dinnanzi al Tribunale di Milano.

Va respinta la domanda preliminare di i nullità del decreto ingiuntivo per asserita incompetenza del Tribunale che lo ha emesso, per l’eccepita continenza con la causa RGN 12196/2022 precedentemente proposta da Al riguardo è assorbente rilevare che l’istituto della continenza ex art. 39 cpc, come la litispendenza, opera soltanto fra cause pendenti dinanzi a uffici giudiziari diversi (Cass. Ordinanza, n. 10183 del 17/04/2023) e nell’ipotesi di connessione fra cause pendenti dinnanzi allo stesso Ufficio Giudiziario- come nel caso in esame- può essere disposta la riunione ex art. 274 c.p.c., non anche la sospensione ex art. 295 c.p.c. (Cass. Ordinanza n. 18286/2015). Riguardo al merito della controversia, nelle cause riunite il Giudice osserva quanto segue.

1)- Dagli atti e documenti risulta che in data 12 luglio 2021 hanno concordato un piano di rientro per il pagamento del debito di complessivi di € 4.047.762,70- calcolato sulla base delle fatture scadute emesse dalla al netto degli interessi di mora maturati e maturandi- dilazionato in n. 43 rate mensili a partire dal mese di luglio 2021;

dal luglio del 2021 fino a dicembre del 2021 avrebbe dovuto corrispondere mensilmente una rata dell’importo di € 143.460,45, dal gennaio del 2022 al dicembre del 2024 avrebbe dovuto corrispondere mensilmente una rata dell’importo di € 83.000,00 ciascuna e nel gennaio del 2025 avrebbe dovuto pagare la maxi rata finale dell’importo di € 199.000,00.

Le fatture elencate nel piano di rientro sono state emesse da in date comprese fra il 28 dicembre 2011 e l’8 luglio 2021 per forniture di dispositivi medici oggetto dei contratti di distribuzione in corso:

il contratto relativo ai prodotti RAGIONE_SOCIALE stipulato in data 4 dicembre 2007, il contratto per i prodotti della RAGIONE_SOCIALE in data 20 marzo 2013 e il contratto di distribuzione “RAGIONE_SOCIALE” in data 20 dicembre 2007.

ha precisato e documentato che le fatture elencate nel piano di rientro si riferiscono ai seguenti crediti:

– Euro 2.561.913,85 derivante dal Contratto di distribuzione RAGIONE_SOCIALE per il quale ha ottenuto il decreto ingiuntivo;

– Euro 601.292,98 derivante dal Contratto di distribuzione RAGIONE_SOCIALE, in particolare relativo alle linee “”, “” e “”, oggetto della domanda riconvenzionale nella causa RGN 12196/2022;

– Euro 721.502,75 derivante dal Contratto di distribuzione RAGIONE_SOCIALE:

per tale credito si è riservata di agire in conformità all’art. 16 del Contratto, che prevede il Foro esclusivo del Tribunale di Roma.

Nel piano di rientro non sono inserite fatture emesse negli anni 2019 e 2020, in quanto pagate da dall’elenco delle fatture si desume che sino al 2018 le fatture sono state emesse da con data di scadenza per il pagamento a sei mesi, mentre le fatture del 2021 sono state tutte emesse con pari data di scadenza per il pagamento.

ha dedotto che dal luglio del 2020 aveva chiesto al distributore di acquistare merce con pagamento anticipato al momento dell’ordine;

nei contratti di distribuzione i pagamenti erano previsti, invece, a 90 giorni dalla data della fattura per i prodotti RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, poi prorogati a 180 giorni, per la fornitura dei Sistemi RAGIONE_SOCIALE e per i prodotti “RAGIONE_SOCIALE” a 180 giorni dalla data della fattura.

ha allegato che da gennaio del 2020 fino a dicembre del 2021 ha pagato il debito di complessivi € 1.817.727,07 a copertura delle fatture scadute e ha versato complessivi € 730.996,59 per merce acquistata.

