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Scioglimento del preliminare di compravendita per fallimento

Il fallimento di una parte di un contratto preliminare di compravendita legittima il Curatore a sciogliere il contratto e richiedere la restituzione della caparra confirmatoria. Il diritto alla restituzione deriva dalla mancanza di causa del pagamento a seguito del fallimento e non è soggetto a ritenzione.

Pubblicato il 15 January 2025 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE II CIVILE

RG n. 10476/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE II CIVILE

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice unico dott. NOME COGNOME nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 10476/2024, ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._61_2025_- N._R.G._00010476_2024 DEL_06_01_2025 PUBBLICATA_IL_06_01_2025

nella causa civile proposta con atto di citazione -parte attrice – TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE II CIVILE RG n. NUMERO_DOCUMENTO (C.F. e P. IVA ), con Sede legale a BAREGGIO (MI) INDIRIZZO 20008 Domicilio digitale/PEC Numero REA MI – CODICE_FISCALE, in persona del legale rappresentante pro tempore -parte convenuta contumace-

CONCLUSIONI

per parte attrice (come da foglio di PC depositato per via telematica in data 16 ottobre 2024) “A)

Accertarsi e dichiararsi la legittimità dello scioglimento da parte del Curatore, ex art. 72 l. fall., del contratto preliminare di acquisto dell’immobile sito in Bareggio (MI), INDIRIZZO stipulato dal fallito signor (promissario acquirente) con la (promittente venditrice) in data 3 dicembre 2019, meglio descritto in atti.

B) Per l’effetto, condannare a restituire al Fallimento della società di fatto tra nonché di somma di € 160.000,00, pari a quanto ricevuto a titolo di acconti e caparre, oltre interessi legali a far data dal 27 luglio 2021. C) Col favore delle spese e compensi di avvocato del presente giudizio e della fase cautelare, da disporsi ai sensi dell’art. 133 del D.P.R. 115/2002.

” CONCISA ESPOSIZIONE DELLE

RAGIONI DI FATTO

E DIRITTO

La notifica dell’atto di citazione alla società convenuta – a seguito di certificazione ex art. 137 ultimo comma cpc di mancato esito positivo della notifica via PEC – si è compiuta in data 7 marzo 2024 presso la sede legale e presso la residenza del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, con rispetto del termine di almeno 120 giorni rispetto all’udienza fissata in citazione, ex art. 163 bis cpc. Con decreto ex art. 171 bis cpc in sede di verifiche preliminari, l’odierno giudicante ha dichiarato la contumacia della convenuta (C.F. ) essendo scaduto il termine di costituzione in data 13 maggio 2024. Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo, alle difese esposte dalle parti e agli accadimenti di cui ai verbali di udienza può essere omessa, alla luce del nuovo testo dell’art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. (come riformulato dall’art. 45 comma diciassettesimo della legge n. 69 del 2009) nel quale non è più indicata, fra i contenuti necessari della sentenza, la “esposizione dello svolgimento del processo”, essendo richiesta soltanto la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.

TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE II CIVILE RG n. 10476/2024

consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.

” Pertanto, con riguardo allo svolgimento del processo saranno richiamati unicamente gli eventi rilevanti ai fini della decisione e non la successive delle udienze e degli accadimenti processuali, per cui si rinvia ai verbali e provvedimenti del giudice, né verranno riepilogate analiticamente le contestazioni, difese o allegazioni esposte dalle parti costituite.

In data 4 novembre 2016, la , nella sua qualità di titolare dell’impresa individuale RAGIONE_SOCIALE , con atto stipulato dal Notaio (n. 20446/17651 di rep.), registrato e trascritto il successivo 17 novembre 2016, stipulavano un contratto preliminare di compravendita per l’acquisto, da parte del signor , della piena proprietà della porzione immobiliare sita in Comune di Bareggio (MI), INDIRIZZO (capannone industriale ad uso laboratorio al piano terra con annessi uffici al piano primo, il tutto con annessa area nuda cortilizia pertinenziale), censita al Catasto Fabbricati del predetto Comune come segue: Foglio 1, mappale 666, subalterno INDIRIZZO, INDIRIZZO, piano T-1, categoria D/TARGA_VEICOLO, rendita catastale € 3.072,92, pattuendo il corrispettivo in € 270.000,00.

