REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D’APPELLO DI GENOVA SEZIONE LAVORO composta da:
NOME COGNOME PRESIDENTE NOME COGNOME CONSIGLIERE NOME COGNOME CONSIGLIERA REL.
all’esito di trattazione scritta in sostituzione dell’udienza del 7 novembre 2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA N._287_2024_- N._R.G._00000041_2024 DEL_14_11_2024_ PUBBLICATA IL_15_11_2024
nella causa di lavoro iscritta al n. R.G. 41 /2024 promossa da:
(C.F. assistito difeso dall’AVVOCATURA DELLO STATO di GENOVA (NUMERO_DOCUMENTO appellante (C.F. (C.F. assistito e difeso dagli Avv. NOME COGNOME NOME appellato OGGETTO:
Opposizione all’ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
CONCLUSIONI
per l’appellante:
come da nota per trattazione scritta.
per gli appellati:
come da nota per trattazione scritta.
C.F. C.F. DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 218/2023 pubblicata in data 01/12/2023 il Tribunale di Massa ha accolto l’opposizione all’ordinanza ingiunzione n. 456/2021 proposta con ricorso depositato in data 4/8/2021 da – rispettivamente trasgressore ed obbligato in solido del pagamento della somma di € 4.054,90 per sanzione amministrative e spese notifica – ritenendo fondata l’eccezione di tardività della notifica del verbale di accertamento da parte dell’ (di seguito: ) ed in ogni caso non provati i presupposti della sanzione irrogata. Il particolare, secondo il Tribunale di Massa “la richiesta di intervento del 17-10-2016 non richiedeva indagini complesse e l’accertamento avrebbe potuto essere concluso nel giro di un paio di mesi.
I colleghi del poi, avrebbero potuto essere interrogati in una unica giornata”.
Secondo il Tribunale il verbale di contestazione era stato notificato oltre il termine di 90 giorni ex art. 14 legge n. 689/1981, con conseguente estinzione della potestà sanzionatoria.
Il Tribunale ha ritenuto in ogni caso non provata la violazione contestata in quanto “1) non è risultato che effettuasse sistematicamente 1-2 ore di straordinario al giorno e 5 ore di straordinario tutti i sabati;
non è possibile ricostruire la precisa entità dello straordinario effettuato;
2) parte opponente ha retribuito diverse ore di straordinario in modo espresso e molte più ore utilizzando la causale “premio di operosità”;
3) non risulta che la predetta causale abbia determinato una violazione dei diritti retributivi del dipendente o l’evasione di contributi previdenziali.
Cont ’opposizione è stata conseguentemente accolta “ai sensi dell’art. 6, comma 11 d.l.gs n. 150/2011”.
Le spese di lite sono state poste a carico dell’ Con ricorso depositato in data 12/02/2024 propone appello lamentando l’errata interpretazione ed applicazione dell’art. 14, co. 2 L.n. 689/81 nonché dell’art. 6 co. 11 D.lgs. 150/2011, dovendosi ritenere provata la responsabilità del trasgressore ed errata l’opposta conclusione cui è pervenuto il giudicante, che ha omesso di considerare integralmente e correttamente le dichiarazioni raccolte in sede ispettiva e giudiziale, e di tenere conto che nel contenzioso promosso dal nei confronti della per il riconoscimento delle mansioni e delle ore effettivamente lavorate era stata riconosciuta al lavoratore, in via transattiva, la somma di € 22.000,00. Inoltre lamenta che erroneamente il Tribunale ha ritenuto rilevante il fatto che comunque le maggiori ore di lavoro sono state retribuite, senza che risultassero scoperture contributive, e ciò in quanto la sanzione oggetto di causa riguarda propriamente l’omessa registrazione di ore di straordinario sul LUL a prescindere dall’esistenza di una omissione retributiva o contributiva.
resistono.
All’esito di discussione mediante trattazione scritta in sostituzione dell’udienza del 7.11.2024, alla camera di consiglio del 12.11.2024 la causa è stata decisa sulla base dei seguenti motivi.
