N. R.G. 19600/2024 N.R.G. 19600/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA RAGIONE_SOCIALE
Il Tribunale di Milano, VI sezione civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa NOME COGNOME ha pronunciato ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA N._3254_2025_- N._R.G._00019600_2024 DEL_16_04_2025 PUBBLICATA_IL_16_04_2025
nella causa civile iscritta al n. 19600/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi TRA C.F. e P.I.V.A. n. ) – Succursale di Milano (INDIRIZZO, con sede legale in Eindhoven, Olanda, in persona della (giusta 18.11.2020 in autentica Notaio dott. rep n.13750 racc.6875 All. “A”), elettivamente domiciliata in Milano, INDIRIZZO, presso lo Studio dell’avv. NOME COGNOME che la rappresenta e difende, in via disgiunta, con l’avv. NOME COGNOME giusta procura in atti RICORRENTE CONTRO , titolare dell’omonima impresa individuale (P.IVA: residente in Termini Imerese (PA), INDIRIZZO, elettivamente domiciliato in Catania, alla INDIRIZZO presso lo studio degli avv. NOME COGNOME ed NOME COGNOME che lo rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente, in forza di procura apposta in calce RESISTENTE OGGETTO: leasing
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, – Accertare e dichiarare:
l’inadempimento del Resistente per i motivi dedotti in narrativa e per l’effetto la sussistenza del diritto di credito in capo a – Succursale di Milano per l’importo complessivo di Euro 132.704,34 (di cui Euro 6.503,88 a lordo di IVA a titolo di canoni di locazione maturati, scaduti e rimasti impagati alla data dell’evento ed Euro 126.200,46 IVA esente a titolo di indennità risarcitoria pari alla sommatoria di tutti i canoni non ancora scaduti alla data dell’evento, attualizzati al Tasso Legale in vigore) oltre interessi convenzionali di mora computati al tasso BCE maggiorato di 8 punti (art. 4 Condizioni Particolari di Contratto) a far data quanto alla indennità risarcitoria dalla domanda sino al saldo effettivo, quanto ai canoni dalle singole scadenze e sino al saldo effettivo e comunque entro e non oltre i parametri di cui alla L. 108/1996. – Condannare:
il Resistente al pagamento dell’importo complessivo di Euro 132.704,34 (di cui Euro 6.503,88 a lordo di IVA a titolo di canoni di locazione maturati, scaduti e rimasti impagati alla data dell’evento ed Euro 126.200,46 IVA esente a titolo di indennità risarcitoria pari alla sommatoria di tutti i canoni non ancora scaduti alla data dell’evento, attualizzati al Tasso Legale in vigore) oltre interessi convenzionali di mora computati al tasso BCE maggiorato di 8 punti (art. 4 Condizioni Particolari di Contratto) a far data quanto alla indennità risarcitoria dalla domanda sino al saldo effettivo, quanto ai canoni dalle singole scadenze e sino al saldo effettivo e comunque entro e non oltre i parametri di cui alla L. 108/1996, ovvero della minore o maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia. IN INDIRIZZO nella denegata e non creduta ipotesi in cui non si ritenesse di accogliere la domanda principale e si ritenesse operante il Servizio di limitazione della responsabilità di cui all’Allegato B al contratto art. 6.2:
– Condannare il Resistente al pagamento dell’importo dovuto per l’attivazione del Servizio di limitazione della responsabilità pari a Euro 17.599,53 oltre interessi di mora computati al tasso BCE maggiorato di 8 punti (art. 4 Condizioni Particolari di Contratto) a far data dalla domanda sino al saldo effettivo e comunque entro e non oltre i parametri di cui alla L.108/1996 ovvero della minore o maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia Con vittoria di spese e competenze.
Per parte resistente:
“Voglia l’ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria richiesta 1.in via preliminare, accertare e dichiarare che la causa richiede un’istruttoria complessa e che, pertanto, necessita disporre il mutamento del rito da cognizione sommaria a rito ordinario;
-per l’effetto fissando ai sensi dell’art. 281 duodecies, comma 1, c.p.c., l’udienza di cui all’art. 183 c.p.c. 2.in caso contrario, nel merito:
-accertare e dichiarare operante il servizio di limitazione della responsabilità di cui all’allegato B al contratto art. 6 per i motivi suesposti -conseguentemente, rigettare le domande relative al pagamento di €. 132.704,34 a titolo di indennità risarcitoria proposte da parte attrice in quanto infondate;
Con riserva di produrre ed articolare nei termini che verranno a tal uopo assegnati Con vittoria di spese e competenze professionali da distrarsi ex art 93 c.p.c.”.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Premessa – Svolgimento del processo.
