REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D’APPELLO DI ROMA SEZIONE SETTIMA CIVILE così composta:
dr. NOME COGNOME Presidente e relatore dr. NOME COGNOME COGNOME Consigliere dr. NOME COGNOME Consigliere ausiliario riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA N._663_2025_- N._R.G._00000524_2019 DEL_30_01_2025 PUBBLICATA_IL_30_01_2025
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3075 del ruolo generale degli affari contenziosi dell’anno 2019, assunta in decisione in data 29.1.2025, a seguito della trattazione scritta ai sensi dell’art. 127-ter c.p.c., e vertente TRA (RAGIONE_SOCIALE. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOMEC.F. COGNOME – (C.F. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOMEC.F. COGNOME – OGGETTO:
Contratto di locazione
RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE § La controversia verte sul rilievo da attribuire al ritardo nei pagamenti del canone di locazione, secondo l’appellante, avvenuti nel periodo centrale di ogni mese, negli anni 2017 e 2018, nonostante l’espressa previsione contrattuale di un termine essenziale, individuato entro il giorno 5 di ogni mese.
C.F. C.F., in riconvenzionale, dal conduttore, unitamente ad ogni altra domanda, e dichiarato la compensazione delle spese processuali.
Il tribunale ha ritenuto i ritardi lievi e giustificati anche dal comportamento della società locatrice, che ha ritardato la voltura del contratto di erogazione dell’energia elettrica, per non aver estinto un pregresso debito;
ha considerato il comportamento collaborativo del conduttore che, su richiesta del locatore e pur in mancanza di una previsione contrattuale, ha immediatamente versato il deposito cauzionale, ed il successivo puntuale adempimento al proprio obbligo di pagamento.
§ La società impugna la decisione, articolando le seguenti conclusioni:
“piaccia all’ecc.ma corte adita, per le ragioni di cui all’appello, riformare la prima sentenza e dichiarare la risoluzione del contratto di locazione tra le parti del 30 marzo 2017 per inadempimento della conduttrice;
per l’effetto dichiarare che la conduttrice ed il signor quale garante delle obbligazioni ivi contenute ed assunte dalla conduttrice, sono tenuti al pagamento dei canoni della locazione a far tempo dal dì della risoluzione e sino alla data del 31 marzo 2021;
in via subordinata, comunque risarcire per inadempimento da reiterato ritardo nel pagamento l’attrice, secondo i parametri offerti in primo grado e con ricorso all’equità;
condannare la conduttrice a pagare la somma di euro 164,00 per la registrazione della locazione 2017 e 164 per la locazione 2018;
condannare la conduttrice a pagare gli oneri accessori condominiali e per l’effetto condannare la conduttrice a pagare la somma di euro 880,00;
Spese vinte di entrambi i gradi secondo notula dell’antistatario difensore.
” § Due sono i motivi di appello.
Con il primo, la società sottolinea che il conduttore, nel costituirsi in giudizio, ha ammesso il ritardo nel pagamento anche per i canoni dovuti nel mese di novembre e dicembre 2017 e , poi, per tutto l’anno 2018; ribadisce la previsione contrattuale di un termine essenziale di pagamento, la risoluzione di diritto, ai sensi dell’art 1454 c.c., nel perdurare dell’inadempimento, dopo l’intimazione di sfratto per convalida;
la mancanza di prova dei fatti ad essa imputati e l’irrilevanza del versamento di un deposito cauzionale, a semplice richiesta, non previsto in contratto.
Con il secondo motivo, lamenta un’omessa pronuncia sulla richiesta di rimborso degli oneri di registrazione del contratto e spese condominiali.
L’appello è fondato nei limiti che seguono.
Riassumendo, l’atto di intimazione di sfratto è stato notificato, in data 9.5.2017, dopo poco più di un mese dalla stipula del contratto di locazione, ad uso commerciale, , del deposito cauzionale e delle spese di registrazione del contratto pro quota di164,00 euro.
E’ stata chiesta la risoluzione del contratto, azionando l’art. 5 e 11 del contratto e l’ingiunzione di pagamento dei canoni indicati.
Il giudice, accertati i pagamenti, ha dichiarato chiusa la fase sommaria e disposto il mutamento del rito.
