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Rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto

La Corte d’Appello ha rigettato la domanda di rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto poiché il periodo di esposizione, pur non essendo determinabile con esattezza, risulta inferiore al decennio. La Corte ha inoltre stabilito che il termine di prescrizione per questo tipo di richieste inizia a decorrere dalla data in cui il lavoratore ha avuto conoscenza dell’esposizione.

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Pubblicato il 17 aprile 2025 in Diritto del Lavoro, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE CIVILE In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati NOME COGNOME PRESIDENTE RELATORE NOME COGNOME CONSIGLIERE NOME COGNOME CONSIGLIERE Ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._47_2023_- N._R.G._00000420_2018 DEL_09_04_2025 PUBBLICATA_IL_09_04_2025

Nella causa di previdenza iscritta al n. 420 di RACL dell’anno 2018, proposta da , elettivamente domiciliato in Cagliari, INDIRIZZO nello studio dell’avv. NOME COGNOME che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del ricorso introduttivo in 1° grado.

APPELLANTE-APPELLATO INCIDENTALE CONTRO C.F. ) in persona del suo Presidente legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato nell’Ufficio Legale della Sede Provinciale dell’Ente in Cagliari –INDIRIZZO l’Avv. NOME COGNOME (PEC: CF: rappresenta e difende con l’Avv. NOME COGNOMEC.F. , PEC t) per procura generale alle liti oggi del C.F. C.F. -APPELLANTE INCIDENTALE SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Lo svolgimento viene riportato nei limiti di quanto devoluto al Giudice di II grado ex art. 346 c.p.c. e 56 D.Lgs. 546-1992. Il ricorrente ha convenuto in giudizio l’ davanti al Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice del lavoro, al fine di ottenere la rivalutazione dei contributi versati all’ in applicazione dell’art. 13, 8° comma l. 257-1992.

Ha sostenuto di aver prestato servizio alle dipendenze della società RAGIONE_SOCIALE e di aver lavorato come operaio tubista impegnato nella costruzione della centrale elettrica ex Alsar, dal 25-5- 1970 al 14-06-1971.

Dal 1972 ha affermato di essere stato assunto dalla e di aver lavorato come tubista nello stabilimento RAGIONE_SOCIALE di Portovesme dal 13-10-1972 e di aver continuato a lavorare come tubista nello stesso stabilimento alle dipendenze della RAGIONE_SOCIALE fino al 16-8-1984.

Ha sempre affermato di aver lavorato dal 15-6-1985 al 21-5-1994 alle dipendenze della prestando la propria opera nello stabilimento dell’RAGIONE_SOCIALE e successive denominazioni, oltre che per un periodo presso la centrale *** di Portovesme.

Ha sostenuto di essere stato continuamente esposto all’inalazione di fibre disperse di amianto in misura superiore al limite previsto ed ha chiesto l’accertamento dell’esposizione e la dichiarazione del diritto alla rivalutazione contributiva di cui all’art. 13, 8° comma l. 257-1992.

Si è costituito in giudizio l’ , eccependo la decadenza, la prescrizione e contestando nel merito la fondatezza della pretesa.

Risulta pacifico in causa che l’appellante avesse in precedenza proposto altra controversia avente identico oggetto, dichiarata inammissibile con sentenza del Tribunale di Cagliari n. 41-2016, per carenza di domanda amministrativa all’ Il Tribunale, con sentenza n. 812 del 5-6-2018, ha rigettato la domanda, accogliendo l’eccezione di decadenza, ritenendo decorso il triennio alla data di proposizione della domanda giudiziale, ma facendolo decorrere dall’entrata in vigore della modifica dell’art. 47 introdotta dalla l. 111-2011. Propone appello il ricorrente, cui resiste l’ , che a sua volta propone appello.

La controversia è stata istruita con produzioni documentali, prova per testi ed espletamento di consulenza tecnica d’ufficio ed è stata decisa sulla base delle seguenti

CONCLUSIONI

Per l’appellante:

Preliminarmente, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle eccezioni di legittimità costituzionale sollevate nel superiore capo III, disporre la sospensione della presente causa e la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale in Roma.