Con ricorso ai sensi dell’art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, di Milano conveniva in giudizio il Sig. in qualità di titolare dell’omonima ditta individuale, per ivi sentire accertare e dichiarare l’inadempimento del resistente del contratto di leasing e, di conseguenza, condannare il resistente al pagamento dell’importo complessivo di Euro 132.704,34, oltre interessi convenzionali di mora computati al tasso BCE maggiorato di 8 punti a far data, quanto alla indennità risarcitoria, dalla domanda sino al saldo effettivo. In subordine, nell’ipotesi in cui non si ritenesse di accogliere la domanda principale, si chiedeva di condannare il Resistente al pagamento dell’importo dovuto per l’attivazione del Servizio di limitazione della responsabilità pari a euro 17.599,53 oltre interessi di mora.
A fondamento della propria pretesa la ricorrente deduceva che:
➢ aveva stipulato con titolare dell’omonima impresa individuale, contratto di locazione finanziaria n. 5154114 del 16.12.2021 avente ad oggetto i seguenti beni mobili:
“Nr 1. LASER PLUS CARRELLATA MATR.
NUMERO_CARTA CON MANIPOLI E ACCESSORI + 1 COAXMED ONE RAGIONE_SOCIALE.
109421048
CON MANIPOLI E ACCESSORI + 1 MEDISCULP MATR.
110521058 + ACC.
VARI (COME DA PREVENTINO DEL 1/12/2021 E RELATIVA FATTURA);
➢ i beni oggetto del contratto di locazione finanziaria erano oggetto di furto, come da giusta denuncia;
➢ il Servizio di limitazione di responsabilità di cui all’art. 6 delle Condizioni Particolari di Contratto non risultava essere operante nel caso di specie, in quanto non venivano soddisfatte le condizioni previste dell’Allegato B del contratto;
➢ in particolare, alla data dell’evento, l’utilizzatore risultava inadempiente nel pagamento di un canone avente scadenza in data 25.11.2022 di euro 3.261,23 e tale pagamento interveniva successivamente in data 12.01.2023;
➢ il resistente risultava, poi, inadempiente rispetto al pagamento dei canoni di locazione maturati, scaduti e rimasti impagati aventi scadenza in data 25.12.2022 di euro 3.261,23, parzialmente insoluto per euro 3.242,65 avente competenza dal 25.09.2022 al 24.10.2022;
nonché in data 25.01.2023 di Euro 3.261,23 a lordo di IVA con competenza dal 25.10.2022 al 25.11.2022 e, pertanto, per complessivi Euro 6.503,88;
➢ stante il furto dei beni e la non operatività del servizio di limitazione della responsabilità, la ricorrente provvedeva ad inviare la comunicazione di risoluzione del contratto, intimando il pagamento della somma di Euro 126.200,46 a titolo di indennità risarcitoria, pari alla sommatoria di tutti i canoni non ancora scaduti alla data dell’evento, attualizzati al Tasso Legale in vigore, oltre agli importi dovuti a titolo di canoni di locazione maturati, scaduti e rimasti impagati, interessi e spese.
In diritto la ricorrente deduceva la sussistenza dei presupposti per applicare l’art. 11 del contratto e, di conseguenza, il contratto doveva ritenersi risolto di diritto ed il conduttore doveva corrispondere al locatore entro 5 giorni dalla richiesta del medesimo, a titolo di indennità risarcitoria, tutti i canoni non ancora scaduti attualizzati al tasso legale.
Si costituiva in giudizio il Sig. chiedendo, preliminarmente, di accertare e dichiarare che la causa richiedeva un’istruttoria complessa e di disporre il mutamento del rito da cognizione sommaria a rito ordinario.
Nel merito, chiedeva di accertare e dichiarare operante il servizio di limitazione della responsabilità di cui all’allegato B al contratto art. 6 e, pertanto, di rigettare tutte le domande del ricorrente.
Il giudice ha ritenuto che le rispettive difese fossero compatibili con la trattazione sommaria della causa.
La causa, di natura documentale, non è stata istruita e, all’udienza del 29.01.2025, sostituita ai sensi dell’art. 127 ter c.p.c. con il deposito delle note scritte, il Giudice ha assegnato alle parti i termini di cui all’art. 281 duodecies IV comma c.p.c. per il deposito delle memorie di precisazione delle domande e delle memorie di replica ed ha fissato per la discussione delle istanze istruttorie o per la precisazione delle conclusioni l’udienza del 01.04.2025, in cui ha trattenuto la causa in decisione. Quanto alla mancata consegna del contratto di leasing, parte resistente lamenta, preliminarmente, di non aver ricevuto la documentazione contrattuale nella sua interezza, comprensiva degli allegati e del piano di ammortamento, bensì solo la prima pagina del contratto sottoscritto.
