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Risoluzione del contratto di locazione operativa

Il principio giuridico che emerge dalla sentenza riguarda la risoluzione di diritto di un contratto di locazione operativa in caso di grave inadempimento dell’utilizzatore nel pagamento dei canoni, come previsto dall’art. 1456 del codice civile. Viene inoltre affermato il principio dell’analogia legis per l’applicazione della disciplina generale della locazione, di cui agli artt. 1571 e ss. c.c., al contratto di locazione operativa, in assenza di una normativa specifica. Infine, viene ribadita la natura di clausola penale dell’art. 1382 c.c. e il potere del giudice di ridurne l’ammontare in caso di manifesta eccessività.

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Pubblicato il 14 marzo 2025 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

N. R.G. 11815/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Prima Sezione Civile Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa NOME COGNOME ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._721_2025_- N._R.G._00011815_2024 DEL_11_02_2025 PUBBLICATA_IL_12_02_2025

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 11815/2024 promossa da:

in persona del suo l.r. p.t. (C.F. con il patrocinio dell’avv. NOME COGNOME RICORRENTE contro in persona del suo l.r. p.t. (C.F. RESISTENTE CONTUMACE

OGGETTO: locazione di beni mobili

CONCLUSIONI

DELLE PARTI Per la ricorrente:

<< Accertare e dichiarare:

la risoluzione di diritto e per grave inadempimento del contratto di locazione operativa n. 352489/RTRNT ai sensi degli artt. 8 e 9 del contratto di locazione operativa ed in forza dell’art. 1456 c.c. giusta PEC del 19 aprile 2023, e per l’effetto:

Condannare:

la resistente C.F. e P. IVA , con sede legale in Castel Franco Emilia (MO) cap 41013 INDIRIZZO, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione dei beni oggetto del contratto di locazione operativa per cui è causa, come descritto al punto E) del presente ricorso;

Condannare:

la resistente C.F. e P. IVA , con sede legale in Castel Franco Emilia (MO) cap 41013 INDIRIZZO, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di € 12.227,39 per le imputazioni debitorie come denunciate al punto E) del presente ricorso o dell’importo maggiore o minore ritenuto di giustizia, oltre interessi di mora come specificato.

In caso con vittoria di spese diritti ed onorari di causa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I)

Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. iscritto a ruolo il 4 luglio 2024 e notificato, in uno al decreto di fissazione dell’udienza, il 28 agosto 2024 alla la conveniva in giudizio esponendo:

a) che il 27 maggio 2021 aveva sottoscritto con quale conduttrice, un contratto di locazione operativa n. CODICE_FISCALE/RTRNT, avente durata di mesi 48 e ad oggetto i seguenti beni:

nr. 1 forno da pizza elettrico a 2 piani monoblocco digitale da 25 kw completo di accessori;

nr. 1 cappa parete inox con filtri a labirinto dspmpn 9/14 comprensiva di motore e lampade completa di accessori;

nr. 1 lastra di corian white per top banco pizza completa di accessori, regolarmente consegnati alla conduttrice, nonché istallati e collaudati;

b) che era proprietaria dei beni oggetto del contratto menzionato, avendoli acquistati dal fornitore allo scopo di concederli in locazione alla conduttrice, che, tuttavia, si era resa inadempiente al pagamento delle fatture emesse per i canoni di locazione pattuiti nell’anzidetto contratto di locazione;

c) che, pertanto, aveva comunicato la risoluzione di diritto del menzionato contratto di locazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 8 e 9 del medesimo e dell’art. 1456 c.c., a mezzo di comunicazione pec del 19 aprile 2023, parzialmente rettificata con successiva pec del 13 maggio 2024, con esclusivo riferimento agli importi dovuti per fatture insolute e penale, ferma e ribadita l’efficacia della già comunicata risoluzione;

d) che non aveva provveduto né al pagamento, né alla restituzione dei beni locati ed era tenuta sia a restituirli, ai sensi degli artt. 9 e 12 dello stesso, sia a corrisponderle la somma complessiva di € 12.227,39 di cui:

euro 4.229,69 per n. 12 fatture insolute comprensive di IVA, oltre interessi di mora al tasso di cui al D. Lgs. 231/2002 dalle singole scadenze al saldo;

euro 732,00 a titolo di spese di gestione insoluti, così come previsto dall’art. 13 del contratto inter partes (euro 50,00 x n. 12 insoluti + IVA = euro 732,00);

euro 7.265,70 a titolo di penale conseguente alla risoluzione del contratto, causata dalla condotta inadempiente della società conduttrice;

e) che la conduttrice non aveva versato alcunché dopo la intimata risoluzione e aveva invece continuato a detenere i beni locati, senza titolo;

f) che, in ogni caso, la condotta della conduttrice presentava i connotati di gravità di cui all’art. 1455 c.c. per ulteriormente legittimare l’intervenuta risoluzione del contratto;

g) che sussisteva la competenza per territorio del Tribunale di Torino, in quanto foro eletto dalle parti in via esclusiva all’art. 19 del contratto.