ha affermato che, tuttavia, l’ingente debito nei confronti di oggetto del piano di rientro, è maturato “per tutte le deplorevoli e vessatorie condotte assunte da quest’ultima nei confronti della piccola società, contrarie ai più comuni obblighi di buona fede e leale collaborazione tra le parti”, vale a dire:

– abuso della posizione dominante ed egemone di ai danni di – aggravamento della posizione debitoria in cui si è trovata – sfruttamento della solida nomea della e degli ottimi Part Con legami che il Signor era stato in grado di instaurare con Enti pubblici e privati a cui venivano distribuiti i prodotti della – fornitura di prodotti difficilmente vendibili in quanto avente scadenza compresa tra i 6 e i 12 mesi;

– pagamento della merce anticipato o a vista (nonostante i contratti in essere prevedessero pagamenti a 90 o 180 giorni);

– imposizione di acquisto di quantitativi sempre maggiori di merce;

– rifiuto di emettere note di credito a favore della e anzi sottoposizione di suddette emissioni all’integrale pagamento del debito maturato con – piano di rientro dal debito che prevedeva la corresponsione da parte di di una rata annua dell’importo di 1 milione di euro;

– resi di merce con scadenza troppo imminente negati e costrizione della provvedere direttamente allo smaltimento degli stessi;

– imposizione di acquisto di n. 4 sistemi di mappaggio “RAGIONE_SOCIALE” e dei relativi aggiornamenti software, nonché contratti full-risk.

a evidenziato che fino al mese di ottobre del 2021 aveva accettato i pagamenti parziali delle rate del piano di rientro senza sollevare contestazioni e che inaspettatamente si è avvalsa della facoltà di risolvere i contratti di distribuzione per entrambe le linee (RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE), dichiarando anche la decadenza della debitrice dal beneficio del termine per il piano di rientro, fissando in soli 20 giorni dal ricevimento della comunicazione il termine per provvedere all’integrale pagamento del debito residuo. In entrambe le cause ha allegato, pertanto, la malafede contrattuale con cui ha agito, affermando che , “anziché invocare così subitaneamente la risoluzione del vessatorio piano di rientro e dei contratti di distribuzione in essere, avrebbe dovuto quantomeno, alla luce dell’accettazione tacita delle precedenti modifiche e del legittimo affidamento ingenerato, comunicare a l’intenzione potenziale di risolvere il contratto, dando alla stessa un congruo termine per sanare l’asserito inadempimento”.

ha allegato, inoltre, che la decisione di di risolvere i contratti di distribuzione è stata comunicata “in un momento di particolare fragilità per l’amministratore di che versava in gravi condizioni di salute, e proprio a ridosso di una gara d’appalto indetta dall’ alla quale avrebbe certamente partecipato e che le avrebbe consentito di risanare la propria esposizione debitoria”;

ha dedotto che ha partecipato alla gara “proponendo, verosimilmente, condizioni economiche più favorevoli e prezzi inferiori, in un’ottica di concorrenza sleale”.

Con la memoria ex art. 183, VI comma n. 1 cpc nella causa RGN 12196/2022 ha introdotto le seguenti domande:

“Accertare e dichiarare l’invalidità e/o la nullità e/o l’annullamento, anche ai sensi dell’art. 9 della L. n. 192/1998, del Piano di rientro e dei contratti stipulati dal 2016 in poi, per i motivi indicati nell’atto introduttivo e con la presente memoria”, come già allegato nella causa di opposizione al decreto ingiuntivo.

Tali domande sono ammissibili anche nel giudizio RGN 12196/2022, alla stregua dei principi enunciati dalle Sezioni Unite della Cassazione in tema di esercizio dello “ius variandi” nel processo (sentenze N. 12310 del 2015, N. 22404 del 2018, n. 26727 del 15/10/2024).

