fbpx
Generic filters
Parola esatta ...
Cerca nei titolo
Search in excerpt
Filtra per categoria
Codice Civile
Codice Penale

Risoluzione del contratto di fornitura e contratto di leasing

La sentenza chiarisce la distinzione tra contratto di fornitura e contratto di leasing, sottolineando come la risoluzione del primo non determini automaticamente la nullità del secondo. Nonostante un collegamento economico tra i due negozi, la loro struttura trilaterale e la mancanza di un intento comune tra le parti escludono un collegamento tecnico-giuridico. La risoluzione del contratto di fornitura non può quindi invalidare il contratto di leasing, che conserva la sua autonomia.

Pubblicato il 31 July 2024 in Diritto Bancario, Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

RG 68605/2016

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE VIII CIVILE In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. NOME COGNOME ha emesso la seguente

SENTENZA N._11314_2024_- N._R.G._00068605_2016 DEL_01_07_2024 PUBBLICATA_IL_03_07_2024

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 68605 del registro generale degli affari civili contenziosi dell’anno 2016, vertente
TRA C.F.:) , in persona del legale rappresentante p.t. assistita e difesa dall’Avv. NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell’Avv. NOME COGNOME COGNOME sito in Roma, INDIRIZZO – Attrice-

CONTRO (C.F.: ), in persona del legale rappresentante p.t. , assistita e difesa dall’Avv. NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, INDIRIZZO Convenuto –

NONCHÉ NEI CONFRONTI DI (C.F.: , in persona del legale rappresentante p.t. , assistita e difesa dall’Avv. NOME COGNOMEC.F.: ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, INDIRIZZO Terzo Intervenuto – C.F. RAGIONI IN

FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ritualmente notificato con pedissequo decreto di fissazione udienza, la conveniva in giudizio la per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:

“Voglia l’Ill,mo Tribunale di adito, contrariis rejectis, – dichiarare nullo il contratto di locazione finanziaria n. 20569 del 15/04/1992 e, per l’effetto, condannare la – in breve – alla restituzione in favore di della somma di euro 139.157,98 o di quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta dal dì del dovuto sino al saldo.

Il tutto con vittoria di spese e compensi di lite”.

Si costituiva in giudizio la rassegnando le seguenti conclusioni:

“Piaccia all’Ecc.mo Tribunale di Roma, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, previso accertamento e declaratoria della totale carenza e difetto di legittimazione, sul lato passivo del rapporto sostanziale portato all’esame, di invitare le parti a precisare le rispettive conclusioni, in ordina alla preliminare eccezione formulata” A seguito di chiamata del terzo si costituiva altresì in giudizio la richiedendo l’accoglimento delle seguenti conclusioni:

“Voglia l’Ill.mo Tribunale di Roma adito, In rito, – fissare nuova udienza per consentire la chiamata in causa del terzo, (C.F.:
in persona del liquidatore SigNOMEF.: , a norma dell’art. 269 c.p.c., ovvero autorizzare la chiamata in causa di essa società, Nel merito -rigettare tutte le domande formulate dall’attore, giacché inammissibili ed infondate in fatto e in diritto, per tutte le ragioni spiegate in narrativa.

Con vittoria delle spese e dei compensi di lite.

” In corso di causa, veniva disposto il mutamento del rito, rigettata l’ulteriore chiamata della società RAGIONE_SOCIALE
(oggi e, al termine della fase istruttoria, la causa veniva trattenuta in decisione, con termini ex art. 190 c.p.c. C.F. .

In primo luogo, è da respingersi l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla in quanto “il trasferimento dell’azienda o di un ramo d’azienda configura una successione a titolo particolare nei rapporti preesistenti il che, sul piano processuale, determina, ai sensi dell’art. 111 cod. proc. civ., la prosecuzione del processo in corso tra le parti originarie, salvo il diritto del successore a titolo particolare di intervenire nel processo o la possibilità di chiamata in causa dello stesso, atteso che detto trasferimento non determina l’estinzione del cedente, che conserva, per espressa disposizione di legge, con l’interesse ad agire e la veste di sostituto processuale dell’acquirente, il potere di esercitare nel processo i diritti di quest’ultimo, fino a quando l’avente causa non abbia esercitato il suo potere di intervento, e il potere di impugnazione, fino a quando tale potere non sia stato esercitato dallo stesso avente causa” (Cfr. 15196/2019 e Cass. 23936/2007).

Pertanto, la scissione parziale del 28/06/2008 per atto Notaio Rep. n. 6689 – Racc. n. 4367, con la quale la a conferito alla oggi il ramo d’azienda relativo al proprio comparto business Leasing deve considerarsi irrilevante, vista la antecedente stipula del contratto di leasing.

2.
Nel merito, si osserva che la ricostruzione di parte istante secondo cui la dichiarata risoluzione del contratto di compravendita tra la e la RAGIONE_SOCIALE.a. del bene successivamente oggetto del contratto di leasing tra la e la comporterebbe, a causa del collegamento giuridico tra i due negozi e l’effetto ex tunc della risoluzione contrattuale, la nullità del contratto di leasing per mancanza di causa e impossibilità sopravvenuta dell’oggetto, risulta priva di pregio.