II) La convenuta non si costituiva in giudizio e non svolgeva difese.

III)

Alla prima udienza del 22 gennaio 2025 questo Giudice, riscontrata la ritualità e la tempestività della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione d’udienza alla società convenuta, verificata la sua mancata costituzione ne dichiarava la contumacia e, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava i difensori presenti in aula a precisare le conclusioni ed all’esito tratteneva la causa a decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda attorea è fondata e merita accoglimento.

In primo luogo e preliminarmente, va dato atto che anteriormente all’instaurazione del presente giudizio parte attrice ha esperito un tentativo di mediazione – sul presupposto che esso costituisca condizione di procedibilità della domanda – che ha avuto esito negativo in quanto la società convenuta, sebbene ritualmente invitata, non ha inteso parteciparvi senza addurre alcun “giustificato motivo” (v. doc. 19 della produzione attorea).

A tale riguardo si osserva che in tema di condizione di procedibilità della domanda relativa all’esperimento della mediazione ex art. 5 del D. Lgs. n. 28 del 2010, la S.C. ha chiarito che il riferimento della norma ai contratti “bancari e finanziari” contiene un chiaro richiamo alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel testo unico bancario (D.Lgs. n. 385 del 1993), e alla contrattualistica relativa agli strumenti finanziari disciplinata dal testo unico finanziario (D.Lgs. n. 58 del 1998) e che non si può dunque estendere l’obbligo di mediazione alla diversa ipotesi del leasing, anche se, nelle varie forme, a questo sono coessenziali finalità di finanziamento, specificamente funzionali, però, all’acquisto o all’utilizzo dello specifico bene coinvolto (Cass. n. 31209/2022; n. 12883/2021; n. 30520/2019).

Per le ragioni di seguito esposte il contratto posto a fondamento della domanda attorea non rientra nell’ambito della nozione di “contratti bancari e finanziari” come appena delineata;

sicché sotto tale profilo non può trovare applicazione la disciplina di cui al menzionato articolo 5.

Né, del resto, l’applicabilità alla fattispecie litigiosa, oggetto dell’odierna contesa, della disciplina della locazione di cui all’art. 1571 c.c. (di beni mobili), per le ragioni pure esposte nei successivi capoversi cui si rinvia, può far ritenere che l’esperimento del tentativo di mediazione costituisca condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 28/2020.

Tale norma, infatti, non risulta applicabile alle controversie riguardanti i contratti di locazione di beni mobili, attesa l’identità delle materie richiamate dal disposto dell’art. 5 (locazione, comodato e affitto di azienda) rispetto a quelle indicate nell’art. 447-bis c.p.c., (cfr. Tribunale Bologna, sent. n. 1050/2021), a cui è evidentemente estraneo il rapporto dedotto in giudizio.

Pertanto e conseguentemente non si farà applicazione della disciplina di cui all’art. 12 bis del menzionato D. Lgs..

Ancora in tema di condizione di procedibilità della domanda viene, invece, in rilievo, il diverso istituto della “negoziazione assistita” ossia il procedimento attraverso il quale le parti «convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l’assistenza di avvocati», introdotto nel nostro ordinamento con il D.L. 12 settembre 2014, n.132, convertito in legge 10 novembre 2014, n.162, recentemente interessato dalla riforma c.d. Cartabia e che risulta oggi obbligatorio, tra l’altro, per il pagamento a qualsiasi titolo di somme che non superino i cinquantamila euro (art. 3 co. 1), com’è nel caso di specie. L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza:

ciò che non è avvenuto nel caso di specie, in considerazione, sotto il profilo del rilievo officioso, di evidenti ragioni di economia processuale, attesa, per un verso, la comune essenza dei due istituti consistente nella finalità deflattiva del contenzioso e, per un altro, l’avvenuto esperimento del tentativo di mediazione da parte della ricorrente.

La domanda attorea è, dunque, procedibile.