La società locatrice, con le memorie integrative, ha chiesto la risoluzione per inadempimento, precisando che il pagamento del canone non era omesso, ma avveniva in ritardo, come dedotto dalla stessa conduttrice e che “il canone di novembre è stato pagato il 14 e quello di dicembre ad oggi 12 non è stato ancora pagato”.
Dagli atti emerge il pagamento, a mezzo bonifico bancario, del deposito cauzionale, in data 13.4.2017 (doc 2 allegato a note 24.7.2017);
del canone di aprile, il giorno 24 dello stesso mese (doc.3 allegato alle stesse note), e di maggio, il giorno 12 dello stesso mese (doc. 4 allegato alle stesse note), con la specificazione, per questi due ultimi pagamenti, di essere ancora impossibilitati all’uso dell’immobile;
precisamente, nel primo, in assenza di energia elettrica e, nel secondo, “ancora impossibilitato utilizzo causa pendenze”.
Al momento della notifica dell’intimazione, dunque, mancava solo il pagamento del canone del mese di maggio, avvenuto pochi giorni dopo, ma risultava versato il pagamento di due mensilità anticipate, a titolo di deposito cauzionale, pur non previsto nel contratto e non dovuto per legge, e contestata la debenza della quota per spese di registrazione del contratto, in mancanza di prova dell’avvenuto pagamento e del relativo importo (contestazione quest’ultima fondata, come si dirà in seguito).
Si è, dunque, delineato un comportamento collaborativo del conduttore, per aver versato, otto giorni dopo la scadenza del canone di aprile, due mensilità anticipate, a titolo di deposito cauzionale, così ridimensionando anche il ritardo, di pochi giorni, nel pagamento del canone di maggio.
In questo ambito, si iscrive il debito del locatore di 603,07 euro da mancato pagamento delle fatture ENI, scadute e non pagate, per il periodo aprile-dicembre 2016; debito, al contrario di quanto sostenuto nell’impugnativa, documentato e non puntualmente contestato, (doc. 9, idem doc. 21) fascicolo di parte in primo grado);
dunque, la mancata collaborazione del locatore, nel fornire quanto necessario per la stipula di un nuovo contratto di fornitura, avvenuta solo il 13.7.2017 (doc. 17), non potendosi procedere alla voltura a causa della morosità (doc. 6, 7 e 8);
documenti, anche questi, non puntualmente contestati.
L’art. 5 del contratto, secondo l’appellante, prevede un termine essenziale di adempimento.
‘espressione “entro e non oltre”, riferita al tempo di esecuzione della prestazione, ma implica un accertamento da cui emerga inequivocabilmente, alla stregua dell’oggetto del negozio o di specifiche indicazioni delle parti, che queste abbiano inteso considerare perduta, decorso quel lasso di tempo, l’utilità prefissatasi” (Cass. civ. n. 32238/2019) Le espressioni usate dai contraenti non rivelano l’inequivocabile volontà delle parti di ritenere perduta l’utilità economica del contratto con il decorso del termine medesimo, prevedendosi anche la possibilità di un pagamento successivo. La norma va letta in modo unitario “La conduttrice non potrà in alcun modo ritardare il pagamento del canone e degli oneri accessori oltre i termini stabiliti dalle vigenti disposizioni e non potrà far valere alcuna azione o eccezione, se non dopo aver eseguito il pagamento;
il mancato pagamento di un canone mensile costituirà motivo di risoluzione ex art. 1456 codice civile, con diritto all’escussione della fideiussione…”.
Nella previsione contrattuale, non solo mancano formule idonee ad esprimere l’intenzione di pattuire un termine essenziale, ma piuttosto emerge la diversa ipotesi di una clausola risolutiva espressa nel caso di mancato pagamento di un solo canone, che nella fattispecie, non ricorre, trattandosi di ritardi, e ampiamente compensati dal pagamento di un deposito cauzionale, non pattuito contrattualmente e non richiesto dalla legge.
La controversia può trovare una soluzione nell’ambito della risoluzione, per inadempimento, ai sensi dell’art. 1455 cc. Si è detto che, dopo il mutamento del rito, la società locatrice, nel prendere atto che si trattava essenzialmente di ritardo, ha sottolineato il reiterarsi del mancato rispetto del termine, ribadendo sostanzialmente le proprie richieste;
domanda connessa alla vicenda sostanziale dedotta con l’atto introduttivo del procedimento sommario, che si giustifica, in ragione dell’autonomia del giudizio ordinario (Cass. 5955/2023).