La contestazione appare priva di pregio in quanto documentalmente smentita.
In particolare, ai sensi del contratto di leasing n. 5154114, pag. 5, stipulato in data 15.12.2021, si evince l’apposita sottoscrizione dell’odierno resistente della clausola ove si legge che “il Conduttore dichiara di aver ricevuto l’esemplare del Contratto comprensivo del Documento di Sintesi, delle Condizioni Generali e della Documentazione di Firmato Trasparenza (incluso il Foglio Informativo e le informazioni precontrattuali)….
” (cfr. doc. n. 1 parte ricorrente).
Appare in questa sede sufficiente rilevare che in atti sono state prodotte copie del contratto di leasing n. NUMERO_DOCUMENTO (doc. 1, fascicolo ricorrente) e copia del verbale di consegna, accettazione e collaudo dei beni (doc. 2 parte ricorrente) riportanti entrambe la sottoscrizione dell’odierno resistente, in conformità con il disposto di cui all’art. 117, comma 1, T.U.B.
Inoltre, occorre rilevare che il piano di ammortamento non costituisce elemento necessario del contratto di leasing, pertanto non doveva essere allegato al contratto, né doveva essere necessariamente consegnato con questo all’utilizzatore.
Quest’ultimo aveva diritto di ottenere copia della documentazione contrattuale, ma non vi è prova che lo abbia richiesto alla banca se non in seguito al verificarsi del furto, né che dalla sua mancata disponibilità siano derivati a danni, dei quali comunque la società opponente non ha chiesto il risarcimento.
In ogni caso, come correttamente evidenziato da parte ricorrente, non risulta che il resistente abbia richiesto copia del contratto alla concedente, a seguito della stipula e nel corso dell’esecuzione dello stesso.
In particolare, il documento allegato da parte resistente n. 3, datato 30.10.2024, riporta uno scambio di mail tra il Dott. e la Sig.ra ove si richiede “il contratto completo del cliente in oggetto”, senza che vi sia alcun riferimento al contratto oggetto dell’odierna controversia.
Ancora, il documento n. 3 bis allegato da parte resistente, datato 11.05.2023, riporta uno scambio di e-mail tra i legali delle parti, ove si evince l’invio di copia del contratto di leasing, unitamente all’allegato B, a seguito della richiesta del legale del Sig. Ebbene, tale comunicazione nulla prova circa la mancata consegna ab origine del contratto stesso, essendo peraltro affermazione documentalmente smentita.
A tal fine, non appare significativa la perizia allegata da parte resistente in sede di prima memoria ex art. 281 duodecies comma IV, in quanto riferibile ad uno scambio di mail con il Fornitore e non con la concedente.
Peraltro, si tratta di una relazione di parte priva di pregio in quanto attiene alla corrispondenza via e-mail tra il Dott. e la Sig.ra la cui qualifica o ruolo rivestito nella vicenda risulta ignota, salvo quanto specificato da parte resistente che sottolinea essere la fornitrice.
Dunque, tale scambio di corrispondenza è intervenuto tra soggetti terzi estranei alla vicenda oggetto del presente giudizio.
In secondo luogo, poi, parte resistente ha prospettato la falsificazione delle firme apposte sulla documentazione contrattuale dal sig. allegando la denuncia effettuata in tal senso e l’archiviazione di tale procedimento penale (docc. nn. 16 e 17 parte resistente).
In tale occasione, tuttavia, non emerge né è stata accertata alcuna responsabilità e non sono stati rinvenuti profili equivoci del contratto e delle relative clausole.
In sede civile, il resistente non ha proposto formale disconoscimento delle sottoscrizioni apposte in calce al contratto, come specificato dal resistente nella memoria II termine ex art. 281 duodecies comma IV c.p.c. e ha dato esecuzione al contratto.
Pertanto, considerato che dalla documentazione versata in atti e confermata dall’esecuzione del contratto, è emerso che il resistente ha sottoscritto di proprio pugno tutte la documentazione contrattuale oggetto di causa.
