TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro dott.ssa, in esito all’udienza del 6 aprile 2022 a trattazione scritta ha pronunziato la seguente
SENTENZA n. 744/2022 pubblicata il 06/04/2022
nel procedimento iscritto al n. 1326 / 2019 R.G. e vertente
TRA
XXX , C.F.: ricorrente, rappresentata e
difesa dall’avv.
CONTRO
YYY, c.f resistente rappresentata e difesa
dall’avv.
Oggetto: crediti di lavoro
Motivi in fatto ed in diritto della Decisione
Con ricorso depositato in data 11.3.2019 parte ricorrente, premesso di aver lavorato per
conto di YYY dal 20.10.2009 al 6.4.2018 con la qualifica di colf per 8 ore settimanali (ad eccezione del terzo e quarto trimestre 2010 nei quali l’attività lavorativa è stata prestata per n. 23,38 ore settimanali), svolgendo la prestazione lavorativa presso l’abitazione della datrice di lavoro, lamentava di non aver mai percepito la tredicesima mensilità né il TFR, ricevendo al momento del licenziamento solo la somma di euro 300,00.
Chiedeva pertanto che parte resistente venisse condannata al pagamento di euro 4.342,15 oltre interessi e rivalutazione.
Si costituiva in giudizio YYY eccependo la nullità del ricorso per mancata produzione del CCNL. Nel merito deduceva che la ricorrente non aveva prestato attività lavorativa durante l’anno 2016 essendosi recata nelle Filippine per 9 mesi e che dal rientro fino al licenziamento le ore lavorate erano state inferiori. Precisava inoltre di aver sempre corrisposto la somma mensile di euro 230,00 in luogo delle 224,00 spettanti con l’accordo che l’eccedenza sarebbe stata imputata al TFR.
In data odierna, celebrata l’udienza ai sensi dell’art. 83, comma 7, lett. h) del D.L. n.18/2020, come modificato dall’art. 221 c. 4 D.L. 19 maggio 2020 convertito in legge 17 luglio 2020 n. 77, in esito al deposito telematico di note scritte, la causa veniva decisa.
Preliminarmente va rigettata l’eccezione di nullità del ricorso per mancata allegazione del CCNL. Infatti nel rito del lavoro il ricorso introduttivo del giudizio non è nullo per mancata allegazione del CCNL di riferimento.
Inoltre nel rito del lavoro la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell’oggetto della domanda o per mancata esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, non ricorre ove si deducano pretesi errori di prospettazione in diritto, trattandosi di circostanza inidonea a compromettere la possibilità di individuare con precisione i fatti e gli elementi di diritto posti a fondamento della domanda, potendo la stessa incidere solo sulla fondatezza di merito della pretesa (così Cass. 22 gennaio 2009, n. 1629). Pure l’eventuale mancata indicazione del contratto collettivo applicabile, nel ricorso con il quale, sulla base della asserita prestazione di lavoro subordinato, vengano chiesti conguagli retributivi, non incide sull’oggetto della domanda e non comporta quindi la nullità del ricorso (così Cass. 5 aprile 2002, 4889).
Nel merito va quindi rilevato che dalla documentazione prodotta risulta provato che la ricorrente ha iniziato l’attività lavorativa per conto di YYY in data 20.10.2009 e che tale rapporto di lavoro è cessato in data 6.4.2018.
Risulta inoltre prodotto in atti estratto contributivo INPS, che costituisce prova documentale idonea a fondare gli assunti di parte ricorrente.
Inammissibile invece risulta la prova per testi richiesta da parte resistente essendo la stessa generica.
Va tuttavia evidenziato che la stessa ricorrente ha dichiarato di essersi assentata per mesi 6 e giorni 27 tra la fine dell’anno 2015 e il settembre 2016 (dal 2 ottobre 2015 al 19 gennaio 2016 e dal 15 giugno 2016 al 20 settembre 2016) dall’Italia con il consenso della ***, per motivi di famiglia, per raggiungere le Filippine.
Per tale periodo in cui la prestazione non è stata prestata per volontà della ricorrente non risulta dovuto il TFR né la 13° mensilità.
Infatti parte ricorrente non ha specificatamente allegato o provato che si trattava di periodo in cui la stessa fosse in ferie.
Va quindi rilevato che parte resistente non ha fornito prova dell’esatto adempimento della prestazione dovuta.
Nessuna dichiarazione confessoria infatti è stata resa dalla ricorrente in sede di interrogatorio formale.
Né parte resistente ha depositato documentazione attestante il pagamento della tredicesima e del TFR dovuto.
Parte resistente va pertanto condannata al pagamento della somma pari ad euro 4.019,13 (euro 4.319,13 – 300,00 acconto) oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
Infatti con riferimento al quantum occorre richiamare la giurisprudenza di legittimità secondo cui “Nel rito del lavoro, il convenuto ha l’onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall’attore, ai sensi degli art. 167, comma 1, e 416, comma 3 c.p.c., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l’affermazione dell’erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell’esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all’attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile.” ( Cass. 2011 n. 4051).
Orbene nel caso di specie sebbene parte resistente abbia contestato la sussistenza del titolo non ha specificatamente contestato l’esattezza dei conteggi del ctu.
Atteso l’esito della lite le spese vanno compensate in ragione di un quinto e la restante quota viene posta a carico di parte resistente e si liquida come da dispositivo. Atteso che la ricorrente risulta ammessa al gratuito patrocinio le stesse si pongono in favore dell’Erario.
PQM
Definitivamente pronunciando così provvede:
condanna parte resistente al pagamento della somma pari ad euro 4.019,13 oltre interessi e rivalutazione monetaria;
compensa le spese in ragione di un quinto e la restante quota viene posta a carico di parte resistente che si liquidano in favore dell’Erario in euro 914,40 oltre spese generali iva e cpa. Messina 6.4.2022
Il Giudice del Lavoro
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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