Si dà atto, ora, che dalle visure camerali prodotte in giudizio dalla società ricorrente e dagli atti di causa, risulta che il rapporto per cui si controverte è intercorso tra due soggetti aventi entrambi natura di imprenditori commerciali ex art. 2082 (organizzati in forma collettiva ex art. 2247 e ss. c.c.) ed assoggettati alla relativa disciplina, nell’esercizio delle proprie rispettive attività.

Quanto al merito della vicenda e in virtù di quanto allegato nel ricorso introduttivo, la ricorrente ha chiesto:

(i) la declaratoria di risoluzione (in via principale “di diritto”) con una pronuncia dichiarativa ex art. 1456 c.c. (e subordinatamente con una pronuncia costitutiva) di un contratto denominato di “locazione operativa” di alcuni beni mobili (nella specie attrezzature per attività di ristorazione), stipulato con la parte convenuta, per grave inadempimento di questa delle obbligazioni di pagamento contrattualmente assunte;

(ii) la conseguente condanna della controparte al pagamento dei canoni concordati, maggiorati degli interessi, delle spese e delle penali applicabili in base alle pattuizioni contrattuali;

(iii) la conseguente restituzione dei beni oggetto del contratto di locazione operativa oggetto di contesa.

Parte ricorrente ha qualificato il contratto stipulato con la parte resistente come “locazione operativa” conformemente alla denominazione che le parti del contratto per cui si controverte hanno attribuito al rapporto tra esse instaurato.

10. Nelle condizioni generali di contratto (doc. 2), l’art. rubricato “Oggetto del contratto, modifiche e principi di condotta”, testualmente recita:

11.

La locazione operativa o noleggio operativo è una formula diffusa nella prassi commerciale, alternativa all’acquisto e al leasing, che consente ad un imprenditore, dietro pagamento di un canone periodico, di avere la disponibilità di un bene per una durata prestabilita (in genere a medio termine, dell’ordine di anni), unitamente ad una serie di servizi correlati.

I beni necessari all’attività vengono acquistati da un soggetto (detto compratore/concedente/locatore) presso un terzo e dati in locazione al cliente della locazione operativa (detto utilizzatore/locatario) senza che quest’ultimo, a fine contratto, ne diventi automaticamente proprietario (cfr. Tribunale di Milano, Sentenza n. 8538/2023):

ed è questo, del resto, il tratto che distingue tale tipologia di contratto dalla locazione finanziaria, caratterizzata proprio dalla necessaria presenza dell’opzione di acquisto finale del bene in favore dell’utilizzatore, invece esclusa nella locazione operativa (conformemente a quanto sancito da Banca d’Italia, dall’Agenzia delle Entrate ed a quanto previsto all’art. 1 c. 136 della L. 124/2017).

Nella fattispecie manca nel contratto inter partes la pattuizione di un’opzione di acquisto in favore del conduttore dei beni locati, essendo disciplinata, invece solo la loro restituzione alla scadenza (v. art. 12 “Consegna e riconsegna del bene”).

12.

Poiché la legge non disciplina direttamente la “locazione operativa”, si applicano ad esse in via analogica le disposizioni del c.c. in materia di locazione, in particolare e per quanto qui interessa:

l’art. 1571 c.c. rubricato “Nozione generale di locazione” (l’utilizzatore ottiene il godimento del bene dietro pagamento di un corrispettivo);

l’art. 1575 c.c. rubricato “Obblighi del locatore” (consegnare il bene in buono stato e garantirne il pacifico godimento);

e l’art. 1587 c.c. rubricato “Obblighi dell’utilizzatore” (usare il bene secondo il contratto, pagare i canoni, restituire il bene alla scadenza).

13.

Deve essere ora preso in esame il fondamento delle pretese fatte valere col ricorso introduttivo del presente giudizio.

14.

Com’è noto, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento (Cass. 23479/2024; Cass., Sez. Un. n. 13533/2001; Cass. n. 3587/2021 e n. 25584/2018).

15.