Parte promissaria acquirente versava complessivamente a parte promittente venditrice la somma di € 145.000,00 di cui € 95.000,00 mediante il pagamento di effetti cambiari emessi dal signor ed avallati dal signor il quale, secondo quanto riportato nell’atto pubblico notarile “ha sopportato effettivamente l’onere finanziario di tutti i pagamenti effettuati”.

Successivamente, con atto stipulato dal medesimo Notaio in data 3 dicembre 2019 (rep. n. 25568-racc. n. 22128) e trascritto il successivo 6 dicembre 2019, e la convenivano di risolvere per mutuo consenso il contratto preliminare stipulato in data 4 novembre 2016, liberandosi reciprocamente da ogni impegno assunto (doc. 1).

Con il medesimo atto (doc. 1) a rogito del Notaio in data 3 dicembre 2019, con il consenso del , il – essendo egli stesso avallante dei titoli cambiari e interessato ad acquistare l’immobile ove svolgeva la propria attività di carrozziere – e la stipulavano un nuovo preliminare di vendita a nuove condizioni, imputando a caparra confirmatoria le somme fino ad allora incassate da parte venditrice.

In particolare, le parti convenivano che il contratto definitivo si sarebbe dovuto stipulare entro e non oltre la data del 20 novembre 2022 e pattuivano il prezzo sempre in complessivi € 270.000,00, specificando che € 160.000,00 erano già stati versati come segue:

– € 145.000,00 versati in relazione al preliminare TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE II CIVILE RG n. 10476/2024 Deve in particolare aversi riguardo all’atto notarile concluso a rogito Notaio in data 3 dicembre 2019, Repertorio n. 25568 Raccolta n. 22128, rubricato RISOLUZIONE PER MUTUO CONSENSO DI CONTRATTO PRELIMINARE e nuovo CONTRATTO PRELIMINARE DI concluso in data 3.12.2019, all’art. 3) “PREZZO e ADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI DELLA VENDITA:

La presente promessa di vendita viene convenuta per il concordato prezzo complessivo di Euro 270.000,00 (duecentosettantamila/ 00) di cui Euro 160.000,00 (centosessantamila virgola zero zero) sono stati versati a titolo di caparra confirmatoria e a tal titolo ricevuti e quietanzati dalla parte promittente venditrice e versati -di cui euro 145.000,00 (centoquarantacinquemila virgola zero zero) versati in sede del preliminare risolto in primo luogo con i pagamenti descritti in premessa ed imputati a caparra del presente preliminare su specifica autorizzazione del signor che quindi rinuncia alla restituzione della caparra in suo favore; – Euro 13.000,00 (tredicimila virgola zero zero) sempre a titolo di caparra confirmatoria mediante due assegni circolari non trasferibili emessi dal BANCO  n. NUMERO_DOCUMENTO e NUMERO_DOCUMENTO ed ancora euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero) sempre a titolo di caparra confirmatoria mediante assegno bancario tratto su BANCO  n. NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO, precisandosi che il mancato buon esito d’incasso di tutti questi ultimi tre assegni costituisce clausola risolutiva espressa del presente preliminare”.

Con sentenza n. 398/2021, deliberata il 27 maggio 2021 e pubblicata in data 31 maggio 2021, repertorio n. 423/2021, il Tribunale di Milano dichiarava il fallimento della società di fatto tra [RAGIONE_SOCIALE.F. ], con sede legale in PREGNANA MILANESE (MI) INDIRIZZO nonché di [C.F. ] nato in Svizzera il 3.1.1974 e residente in Ossona (MI) INDIRIZZO

Con lettera in data 27 luglio 2021 inviata a mezzo PEC (doc. 4) il , dopo aver previamente informato il G.D. con atto “vistato” in data 26 luglio 2021 (doc. 3), comunicava alla convenuta odierna di esercitare la facoltà di scioglimento dal contratto preliminare di compravendita immobiliare stipulato dal signor con la in data 3 dicembre 2019, ai sensi di quanto previsto dall’art. 72 l. fall., invitando a restituire senza indugio la somma di € 160.000,00 ricevuta a titolo di acconti e caparre:

omissis…DICHIARO di esercitare la facoltà di scioglimento, prevista dall’art. 72 L.F., dal contratto preliminare di compravendita immobiliare stipulato dal fallito signor in data 3 C.F. C.F. C.F. TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE II CIVILE RG n. 10476/2024 titolo di acconti e caparre.

