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Risoluzione di un contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta

La sentenza chiarisce i presupposti per la risoluzione di un contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta, affermando che la semplice difficoltà del debitore ad adempiere non è sufficiente. Inoltre, la prospettazione di una possibile sospensione del pagamento, se non concretizzatasi, non modifica gli obblighi contrattuali. Infine, il comportamento del creditore, seppure censurabile sotto il profilo della correttezza, può dar luogo a responsabilità risarcitoria ma non incide sulla validità del credito.

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Pubblicato il 23 dicembre 2024 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

N. R.G. 11441/2023

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA Sezione V CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NOME COGNOME ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._4543_2024_- N._R.G._00011441_2023 DEL_07_11_2024 PUBBLICATA_IL_08_11_2024

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11441/2023 promossa da:

(C.F. ), con il patrocinio dell’avv. NOME COGNOME elettivamente domiciliata presso il difensore NOME contro (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. COGNOME NOME e dell’avv. COGNOME NOMECOGNOME elettivamente domiciliata presso i difensori CONVENUTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d’udienza di precisazione delle conclusioni.

IN FATTO E

IN DIRITTO Con l’atto di citazione introduttivo del presente giudizio

l’odierna attrice proponeva opposizione avverso il decreto nr. 2520/2023 con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore di azioni, della somma di euro 43.758,36, oltre interessi e spese, a titolo di restituzione di un prestito chirografario a fronte della dichiarazione di decadenza dal termine, eccependo:

l’intervenuta risoluzione del contratto di finanziamento per eccessiva onerosità sopravvenuta;

il comportamento in violazione della buona fede dell’istituto di credito per non aver dato seguito alla sospensione dei pagamenti come originariamente prospettato;

l’indeterminatezza del credito e la carenza di legittimazione dell’opposta con conseguente incompetenza territoriale, a fronte dell’escussione della garanzia rilasciata dal Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie imprese di cui è mandatario.

All’esito della costituzione della convenuta, del deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. e dell’espletamento del procedimento di mediazione il procedimento veniva trattenuto in decisione sulle C.F. conclusioni come in epigrafe indicate.

I.

Le questioni pregiudiziali Parte attrice opponente ha eccepito la carenza di legittimazione attiva dell’attrice e l’incompetenza del Tribunale adito sul presupposto dell’escussione della garanzia nei confronti di quale mandatario del Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie imprese.

La prima eccezione è infondata in quanto la sussistenza del presupposto processuale della legittimazione attiva deve essere valutata alla luce delle allegazioni di parte attrice, incidendo l’eventuale adempimento del garante sul diverso piano del merito.

L’eccezione di incompetenza territoriale, di dubbia ammissibilità non avendo parte opponente contestato tutti i fori alternativi dei rapporti obbligatori, è, in ogni caso, manifestamente infondata, non potendo la competenza radicarsi in relazione alla sede di un soggetto estraneo al procedimento.

II.

La risoluzione del contratto per eccesiva onerosità sopravvenuta Parte attrice ha allegato che l’impossibilità di adempiere al pagamento delle rate relative al contratto di finanziamento sarebbe conseguenza del comportamento punitivo assunto dal ove ha sede l’attività dell’attrice (sequestro preventivo eseguito in data 04.05.2021 dalla Polizia Municipale del per i reati di cui agli artt. 30 e 31 DPR 380/2001 e 192 TUA;

sospensione della decisione sul rilascio del permesso di costruire richiesto dall’attrice al medesimo Comune, decisione di quest’ultimo di non rinnovare la convenzione con il Parco famiglia “le ”) a fronte dell’attività posta in essere dalla famiglia (esposto presso la Provincia di Verona, sensibilizzazione e denuncia alla popolazione della problematica) per contrastare il permesso – asseritamente illegittimo – di installazione di un’antenna 5g Iliad rilasciato dal Comune medesimo.

Ciò posto si osserva che i presupposti per la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta sono costituiti da “un lato da un intervenuto squilibrio tra le prestazioni, non previsto al momento della conclusione del contratto, dall’altro, la riconducibilità della eccessiva onerosità sopravvenuta ad eventi straordinari ed imprevedibili, che non rientrano nell’ambito della normale alea contrattuale” (cfr. C. Cass. 22396/2006).