RAGIONE_SOCIALE ha replicato alle allegazioni della controparte, deducendo che sin dai primi mesi di vigenza del Piano di Rientro RAGIONE_SOCIALE si è mostrata inadempiente:

anziché pagare tre rate mensili di Euro 143.460,45 ciascuna, ha pagato solo l’importo di Euro 40.000,00 il 27 luglio 2021, l’importo di Euro 30.000,00 il 31 agosto 2021, non ha effettuato pagamenti nel mese di settembre e il 25 ottobre 2021 ha effettuato due disposizioni di pagamento per il totale di € 95.000,00, anch’esso parziale rispetto alla rata mensile di ottobre 2021.

ha giustificato la modifica dei termini di pagamento delle fatture, eccependo che nel 2020 aveva già maturato debiti e, pertanto, aveva richiesto il pagamento anticipato per le forniture di prodotti, pur potendo rifiutare nuove consegne a fronte di tali inadempimenti.

ha fatto valere l’inadempimento del piano di rientro con la lettera in data 26 ottobre 2021 con la quale ha comunicato la decadenza dal beneficio del termine, la risoluzione del piano di rientro e dei contratti di distribuzione in corso.

Con la successiva lettera del 3 novembre 2021 ha ribadito la cessazione dei rapporti e il venir meno di ogni suo obbligo di fornitura.

Anche in giudizio ha dedotto che l’art. 11, comma 1, lett. a) di ciascuno dei contratti di distribuzione oggetto delle cause riunite prevede la risoluzione ex art. 1456 c.c. in caso d’inadempimento degli obblighi di pagamento posti a carico del Distributore dall’art. 3.4 del contratto (“Clausola Risolutiva espressa.

Si conviene che costituiranno specifiche cause di risoluzione immediata del presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., di cui potrà avvalersi con effetto a decorrere dal momento in cui il Distributore riceverà la relativa comunicazione da a) (…) l’inadempimento degli obblighi di pagamento posti a carico del Distributore dall’art. 3.4 del presente contratto”) e che il piano di rientro prevede la clausola risolutiva espressa (“il mancato rispetto da parte di dei suddetti termini previsti per il pagamento del presente Paino di Rientro, anche per una sola delle suindicate rate, comporterà il blocco automatico delle forniture e avrà la facoltà di considerare il presente accordo risolto per grave inadempimento da parte di con l’immediata decadenza del debitore dal beneficio della dilazione di pagamento, per cui il vostro debito residuo diventerà integralmente ed immediatamente esigibile con inevitabile affidamento della pratica al nostro Legale”). ha contestato le asserite condotte vessatorie e i presupposti dell’abuso di dipendenza economica e di posizione dominante;

ha contestato che la partecipazione alla gara dell costituisse una condotta di concorrenza sleale;

ha contestato i danni dedotti dall’attrice.

1.2-

Il Giudice osserva che, secondo i principi enunciati dalla Suprema Corte in tema di abuso di dipendenza economica (Cass. n. 1184/2020), “l’abuso di dipendenza economica, di cui all’art. 9 della l. n. 192 del 1998, è nozione indeterminata il cui accertamento postula l’enucleazione della causa concreta della singola operazione che il complessivo regolamento negoziale realizza, secondo un criterio teleologico di valutazione, in via di fatto, della liceità dell’interesse in vista del quale il comportamento è stato tenuto; nell’applicazione della norma è pertanto necessario:

1) quanto alla sussistenza della situazione di “dipendenza economica”, indagare se lo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti sia Cont “eccessivo”, essendo il contraente che lo subisce privo di reali alternative economiche sul mercato (p. es., perché impossibilitato a differenziare agevolmente la propria attività o per avere adeguato l’organizzazione e gli investimenti in vista di quel rapporto);

2) quanto all'”abuso”, indagare la condotta arbitraria contraria a buona fede, ovvero l’intenzionalità di una vessazione perpetrata sull’altra impresa, in vista di fini esulanti dalla lecita iniziativa commerciale retta da un apprezzabile interesse dell’impresa dominante (quale, p. es., modificare le proprie strategie di espansione, adattare il tipo o la quantità di prodotto, o anche spuntare migliori condizioni), mirando la condotta soltanto ad appropriarsi del margine di profitto altrui”;

“L’onere della prova di tali presupposti resta a carico dell’attore che invochi le tutele ex art. 9 della legge n. 192 del 1998” (Cass. n. 1184/2020).