Dalla documentazione versata in atti emerge che i riscontri probatori della domanda attorea sono costituiti (come da numerazione contenuta nel ricorso introduttivo) da:

2) Contratto di locazione operativa n. 352489/RTRNT;

3) DDT 486 del 28.06.2021;

4) Verbale di consegna e accettazione del 30.06.2021;

5) P.E.C. del 19.04.2023 di richiesta d pagamento dei canoni scaduti e rimasti impagati;

6) del 13.05.2024;

7) Fattura n. 99850;

8) Fattura n. NUMERO_DOCUMENTO;

9) Fattura n. n. NUMERO_DOCUMENTONUMERO_CARTA

10) Fattura n. 70T1202272962;

11) Fattura n. 70T1202432710;

12) Fattura n. NUMERO_DOCUMENTO;

13) Fattura n. NUMERO_DOCUMENTO

14) Fattura n. NUMERO_DOCUMENTO;

15) Fattura n. NUMERO_DOCUMENTO;

16) Fattura n. NUMERO_DOCUMENTO;

17) Fattura n. NUMERO_DOCUMENTO;

18) Fattura n. NUMERO_DOCUMENTO

20) Fattura di acquisto ISPRFY / Fornitore.

16. Parte attrice ha dedotto che la società convenuta si è resa inadempiente per mancato pagamento dei canoni pattuiti (v. condizioni particolari di contratto e artt. 2 e 3 delle condizioni generali) per l’importo complessivo di euro 4.229,69, allegando di aver essa correttamente eseguito le obbligazioni contrattualmente convenute:

acquisto da terzi dei beni richiesti e loro consegna all’utilizzatore (art. 1575 c.c.).

17.

La prova dell’acquisto dei beni oggetto del contratto di locazione operativa per cui si controverte è stata fornita col deposito della fattura di vendita (doc. 20 della produzione attorea) e la prova della loro consegna all’utilizzatore mediante deposito del DDT e del verbale di consegna, entrambi firmati dalla (docc. 3 e 4 della produzione attorea).

18.

Il locatore, dunque, ha dato piena prova di aver correttamente adempiuto le obbligazioni contrattualmente assunte, ex art. 1587 c.c..

19.

A seguito dell’inadempimento nel pagamento dei canoni pattuiti, la società attrice ha comunicato la risoluzione di diritto del contratto di locazione operativa per cui si controverte ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del medesimo e dell’art. 1456 c.c., a mezzo di comunicazione via p.e.c. del 19 aprile 2023, parzialmente rettificata con messaggio pec del successivo 13 maggio 2024 (v. docc. 5 e 6 della produzione attorea), con esclusivo riferimento agli importi dovuti per fatture insolute e penale.

20.

L’articolo 8 del contratto di locazione operativa tra le parti testualmente recita che <<… ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ. il Locatore, con apposita comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R. o PEC, potrà risolvere di diritto il presente Contratto di Locazione nei seguenti casi di:

• inadempimento totale o parziale del Conduttore all’obbligo di pagamento dei canoni periodici o di qualsiasi altra somma posta a suo carico nel presente Contratto di Locazione alle scadenze ivi previste;

omissis>>.

Tale clausola, peraltro, risulta espressamente approvata dalla conduttrice ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del c.c. (v. doc. 2 della produzione attorea), ancorché essa non abbia ex se carattere vessatorio (cfr. Cass. n. 8881/2000; id.16253/2005).

21.

In termini generali giova rammentare che la clausola risolutiva espressa disciplinata dall’art. 1456 c.c. è il patto mediante il quale le parti assumono un determinato inadempimento come condizione risolutiva del contratto.

Attraverso la sua previsione le parti dimostrano di avere attribuito una particolare importanza alla violazione di determinati impegni contrattuali, il che spiega perché debba escludersi qualsiasi sindacato del giudice sulla gravità dell’inadempimento stesso.

La clausola risolutiva espressa, infatti, attribuisce al contraente il diritto potestativo di ottenere la risoluzione del contratto per l’inadempimento di controparte senza doverne provare l’importanza, in quanto valutata dalle parti anticipatamente (Cass. n. 29301/2019; Cass. n. 16993/2007; Cass. n. 10935/2003; Cass. n. 10102/1994).

La risoluzione del contratto in ragione della clausola risolutiva espressa ha effetto quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della clausola stessa.

Si tratta di un diritto potestativo spettante alla parte, dal cui esercizio dipende l’effetto risolutorio.

L’atto con il quale la parte dichiara di volersi avvalere della clausola ha natura negoziale e funzione di autotutela ed è unilaterale e recettizio.

22.

Nel caso di specie, in ragione del mancato ripetuto pagamento dei canoni pattuiti, la società locatrice ha comunicato alla conduttrice con pec ad essa ritualmente consegnata, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa in forza delle anzidette pattuizioni contrattuali.

23.

Merita, dunque, accoglimento la domanda attorea volta ad ottenere una pronuncia dichiarativa dell’avvenuta risoluzione di diritto del contratto, ex art. 1456 c.c. (che è ontologicamente diversa dall’azione di risoluzione del contratto per inadempimento ex art. 1453 c.c.).