Effettivamente, dalla produzione documentale della società conduttrice, emerge un ritardo nei pagamenti, che, se può essere giustificato fino alla stipula del nuovo contratto di fornitura elettrica, comprendendo anche i canoni di giugno e luglio 2017, è sicuramente imputabile alla conduttrice, per il periodo successivo, avendo continuato a pagare in ritardo, con la sola eccezione del mese di settembre, e, per un lasso di tempo più significativo a novembre e dicembre 2017.
Le dichiarazioni, rese dalla difesa del locatore e verbalizzate all’udienza del 16 gennaio 2018, vanno lette unitamente alla documentazione in atti, configurandosi un ritardo sistematico nei pagamenti, anche se di pochi giorni.
Emerge poi, dagli atti, un inadempimento reiterato nell’anno 2019, accertato con successiva sentenza del tribunale di Roma n. 10711/2020 – non si conosce se irretrattabile – in cui si dà anche atto dell’intervenuto rilascio dell’immobile.
In linea di principio, il contratto non può essere risolto, ai sensi dell’art. 1455 cod. civ., se l’inadempimento ha scarsa importanza in relazione all’interesse dell’altra parte, e tale principio va adeguato anche ad un criterio di proporzione fondato sulla buona fede contrattuale.
Pertanto, la gravità dell’inadempimento di una delle parti contraenti non va commisurata all’entità del danno, che potrebbe anche mancare, ma alla rilevanza della violazione del contratto con riferimento alla volontà manifestata dai contraenti, alla natura e alla finalità del rapporto, nonché al concreto interesse dell’altra parte all’esatta e tempestiva prestazione (Cass. civ. sent. n. 14034/2005) Nella fattispecie, è evidente l’alterazione dell’equilibrio contrattuale, non potendo il locatore conoscere i tempi di adempimento del pagamento mensile, il cui interesse è anche ribadito al p. 5 del contratto. La domanda va, dunque, accolta nei limiti della dichiarazione di risoluzione del contratto, per inadempimento del conduttore;
non è chiesto il rilascio dell’immobile e non è argomentata la richiesta di condanna al pagamento dei canoni – per cui, peraltro, si lamenta soltanto il ritardo nel pagamento – nè sono espresse le ragioni per cui è estesa fino al marzo 2021;
non risulta citato in giudizio il garante, di cui si chiede la condanna in solido, e generica è l’allegazione dei danni da ritardo, chiesti in subordine.
Con il secondo motivo, la società appellante denuncia un’omessa pronuncia sulla richiesta di rimborso delle spese di registrazione del contratto e degli oneri accessori;
indica, come dovuti, gli importi di euro “200 euro:
2 = 100 euro + i bolli per 64 euro, per il primo anno;
e di euro 164,00 per il secondo”, nonchè le “quote condominiali bimestrali da 44 euro ciascuna per i venti mesi di vigenza del contratto”, per un importo complessivo di 880,00 euro.
La domanda di condanna al pagamento delle spese condominiali dovute e non pagate (“…4 quote condominiali bimestrali da 44 euro ciascuna per il periodo I aprile – 30 novembre…”), risulta proposta con le memorie integrative, unitamente alle spese di registrazione.
E’ vero che manca una decisione sul punto.
Tuttavia, l’art. 11 del contratto prevede che il conduttore provveda al versamento degli oneri di sua competenza direttamente al condominio e, in atti, vi è prova dell’adempimento, per l’anno 2017 (doc. 19 fascicolo parte, in primo grado);
la domanda di rimborso presuppone il pagamento delle somme richieste e non vi è prova di esso nemmeno per l’imposta di registro e del relativo importo.
§ Una valutazione complessiva dell’esito della controversia, il parziale accoglimento dell’appello e la presenza di una controversia analoga, tra le stesse parti, instaurata dalla società locatrice, giustificano la compensazione delle spese di lite, anche per questo grado.
la Corte, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell’appello, proposto dalla nei confronti della avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 21872/2018, così provvede: ) accoglie la domanda di risoluzione del contratto, per inadempimento grave del conduttore; rigetta per il resto l’appello; dichiara la compensazione delle spese di lite, anche per questo grado di giudizio;
Così deciso in Roma il giorno 29.1.2025
Il Presidente rel.
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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