fbpx
Generic filters
Parola esatta ...
Cerca nei titolo
Search in excerpt
Filtra per categoria
Codice Civile
Codice Penale

Risoluzione di diritto di transazione per inadempimento

La sentenza afferma il principio per cui, in presenza di una clausola risolutiva espressa, il mancato o ritardato pagamento determina la risoluzione di diritto del contratto. Si evidenzia inoltre come il diritto di avvalersi della clausola risolutiva, in quanto accessorio al credito, si trasferisca al cessionario.

Pubblicato il 15 November 2024 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO PRIMA SEZIONE CIVILE

Il giudice dr. NOME COGNOME ha pronunciato la presente

SENTENZA N._5588_2024_- N._R.G._00001305_2021 DEL_06_11_2024 PUBBLICATA_IL_06_11_2024

nella causa civile Nrg 1305/2021 promossa da: elettivamente domiciliata presso gli indirizzi Pec degli avv. NOME COGNOME e NOME COGNOME che la rappresentano e difendono per delega in atti;

attrice;

CONTRO elettivamente domiciliata in Torino, INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME;

rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME per delega in atti;

convenuta;

E NEI CONFRONTI DI , elettivamente domiciliati presso l’indirizzo Pec dell’avv. NOME COGNOME che li rappresenta e difende per delega in atti;

terzi chiamati.

Oggetto: transazione.

CONCLUSIONI

DELLE PARTI Attrice:

“…1) accertare e dichiarare che il contratto di transazione concluso tra mediante scambio di corrispondenza il 14 settembre 2018 non si è mai risolto;

2) accertare e dichiarare che ha pagato la prima rata di € 262.000 (duecentosessantaduemila/00) prevista dall’art. 6 del contratto di transazione e che, conseguentemente, a seguito della cessione del credito, la stessa è debitrice nei confronti di della residua somma di € 1.048.000,00 (unmilionequarantottomila/00) dovuta in forza del contratto di transazione concluso tra mediante scambio di corrispondenza il 14 settembre 2018;

3) respingere la domanda riconvenzionale e le eccezioni formulate da in quanto inammissibili e infondate in fatto ed in diritto;

per l’effetto, condannare la convenuta ai sensi dell’art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da lite temeraria da liquidarsi d’ufficio in via equitativa.

Con vittoria di spese (anche generali nella misura del 15%) e compensi.

” Convenuta:

“… In via principale rigettare le domande di e dei Garanti perché infondate, anche in ragione della risoluzione della e (intervenuta) risoluzione della Transazione ex art. 1457 c.c.;

che si chiede di acclarare;

In via subordinata, nella non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di e dei Garanti, accertare il grave inadempimento di e dei Garanti e, per l’effetto costituire la risoluzione della Transazione.

In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari, ivi incluso il rimborso forfettario delle spese, ai sensi del D.M. 140/2012.

” Terzi chiamati:

“…1) accertare e dichiarare che il contratto di transazione concluso tra scambio di corrispondenza il 14 settembre 2018 non si è mai risolto;

2) accertare e dichiarare che ha pagato la prima rata di € 262.000 (duecentosessantaduemila/00) prevista dall’art. 6 del contratto di transazione e che, conseguentemente, a seguito della cessione del credito, la stessa è debitrice nei confronti di della residua somma di € 1.048.000,00 (unmilionequarantottomila/00) dovuta in forza del contratto di transazione concluso tra mediante scambio di corrispondenza il 14 settembre 2018;

3) dichiarare il difetto di legittimazione attiva di e/o e/o rispetto alla domanda riconvenzionale o comunque accertare l’assenza in capo a e/o e/o del potere di risolvere il contratto di transazione e, per l’effetto, respingere la domanda riconvenzionale.

Con vittoria di spese (anche generali nella misura del 15%) e compensi.

Si chiede di condannare ai sensi dell’art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da lite temeraria da liquidarsi d’ufficio in via equitativa.