Ω Ω Ω Il primo motivo di appello è fondato.
Cont Cont gli accertamenti sono iniziati il 9.2.2017 e finiti il 23.5.2017 con successiva emissione del verbale di accertamento del 29.5.2017 notificato in data 5.6.2017 (cfr. verbale unico di accertamento e notificazione, doc. n. 3 fascicolo E’ pacifico e comunque documentale che gli ispettori, a seguito di richiesta di intervento del lavoratore del 17.10.2016, hanno fatto accesso sul luogo di lavoro in data 9.2.2017 recandosi in pari data presso lo studio del consulente del lavoro dell’impresa (allegati 1 e 2 fascicolo ITL), interrogando quindi i lavoratori in data 6.3.2017 e 4.3.2017, dei quali il aveva fornito dichiarazioni scritte. All’esito di tali attività ritenuto accertato quanto esposto nel verbale di accertamento, ossia che il ha lavorato per la dal 19/05/2000 al 31/12/2015 come operaio liv.
B, con turni di sei giorni la settimana con orario di almeno nove -talvolta dieci- ore giornaliere dal lunedì al venerdì, oltre a cinque ore il sabato mattina.
Il L.U.L. riportava solo otto ore di lavoro dal lunedì al venerdì e solo saltuariamente alcune ore di lavoro straordinario giornaliero, dal lunedì al venerdì, o il sabato mattina, sicché con il verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. LU00000/2017-982-01 notificato in data 05/06/2017 all’obbligato in solido ed al trasgressore è stata contestata l’omessa registrazione sul L.U.L. delle ore di lavoro effettivamente svolte dal lavoratore nel periodo non prescritto, ossia dal gennaio 2012 al dicembre 2015 ed irrogata la sanzione di € 4.054,90, comprensiva di spese di notifica. Secondo giurisprudenza costante e condivisibile il termine ex art. 14 l. 689/81 stabilito ai fini della tempestività della contestazione della Cont RAGIONE_SOCIALE decorre dal momento nel quale l’accertamento è stato compiuto o avrebbe potuto ragionevolmente essere effettuato dall’organo addetto al controllo e non da quello in cui il “fatto” è stato acquisito nella sua materialità.
La determinazione delle modalità dell’accertamento spetta all’autorità competente mentre al giudice di merito spetta la valutazione relativa alla congruità del tempo utilizzato per l’accertamento (cfr. ex multis, da ultimo, Cass n. 24401/2024).
Secondo l’esito dell’accertamento si è concluso in data 29.5.2017.
Considerato che la richiesta di intervento è del 17.10.2016, dovendosi valutare il complesso degli accertamenti compiuti dall’Amministrazione procedente (accessi ispettivi, esame di documentazione, acquisizione di dichiarazioni), e tenuto conto che l’arco temporale oggetto di accertamento è di circa 15 anni, il tempo impiegato da deve ritenersi congruo avuto riguardo alla complessità dell’accertamento;
non spetta infatti al giudice adito potersi sostituire all’Amministrazione nella valutazione dell’opportunità degli atti istruttori compiuti dagli ispettori procedenti e posti in essere senza apprezzabile intervallo temporale (cfr. Cass. n. 20977/2024).
Anche il secondo motivo di appello è fondato, non potendosi condividere la lettura delle risultanze istruttorie proposta dal primo giudice.
Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, l’effettuazione di lavoro straordinario nei termini esposti nel verbale di accertamento oggetto di impugnazione risulta infatti adeguatamente provata.
Deve in primo luogo rilevarsi che, in ragione della maturata prescrizione, il periodo oggetto di accertamento è stato limitato al periodo dal gennaio Cont ContNel corso del giudizio il GOT delegato ha escusso numerosi testi, alcuni dei quali hanno tuttavia reso dichiarazioni di scarsa o nulla utilità ai fini del decidere.
