N. R.G. 14127/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NOME COGNOME ha pronunciato la seguente
SENTENZA N._5589_2024_- N._R.G._00014127_2022 DEL_06_11_2024 PUBBLICATA_IL_06_11_2024
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14127/2022 promossa da:
con il patrocinio dell’avv. COGNOME NOME e dell’avv. COGNOME NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO 10143 TORINO, presso il difensore avv. COGNOME NOME COGNOME contro con il patrocinio dell’avv. COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO 20051 LIMBIATE presso il difensore avv. COGNOME NOME CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice Nel merito ed in via principale – Accertare e dichiarare, per le ragioni dedotte in premessa, avverata la clausola risolutiva espressa di cui all’art 16 del contratto di subappalto del 7.2.2021, e per l’effetto – dichiarare risolto, con efficacia ex tunc, il contratto di subappalto intercorso tra le parti, ai sensi del combinato disposto dell’art 1456 c.c. e dell’art 16 del contratto di subappalto, per esclusiva responsabilità ed inadempienza della in persona del suo legale rappresentante pro tempore e, conseguentemente, per le ragioni esposte in atto, condannare parte convenuta alla restituzione in favore di parte attrice della somma di euro 110.441,71 o della veriore somma accertanda in corso di causa, oltre ad interessi e rivalutazione. Nel merito ed in via subordinata – Accertare e dichiarare, per le ragioni dedotte in premessa, il grave inadempimento in capo alla in persona del suo legale rappresentante pro tempore, – giusto 1453 c.c., dichiarare risolto il contratto di subappalto del 7.2.2021 intercorso tra le parti, per esclusiva responsabilità e grave inadempimento in capo alla e, conseguentemente, per le ragioni esposte in atto, condannare parte convenuta alla restituzione in favore di parte attrice della somma di euro 110.441,71 o della veriore somma accertanda in corso di causa, oltre ad interessi e rivalutazione. In ogni caso con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre a rimborso spese generali I.V.A. e C.P.A. come per legge, e con espressa riserva di agire per il risarcimento dei danni patiti e di quelli eventualmente insorgendi.
Per parte convenuta IN VIA PRELIMINARE Rigettare la domanda di parte attrice in quanto l’atto di citazione è nullo in violazione dell’art. 164 c.p.c.;
NEL MERITO Respingere tutte le domande formulate dall’Attrice in quanto infondate sia in fatto che diritto, non sussistendo alcuna fattispecie di quelle invocate in danno della Convenuta;
IN INDIRIZZO Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande proposte dall’Attrice, qualora sia accertato un eventuale inadempimento da parte di previa determinazione e quantificazione a seguito dell’espletanda CTU del valore dei lavori e delle opere svolte sino all’interruzione delle operazioni, rideterminare la somma pari alla differenza tra quanto versato a titolo di acconto e l’importo emergente da opportuna consulenza tecnica di ufficio, condannando parte attrice al risarcimento di tutti i danni subiti da parte convenuta, da determinarsi anche in via equitativa da Codesto Giudice; IN INDIRIZZO
– Si chiede sin d’ora disporsi CTU tecnico-contabile volta a determinare e quantificare i lavori svolti da olta a risolvere le controverse questioni.
– Ordinare l’esibizione ex art. 210 c.p.c. di tutta la documentazione inerente ai permessi e autorizzazioni rilasciate dalle competenti autorità per l’esecuzione di tutte le opere svolte, oggetto del contratto di subappalto nonché la documentazione relativa alle bonifiche ordinarie e belliche.