La risoluzione del contratto di leasing, come correttamente prospettato da parte ricorrente, avveniva di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 del contratto che prescrive che “In caso di perdita totale dei Beni dovuta a qualsiasi causa, anche se non imputabile al Conduttore, il Contratto si intenderà risolto di diritto e il Conduttore dovrà corrispondere al Locatore entro 5 (cinque) giorni dalla richiesta del medesimo, a titolo di indennità risarcitoria, tutti i canoni non ancora scaduti attualizzati al tasso legale. ”.
Infatti, nel caso di specie, i beni oggetto del contratto di leasing erano oggetto di furto (avvenuto in data 17.12.2022), come si evince dalla denuncia in atti datata 19.12.2022 (doc. 4 parte ricorrente).
Tale circostanza ha reso operante la clausola di cui all’art. 11 delle condizioni del contratto, il quale veniva risolto di diritto, come correttamente comunicato via pec dalla società RAGIONE_SOCIALE, in data 26.04.2023.
Alla luce della risoluzione del contratto di diritto, questione controversa riguarda l’operatività del servizio di limitazione della responsabilità per danni/perdita bene/i di cui all’all. B del contratto.
Esaminando il contratto di locazione finanziaria si evince che, ai sensi dell’art. 10 delle condizioni generali, “qualora il Conduttore non intenda assicurare i beni a propria cura e spese ai sensi dell’art. 9, il Conduttore potrà aderire al Servizio di Limitazione della Responsabilità di cui all’art. 6 delle Condizioni particolari…Il Servizio di cui sopra, sempre che il Conduttore sia in regola con il pagamento di quanto dovuto contrattualmente alla data dell’evento, è volto a limitare la sua responsabilità patrimoniale per i danni materiali e diretti ai beni derivanti ad esempio da furto…nei limiti e alle condizioni ed obblighi di cui all’Allegato B che farà parte integrante e sostanziale del presente contratto…In ogni caso la limitazione della responsabilità non potrà mai operare per i danni derivanti da dolo o colpa grave del Conduttore…”. Alla luce dell’analisi dell’art. 5 lett. D), All. B del contratto si evince che il servizio di limitazione della responsabilità è escluso in varie ipotesi, specificamente indicate.
In particolare, la clausola di cui alla lett. D), rilevante nel caso di specie, per come è formulata elenca specificamente i singoli casi di esclusione, da intendersi come alternativi.
In primo luogo, la clausola dell’art. 5 lett. D) n. i), Allegato B prevede che non operi la limitazione ove il danno o la perdita del bene sia conseguito “in assenza di segni di effrazione, scasso, violenza, minaccia”.
Nel caso di specie, tale clausola di esclusione non opera in quanto risulta comprovata l’effrazione.
Come si evince dal verbale di sopralluogo, il cui contenuto è riportato in atti (cfr. doc. n. 16, pag. 5 fascicolo resistente), i Carabinieri di San Gregorio di Catania, in data 17.12.2022 alle ore 19.15, effettuavano l’intervento a seguito del furto in appartamento, su richiesta del Sig. (genero del Sig. , ove veniva accertato e rilevato che “ignoti mediante effrazione della porta a vetro scorrevole in alluminio ubicata al piano terra accedevano all’interno mettendo a soqquadro due stanze ubicate al piano terra …”. Occorre, nello specifico, ricordare che ai sensi dell’art. 354 c.p.p.
il sopralluogo sulla scena del crimine è volto, tra gli altri, al compimento dei necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose, nell’immediatezza del fatto.
Il verbale di sopralluogo è atto pubblico fidefacente in quanto redatto da pubblici ufficiali nell’esercizio delle proprie funzioni e, pertanto, contestabile solo mediante proposizione di querela di falso.
Alla luce delle predette considerazioni, non può ritenersi operante l’esenzione di cui all’art. 5 lett. D) n. i., allegato B del contratto.
Quanto, poi, alla clausola di esenzione di cui all’art. 5 lett. D) n. xi), si legge che non sia operante il suddetto servizio in caso di “mancato pagamento di quanto contrattualmente dovuto alla data dell’evento e nel periodo successivo e/o inadempimento del Conduttore ad ogni altro obbligo contrattualmente assunto”.
In particolare, il furto avveniva in data 17.12.2022, come si evince dalla denuncia in atti (cfr. doc. n. 4 parte ricorrente) e, alla data dell’evento, l’Utilizzatore risultava inadempiente nel pagamento di un canone avente scadenza in data 25.11.2022 per euro 3.261,23.
Tale pagamento interveniva solo successivamente, in data 12.01.2023 (cfr. doc. n. 6 parte ricorrente), come peraltro ammette parte ricorrente.