Premesso che il lavoratore sentito quale teste, ha confermato quanto denunciato in sede di richiesta di intervento (cfr. doc. n. 5 fascicolo nonché verbale di udienza del 21.1.2022), alcun elemento utile emerge dalle dichiarazioni dei testi (consulente del lavoro di che si è limitato a mettere a disposizione di la documentazione di interesse;
cfr verbale di udienza del 21.1.2022), (che andava saltuariamente in cava, specie per accompagnare i clienti, e nulla ha saputo riferire quanto ad orari di lavoro degli agenti di cava:
cfr. verbale di udienza del 20.5.2022), detta (impiegata che riferisce di aver annotato le ore prestate dai lavoratori, ma non sul LUL per cui la relativa deposizione non risulta dirimente;
cfr. verbale di udienza 8.7.2022), (dipendente di società collegata, che si è limitato a riferire in termini generici delle prassi lavorative) (che ha riferito circa gli orari tabellari.
Nulla ha saputo riferire in merito al lavoro nella giornata di sabato:
entrambi detti testi sono stati escussi il 14.10.2022).
Delle dichiarazioni dei suddetti testi correttamente la sentenza impugnata evita quindi di rendere conto.
Quanto agli ulteriori testi escussi, risulta fondata la doglianza dell’appellante secondo cui le dichiarazioni dei testi sono state riportate in sentenza in termini errati, quanto al primo, e parziali, quanto al secondo.
COGNOME collega di lavoro del per un periodo di tempo significativo, è stato sentito all’udienza del 25.3.2022 ed ha confermato le dichiarazioni stragiudiziali rese, nonché quelle verbalizzate dagli ispettori procedenti, confermando in particolare che lavorava anche il sabato (cfr. docc. 8/9 fascicolo All’udienza del 20.5.2022 il teste , dal 2008 al 2019 agente di cava e collega del ha confermato le dichiarazioni rese in sede ispettiva:
in tale occasione il ha dichiarato di aver lavorato con il dal 2009, e che lavoravano 10 ore al giorno da lunedì a venerdì ed il sabato dalle 7.00 alle 12.00 (cfr. doc. n. 12/13 fascicolo ITL)
Oltre ai suddetti, in sede ispettiva è stato sentito anche il lavoratore che ha del pari confermato che da lunedì a venerdì l’orario di lavoro era di 10 ore al giorno ed il sabato dalle 7 alle 12.
Ha precisato che gli agenti di cava si dovevano trovare allo stabilimento della alle 6 di mattino per recarsi alla cava con auto dell’azienda, e ritornare allo stabilimento alle ore 16.00.
Ciò assieme ai colleghi (doc. 6/7 fascicolo In sede di escussione testimoniale il ha dichiarato quanto segue:
“Le ore di lavoro erano legate ai fattori climatici.
Non in tutti i mesi lavoravamo tutti i sabati;
era tutto legato alle questioni climatiche.
L’orario del sabato poteva essere dalle 7.00 alle 9.00 cosi come dalle 7.00 alle 12.00”, lo stesso ha in ogni caso dichiarato di confermare le dichiarazioni “rilasciate agli Ispettori della in data 06.03.2017 e di cui all’allegato n. 6 di parte opposta.
” COGNOME COGNOME teste , direttore dei lavori, ha dichiarato che gli agenti di cava lavoravano dalle 7.00 alle 15.00, ma tale dichiarazione non risulta in contraddizione con quanto dichiarato dai lavoratori, secondo cui l’orario iniziava presso lo stabilimento dell’opponente, in quanto i lavoratori si recavano alla cava con i mezzi aziendali e finito il lavoro in cava rientravano nello stabilimento.
Inoltre dal complesso delle deposizioni testimoniali emerge che l’orario di lavoro iniziava e finiva con alcune oscillazioni di orario dovute alla stagionalità.