All’esito della fase istruttoria si deve rilevare che non ha provato che gli “accordi/ordinativi dal 2016”, l’accordo del luglio 2020 sul pagamento anticipato dei prodotti, la richiesta d’acquisto in data 24/09/2020 di un software per l’aggiornamento dei sistemi RAGIONE_SOCIALE e in data 8/02/2021 per il servizio di manutenzione full risk per il sistema RAGIONE_SOCIALE, siano espressione di un’intenzionale vessazione di danno di tale da concretizzare un “abuso” di dipendenza economica in violazione dell’art. 9 L. n. 1921998 alla stregua dei principi enunciati dalla Suprema Corte. Dalla corrispondenza email intercorsa dal giugno del 2016 fra e la sig.ra , Capo Area della RAGIONE_SOCIALE il Sud Italia, prodotta da in entrambe le cause (doc. 24A-28, doc. 64 fasc. RGN 121962022, doc. n. 27-32 fasc. RGN 41696/2022), si desume che la Capo Area “spingeva” affinché incrementasse gli ordini d’acquisto, ma comunque si rimetteva alla decisione imprenditoriale del Distributore circa l’acquisto (cfr. email 15.6.2016, doc. 24 fasc. RGN 121962022, doc. 28 fasc. RGN 41696/2022).

ha prodotto anche scambi di email dai quali non si desume l’imposizione dell’aumento degli acquisti per il distributore, bensì il confronto tra la Capo Area circa i target di acquisto per il 2016 e il 2017 (doc. 6 sexies RGN 121962022, doc. 12 RGN 41696/2022).

In ogni caso non risulta dimostrato che la “spinta” affinché incrementasse gli acquisti a decorrere dal 2016 fosse ispirata dal mero intento vessatorio di verso il distributore, anziché da una strategia imprenditoriale di finalizzata all’espansione delle vendite dei dispositivi medici nelle strutture sanitarie nell’area di competenza di ha peraltro documentato che dalla fine del 2018 all’inizio del 2019 ha introdotto una procedura nei rapporti con tutti i distributori, inclusa per controllare le giacenze nei magazzini e, dunque, per prevenire acquisti eccessivi di prodotti da parte dei distributori (doc. 19 RGN 12196/2022, doc. 14 bis RGN 41696/2022), come confermato dai testi. Ha documentato, inoltre, che la stessa on e-mail del 6 luglio 2020 aveva riferito nel corso del rapporto:

“abbiamo il magazzino con giacenza fisica quasi pari a zero” (doc. 6 quater R.G. N. 12196/2022, doc. 13 R.G. N. 41696/2022), a dimostrazione dell’esigenza dello stesso distributore d’incrementare gli ordini.

Per quanto concerne la richiesta di acquisto di quattro apparecchi “” (definiti da “sistemi per il mappaggio elettroanatomico tridimensionale delle cavità cardiache utilizzati per ricostruire l’anatomia delle strutture cardiache e per eseguire sia procedure diagnostiche di mappaggio, sia procedure interventistiche di rivascolarizzazione tramite impianto di cateteri”), ha replicato che l’art. 3.2 del Contratto di distribuzione RAGIONE_SOCIALE prevedeva l’obbligo del Distributore di acquistare almeno un sistema  completo di software al prezzo di Euro 155.000,00 oltre IVA, “che verrà successivamente rivenduto o fornito ad altro titolo dal Distributore ai clienti della Zona”. Ha prodotto, inoltre, scambi di e- mail (doc. 6 ter e 6 quinquies fasc. RGN 12196/2022), da cui si evince che la stessa ichiedeva la fornitura degli aggiornamenti (cfr. in particolare email del 10 luglio 2020).

Risulta, quindi, che per contratto gli apparecchi RAGIONE_SOCIALE con relativi aggiornamenti del software e del servizio di manutenzione full risk, erano connessi all’acquisto dei cateteri Biosense per le esigenze dei clienti.