In ogni caso, dichiarare che l’appellante è stato esposto all’amianto durante il periodo di lavoro prestato presso lo stabilimento di Portovesme, come in atti, e che ha diritto alla rivalutazione contributiva di cui all’art. 13, comma 8 Legge 257/1992 e successive modificazioni, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge dalla data di deposito del ricorso.

che la Corte d’Appello, in accoglimento dell’appello principale, voglia rigettare l’appello incidentale proposto dall’ siccome destituito di fondamento in fatto e in diritto.

Con vittoria di spese e competenze del doppio grado del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato anticipante.

Per l’appellato: rigettare l’avverso appello, perché infondato, e per l’effetto confermare la pronuncia di primo grado, se del caso con motivazione parzialmente differente;

in accoglimento dell’appello incidentale dell’ , dichiarare prescritto il diritto vantato dall’appellante.

Con vittoria di spese di lite del grado.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Termine di decadenza L’appellante con corpose motivazioni afferma che la decadenza triennale di cui sopra non sarebbe decorsa poiché sarebbe stata impedita dalla presentazione della amministrativa, effettuata nel decorso del triennio.

Prospetta inoltre l’illegittimità costituzionale dell’art. 47 citato, in quanto il decorso del termine provocherebbe la perdita sostanziale del diritto, anziché dei soli ratei pregressi.

Questa Corte ritiene di poter prescindere dall’esame delle diffuse argomentazioni dell’appellante al riguardo, poiché la questione è risolvibile sulla base di una diversa ricostruzione in diritto della disciplina applicata, ovvero sia l’art. 47 DPR 639-1970 e successive modifiche.

Il Tribunale ha ritenuto che il ricorrente fosse incorso nella decadenza prevista dall’art. 47 d.P.R. n. 639/1970, applicando alla fattispecie la modifica introdotta con D.L. 98-2011, conv. in L. 111-2011, la quale al 6° comma dell’art. 47 in questione, dispone che:

“Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l’adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito.

In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte”.

Il Tribunale, come detto, ha ritenuto la norma operante per il futuro e la ha applicata alla fattispecie, calcolando il decorso dalla sua entrata in vigore, sul presupposto che il mancato riconoscimento della rivalutazione contributiva desse luogo ad un adempimento parziale della prestazione (il diritto a pensione) e che, pertanto, fosse assoggettato alla decadenza introdotta dalla l. 111-2011.

Tale presupposto logico non può essere condiviso.

Anzitutto la Corte ritiene di confermare un proprio orientamento, conforme a quello, consolidato, della Suprema Corte, secondo cui l’art. 47 in questione si applica, testualmente, a tutte le controversie in tema di trattamenti pensionistici.

Si ricorda, inoltre, che la Corte di Cassazione ha affermato che esso non debba trovare applicazione quando la domanda giudiziale è volta ad ottenere non già una prestazione previdenziale, ma solo l’adeguamento di una prestazione già riconosciuta in un importo inferiore a quello dovuto, per quanto con pronuncia precedente la modifica normativa in oggetto.

(Cass. S.U. 29 maggio 2009 n. 12720).

Questo orientamento non è però applicabile al caso specifico perché, come ormai affermato dalla costante giurisprudenza, in modo condiviso da questa Corte, anche con riferimento alle domande giudiziarie avanzate da soggetti già pensionati, ciò che si fa valere con la presente domanda non è il diritto al ricalcolo della prestazione pensionistica, ovvero alla rivalutazione dell’ammontare dei singoli ratei erroneamente (o ingiustamente) liquidati in sede di determinazione amministrativa, bensì il diritto a un beneficio che, seppure previsto dalla legge “ai fini pensionistici” e ad essi, quindi, strumentale, è dotato di una sua specifica individualità e autonomia, operando sulla contribuzione ed essendo ancorato a presupposti propri e distinti da quelli in presenza dei quali era sorto (o sarebbe sorto) – in base ai criteri ordinari – il diritto al trattamento pensionistico (v., con ampia motivazione, alle cui argomentazioni si rinvia, Cass. n. 15008/2005; vedi da ultimo Cass. sez L n. 2351-2015 e 2856-2017).