– Si chiede ammettersi prova per interrogatorio formale e testi sui capitoli di cui alla premessa dell’atto di citazione, preceduti da “vero che” e come meglio capitolati nella memoria ex art. 183 VI c. c.p.c. nr. 2 e 3. Salvis iuribus Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato la conveniva in giudizio la riferendo di avere stipulato il 7.2.2021 con la convenuta, contratto di subappalto avente ad oggetto il “Progetto di recupero e riqualificazione di immobili in INDIRIZZO Milano” comportante l’esecuzione delle opere specificamente indicato all’art. 2 del contratto;
che con l’ordine del 7.6.2021 l’attrice rideterminava l’importo delle lavorazioni a corpo in € 800.000,00 e con l’ordine dll’1.10.2021 commissionava opere extra per l’importo di € 40.000,00 a corpo, riconoscendo un acconto di € 160 mila;
che veniva altresì commissionate opere anche in relazione al cantiere di Milano, INDIRIZZO che, dopo avere pagato i primi due SAL per il cantiere di INDIRIZZO e il primo SAL per il cantiere di INDIRIZZO;
che, stanti i gravi ritardi e inadempimento della convenuta, l’attrice in data 28.3.2022 comunicava la risoluzione del contratto relativo al cantiere di INDIRIZZO, riconoscendo un valore delle opere realizzate pari ad € 60.000,00 e riferendo che la maggior somma di € 100.000,00, già erogata sulla commessa di “INDIRIZZO”, sarebbe stata inserita e compensata con le lavorazioni della commessa di “INDIRIZZO per cui veniva emesso il terzo Sal in data 31.3.2022 e con riferimento al cantiere di INDIRIZZO Pinerolo 74, in data 5.4.2022 precisava come la somma di € 10.431,60 di cui al 3° SAL e la somma di € 23.015,60 (di cui al 1° SAL – fattura 10/2022) e della somma di € 13.066,64 (di cui al 2° SAL – fattura 17/2022) sarebbero stati pagati al momento della restituzione della somma di € 100.000,00 o, in alternativa, compensati parzialmente con detta maggior somma; che in data 6.4.2022 , in assenza di riscontro da parte del Subappaltatore in merito alla parziale compensazione con la somma di € 100.000,00 richiesta in restituzione per il cantiere di INDIRIZZO provvedeva comunque al pagamento della fattura 10/22 dell’importo di € 23.015,60 di cui al 1° SAL del cantiere di INDIRIZZO;
che in data 7.4.2022 la chiedeva il pagamento della somma di € 34.690,80 di cui ad un SAL n. 1 emesso arbitrariamente ed illegittimamente dalla stessa subappaltatrice nonché il pagamento delle somme di € 10.431,60 di cui alla fattura 20 del 11.4.22 relativa al 3° SAL ed € 13.066,64 di cui alla fattura 17/2022;
che il 9.5.2022 emetteva la F.E. 27/2022 dell’importo di € 34.690,80 relativamente al cantiere di INDIRIZZO, nonostante l’avvenuta risoluzione del contratto;
che con bonifici del 7.6.2022 l’attrice provvedeva anche al saldo della fattura 20/2022 inerente il 3° SAL del cantiere di INDIRIZZO
Chiedeva, pertanto, accertarsi l’intervenuta risoluzione del contratto e la condanna alla restituzione dell’importo di € 110.441,71.
Si costituiva la convenuta contestando la pretesa azionata e chiedendo il rigetto della domanda proposta.
Eseguita l’istruttoria testimoniale con provvedimento del 26.6.2024 la causa era trattenuta a sentenza con concessione dei termini di rito per il deposito delle memorie conclusionali e di replica.
La domanda proposta è fondata e deve trovare accoglimento.
La domanda di risoluzione.
Parte attrice chiede, in primo luogo, accertarsi l’intervenuta risoluzione del contratto di subappalto intercorso tra le parti riferito al cantiere sito in Milano, INDIRIZZO
NOME e documentalmente provata è l’avvenuta stipulazione di tale contratto in data 7.2.2021.
L’art. 16 dello stesso contratto contiene una clausola risolutiva espressa secondo la quale avrà la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto di subappalto ai sensi e per gli effetti dell’Art. 1456 cod. civ. qualora il subappaltatore violi le seguenti previsioni o nei seguenti casi:
a) Quando risulti accertato il mancato rispetto della disciplina del subappalto;
b) in caso di mancata stipula delle assicurazioni di cui all’art 10 e delle garanzie di cui all’art 14;
c) in caso di ingiustificata sospensione dei lavori per un periodo superiore a 5 (cinque) giorni lavorativi;
d) nel caso di ritardo superiore a 15 gg dalla data di consegna dei lavori, secondo quanto previsto dall’art 30 del CGS.
Con comunicazione del 5.4.2022, previa diffida del 28.3.2022, ha comunicato di avvalersi della clausola di risoluzione di cui all’art. 16 del contratto in ragione dei ritardi negli approvvigionamenti dei materiali rispetto al cronoprogramma stabilito.
Seguiva ulteriore specificazione degli inadempimenti riscontrati con la richiesta di restituzione dell’importo di € 100.000,00 versato in acconto in eccedenza rispetto al valore delle opere eseguite fino al momento della risoluzione come evidenziate nel Sal emesso dalla stessa Parte attrice, in particolare, evidenzia il mancato rispetto dei punti a) e b) del citato art. 16 da parte della convenuta.