MOTIVAZIONE

1. Le domande attoree hanno a oggetto l’accertamento negativo della risoluzione della transazione del 14/09/2018, stipulata tra l e la , cedente del credito vantato dalla convenuta.

A sostegno delle domande formulate, l’attrice ha dedotto l’assenza di una causa di risoluzione della transazione e la violazione del dovere di cooperazione e buona fede del creditore ex art. 1175 Cc.

La convenuta si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande avversarie e l’accertamento della risoluzione del contratto.

Disposta l’integrazione del contraddittorio ex art. 102 Cpc nei confronti delle altre parti dell’accordo transattivo, i terzi chiamati hanno riproposto le conclusioni formulate dall’attrice, eccependo altresì il difetto di legittimazione attiva della convenuta in ordine alla domanda riconvenzionale.

controversia ha quindi a oggetto la transazione non novativa stipulata tra e la , con cui i primi si sono obbligati a corrispondere alla banca l’importo di € 1.310.000,00 “mediante 5 rate trimestrali di pari importo a partire dal 31.10.2018 e fino al 31.10.2019”, “a saldo e stralcio del maggior credito vantato a titolo di saldo debitore… sul conto corrente, già assistito da apertura di credito, n. 4/4281 pari a C. 4.318.481,74” (doc. 6 fasc. att.), credito in seguito ceduto dalla banca alla nel contesto di un’operazione di cartolarizzazione. Premesso quanto sopra, secondo la prospettazione dell’attrice, il mancato rispetto dei termini previsti per il pagamento delle rate non avrebbe determinato la risoluzione della transazione in via stragiudiziale, attesa l’assenza sia di una diffida ad adempiere, sia di una clausola risolutiva espressa, sia di un termine oggettivamente soggettivamente essenziale art. 1457 Cc.

Conseguentemente, deve reputarsi debitrice esclusivamente della somma di euro 1.048,00 (ottenuta sottraendo all’importo della transazione la rata già corrisposta da ” (cit. p. 16).

2.

Le domande attoree sono infondate.

Nel punto 7 dell’accordo transattivo “le parti precisano che le pattuizioni che precedono non hanno carattere novativo dei rapporti descritti in premessa e non comportano immediata rinuncia al decreto ingiuntivo ivi descritto e che, pertanto, in caso di mancato o ritardato pagamento della somma prevista al precedente punto 5), la BIM potrà agire giudizialmente, nei confronti della e dei garanti… per il soddisfacimento dei crediti portati dal decreto ingiuntivo di cui in premessa che saranno oggetto di rinuncia solo a seguito dell’integrale pagamento della somma di cui al precedente punto 5) nel termine pattuito” (doc. 6 fasc. att.). Con la clausola in esame le parti hanno inteso collegare al mancato o ritardato pagamento della somma pattuita l’effetto consistente nella risoluzione dell’accordo transattivo, non potendosi interpretare diversamente la locuzione per cui la creditrice, in ipotesi di inadempimento, “potrà agire giudizialmente… per il soddisfacimento dei crediti portati dal decreto ingiuntivo”.

Non può trovare accoglimento la tesi dell’attrice secondo cui si tratterebbe “di una clausola volta a chiarire le conseguenze della risoluzione per , ossia la reviviscenza «dei crediti portati dal decreto ingiuntivo»” (cit. p.14), trovando tale conseguenza già espressa previsione sia laddove si afferma che “le pattuizioni che precedono non hanno carattere novativo dei rapporti descritti in premessa”, sia nella successiva affermazione per cui i “crediti portati dal decreto ingiuntivo di cui in premessa… saranno oggetto di rinuncia solo a seguito dell’integrale pagamento della somma di cui al precedente punto 5) nel termine pattuito”. A ciò si aggiunga, per quanto concerne la determinatezza delle obbligazioni, che l’art. 7 menziona “le pattuizioni che precedono” e fa riferimento “al ritardato pagamento della somma prevista” e al “termine pattuito”, con conseguente richiamo anche al contenuto della clausola n. 6, che specifica le date dei pagamenti.