In ogni caso, come si evince dagli estratti conto e dalle fatture dei canoni maturati, scadute e rimasti impagati, emerge che la rata n. 9 con scadenza in data 25.12.2022 di euro 3.261,23 e avente competenza dal 25.09.2022 al 24.10.2022, nonché la rata n. 10 con scadenza in data 25.01.2023 di euro 3.261,23, con competenza dal 25.10.2022 al 25.11.2022 (cfr. doc. n. 6 parte ricorrente) risultano scadute e non pagate, tale circostanza non risulta essere stata contestata da parte resistente.
A ben vedere, infatti, la competenza dei predetti canoni è relativa al periodo precedente al furto dei beni, avvenuto in data 17.12.2022.
Pertanto, alla luce del tenore letterale della clausola di esclusione deve ritenersi che, alla data dell’evento, il ricorrente non avesse adempiuto ai pagamenti contrattualmente previsti, da riferirsi non solo alla rata con scadenza in data in data 25.11.2022, poi pagata, bensì anche in relazione alle rate n. 9 e 10 rimaste insolute.
Infatti la clausola di esclusione xi) fa riferimento al “mancato pagamento di quanto contrattualmente dovuto alla data dell’evento e nel periodo successivo”, per cui opera nel caso in esame in cui il conduttore era inadempiente sia al momento del furto che successivamente.
Sul punto, non appaiono condivisibili le considerazioni di parte resistente, che lamenta la contraddittorietà e pretestuosità della pretesa avversaria, in quanto ha risolto il contratto per un evento fortuito (il furto) e, dall’altro, ha sostenuto che la clausola di limitazione della responsabilità non sia applicabile per inadempimento che essa stessa non ha fatto valere come causa della risoluzione.
La contestazione appare priva di pregio, in quanto le dedotte circostante
sono riconducibili a distinte clausole contrattuali, che prevedono presupposti e condizioni di operatività differenti, di per sé non incompatibili.
Nel caso di specie, dunque, il servizio di limitazione della responsabilità di cui all’allegato B non è risultato operante, alla luce dell’operatività della causa di esclusione di cui alla all’art. 5 lett. D) n. xi.)
, allegato B del contratto.
Per ritenere non operante tale clausola parte resistente avrebbe dovuto eccepire l’adempimento e dimostrare l’avvenuto pagamento anche dei canoni scaduti successivamente al furto.
Ma così non è stato.
Alla luce di tali argomentazioni, quindi, deve ritenersi fondato il ricorso e infondate le eccezioni e contestazioni sollevate da parte resistente.
Accertata l’avvenuta risoluzione di diritto del contratto di leasing ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 delle condizioni generali del contratto, si impone la condanna del resistente al pagamento di Euro 132.704,34, di cui Euro 6.503,88 a lordo di IVA a titolo di canoni di locazione maturati, scaduti e rimasti impagati alla data dell’evento ed Euro 126.200,46 IVA esente a titolo di indennità risarcitoria pari alla sommatoria di tutti i canoni non ancora scaduti alla data dell’evento, attualizzati al Tasso Legale in vigore, oltre interessi convenzionali di mora computati al tasso BCE maggiorato di 8 punti (art. 4 condizioni particolari di contratto) a far data, quanto alla indennità risarcitoria, dalla domanda sino al saldo effettivo. I rilievi sin qui svolti sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione e domanda, evidenziandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare conclusioni di tipo diverso.
Le spese seguono la soccombenza della resistente e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri del D.M. 147/2022 che ha aggiornato il D.M. 55/2014 tenuto conto dell’attività effettivamente svolta ed applicando i valori minimi per la fase di trattazione e istruttoria consistita nel mero deposito delle memorie e per la fase decisionale consistita nella discussione orale ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c..
Il Tribunale di Milano, VI sezione civile, nella persona della dott.ssa NOME COGNOME ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sul ricorso proposta da di Milano contro titolare dell’omonima impresa individuale così provvede:
a. accoglie le domande proposte da di Milano e per effetto dell’inadempimento del contratto di leasing n. 5154114 stipulato tra le parti in data 16.12.2021, condanna al pagamento di Euro 132.704,34, oltre interessi convenzionali di mora computati al tasso BCE maggiorato di 8 punti a far data, quanto alla indennità risarcitoria, dal 27.5.2024 sino al saldo effettivo;
b. condanna , titolare dell’omonima impresa individuale, al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente che liquida nella somma di € 9.142,00, oltre rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge.
Milano, 16.4.2025 Il Giudice NOME COGNOME
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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