Pertanto, Vi chiedo di procedere senza indugio alla restituzione, in favore del , della somma di € 160.000,00, pari a quanto da Voi ricevuto sin d’ora a tale titolo.

” Inoltre, con comunicazione inviata sempre a mezzo PEC ed in pari data, il dichiarava alla convenuta la propria disponibilità alla riconsegna dell’immobile in oggetto (doc. 5), a valle dello scioglimento ex art. 72 l.f.

dichiarato dalla curatela.

In data 11 novembre 2021 il restituiva formalmente, ad ogni effetto di legge, l’immobile di Bareggio (MI), INDIRIZZO mediante la consegna delle relative chiavi, alla proprietaria , che accettava tale consegna con la sottoscrizione di scrittura privata, avendo espressamente riconosciuto l’odierna convenuta che il contratto preliminare di compravendita era stato sciolto ex art. 72 l. fall. (doc. 6), così avendo adempiuto il alla corrispettiva obbligazione restitutoria.

Nonostante i ripetuti solleciti, diffide e messe in mora da parte del difensore della procedura fallimentare – consegnate via PEC in data 15.12.2021 e 23.2.2023 con assegnazione di termine di quindici giorni – ad oggi la convenuta non aveva ancora provveduto a restituire la somma di € 160.000,00 ricevuta a titolo di acconti e caparre (doc. 7 e doc. 8).

Pertanto, ritiene il Tribunale che la domanda del fallimento attore deve essere accolta, previo accertamento della legittimità da parte del curatore dell’esercizio del diritto potestativo/facoltà di scioglimento ex art. 72 l.f. , che come da orientamento pacifico della S.C. non richiede autorizzazione del giudice delegato essendo sufficiente una mera informativa (vedi il “visto agli atti” del GD in data 26 luglio 2021 sulla INFORMATIVA AL G.D. IN MERITO ALL’OPZIONE DI SCIOGLIERSI DAL CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA DI IMMOBILE STIPULATO DAL PROMISSARIO ACQUIRENTE FALLITO).

La Curatela del Fallimento aveva ottenuto un sequestro conservativo sui beni mobili, immobili e crediti di sino alla concorrenza di € 167.500,00, misura cautelare concessa con provvedimento in data 7.1.2024 depositato e comunicato in data 9.1.2024 (Tribunale di Milano, sezione IV civile, Giudice dott.ssa COGNOME, n. 32914/2023 R.G. – doc. 11).

In esecuzione dell’ordinanza di cui sopra, il Fallimento attore in data 10.1.2024 provvedeva a trascrivere il sequestro sull’immobile di proprietà di (doc. 12), con Nota di trascrizione Registro generale n. 376 Registro particolare n. 250 Presentazione n. 3 del 10/01/2024.

Nel rispetto del termine perentorio di sessanta giorni (decorrente dalla ricezione della comunicazione TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE II CIVILE RG n. 10476/2024 tempestivamente il presente giudizio di merito volto ad ottenere la restituzione della somma complessiva di € 160.000,00, oltre interessi, percepita dalla promittente venditrice a titolo di caparra confirmatoria, notificando appunto tempestivamente atto di citazione introduttivo dell’odierno giudizio di merito, in data 7 marzo 2024.

Per dimostrare la fondatezza della domanda proposta nel presente giudizio la parte attrice documenta che nel contratto preliminare di compravendita immobiliare del 3.12.2019 si era dato atto del già avvenuto versamento della somma di € 160.000,00, a titolo di caparra confirmatoria da parte del promissario acquirente (che sarebbe stato poi dichiarato fallito):

ciò avveniva con la conclusione di un atto notarile, nel quale si dichiarava appunto, come detto, che sul prezzo di € 270.000,00 “€ 160.0000,00 sono stati versati a titolo di caparra confirmatoria e a tale titolo ricevuti e quietanzati dalla parte promittente venditrice” (così nella clausola 3, sotto il titolo “prezzo e adempimento dell’obbligazione della vendita” – doc. 1).