Il carattere costitutivo del procedimento amministrativo, e dell’azione in giudizio, diretto al riconoscimento del beneficio contributivo per esposizione all’amianto, in considerazione dei vincoli sostanziali, temporali e procedurali posti dalla legislazione in materia, è stato del pari ribadito più volte (cfr. Cass. nn. 1629, 11400, 14531, 14472, 20031 e 20032 del 2012; 27148/2013;

4778/2014), così come l’affermazione che la protezione costituzionale del diritto previdenziale – che ne determina l’imprescrittibilità – “non si estende a tutte le singole azioni relative alla costituzione della posizione contributiva” (v. Cass. nn. 7138, 12052 del 2011).

Che, nella specie, non si dibatta del diritto all’adeguamento della prestazione previdenziale già ottenuta è stato affermato anche da Cass. 6382/2012.

Trattandosi di un diritto autonomo rispetto al trattamento pensionistico già in godimento, non è corretto il procedimento logico seguito dal Tribunale e l’interpretazione data alla norma e, implicitamente, alla natura della prestazione richiesta.

Dovendo valutare in concreto, perciò, l’avveramento del periodo di decadenza, rilevabile eventualmente anche d’ufficio, si rileva che la domanda amministrativa relativa alla prestazione, di cui infondatamente l’ eccepisce la mancanza, è stata presentata il 16-3-2015 e la controversia giudiziale introdotta il 20-7-2016, evidentemente entro il triennio.

Nessuna decadenza si è perciò verificata.

Eccezione di prescrizione e appello incidentale.

ribadisce l’eccezione di prescrizione, non esaminata dalla sentenza e che non si può ritenere implicitamente rigettata e propone comunque al riguardo appello L’eccezione è però anch’essa basata sull’erroneo presupposto che la rivalutazione contributiva per l’esposizione all’amianto faccia parte del trattamento pensionistico e la domanda riguardi una rivalutazione della provvista contributiva per gli anni in contestazione, con la conseguenza che per ogni singolo periodo contributivo sarebbe decorso il termine decennale. In realtà, vista la natura autonoma del diritto azionato, autonomo deve essere il calcolo del decorso del termine.

Dall’autonomia di tale diritto, rispetto alla pensione, deriva il suo assoggettamento – come ogni diritto – alla prescrizione per mancato esercizio.

Si ritiene applicabile, in particolare, il termine decennale, in mancanza di diversa previsione legislativa.

Che la prescrizione del diritto sia definitiva, e non limitata ai singoli ratei, è stato affermato di recente dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass. 9 febbraio 2015 n. 2351; Cass. 10 febbraio 2015 n. 2503; Cass. 27 maggio 2015 n. 10980).

Per quanto riguarda il dies a quo del termine decennale, questa Corte d’appello ha da tempo modificato il proprio orientamento, poiché l’interpretazione che sostiene l’irrilevanza dell’ignoranza soggettiva del diritto, applicata al principio normativo secondo cui la prescrizione decorre da quando il diritto può essere fatto valere, opera non altro che una presunzione di conoscibilità in fatto dell’esistenza del diritto, finalizzata ad evidenti scopi di certezza dei rapporti giuridici, presunzione che però deve essere valutata in concreto e nello specifico, quando la conoscibilità dell’esistenza del diritto è ancorata a presupposti di fatto non nella normale disponibilità del soggetto ed il cui accertamento sia di particolare complessità, tale da richiedere nozioni non nella comune esperienza, quali quelle scientifiche. Vista la notoria complessità della materia, anche in punto di fatto, si può ritenere che la prescrizione inizi a decorrere dalla conoscenza che il lavoratore abbia della sua esposizione all’amianto;

conoscenza che coincide di regola con la presentazione della domanda all’Inail volta ad ottenere la relativa certificazione.

Questa tesi, accennata dalla Corte di Cassazione nella motivazione della sentenza già citata 10 febbraio 2015 n. 2503 e nell’ordinanza n. 10980, è sostenibile anche alla luce di alcune pronunce, sempre di legittimità, che danno rilievo alla consapevolezza del diritto da parte del suo titolare, e cioè Cass. 18 settembre 2014 n. 19660 in materia di indennizzo assicurativo ex art 2952, Cass. 17 aprile 2014 n. 8965 in tema di prescrizione del diritto al risarcimento da occupazione acquisitiva della p.a., Cass. 23 settembre 2013 n. 21715 in materia di diritto al risarcimento del danno da attività medico-chirurgica. Nel caso del ricorrente la prescrizione non si è verificata:

la domanda all’INAIL di riconoscimento dell’esposizione è stata presentata il 10-12-2003 (vedi fascicolo di parte 1° grado appellante).

