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Codice Civile
Codice Penale

Risoluzione del contratto per inadempimento e risarcimento danno

In caso di inadempimento contrattuale, il creditore che agisce per la risoluzione e il risarcimento del danno deve solo provare la fonte del suo diritto e la scadenza del termine, mentre il debitore deve provare l’adempimento. La testimonianza de relato ex parte ha valore probatorio nullo. Il CTU può essere utilizzato per quantificare il danno.

Pubblicato il 20 August 2024 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile, Procedura Civile

N. R.G. 1453/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA SECONDA
SEZIONE CIVILE

VERBALE DI UDIENZA EX ART. 127-TER CPC

Nella causa civile n. rg 1453/2022 Tra ATTORI CONTUMACE All’udienza del 31/07/24 ex art. 127-ter cpc davanti alla dott.ssa NOME COGNOME si dà atto che:
per gli attori gli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno depositato note scritte 9/07/24 da intendersi per integralmente trascritte Il giudice onorario pronuncia la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. allegata al presente verbale.
Il giudice onorario dott.ssa NOME COGNOME

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del giudice onorario dott.ssa NOME COGNOME ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA N._2288_2024_- N._R.G._00001453_2022 DEL_03_08_2024 PUBBLICATA_IL_03_08_2024

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1453/2022 promossa da:
(C.F. residente in Sasso Marconi, INDIRIZZO (C.F. ) residente in Sasso Marconi, INDIRIZZO (C.F. residente in Sasso Marconi, INDIRIZZO ) residente in Sasso Marconi, INDIRIZZO contro contumace

CONCLUSIONI

Parte attrice ha concluso come da note conclusive.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato convenivano in giudizio titolare della cessata ditta RAGIONE_SOCIALE, esponendo che:
nel marzo 23019 gli attori commissionavano alla ditta RAGIONE_SOCIALE la fornitura ed il montaggio di una serie di articoli in ferro lavorato afferenti alla villetta di loro proprietà posta nel Comune di Sasso Marconi;
dette lavorazioni erano descritte dettagliatamente nelle commissioni del 8/03/19, sottoscritte per accettazione da , per un importo pattuito di € 14.250,00= e nella successiva offerta 1/07/19 per l’importo di € 6.500,00=, altrettanto accettata espressamente dagli attori;
di queste opere, RAGIONE_SOCIALE forniva ed installava il cancello pedonale, la ringhiera rampa scale esterna, 4 ringhiere balconi, 2 passamani scala esterna, consegnava ma non installava i pannelli recinzione esterna, non provvedeva a fornire 2 cancelli carrai e pedonali, oltre ai pannelli di ringhiera delle scale interne del fabbricato;
nel frattempo gli attori provvedevano al pagamento a mezzo bonifico delle varie C.F. C.F. C.F. C.F. fatture emesse dalla convenuta per l’importo complessivo di € 19.000,00=, oltre al versamento in contanti della somma di € 300,00= per il pernottamento in albergo;
la convenuta effettuava l’ultima consegna-parziale-di materiale nel febbraio 2020;
dopo diversi solleciti per la conclusione dei lavori il riferiva di essere disposto a completare l’incarico purchè gli fosse riconosciuta un’integrazione dei corrispettivi dovuta all’intervenuto aumento del costo delle materie prime;
a seguito sia della richiesta di offerte presso altri artigiani per il completamento dell’opera che della successiva redazione di perizia di un tecnico di fiducia, emergeva che la recinzione esterna fornita era insufficiente a completare l’intero perimetro del lotto, priva degli accessori per la sua installazione, affetta da vizio afferente la zincatura e che i piantoni dei pannelli erano di altezza insufficiente;
una parte delle opere venivano completate da altri artigiani, con un costo di € 3.309,00=, mentre per l’intervento residuo venivano preventivati € 18.411,28= a cui doveva sommarsi il valore commerciale stimato in € 2.000,00= per alcuni articoli di ferro di proprietà degli attori consegnati alla convenuta per la zincatura e la verniciatura e mai restituiti.

Gli attori chiedevano pertanto l’accertamento dell’inadempimento del convenuto e la sua condanna al risarcimento del danno determinato nell’importo di € 27.520,28.

All’udienza del 12/01/23 veniva disposta la CTU, con riserva all’esito sugli altri mezzi istruttori di parte attrice.

All’udienza del 20/04/23 veniva conferito l’incarico al CTU e dichiarata altresì la contumacia del convenuto.

All’udienza del 21/09/23 venivano ammessa la prova per testi degli attori.

All’udienza del 11/04/24, terminata l’assunzione delle prove orali, veniva disposto rinvio per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all’udienza del 16/07/24, successivamente rinviata d’ufficio al 31/07/24.

La domanda risulta fondata ed è per tale motivo meritevole di accoglimento.

Secondo la giurisprudenza ormai pacifica sul punto (a partire da Cass. S.U. 13533/2001), il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento; nel caso di specie il debitore, che è rimasto contumace, non ha fornito detta prova.