Nel procedimento cautelare che ha preceduto la causa la per contrastare la richiesta di sequestro conservativo della Curatela, aveva affermato di avere un proprio controcredito per l’uso da parte della promissaria acquirente del capannone compromesso in vendita;

sicché nell’ordinanza di concessione del sequestro il Giudice aveva constatato che “il sorgere del credito del fallimento, della consistenza indicata nel ricorso per sorte pari ad € 160.000,00 è a ben vedere pacifico, atteso che ha sì contestato la consistenza del credito vantato dall’avversario, ma solo in forza di una sollevata eccezione di compensazione con proprio preteso contro-credito per “giusto compenso” per l’uso da parte del promissaria acquirente del capannone compromesso in vendita, onde si tratta di una difesa incompatibile con la negazione del sorgere del credito nell’ammontare indicato dal Ricorrente, ammontare che è comunque anche documentale sulla scorta della documentazione negoziale dimessa, attestante il pagamento di una caparra per complessivi € 160.000,00 a favore di in relazione a contratto preliminare inter partes di compravendita di un capannone, poi risolto ex art. 72 l.f.dal il 27.07.2021, con conseguente sorgere dell’obbligo in capo alla promittente venditrice di restituire € 160.000,00 (cfr: docc- 1-4 fasc. Ric).

Quanto all’eccezione di compensazione, si rileva che, in base alla regola generale posta dall’art. 2697 cc, incombe all’eccipiente allegare e provare, anche solo a livello indiziario, non solo l’an ma anche il quantum debeatur del credito preteso a titolo di “giusto compenso”, opposto in compensazione:

nel caso di specie, la Resistente si è limitata ad allegare che esiste tale controcredito per il “giusto compenso” per l’uso del capannone da parte del promissario acquirente per cinque anni, senza TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE II CIVILE RG n. 10476/2024 difese della Resistente- appare del tutto illiquido;

quanto precede, a tacere che la Resistente neanche ha fornito elementi a sostegno della compensabilità tra i due contrapposti debiti;

in definitiva, allo stato, l’eccezione della Resistente non risulta idonea a paralizzare, né totalmente, né parzialmente, la pretesa avversaria.

” Tale motivazione sul fumus boni iuris della pretesa restitutoria del attore appare finanche rafforzata nel presente giudizio di merito, in cui la società convenuta non intendeva costituirsi per resistere sollevando la predetta eccezione di compensazione.

Va infine rammentato che contro l’ordinanza di sequestro conservativo la convenuta non aveva proposto reclamo ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c., con ciò implicitamente riconoscendo la fondatezza della motivazione dell’ordinanza cautelare quanto al fumus boni iuris, nonché l’infondatezza dell’eccezione di compensazione sul controcredito, che qui rileva non solo in termini di giudicato cautelare ma per la pretesa di merito proposta dal fallimento attore.

Da ciò deriva la fondatezza della obbligazione restitutoria per la quale si è chiesta la condanna della società convenuta nel presente giudizio:

difatti, è pacifico che lo scioglimento legittimo del contratto, ex art. 72 l. fall., comporta l’obbligo di restituzione delle somme versate, a titolo di caparra o di acconto, rimaste senza causa e che, trattandosi di recesso consentito da norma speciale, non vi è luogo a diritto di ritenzione ai sensi degli artt. 1385 e 1386 c.c. In particolare, la scelta dal curatore del fallimento nel senso dello scioglimento dei rapporti contrattuali di cui è parte il fallito non si limita ai soli fini fallimentari, ma li travolge definitivamente e con riguardo a tutti gli effetti propri di essi, con la conseguenza che il curatore ha diritto alla restituzione della caparra confirmatoria eventualmente versata dal fallito, nell’ambito di un’azione volta alla ricostruzione del patrimonio fallimentare a vantaggio della massa dei creditori. In tal senso si pone anche il pacifico orientamento risalente della giurisprudenza di legittimità e di merito, secondo le massime e motivazioni che si richiamano e si trascrivono:

Cass. Sez. 1 – , Sentenza n. 10811 del 04/05/2017 (Rv. NUMERO_DOCUMENTO 01), “L’esercizio, da parte del curatore del fallimento del promissario acquirente, della facoltà di scioglimento dal contratto preliminare di vendita pendente, ex art. 72 l.fall. (nel testo, applicabile “ratione temporis”, anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 5 del 2006), non richiede, a differenza della contraria facoltà di subentrarvi, un negozio formale, né la necessità dell’autorizzazione del giudice delegato, trattandosi di una prerogativa discrezionale, rimessa TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE II CIVILE RG n. 10476/2024 al notaio, eventualmente richiedendo, in caso di risposta negativa, l’esecuzione in forma specifica del contratto ai sensi dell’art. 2932 c.c.” In motivazione si afferma che: “Lo scioglimento legittimo del contratto, ex art. 72 legge fallimentare, comporta l’obbligo di restituzione delle somme versate, a titolo di caparra o di acconto, rimaste senza causa.

E’ appena il caso di aggiungere che, trattandosi di recesso consentito da norma speciale, non vi è luogo a diritto di ritenzione ai sensi degli artt. 1385 e 1386 cod. civile.

” Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2772 del 07/03/1992 (Rv. 476120 – 01) “La scelta dal curatore del fallimento nel senso dello scioglimento dei rapporti contrattuali di cui è parte il fallito non si limita ai soli fini fallimentari, ma li travolge definitivamente e con riguardo a tutti gli effetti propri di essi, con la conseguenza che il curatore ha diritto alla restituzione della caparra confirmatoria eventualmente versata dal fallito.

” In motivazione si afferma che:

“va respinto il rilievo secondo cui il Curatore non avrebbe diritto alla restituzione della caparra, non essendo subentrato nel contratto.

In realtà, proprio tale scelta negativa rende senza causa la permanenza della caparra presso la venditrice.

A diverso risultato non porta l’assunto svolto dalla ricorrente con il terzo motivo.

Denunciando violazione dell’art. 72 legge fall. e difetto di motivazione, essa sostiene che tale norma, prevedendo lo scioglimento non del contratto, ma dal contratto, lascerebbe integro quest’ultimo come fatto giuridico e conseguentemente toglierebbe titolo alla restituzione della caparra.

Contro tale ipotesi interpretativa è sufficiente richiamare la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la scelta operata dal curatore nel senso dello scioglimento non si limita a paralizzare il rapporto ai fini fallimentari, ma lo travolge con effetto “sostanziale, assoluto e definitivo”, (sentenza n. 1476 del 1967).

” Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1476 del 22/06/1967 (Rv. NUMERO_DOCUMENTO) “POICHE LA DICHIARAZIONE DI RECESSO RESA DAL CURATORE, AI SENSI DELL’ART.72, SECONDO COMMA, DELLA LEGGE FALLIMENTARE, UNA MANIFESTAZIONE VOLONTA NEGOZIALE, IDONEA PRODURRE SCIOGLIMENTO E NON LA SEMPLICE INEFFICACIA DEL CONTRATTO, LA VERIFICATASI CESSAZIONE DEL RAPPORTO HA VALORE SOSTANZIALE, ASSOLUTO E DEFINITIVO, NEL SENSO CHE OPERA ERGA OMNES, E QUINDI

ANCHE NEI CONFRONTI DELLO (IL QUALE PUO

VALERSENE QUANDO SIA RIENTRATO IN BONIS), E CHE NON FA SORGERE A CARICO

DEL RECEDENTE ALCUN OBBLIGO DI RISARCIMENTO DEL DANNO.

IL CURATORE, INOLTRE, UNA VOLTA TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE II

CIVILE RG n. 10476/2024 SOMME VERSATE DAL FALLITO, QUALE ACCONTO, AL MOMENTO DELLA CONCLUSIONE DEL NEGOZIO” In giurisprudenza di merito vedasi anche Tribunale Firenze, Sez. V, Sent., 21/05/2020, n. 1125 est.

Dott.ssa NOME COGNOME in banca dati COGNOME ONE LEGALE, in cui si afferma che “Il Giudice ritiene pienamente condivisibile l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, a mente del quale:

“la scelta dal curatore del fallimento nel senso dello scioglimento dei rapporti contrattuali di cui è parte il fallito non si limita ai soli fini fallimentari, ma li travolge definitivamente e con riguardo a tutti gli effetti propri di essi, con la conseguenza che il curatore ha diritto alla restituzione della caparra confirmatoria eventualmente versata dal fallito” (Cass. civ. Sez.