Successivamente, con ricorso giudiziale R.A.C.L. n. 321- 2011, l’appellante ha azionato contro l’ il diritto in contestazione e la relativa domanda è stata dichiarata improcedibile con la citata sentenza n. 41 del 2016.

Permangono, comunque, gli effetti sostanziali della domanda, ovvero sia l’effetto interruttivo e sospensivo della prescrizione dalla proposizione della domanda stessa e fino al passaggio in giudicato della sentenza che ha chiuso il giudizio (2943 e 2945 c.c.).

Nel 2015 è poi stata presentata la domanda amministrativa all’ e sempre nel 2016 proposta la presente controversia, dal che risulta evidente che l’eccezione di prescrizione è priva di fondamento.

L’appello incidentale, perciò, deve essere rigettato.

Ciò rende necessario procedere all’esame del merito della pretesa.

Nel merito:

Questa Corte ha dato corso alla prova per testi sin dall’origine dedotta, ed a seguito della stessa ha disposto l’effettuazione di una CTU.

La caratteristica della controversia è che il ricorrente ha avuto una vita lavorativa estremamente diversificata, con molteplici luoghi di lavoro e mansioni, ovvero sia diversi contesti in cui deve essere valutata l’esposizione.

Il CTU nominato, infatti, ha analiticamente individuato i periodi e provveduto a separate valutazioni per ciascuno di essi.

In particolare, i periodi presi in considerazione sono: 1. dal 25/05/1970 al 14/06/1971 alle dipendenze della RAGIONE_SOCIALE presso il cantiere di Portoscuso in qualità di operaio tubista di 2a categoria per la costruzione della centrale termoelettrica (CTE) ex ALSAR (informazione desumibile da dichiarazione datoriale);

2. dal 17/06/1971 al 25/08/1971, alle dipendenze della come tubista di 1a categoria impegnato nel cantiere di Portoscuso (informazione desumibile dal libretto di lavoro);

3. dal 06/09/1971 al 22/10/1971, alle dipendenze della come tubista di 1a categoria impegnato nel cantiere di Portoscuso (informazione dal libretto di lavoro);

4. dal 28/10/1971 al 18/09/1972, alle dipendenze della come operaio specializzato tubista impegnato nel cantiere RAGIONE_SOCIALE di Portoscuso (informazione desumibile dal libretto di lavoro);

5. dal 13/10/1972 al 06/08/1984, alle dipendenze della essendo impegnato come segue (informazioni desumibili da dichiarazione datoriale):

5.1.

dal 13/10/1972 al 20/09/1974 nella manutenzione del primo e secondo gruppo della RAGIONE_SOCIALE in Portovesme;

5.2.

dal 1974 al 1975 presso la CTE RAGIONE_SOCIALE Portoscuso (allora ALSAR);

5.3.

dal 1975 al 1976 nel montaggio di tubazioni in sala compressori e pompe in un cantiere in zona Rodding – area nera (ALSAR);

5.4.

dal 1976 al 1980 nella manutenzione presso l’Eurallumina, sezione 3;

5.5.

dal 1980 al 06/08/1984 nella manutenzione presso l’Eurallumina, sezione 1. 6. dal 07/08/1984 al 14/06/1985, alle dipendenze della RAGIONE_SOCIALE di Portovesme come tubista di 5° livello (informazione desumibile dal libretto di lavoro);

7. dal 15/06/1985 al 21/05/1994, alle dipendenze della qualità di operaio specializzato di 5° livello metalmeccanico, essendo impegnato come segue (informazioni desumibili da dichiarazione datoriale):

7.1.

dal 15/06/1985 al 30/12/1987 presso la CTE RAGIONE_SOCIALE (poi ALCOA) e presso la CTE RAGIONE_SOCIALE in Portovesme;

7.2.

dal 1987 al 1992 nel reparto fonderia, essendo soprattutto impegnato nella manutenzione del settore colate (si ritiene che la dichiarazione intenda riferirsi al reparto fonderia dell’ALSAR);

7.3.

dal 1992 al 21/05/1994 presso il reparto INDIRIZZO – Rodding, manutenzione generale (anche in questo caso la denominazione è riferita a un reparto dell’ALSAR);

8. dal 08/06/1995 al 31/10/1995, alle dipendenze della in qualità di carpentiere di 5° livello (informazione desumibile dal libretto di lavoro).