In definitiva, all’esito della fase istruttoria, nelle cause riunite si deve concludere che non risultano provate imposizioni da parte di circa gli acquisti di prodotti e di apparecchi “RAGIONE_SOCIALE” tali da concretizzare un abuso di dipendenza economica in danno del distributore Da quanto finora rilevato discende il rigetto della domanda di i nullità degli “accordi/ordinativi dal 2016”, dell’accordo del luglio 2020 sul pagamento anticipato dei prodotti, della richiesta d’acquisto in data 24/09/2020 di un software per l’aggiornamento dei sistemi RAGIONE_SOCIALE e in data 8/02/2021 per il servizio di manutenzione full risk per il sistema RAGIONE_SOCIALE, per asserito “abuso” di dipendenza economica. Per le medesime considerazioni si deve concludere che non ha dimostrato l’abuso di posizione dominante da parte di , considerato che ha fondato tale allegazione sulle medesime circostanze di fatto già valutate riguardo all’asserito abuso di dipendenza economica.

Circa l’abuso di posizione dominante ex art. 3 della legge 287 del 1990, va aggiunto che non ha neppure dimostrato il presupposto della “posizione dominante” di all’interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante”, in quanto “la definizione del mercato rilevante di un prodotto o servizio, quando si tratti di stabilire se una clausola contrattuale sia o meno il frutto di una imposizione abusiva, deve essere condotta avuto riguardo a sei criteri indefettibili:

a) l’area geografica di diffusione del prodotto o servizio;

b) la sostituibilità del prodotto da parte di chi lo domanda;

c) la sostituibilità del prodotto da parte di chi lo offre;

d) l’esistenza di pressioni concorrenziali;

e) la possibilità di interferenza con altri mercati;

f) la struttura del mercato” (Cass. Ordinanza n. 3052 del 01/02/2024), mentre i è limitata a dedurre che è un “colosso” multinazionale.

1.2.1.

Per quanto concerne l’accordo sul piano di rientro del 12.7.2021, avente ad oggetto il pagamento rateale dell’importo di € 4.047.762,70, il Giudice osserva che nell’accordo sottoscritto dalle parti sono elencate, in allegato, le fatture dell’importo complessivo di € 4.055.834,00 ed è inserita la seguente clausola “Il debitore accetta e riconosce il suddetto debito”;

nel piano di rientro è inoltre pattuito:

“Nel caso in cui saranno rispettati i pagamenti previsti dalla tabella qui sopra, per dimostrare e mantenere la forte collaborazione tra RAGIONE_SOCIALE e in via del tutto eccezionale anche virtù dello sforzo finanziario che state dimostrando, potremmo riconoscervi:

una NC di 80.000 da emettere entro dicembre 2021 deducibile dai pagamenti previsti a dicembre 2021, una NC di 80.000 da emettere entro dicembre 2022 deducibile dai pagamenti previsti a dicembre 2022, una NC di 70.000 da emettere entro dicembre 2023 deducibile dai pagamenti previsti a dicembre 2023”.

Il piano di rientro include, quindi, il riconoscimento da parte di del debito per le fatture scadute- dettagliatamente elencate nell’allegato- del complessivo importo di € 4.055.834,00, dal quale è stato detratto nel piano di rientro il pagamento, già anticipato da dell’importo di € 8.071,39 (v. scambio di email prodotte da doc. 35A, 35B RGN 121962022, doc. 43 fasc. RGN 41696/2022).

All’esito della fase istruttoria nelle cause riunite, il Giudice osserva che non ha dimostrato che il piano di rientro concordato in data 12.7.2021, sia espressione di abuso di dipendenza economica o di posizione dominante da parte di , né che sia affetto da un vizio genetico.

Al riguardo ha prodotto lo scambio di e-mail inviate a in data 9.6.2021 e 13.7.2021 con i relativi allegati (doc. 35A, 35B RGN 121962022, doc. 43 fasc. RGN 41696/2022);

tale email hanno preceduto la sottoscrizione del piano di rientro.

Da queste email non emergono contestazioni di irca l’effettiva consegna dei prodotti oggetto delle fatture elencate, né ha documentato di aver contestato le fatture nel corso del rapporto;

dallo scambio di email neppure se desumono contestazioni circa scorrettezze di , ma solo segnalazioni di forniture di prodotti con “scadenza breve”.