A differenza del sale & lease back che ha struttura bilaterale e un collegamento tecnico giuridico tra il contratto di fornitura e quello di locazione finanziaria con la conseguenza che in applicazione del principio simul stabunt, simul cadent, la caducazione dell’uno provoca anche quella dell’altro (cfr. Cass. 18791/2019), il contratto di leasing ha una struttura trilaterale che coinvolge il fornitore del bene che lo vende al concedente, il quale a sua volta lo cede in locazione al terzo utilizzatore.

Ciò significa che, in questo caso, l’unitarietà dell’operazione, è puramente economica, mentre “affinché possa configurarsi un collegamento negoziale in senso tecnico, che impone la considerazione unitaria della fattispecie anche ai fini della nullità dell’intero procedimento negoziale per illiceità del motivo o della causa ai sensi degli artt. 1344 e 1345 cod. civ., è necessario che ricorra sia il requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico fra i negozi, che il requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti, pur se non manifestato in sufficiente che quel fine sia perseguito da una delle parti all’insaputa e senza la partecipazione dell’altra” (cfr. Cass. 13580/2004). Viceversa, in questo caso, sebbene i negozi siano legati da un nesso oggettivo, quel che difetta, affinché possa ravvisarsi un collegamento tecnico giuridico, è il nesso soggettivo, ossia l’intenzione delle parti di collegare i vari negozi a uno scopo comune.

Non si può, in effetti, affermare che il fornitore si determini alla vendita, in funzione della circostanza che il bene verrà concesso in locazione dal compratore concedente, all’utilizzatore locatario.

Al contrario, il fornitore ha il mero interesse alla vendita del suo prodotto e la causa, che regge il contratto da lui stipulato con il finanziatore concedente, è quella tipica del contratto di compravendita, ossia il trasferimento del bene, in cambio del prezzo.

Tant’è vero che il fornitore, una volta consegnato il prodotto all’utilizzatore, è assolutamente disinteressato rispetto al successivo svolgimento della vicenda negoziale, che concerne la locazione stipulata tra concedente ed utilizzatore.

Analogamente, lo stesso concedente, una volta determinatosi al finanziamento, è del tutto disinteressato rispetto alla scelta del bene e del fornitore effettuata dall’utilizzatore, posto che, qualunque essa sia, egli è garantito dalla proprietà del bene rispetto all’obbligo del pagamento del canone a carico dell’utilizzatore.

Quindi, le circostanze che sia proprio l’utilizzatore a scegliere il fornitore, a trattare con lui ed a ricevere la consegna del bene e che il fornitore, a sua volta, sia consapevole che l’acquisto da parte del committente sia finalizzato alla locazione del bene in favore del terzo utilizzatore, sono del tutto esterne ed irrilevanti rispetto alla struttura stessa dei contratti che si vanno a stipulare e non sono capaci di mutarne la causa.

Tale impostazione risulta confermata dalla Convenzione di Ottawa sul leasing finanziario, attuata in Italia con Legge n. 259/1993, che descrive la vicenda economica come incorporante due distinti contratti e dal Dlgs.
n. 385/1993 (Testo Unico Bancario), che all’art. 125 quinquies prevede che l’utilizzatore consumatore possa solo chiedere al concedente di agire per la risoluzione del contratto di fornitura.

Tale norma, interpretata alla luce del principio del favor consumatoris quale contraente debole per definizione, conduce a ritenere che se nemmeno a questi è concesso di agire direttamente contro il fornitore, tale facoltà, a fortiori, non può essere riconosciuta a un utilizzatore professionale come risulta essere (cfr. art. 3 contratto di leasing, doc. 1 di parte attore).

Pertanto, deve concludersi che, come precisato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. Cass. S.U. 19785/2015), la risoluzione del contratto di fornitura non implichi la risoluzione anche di spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così provvede:
– rigetta la domanda della – condanna la al pagamento in favore della e della in solido dal lato attivo, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 14.103,00 a titolo di compensi professionali, oltre iva, c.p.a.
e rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge.
Roma, 01/07/2024.
IL GIUDICE Dott. NOME COGNOME redatta con la collaborazione del Dott. NOME COGNOME funzionario addetto all’Ufficio per il Processo.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

Desideri approfondire l'argomento ed avere una consulenza legale?

Prenota un appuntamento. La consultazione può avvenire in studio a Milano, Pesaro, Benevento, oppure in videoconferenza / conference call e si svolge in tre fasi.

Prima dell'appuntamento: analisi del caso prospettato. Si tratta della fase più delicata, perché dalla esatta comprensione del caso sottoposto dipendono il corretto inquadramento giuridico dello stesso, la ricerca del materiale e la soluzione finale.

Durante l’appuntamento: disponibilità all’ascolto e capacità a tenere distinti i dati essenziali del caso dalle componenti psicologiche ed emozionali.

Al termine dell’appuntamento: ti verranno forniti gli elementi di valutazione necessari e i suggerimenti opportuni al fine di porre in essere azioni consapevoli a seguito di un apprezzamento riflessivo di rischi e vantaggi. Il contenuto della prestazione di consulenza stragiudiziale comprende, difatti, il preciso dovere di informare compiutamente il cliente di ogni rischio di causa. A detto obbligo di informazione, si accompagnano specifici doveri di dissuasione e di sollecitazione.

Carmine Paul Alexander TEDESCO - Avvocato
Desideri approfondire l’argomento ed avere una consulenza legale?

Articoli correlati