” Nell’ambito di questi periodi il CTU ha proceduto a valutazioni specifiche per ciascuno di essi e per ciascun ambiente di lavoro, rimarcando che esistevano incertezze sui periodi di lavoro in una o in un’altra situazione, rilevanti perché le diverse situazioni potevano portare a diversi risultati in termini di coefficienti di esposizione all’amianto.

termine dell’analisi ha concluso:

10 –

CONCLUSIONI

Nel caso in esame le informazioni disponibili sono piuttosto lacunose:

le stime di esposizione a cui si è pervenuti sono caratterizzate, in generale, da un’incertezza più o meno ampia.

Si è pervenuti a una stima di esposizione da ritenere probabilmente superiore al valore di riferimento di 0,1 ff/cm3 per i periodi seguenti:

– periodo 5.2, che riguarda gli anni dal 1974 al 1975 ma la cui durata non è meglio determinata (detto periodo, comunque, decorre da una data successiva al 20/09/1974, mentre la data di conclusione non è nota con maggiore precisione);

– periodo 7.1 (dal 15/06/1985 al 30/12/1987), non per l’intera durata del periodo ma per una sua parte non determinabile (quella in cui l’appellante era impegnato presso la CTE RAGIONE_SOCIALE ex RAGIONE_SOCIALE, ma non quella in cui egli svolse l’attività presso la CTE RAGIONE_SOCIALE Portovesme;

– periodo 7.2, che riguarda gli anni dal 1987 al 1992 (le date di inizio e conclusione del periodo non sono note con esattezza);

in questo caso si ritiene probabile che l’esposizione a valori superiori 0,1 ff/cm3 abbia perdurato sino al 1991 ma non oltre.

Nei suddetti periodi la contribuzione utile a pensione derivante da attività di lavoro dipendente è stata continuativa e completa (52 settimane/anno).

La durata complessiva dei periodi di esposizione stimata superiore al valore di riferimento di 0,1 ff/cm3 non è determinabile con precisione, data l’incertezza di alcune date, ma anche considerando la massima durata possibile dei periodi suddetti essa risulta di poco inferiore a 10 anni.

” Il fatto che in ogni caso il periodo di esposizione non sia superiore al decennio ha contenuto assorbente riguardo a tutte le ipotetiche questioni riguardanti la valutazione dell’esposizione e le incertezze che caratterizzano la presente controversia.

Le conclusioni del consulente sono giunte dopo accurati accertamenti e minuziose ricerche di materiale e documentazione, nei limiti di quanto reperibile, e la possibilità che il ricorrente fosse esposto ad inalazione di fibre in concentrazione superiore ai limiti suddetti è stata esplorata valutando tutti gli elementi disponibili, tra quelli che avessero un certo grado di certezza oggettiva e non si riducessero a congetture o supposizioni prive di riscontro.

Le stesse devono pertanto essere condivise.

In definitiva, l’appello deve essere accolto per la parte riguardante l’eccezione di decadenza e di prescrizione, che sono risultate infondate, ma la domanda dell’appellante deve essere rigettata nel merito, per le ragioni sopra esposte, e la sentenza impugnata riformata in questo senso.

Le spese vanno interamente compensate, tenuto conto del recente mutamento della giurisprudenza di legittimità sopra richiamata.

Il rigetto dell’appello incidentale comporta, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che l’ è tenuto a versare nuovamente il contributo unificato nella stessa misura già pagata.

Definitivamente pronunciando, accoglie nei limiti di cui in motivazione l’appello principale proposto e, in riforma totale della sentenza appellata, rigetta nel merito la domanda presentata contro l’ Rigetta l’appello incidentale.

Compensa per intero tra le parti le spese del giudizio di entrambi i gradi e pone definitivamente a carico dell’ le spese di consulenza tecnica.

Si dà atto che dal presente procedimento deriva l’obbligo a carico dell’appellante incidentale di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall’art. 13, comma 1 quater D.P.R. 30-5-2002 n. 115, come modificato dall’art. 1, 17° comma l. 228/2012.

Cagliari, 29-3-2023 Il Presidente NOME COGNOME

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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