Il teste direttore responsabile della sicurezza della cava dal 2011 ha dichiarato che da quanto è stato ha iniziato a svolgere il ruolo di direttore lavori di sabato di regola la cava era chiusa e che “L’orario durante l’anno cambia per quattro volte in base alla presenza di luce:
d’estate dalle 6.30 alle 14.30, d’autunno dalle 7.00 alle 15.00 d’inverno 7.30-15.30, in primavera dalle 7.00 alle 15.00.
Nell’ultima settimana di maggio l’orario è dalle 6.30 14.30;
forse quest’ultimo è l’orario già dalla metà di maggio”;
“c’è uno step autunnale intermedio in cui l’orario è dalle 7.00 alle 15.00”, Le parti hanno poi rinunciato all’escussione del teste , sentito in sede ispettiva, ove ha riferito di aver lavorato assieme al e che l’orario di lavoro era dalle 6.00 alle 16 con mezz’ora di pausa dal lunedì al venerdi e che il sabato era “quasi sempre” lavorato, con orario dalle 7.00 alle 12.00 (cfr. doc. n. 10/11 fascicolo In conclusione,
deve ritenersi che le dichiarazioni dei lavoratori escussi in sede ispettiva ( ) abbiano trovato conferma in sede istruttoria, risultando tra loro concordati, provenendo da soggetti informati sui fatti di causa in Cont agenti di cava al pari del e senza che le dichiarazioni dei plurimi testi introdotti dalle parti opponenti consentano di ritenere sconfessata la contestazione alla base del verbale di ispettivo.
Rafforza siffatta conclusione la circostanza riferita dalle opponenti, ossia che con ricorso al Tribunale di Massa depositato il 19.4.2018 l’ex dipendente – sulla premessa di essere stato assunto alle dipendenze della il 19.5.2000 e di avervi lavorato sino al 31.12.2105, con la mansione di “agente di cava”, inquadrato come “intermedio” con “livello C” (fino al marzo 2003) e con “livello “B” (dal marzo 2003 fino alla cessazione del rapporto) – ha chiesto la condanna della datrice di lavoro a corrispondergli “differenze salariali sulla retribuzione e su tutti gli istituti contrattuali ed a titolo di lavoro straordinario e differenze su TFR” per “la complessiva somma lorda di € 53.531.07” e che detta vertenza è data conciliata con il riconoscimento al lavoratore della somma netta di € 22.000,00 (cfr. doc. 8 fascicolo di primo grado di parti opponenti). Secondo la datrice di lavoro le ore di straordinario effettivamente svolte sarebbero state comunque contabilizzate e retribuite quale “premio operosità”, con conseguenti versamenti contributivi (cfr. verbale dichiarazioni rese dal trasgressore ex art. 18 l n. 689/81 del 3.6.2021, doc. n. 16 di parte appellante).
In ragione di ciò il Tribunale ha ritenuto comunque illegittima la sanzione in quanto l’omessa registrazione di ore sul LUL non sarebbe comunque andata a detrimento del lavoratore.
In realtà, come emerge del verbale di accertamento, la violazione contestata attiene all’omesso registrazione sul Libro Unico del Lavoro delle ore di lavoro effettivamente svolte dal lavoratore nel periodo da 2012 a dicembre 2015, e prescinde dall’esistenza di omissioni retributive o contributive.
Quanto infine all’entità della sanzione, contestano l’eccessività sull’assunto della mancata prova dell’effettuazione di attività lavorativa “tutti i sabati e per tutti i mesi dell’anno” ma, come detto, la prova offerta da sul punto deve ritenersi adeguata.
L’appello viene pertanto accolto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Visto l’art. 127 ter c.p.c. in accoglimento dell’appello, respinge l’opposizione proposta con il ricorso introduttivo.
Condanna parti appellate al pagamento, in favore della parte appellante delle spese di lite del doppio grado, che liquida in € 2.500,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per il primo grado ed in € 1.922,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge per il presente grado.
Così deciso il 12 novembre 2024 La Consigliera est. La Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME Cont
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