Tale rilievo trova riscontro nelle ulteriori email intercorse fra le parti prima e dopo la sottoscrizione dell’accordo sul piano di rientro, prodotte da con relativi allegati:

email da in data 23.6.2021, email da in data 9.7.2021, email da in data 12.7.2021, e-mail in data 15.7.2021 inviata da (doc. 22-25 fasc. R.G. N. 41696/2022, doc. 26-29 fasc. RGN. 12196/2022).

In particolare, dall’email in data 13 luglio 2021 di dalla risposta di del 15 luglio 2021 si evince che- rispetto al debito totale di € 4.047.762,70- l’unica richiesta di ra quella di conteggiare nel piano di rientro le note di credito di complessivi € 230.000,00 “come da email del 9 luglio”.

Circa tali note di credito, ha precisato che si trattava di sconti ulteriori rispetto agli sconti già applicati nel corso del rapporto sui prezzi di prodotti acquistati da su richiesta della stessa (doc. 10 quater e 10 quinquies R.G. N. 12196/2022).

ha evidenziato che il riconoscimento delle note di credito del complessivo importo di € 230.000,00 era stato subordinato al rispetto dei pagamenti previsti nel Piano di Rientro (cfr. email 23 giugno 2021), dato che tale piano era già favorevole per in quanto prevedeva il pagamento dell’ingente debito- già scaduto- dilazionato in quattro anni e senza interessi.

Quanto al fatto che nel piano di rientro fossero incluse le fatture emesse nel 2021 con pari data di scadenza per il pagamento, in deroga alle condizioni previste nei contratti di distribuzione, vale la replica di , la Con Con Con quale ha eccepito che nel 2021 veva già maturato debiti per i quali avrebbe potuto rifiutare nuove consegne, ex art. 1460 c.c., se non fosse stato concordato il pagamento dei prodotti all’ordine.

In definitiva, in base agli elementi acquisiti nelle cause riunite non risultano provate circostanze oggettive dalle quali inferire che il piano di rientro fosse espressione di abuso di dipendenza economica o di posizione dominante da parte di , né che l’accordo del debitore sul piano sia stato estorto con violenza o carpito con dolo da parte di ex art. 1427 c.c. Si osserva, infine, che rispetto all’accordo sul piano di rientro non si prospetta neppure il rimedio della rescissione per stato di bisogno, come allegato invece da Al riguardo è assorbente rilevare che l’azione generale di rescissione per lesione ex art. 1448 c.c. presuppone il requisito dell’eccedenza “ultra dimidium” della prestazione rispetto alla controprestazione (oltre che i requisiti dello stato di bisogno del contraente danneggiato e dell’approfittamento di esso da parte dell’altro contraente, cfr. Cass. n. 15338/2018), mentre l’accordo sul piano di rientro non prevedeva controprestazioni sinalgmatiche a carico delle parti, rispetto alle quali valutare il presupposto della lesione “ultra dimidium”. Devono essere respinte, pertanto, le domande di nullità, annullamento e rescissione dell’accordo sul piano di rientro del 12.7.2021, formulate da elle cause riunite.

2)- Il riconoscimento del debito di € 4.047.762,70 sottoscritto da el piano di rientro del 12.7.2021 ha valenza probatoria ex art. 1988 c.c. a carico di Per giurisprudenza costante, “la ricognizione di debito non costituisce un’autonoma fonte di obbligazione ma determina un’astrazione meramente processuale della causa debendi che si traduce nell’inversione dell’onere della prova circa l’esistenza del rapporto fondamentale, incombendo sull’autore della ricognizione l’onere di allegare e provare che tale rapporto non è mai sorto o è invalido o si è estinto”, “ovvero che esista una condizione o un altro elemento ad esso attinente che possa comunque incidere sull’obbligazione derivante dal riconoscimento” (Cass. Ordinanza n. 31818 del 10/12/2024; Cass. n. 20689/2016; Cass. n. 13506/2014).

Nelle cause riunite on ha assolto tale onere probatorio a suo carico rispetto al riconoscimento del debito di € 4.047.762,70, espressamente riferito alle fatture per l’acquisto di prodotti elencate nell’allegato del piano di rientro.