Si ritiene pertanto che la clausola in esame vada qualificata come clausola risolutiva espressa ex art. 1456 Cc.

3.

Ciò posto, in ordine al diritto di – cessionaria del credito per cui è causa – di avvalersi della clausola risolutiva espressa contenuta nella transazione conclusa tra la banca cedente e l si richiama l’orientamento recentemente espresso in una fattispecie analoga dalla Corte di Cassazione, secondo cui “il legislatore, disponendo nell’art. 1263 cod. civ. che, per effetto della cessione, il credito è trasferito al cessionario con i privilegi, con le garanzie personali e reali e con gli altri accessori, ha inteso prevedere il subentro del cessionario nell’integrale situazione creditoria ceduta …; ciò vale a dire che deve considerarsi trasferita … ogni situazione soggettiva o clausola che non presentando profili di autonomia rispetto alla concreta situazione creditoria ceduta ne integri il contenuto e ne specifichi la funzione, così da ricomprendere tutti i poteri del creditore relativi alla determinazione, variazione e modalità della prestazione, nonché quelli relativi alla tutela del credito” (Cass. 9479/2024).

Conseguentemente, il diritto di avvalersi della clausola risolutiva espressa contenuta nella transazione, in quanto derivante dall’inosservanza delle modalità della prestazione previste nell’accordo transattivo, deve ritenersi incluso nell’oggetto della cessione, poiché lo stesso non costituisce un diritto autonomo, non potendo esistere o estinguersi se non congiuntamente al credito ceduto.

4. Con riguardo alla dichiarazione della volontà di avvalersi della clausola, dall’art. 1456 c. 2 Cc ai fini della produzione dell’effetto risolutivo, si ritiene che tale dichiarazione possa rinvenirsi nella Pec del 25/06/2019, con cui la , procuratrice di ha comunicato all’attrice che “l’accordo stragiudiziale…è da ritenersi automaticamente risolto, stante il mancato puntuale pagamento della seconda e della terza rata” (doc. 11 fasc. att.).

L’intenzione della convenuta di risolvere la transazione è stata poi ulteriormente confermata con la Pec del 14/02/2020, in cui viene ribadito che “il credito di nei confronti di ammonta ad Euro 4.423.037,92… avendo peraltro mancato di adempiere gli obblighi assunti ai sensi dell’accordo concluso con (“BIM”) in data 14 settembre 2018 (e cioè di corrispondere la seconda e la terza rata venute a scadenza, rispettivamente, il 31 gennaio e il 30 aprile 2019;

le “Rate”) ” (doc. 18 fasc. att.).

Chiarito quanto sopra, si precisa che in presenza di una clausola risolutiva espressa, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, è preclusa al giudice di merito qualsivoglia indagine volta a valutare il profilo della gravità dell’inadempimento (Cass. 29301/2019, 20854/2014 e 4369/1997);

inadempimento che, in ogni caso, nella specie risulta incontestato, nonché provato dalla documentazione in atti.

5.

Quanto alla violazione del dovere di cooperazione e buona fede del creditore ex art. 1175 Cc, la documentazione depositata dall’attrice (doc. 9 – 24 fasc. att.) non consente di ravvisare alcun comportamento contraddittorio della convenuta che abbia ingenerato in parte attrice il legittimo affidamento che un accordo volto alla rimodulazione delle rate sarebbe stato dalle parti concluso.

I documenti provenienti dalla al contrario, esplicitano l’intenzione di considerare risolta la transazione (doc. 11 e doc. 18 fasc. att.), agendo per il recupero dell’originario credito ceduto (doc. 22 fasc. att.).

Inoltre, l’esistenza di un piano di risanamento ex art. 67 L. Fall.