Con particolare riferimento alle assicurazioni richieste si rileva che l’art. 11 del capitolato generale prevede espressamente l’obbligo di allegazione di una polizza verso terzi (RCT) e verso i prestatori di lavoro (RCO), l’art. 9 del capitolato generale evidenzia poi il massimale di 1,5 mln di Euro per ogni sinistro e per anno per la RCT e 1,5 mln di Euro per ogni sinistro e per anno e per persona.
Parte convenuta ha depositato una polizza contratta il 6.9.2021 che si riferisce ad una assicurazione RCT e non alla RCO e il massimale a 1 mln di Euro.
Risulta altresì prodotta ulteriore polizza del 26.5.2022 per un massimale di 1,5 mln di Euro ma sempre per RCT e non RCO.
La stessa parte convenuta riferisce che la mancanza della polizza è stata lamentata il 28.3.2022, quando è stata comunicata la risoluzione mentre tale polizza è stata stipulata solo nel maggio 2022 e, pertanto, successivamente alla risoluzione.
In merito si rileva che la mancata stipula dell’assicurazione conforme ai requisiti indicati nel contratto e nel relativo capitolato costituiscono ai sensi del citato art. 16 del contratto inadempimento sufficiente ad integrare la risoluzione.
Afferma la Suprema Corte che “in tema di risoluzione per inadempimento, la presenza di una clausola risolutiva espressa in seno alla convenzione negoziale rende irrilevante ogni indagine intesa a stabilire se l’inadempimento sia sufficientemente grave da giustificare l’effetto risolutivo” (Cass. 17.3.2000 n. 3102, Cass. 12.11.2019 n. 29301).
In tale situazione il fatto che sia stata presentata una polizza non conforme a quella richiesta in contratto deve essere inteso come equivalente alla mancata presentazione della polizza, pertanto, di per sé solo giustificativo della risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c.
Non risulta, inoltre, che sia stata stipulata la garanzia fideiussoria di cui all’art. 14 del contratto cui lo stresso art. 16 fa riferimento per cui anche sotto tale profilo l’avvenuta risoluzione risulta giustificata.
La fondatezza della domanda di accertamento dell’intervenuta risoluzione sotto tali profili rende irrilevante la valutazione circa l’esistenza o meno degli ulteriori inadempimenti denunciati.
Il fatto poi che siano state ancora effettuate delle lavorazioni da parte della nel mese di aprile non può essere interpretato come volontà di proseguire il contratto essendo pacifico che non vi è più stato accesso al cantiere dalla fine del mese di aprile laddove l’attrice evidenzia che le lavorazioni del mese Cont di aprile erano quelle necessarie all’ultimazione dei lavori già compresi nel primo Sal.
La conferma della volontà risolutiva è, inoltre, emersa dalla missiva del difensore dell’attrice del maggio 2011 con cui veniva ribadita la risoluzione e la richiesta di restituzione delle maggiori somme versate in acconto.
Per tali ragioni deve essere, pertanto, accolta la domanda di accertamento di intervenuta risoluzione del contratto.
La domanda di restituzione.
Parte attrice domanda altresì la restituzione dell’importo di € 110.441,71 conseguentemente alla intervenuta risoluzione del contratto.
La domanda è fondata.
E’ pacifico e documentale che l’attrice abbia versato il 18.11.2021 l’importo di € 160 mila quale acconto sul maggior prezzo previsto in contratto per le opere espressamente indicate nella fattura emessa (doc. 5 di parte attrice).
E’ documentalmente provata l’emissione del primo Sal da parte della stessa per l’importo di € 49.558,29.
La stessa attrice ha accertato di accordare l’importo indicato dalla ed ha operato, pertanto, la detrazione rispetto all’acconto già versato attesa l’avvenuta risoluzione del contratto.
Nessuna consulenza si rende, pertanto, necessaria per l’accertamento del valore delle opere eseguite dalla avendo la stessa attrice accettato la quantificazione del valore di tali opere indicato dalla stessa Per tali ragioni la domanda proposta deve trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accerta l’intervenuta risoluzione del contratto stipulato tra le parti e, pe l’effetto, Condanna la convenuta a restituire all’attrice l’importo di € 110.441,71, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 11.870,00 (di cui € 1500,00 per fase studio, € 1200,00 per fase introduttiva, € 5670,00 per istruttoria ed RAGIONE_SOCIALE € 3500,00 per fase decisionale), oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Torino, 6 novembre 2024
Il Giudice dott. NOME COGNOME
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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