Gli attori hanno dimostrato di avere commissionato al convenuto titolare della cessata ditta RAGIONE_SOCIALE la realizzazione ed il montaggio delle lavorazioni indicate nelle commissioni n. 895 e n. 896 del 8/03/19 (docc. 1 e 2) e nell’offerta 1/07/19 (doc. 3), da installare nella propria villetta sita nel Comune di Sasso Marconi, per un corrispettivo concordato di € 20.750,00= e di avere saldato le fatture e la proforma emesse dal convenuto (docc.4-10) per l’importo complessivo di € 19.000,00= a mezzo bonifici (docc.
11-17).

Non risulta invece provata la consegna brevi manu della somma di € 300,00= che gli attori assumono essere stata effettuata da ad un dipendente della RAGIONE_SOCIALE per fare fronte alle spese di pernottamento in albergo.

Si evidenzia al riguardo, infatti, che il teste , padre , sentito sulla circostanza, ha reso una deposizione de relato ex parte (cfr. verbale di udienza del 11/04/24) che, in quanto tale, assume un rilievo sostanzialmente nullo (Cass. n. 569/2015 e n. 1320/2017), non assumendo alcun valore probatorio, nemmeno indiziario.

La CTU espletata, le cui conclusioni si fanno proprie in considerazione della completezza ed esaustività dell’elaborato peritale, ha accertato che:

-quanto alle opere eseguite, RAGIONE_SOCIALE, in esecuzione degli ordini sottoscritti dalle parti, ha eseguito e montato il cancello pedonale, la ringhiera rampa scale esterna e 2 passamani scala esterna, per il costo complessivo di € 7.500,00=, mentre risultano forniti ma non montati i pannelli della recinzione esterna, con conseguente valore imputabile alla sola fornitura di € 4.225,00=, il tutto per l’importo complessivamente ammontante a € 11.725,00= (CTU pagg. 17-19).

Il convenuto è pertanto tenuto alla restituzione della somma di € 7.275,00= ricevuta in eccedenza (€ 19.000,00 – € 11.725,00= € 7.275,00).

-Quanto alle opere non consegnate e non montate, RAGIONE_SOCIALE non ha realizzato il cancello il cancello stradale e pedonale punta alta, il cancello stradale e pedonale forma trapezoidale e la ringhiera rampa scale interne fabbricato;
il costo relativo viene quantificato dal CTU nell’importo complessivo di € 10.700,00= (CTU pagg. 20-23).
-La CTU ha riscontrato la presenza di ruggine, imputata alla cattiva esecuzione del ciclo di zincatura e verniciatura, sui manufatti forniti e montati e su quelli soltanto forniti, difetto d’opera che comporta una diminuzione del valore della fornitura quantificato nell’importo complessivo di € 3.640,00=.

Gli attori chiedono il riconoscimento della somma di € 2.000,00= quale valore commerciale dei materiali consegnati al convenuto per la zincatura e riverniciatura e mai restituiti.

Il teste sentito sulla circostanza, ha reso una deposizione de relato ex parte.

La domanda, in difetto di prova, non può essere accolta.

Dalle considerazioni svolte emerge che il convenuto ha eseguito solo in parte l’incarico conferito dagli attori, risultando pertanto inadempiente agli obblighi contrattualmente assunti nei confronti di questi ultimi.
deve essere pertanto condannato alla restituzione della somma di € 7.275,00=, quale differenza tra l’importo di € 19.000,00= ricevuto ed il costo di € 11.725,00= per le opere eseguite, oltre al pagamento della somma complessiva di € 14.340,00= a titolo di risarcimento del danno subito (€ 10.700,00= costo per il completamento dei lavori + € 3.640,00= diminuzione del valore della fornitura per difetto d’opera).

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/14 nell’importo di € 5.077,00= oltre oneri accessori.

Il convenuto deve rimborsare agli attori altresì le spese relative alla procedura di negoziazione assistita, liquidate in € 441,00= per compenso professionale e € 6,50 per spese non imponibili, oltre al rimborso delle spese di CTU pari a € 4.047,70=, come da contabili allegate alle note conclusive (docc. 2 e 3).

Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa;
così provvede:
-condanna al rimborso a favore degli attori della somma di € 7.275,00=;
-condanna al pagamento a favore degli attori della somma di € 14.340,00=, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento del danno.
Condanna il convenuto al rimborso in favore degli attori delle spese di lite liquidate in € 603,44= per spese e € 5.077,00= per compenso, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Condanna il convenuto al rimborso in favore degli attori delle spese della fase di attivazione della procedura di negoziazione assistita liquidate secondo il DM 55/14 in € 6,50 = per spese e € 441,00= per compenso, oltre oneri accessori.
Bologna, 31 luglio 2024
Il giudice onorario dott.ssa NOME COGNOME

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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