Non è quindi rilevante che i documenti di trasporto relativi alle fatture, prodotti da , non siano sottoscritti, tanto più se si considera che non ha neppure dimostrato di avere contestato nel corso del rapporto pluriennale le fatture, né l’effettiva consegna della merce indicata nelle stesse.

Sulla base della ricognizione del debito di € 4.047.762,70 sottoscritta da si devono confermare, pertanto, i crediti di per la somma di € 2.561.913,85 oggetto del decreto ingiuntivo e di Euro 601.292,98 oggetto della domanda riconvenzionale proposta nella causa RGN 121962022.

3)- Dall’accertamento dei predetti crediti di già scaduti alla data del piano di rientro- consegue il rigetto della domanda subordinata di i risoluzione dei contratti di distribuzione per inadempimento Al riguardo si deve considerare che- come ha evidenziato anche nella comunicazione in data 25.10.2021- i contratti di distribuzione RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE prevedevano all’art. 11 la clausola risolutiva espressa in caso d’inadempimento degli obblighi di pagamento posti a carico del Distributore (dall’art. 3.4. nel contratto RAGIONE_SOCIALE, dall’art. 3 nel contratto RAGIONE_SOCIALE);

rispetto al piano di rientro sottoscritto in data 12 luglio 2021 on è stata in grado di pagare le rate mensili di Euro 143.460,45 ciascuna:

ha pagato solo l’importo di Euro 40.000,00 il 27 luglio 2021, l’importo di Euro 30.000,00 il 31 agosto 2021, non ha effettuato pagamenti nel mese di settembre e il 25 ottobre 2021 ha effettuato due disposizioni di pagamento per il totale di € 95.000,00, anch’esso parziale rispetto alla rata mensile di ottobre 2021.

Questa situazione di oggettiva incapacità di i rispettare il piano di pagamento dell’ingente debito già scaduto, a cominciare dalle prime rate, giustificava ex art. 1460 c.c. il rifiuto di di consegnare nuovi prodotti in forza dei contratti di distribuzione, a prescindere dalla formale comunicazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

E’ dunque infondata la pretesa di i attribuire ad inadempimenti della controparte la risoluzione di tali contratti.

4)- Per quanto riguarda la domanda risarcitoria formulata da in entrambe le cause, ad avviso del Giudice si deve escludere la responsabilità di per concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c., per avere partecipato alla gara indetta dall’ di Palermo, dopo aver comunicato a a decadenza dal beneficio del termine per inadempimento del piano di rientro e la risoluzione dei contratti di distribuzione.

Negli atti introduttivi delle cause riunite RAGIONE_SOCIALE ha allegato che “probabilmente, vincerà il bando, posto che la multinazionale, produttrice, è in grado di offrire prodotti richiesti dall’Ente a prezzi concorrenziali, utilizzando impropriamente e slealmente tutta l’attività della RAGIONE_SOCIALE”.

All’esito del giudizio tale ipotesi risulta smentita dal fatto- riferito da elle comparse conclusionali- che aggiudicataria della gara è risultata che le è subentrata quale seconda aggiudicataria per la dichiarata impossibilità di i provvedere alle forniture oggetto dell’appalto.

Il fatto che non abbia potuto concretizzare l’utile risultato dell’aggiudicazione della gara non è dipeso, quindi, da concorrenza sleale di È fondata, invece, l’allegazione di in merito alla violazione da parte di del canone di buona fede oggettiva ex art. 1375

c.c., per avere comunicato in data 25 ottobre 2021 l’intenzione di risolvere il piano di rientro del 12.7.2021 concedendo solo 20 giorni di tempo per l’integrale pagamento del debito;

e ciò, improvvisamente, dopo aver chiesto solo un mese prima a a conferma della partecipazione alla procedura di gara indetta dall’ di Cefalù (cfr. email 1.9.2021 doc. 37 RGN 121962022, doc. n. 45 N.R.G. 41696/2022).