1

, Sentenza n. 2772 del 07/03/1992).

Correlativamente va ritenuto che la scelta negativa del curatore “rende senza causa la permanenza della caparra confirmatoria” presso la venditrice (Cass. civ. Sez. I, 07/03/1992, n. 2772).

A cagione di ciò, a seguito dello scioglimento dal contratto sospeso per effetto della dichiarazione di fallimento, la società deve restituire la caparra confirmatoria alla curatela del fallimento, con possibilità di insinuarsi al passivo per il relativo ammontare.

” Nel corso del giudizio viene dunque dimostrato da parte attrice, come detto, che il Curatore si è legittimamente sciolto ex art. 72 l. fall. dal contratto preliminare di acquisto di cui in premessa, come risulta dai documenti prodotti come doc. 3 e doc. 4, e si è dimostrato che le caparre confirmatorie versate a ammontano complessivamente ad € 160.000,00, come risulta dallo stesso contratto preliminare in data 3 dicembre 2019 (doc. 1 attore).

Deve infine rilevarsi quanto alla posizione della società convenuta rimasta contumace che “poiché, ai fini della distribuzione dell’onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l’aver dato causa al giudizio, la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta, così da renderne necessario l’accertamento giudiziale” (v. da ultimo Cass. Civ. n. n. 13498 del 29/05/2018; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6722 del 10/12/1988).

Le spese seguono la soccombenza di parte convenuta contumace sono liquidate secondo i parametri del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, aggiornati sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, secondo valori medi per la fase cautelare (esclusa la fase istruttoria/di trattazione non richiesta in nota spese) e secondo valori minimi per la presente fase di merito, data la semplicità della lite e l’assenza TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE II CIVILE RG n. 10476/2024 (importo di € 170.720,00), con aumento del 30 % per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell’ambito del PCT (art. 4, comma 1 bis). Essendo parte opponente ammessa al patrocinio a spese dello Stato in ragione dell’attestazione ex art. 144 TUSG del giudice delegato, quanto all’incapienza di somme di denaro sul c.c. della procedura necessarie all’azione, deve aversi riguardo al disposto dell’art. 133 TUSG:

“il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.

”, ciò in applicazione dell’orientamento esposto più recentemente da Cass. Sez. 2 – , Ordinanza n. 22017 del 11/09/2018 (Rv. 650319 – 01) per la quale “In tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l’eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità.

Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contradditorio delle parti, ogni diversa e contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita:

In accoglimento delle domande proposte da parte attrice DI FATTO TRA NONCHÉ DI , accerta e dichiara la legittimità dello scioglimento da parte del Curatore, ex art. 72 l. fall., compiuta a mezzo ricevuta di consegna della PEC in data 27 luglio 2021 (doc. 4 parte attrice) del contratto preliminare di acquisto dell’immobile sito in Bareggio (MI), INDIRIZZO stipulato dal fallito (promissario acquirente) con la (promittente venditrice) in data 3 dicembre 2019 (Doc. 1) di parte attrice;

per l’effetto, condanna la convenuta restituire a parte attrice tra TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE II CIVILE RG n. NUMERO_DOCUMENTO/2024 160.000,00, pari a quanto ricevuto a titolo di acconti e caparre, oltre interessi legali a far data dal 27 luglio 2021;

condanna la parte convenuta alla rifusione delle spese del giudizio per la fase cautelare in favore di parte attrice TRA NONCHÉ , e per essa allo Stato ex art. 133 TUSG, le spese di lite, che liquida in € 5.224,00, per compensi professionali, oltre il rimborso forfettario del 15% per spese generali ex art. 2 DM n. 55/2014, CPA ed IVA (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) come per legge;

condanna la parte convenuta soccombente contumace alla rifusione delle spese per il presente giudizio di merito in favore di parte attrice TRA NONCHÉ , e per essa allo Stato ex art. 133 TUSG, le spese di lite, che liquida in € 9.168,00, per compensi professionali, oltre il rimborso forfettario del 15% per spese generali ex art. 2 DM n. 55/2014, CPA ed IVA (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) come per legge.

Così deciso in Milano, in data 5 gennaio 2025.

Il giudice designato dott. NOME COGNOME

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Carmine Paul Alexander TEDESCO - Avvocato
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