24.

Può ritenersi assorbito, perciò, l’esame della domanda costitutiva di risoluzione pure proposta dalla società ricorrente.

25.

Accertato il fondamento della domanda attorea di risoluzione di diritto del contratto va conseguentemente accertato e dichiarato il fondamento della domanda attorea di restituzione dei beni locati di sua proprietà, ai sensi dell’art. 9 del contratto medesimo con cui le parti hanno convenuto che:

<>.

Anche tale previsione risulta espressamente approvata dalla conduttrice ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del c.c. (v. doc. 2 della produzione attorea), sebbene anch’essa essa non abbia carattere vessatorio.

26.

Restano a questo punto, e in ultimo, da esaminare i diritti di credito fatti valere dalla ricorrente con la domanda introduttiva del giudizio:

(i) euro 4.229,69 per n. 12 fatture insolute comprensive di IVA;

(ii) euro 732,00 a titolo di spese di gestione insoluti e (ii) euro 7.265,70 a titolo di penale conseguente alla risoluzione del contratto.

27.

In ordine ai primi si è già accertato, nei capoversi che precedono, l’inadempimento della dal che discende il fondamento della domanda della società ricorrente di condanna al pagamento di tali somme.

28.

Per ciò che concerne, invece, la domanda di condanna al pagamento della somma di euro 732 a titolo di “spese di gestione insoluti”, si rileva che effettivamente l’art. 13 del contratto di locazione operativa tra le parti stabilisce che:

<<… Il Conduttore prende inoltre atto dei seguenti costi, determinati forfetariamente a titolo di rimborso spese, che il Locatore avrà facoltà di addebitare con pagamento a vista tramite SDD o bonifico bancario qualora si verifichino gli eventi qui di seguito elencati a seguito di richieste e/o inadempimenti del Conduttore e comunque per cause non imputabili al Locatore:

… omissis … € 50,00 + IVA per ogni insoluto, fatta salva la facoltà per il Locatore di addebitare al Conduttore anche le eventuali spese di protesto e/o bancarie e/o di altra natura che dovesse sostenere a causa dell’insoluto…>>.

29.

Pertanto, considerato che la conduttrice ha omesso il pagamento di n. 12 canoni di locazione, in virtù della su richiamata previsione e della richiesta fatta dalla società locatrice sono ad essa dovuti complessivi euro 732 (euro 50,00 x n. 12 insoluti, oltre l’iva di legge).

30.

In ordine, ora, alla richiesta di condanna al pagamento della somma di euro 7.265,70 a titolo di penale conseguente alla risoluzione del contratto per cui si controverte, causata dalla condotta inadempiente della società conduttrice, si rileva che essa è stata intimata ai sensi dell’art. 9 del contratto, a mente del quale in caso di risoluzione per inadempimento, il locatore ha altresì la facoltà di chiedere, a titolo di penale, una somma corrispondente all’ammontare dei canoni periodici dovuti fino alla data di scadenza del contratto medesimo, fatto salvo il risarcimento dei danni ulteriori. 31.

Dunque, considerato che il locatore ha fatturato 22 canoni periodici – ovvero sino al canone del mese di aprile 2023 (v. fattura n° NUMERO_DOCUMENTO contrassegnato come doc. 18 della produzione attorea), dei 48 complessivi previsti dal contratto, la penale va conteggiata moltiplicando il canone periodico, al netto dell’iva di legge, pari ad euro 279,45, per il numero di mensilità residue, pari a 26 (48-22), così ottenendo un totale di euro 7.265,70 (26 x 279,45).

32.

La pattuizione contenuta nell’art. 9 del contratto di locazione operativa oggetto dell’odierno giudizio ha natura di clausola penale ex art. 1382 c.c. in quanto contiene un accordo attraverso il quale uno dei contraenti, per il caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento di un’obbligazione, è tenuto a una determinata prestazione in favore dell’altro contraente.

33.

La clausola penale, secondo l’orientamento maggioritaria in giurisprudenza al quale aderisce questo giudice, ha una funzione rafforzativa del vincolo contrattuale nonché di liquidazione convenzionale, preventiva e forfettaria della prestazione risarcitoria cui è tenuto il contraente inadempiente (Cass. n. 21398/2021; Cass. n. 16561/2017; Cass. n. 19358/2011; Cass. n. 18195/2007; Cass. n. 1183/2007; Cass. n. 4779/2005; Cass. n. 591/2005; Cass. n. 6927/2001; Cass. n. 9660/1993; Cass. n. 6306/1991; Cass. 5625/1990).