Ad avviso del Giudice, secondo la regola di condotta enunciata dall’art. 1375 c.c., nella fase di esecuzione dell’accordo sul piano di rientro avrebbe dovuto assegnare a un termine più lungo per consentirle di tentare di sanare il ritardo nel pagamento delle prime rate, tanto più in considerazione del fatto che il tempestivo versamento delle rate avrebbe invece comportato a carico di l’obbligo di accreditare a ’importo di complessivi € 230.000,00 delle “note di credito”.

Può ritenersi, quindi, conseguenza della contrazione del fatturato, dovuta alla repentinità con la quale ha comunicato la decadenza dal beneficio del termine del piano di rientro, la riduzione delle disponibilità liquide di passate da € 104.979,00 nel 2021 ad Euro 12.563,00 nel 2022, come evidenziato da sulla base dei dati del bilancio al 31.12.2022.

Il risarcimento del danno per tale violazione del canone di buona fede oggettiva ex art. 1375 c.c. si liquida, pertanto, in via equitativa ex art. 1226 c.c. nella somma di € 100.000,00.

La domanda di i risarcimento di ulteriori danni dev’essere respinta, per mancanza di prova di danni causalmente riferibili ad inadempimenti o condotte illegittime di 5)- Per tutto quanto rilevato, dev’essere condannata a pagare:

la somma di € 2.461.931,85- così compensato col credito risarcitorio di € 100.000,00 il credito di € 2.561.913,85 oggetto del decreto ingiuntivo richiesto da col ricorso monitorio in data 14 giugno 2022- e la somma di Euro 601.292,98 oggetto della domanda riconvenzionale proposta da con la comparsa in data 26 ottobre 2022 nella causa R.G. N. 12196/2022, oltre interessi di mora ai sensi del D. Lgs. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture all’effettivo saldo.

Per l’effetto il decreto ingiuntivo dev’essere revocato.

A norma dell’art. 91 cpc, nella causa RGN 12196/2022 (di valore indeterminabile rispetto alla domanda principale) dev’essere condannata a pagare le spese processuali, liquidate nel dispositivo in base al valore riferito alla somma oggetto di condanna in favore di (art. 5 DM n. 552014);

tenuto conto dell’esito finale della causa di opposizione al decreto ingiuntivo, RGN 41696/2022, dev’essere condannata a pagare le spese processuali in base al valore riferito alla somma oggetto di condanna in favore e le spese del decreto ingiuntivo revocato rimangono a carico di questa a titolo di parziale compensazione ex art. 92 cpc.

Il Tribunale di Milano, definitivamente decidendo nelle cause riunite RGN 12196/2022 e RGN 41696/2022 in epigrafe indicate, così provvede:

I- respinta ogni ulteriore domanda proposta da nei confronti di nella causa RGN 12196/2022 e nella causa RGN 41696/2022, condanna a risarcire il danno che liquida nell’importo di € 100.000,00 (centomila);

II- accerta il credito di pari all’importo di € 2.561.913,85 oggetto del decreto ingiuntivo richiesto col ricorso in data 14 giugno 2022 e- compensato tale credito col credito risarcitorio sopra liquidato sub I- condanna a pagare a la somma di € 2.461.931,85 oltre interessi di mora ai sensi del D. Lgs. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture all’effettivo saldo;

per l’effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 15302/2022 opposto da nella causa RGN 41696/2022;

III- condanna a pagare a la somma di € 601.292,98

oggetto della domanda riconvenzionale proposta con la comparsa in data 26 ottobre 2022 nella causa R.G. N. 12196/2022, oltre interessi di mora ai sensi del D. Lgs. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture all’effettivo saldo;

IV- condanna a pagare le spese processuali che liquida con riferimento alla causa R.G. N. 12196/2022 in € 29.193,00 per compenso, oltre il rimborso del 15% ex art. 2 DM n. 552014, CPA, IVA se dovuta e con riferimento alla causa RGN 41696/2022 in € 49.336,00 per compenso, oltre il rimborso del 15% ex art. 2 DM n. 552014, CPA, IVA se dovuta, compensate le spese del decreto ingiuntivo.

Milano, in data 5 gennaio 2025.

Giudice Dr.ssa NOME COGNOME

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