è stato comunicato dall’attrice alla solo in data 26/06/2019 (doc. 12 fasc. att.) e dunque successivamente alla comunicazione di risoluzione della transazione (risalente al 25/06/2019);

né risulta provato dall’attrice che la convenuta fosse a conoscenza dell’esistenza di tale piano di risanamento in data Con 6. Infine, in ordine alle contestazioni mosse dai terzi chiamati circa l’indeterminatezza dell’oggetto della procura conferita dalla alla , nonché circa il difetto, tra i poteri conferiti alla stessa, del potere di risolvere la transazione, si osserva quanto segue (comp. risp.

p. 5 – 7).

In primo luogo, l’oggetto della procura conferita dalla alla risulta determinato laddove attribuisce alla società procuratrice il potere di compiere ogni attività che si sviluppi “nel contesto di un’operazione di cartolarizzazione, avente scopo di finanziamento ai sensi del DPR 26/10/1972 n. 633, articolo 3, comma 2, numero 3, ed assoggettata a regime di esenzione ai sensi dell’art. 10, comma 1, numero 1, del medesimo testo normativo” (doc. 4 fasc. conv.).

La procura, invero, individua la tipologia delle operazioni – ossia le operazioni di cartolarizzazione – nel contesto delle quali viene attribuito alla procuratrice un potere gestorio, sicché il suo oggetto non può dirsi indeterminato.

In secondo luogo, con riguardo al potere di risolvere la transazione, esso risulta compreso all’interno dei poteri attribuiti di compiere “ogni attività, adempimento e formalità ritenuti necessari e/o utili e/o opportuni allo svolgimento dell’attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei crediti dei quali la Società è o sarà titolare”, tra cui vi rientra anche il potere di “intrattenere in ogni opportuna sede i necessari rapporti con i debitori dei Crediti… ponendo in essere nei loro confronti ogni atto e/o attività ritenuti necessari, utili od opportuni, con ogni più ampia facoltà occorrente”. Alla luce di queste considerazioni, le domande dell’attrice non meritano accoglimento, attesa l’intervenuta risoluzione di diritto ex art. 1456 Cc della transazione in oggetto.

Le considerazioni che precedono assorbono le altre questioni trattate dalle parti.

7. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 Cpc e, tenuto conto dell’entità del credito in contestazione (prossimo ai minimi dello scaglione di riferimento) e delle questioni trattate, si liquidano in € 32.070,00 per compenso (in relazione ai valori minimi della tabella di riferimento), con rimborso delle spese nella misura del 15%.

PQM

Definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, rigetta le domande proposte dall e da nei confronti della dichiara risolta la transazione stipulata tra l e la il 14/09/2018;

condanna l , in solido tra loro, a rimborsare alla spese di lite, liquidate in € 32.070,00 per compenso, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, Cpa e Iva.

Torino, 06/11/2024.

IL GIUDICE dr.

NOME COGNOME Sentenza redatta con l’assistenza della funzionaria dell dr.ssa NOME COGNOME.

Con

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

Desideri approfondire l'argomento ed avere una consulenza legale?

Prenota un appuntamento. La consultazione può avvenire in studio a Milano, Pesaro, Benevento, oppure in videoconferenza / conference call e si svolge in tre fasi.

Prima dell'appuntamento: analisi del caso prospettato. Si tratta della fase più delicata, perché dalla esatta comprensione del caso sottoposto dipendono il corretto inquadramento giuridico dello stesso, la ricerca del materiale e la soluzione finale.

Durante l’appuntamento: disponibilità all’ascolto e capacità a tenere distinti i dati essenziali del caso dalle componenti psicologiche ed emozionali.

Al termine dell’appuntamento: ti verranno forniti gli elementi di valutazione necessari e i suggerimenti opportuni al fine di porre in essere azioni consapevoli a seguito di un apprezzamento riflessivo di rischi e vantaggi. Il contenuto della prestazione di consulenza stragiudiziale comprende, difatti, il preciso dovere di informare compiutamente il cliente di ogni rischio di causa. A detto obbligo di informazione, si accompagnano specifici doveri di dissuasione e di sollecitazione.

Carmine Paul Alexander TEDESCO - Avvocato
Desideri approfondire l’argomento ed avere una consulenza legale?

Articoli correlati