La sua pattuizione, dunque, esonera la parte dal provare il danno e il suo ammontare.

34.

Deve tuttavia valutarsi se la penale stabilita dalle parti possa essere ridotta ai sensi dell’art. 1384 c.c., ossia se l’obbligazione principale sia stata eseguita in parte ovvero se il suo ammontare, come originariamente concordato, sia manifestamente eccessivo già al tempo della conclusione del contratto.

La S.C. ha ritenuto, infatti, che il potere di riduzione ad equità, attribuito al giudice dall’art. 1384 a tutela dell’interesse generale dell’ordinamento, può essere esercitato d’ufficio per ricondurre l’autonomia contrattuale nei limiti in cui essa appare meritevole di tutela (Cass. n. 25334/2017; Cass. S.U., n. 18128/2005).

Tuttavia, il potere di riduzione può essere esercitato solo se la parte obbligata al pagamento abbia correttamente allegato e provato i fatti dai quali risulti l’eccessività della penale stessa (Cass. n. 34021/2019; Cass. n. 22747/2013; Cass. n. 23273/2010; Cass. n. 8071/2008; Cass. n. 24166/2006).

35.

Nel caso di specie parte resistente non ha allegato alcunché a riguardo restando contumace e, in ogni caso, non si rinvengono elementi idonei a giustificare la riduzione della penale rispetto all’ammontare richiesto attesoché esso coincide esattamente con i canoni di locazione pattuiti e non pagati.

36. credito oggetto contesa come quantificato dalla ricorrente complessivamente nella misura di euro 12.227,39, pertanto, risulta liquido, in quanto precisato nel suo ammontare ed esigibile, poiché scaduto.

37.

A tale somma vanno aggiunti gli interessi di mora come richiesti dalla società ricorrente.

Com’è noto la materia è disciplinata dal Decreto Legislativo n. 231 del 9 ottobre 2002, entrato in vigore il 7 novembre dello stesso anno, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2000/35/CE concernente la lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese (e tra queste ed una Pubblica Amministrazione), come modificato dal D. Lgs. n. 192/2012, entrato in vigore il 1° gennaio 2013, recependo la direttiva comunitaria n. 2011/7/UE, che ha previsto interessi legali di mora a carico del debitore, che decorrono automaticamente sin dal giorno immediatamente successivo a quello di scadenza, per il solo fatto dell’inadempimento. In virtù di tale normativa il creditore ha sempre diritto alla corresponsione degli interessi moratori (rectius “legali di mora”) sull’importo dovuto, senza che sia necessaria la costituzione in mora del debitore, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.

34.

Le spese di lite seguono il criterio di soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e degli aggiornamenti di cui al D.M. n. 147 del 13/08/2022, assunto quale scaglione di riferimento quello da euro 5.201 ad euro 26.000.

Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti;

ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o respinta; accoglie il ricorso presentato da in persona del suo l. r. p.t. e, per l’effetto:

– accerta e dichiara la risoluzione di diritto del contratto di locazione operativa n. 352489/RTRNT, stipulato il 27 maggio 2021, per grave inadempimento della resistente, ai sensi e per gli effetti del contratto tra le parti e dell’art. 1456 c.c.;

– condanna in persona del suo l. r. p.t., alla restituzione immediata alla ricorrente dei beni oggetto del contratto di locazione operativa, come descritti nel ricorso e segnatamente:

nr. 1 forno da pizza elettrico a 2 piani monoblocco digitale da 25 kw completo di accessori;

nr. 1 cappa parete inox con filtri a labirinto dspmpn

9/14 comprensiva di motore e lampade completa di accessori;

nr. 1 lastra di corian white per top banco pizza completa di accessori;

– condanna in persona del suo l. r. p.t., al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 12.227,39, oltre agli interessi di mora ai sensi del D. Lgs. 231/2002 dalle singole scadenze al saldo;

– condanna in persona del suo l. r. p.t., al pagamento, delle spese di lite, che liquida in favore della ricorrente nella somma complessiva di euro 2.264, di cui:

euro 264 per spese vive ed euro 2.000 per compensi di avvocato, in ragione di euro 919 per la fase di studio ed introduttiva ed euro 1.081 per quella decisionale, oltre accessori ed oneri di legge.

Così deciso dal G.I. in funzione di Giudice unico in data 11/02/2025.

Il Giudice D.ssa NOME COGNOME redatta con l’assistenza del tirocinante GOP.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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