Le circostanze descritte in atti, al di là di ogni considerazione in merito alla loro straordinarietà e imprevedibilità, non incidono sul sinallagma contrattuale, non integrando alcuno squilibrio tra le prestazioni pattuite nel contratto di finanziamento che sono costituite dall’erogazione di una somma di denaro da parte dell’istituto di credito e dalla restituzione rateale di tale somma – integrata dagli interessi – da parte dell’opponente.

L’eventuale difficoltà o impossibilità – per l’attrice – di onorare le proprie obbligazioni non determina alcuno squilibrio tra il valore delle due prestazioni.

III.

La violazione del principio di correttezza e buona fede Quanto alla condotta dell’istituto di credito in asserita violazione del principio di correttezza e buona fede, parte attrice, nella sostanza, si lamenta della mancata concessione della sospensione del versamento delle rate del finanziamento allegando che l’istituto di credito avrebbe ingenerato “in la convinzione che la pratica di sospensione del mutuo fosse “…lì lì…” a concludersi…”.

Al di là della contestazione di parte convenuta con riguardo al tenore delle comunicazioni intercorse tra le parti in pendenza della procedura per la richiesta di sospensione (parte opposta ha rilevato che i moduli relativi all’inoltro della richiesta contenevano chiara indicazione della discrezionalità della decisione e ha argomentato in merito ai motivi per i quali la moratoria non è stata concessa)

si osserva che il creditore non ha l’obbligo di concedere una moratoria al debitore inadempiente.

L’eventuale prospettazione che “la pratica di sospensione del mutuo fosse “…lì lì…” a concludersi…” non determina alcuna modifica degli impegni contrattuali in termini di quantificazione ed esigibilità del credito.

La condotta censurata – se sussistente nei termini prospettati dall’attrice – potrebbe al più determinare una responsabilità foriera di risarcimento dell’eventuale danno, non azionata in questa sede.

IV.

La quantificazione del credito Quanto all’escussione delle garanzie, si osserva che solo l’effettivo pagamento da parte del garante determina l’estinzione del credito o, quantomeno, della sua titolarità in capo all’originario creditore.

Dalle allegazioni concordi delle parti emerge che in data 11 luglio 2024, la Banca opposta ha incassato dal garante, in relazione al prestito azionato, la somma di euro 39.809,23, sicché, al netto di detto incasso, la pretesa di parte opposta per sorte capitale nei confronti dell’opponente si è ridotta ad euro 3949,13, salvi i diritti di surroga del Fondo.

Premesso che il diritto di surroga è estraneo al presente procedimento, la domanda di parte attrice, come formulata in sede di conclusioni, volta, nella sostanza, alla condanna dell’opponente al pagamento della minor somma di euro 3949,13, oltre interessi ai tassi contrattuali dal 25 maggio 2023, merita accoglimento.

L’an ed il quantum del credito azionato sono comprovati dalla mera produzione del contratto di finanziamento – pacificamente adempiuto da parte dell’istituto di credito – al netto di quanto corrisposto dal garante.

Non essendo il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo un giudizio impugnatorio il decreto ingiuntivo, emesso per una somma superiore rispetto a quella ad oggi dovuta, deve essere revocato – non essendo possibile una conferma parziale – con condanna dell’opponente al pagamento della minor somma ad oggi dovuta.

V. Le spese di lite Le spese di lite della fase monitoria e della fase di opposizione seguono la soccombenza.

Poiché il decreto è stato legittimamente chiesto ed emesso per la somma in allora dovuta le spese della fase monitoria devono essere poste in capo a parte opponente nell’importo relativo ai compensi come già liquidato in fase monitoria.

Essendo il pagamento intervenuto in corso di causa ad opera di un terzo le spese di lite della fase di merito devono essere liquidate con riferimento alle cause di valore pari all’importo oggetto della domanda formulata nell’atto introduttivo (cfr. C. Cass. 22462/19).

L’importo dei compensi della fase di merito deve, pertanto, essere liquidato in euro 6.164,00 (ridotto alla metà il compenso per le note conclusive stante la decisione in forma semplificata e l’identità tra le questioni illustrate nella comparsa e le questioni illustrate negli atti introduttivi).

In considerazione di quanto sopra le spese di lite vengono complessivamente liquidate in euro 7.469,00 per compenso, oltre rimborso forfettario e accessori di legge e rimborso CU.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa così giudica:

revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna parte attrice a corrispondere a parte convenuta la minor somma di euro 3949,13, oltre interessi come da domanda monitoria.

Spese di lite liquidate come in parte motiva.

Brescia, 7 novembre 2024

Il Giudice dott. NOME COGNOME Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell’art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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