N. R.G. 4154/2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI SEZIONE SECONDA CIVILE
Il giudice dott. NOME COGNOME ha pronunciato la seguente
SENTENZA N._1507_2024 -_N._R.G._00004154_2012 DEL_10_06_2024 PUBBLICATA_IL_11_06_2024
nel procedimento iscritto al n.8140 del Ruolo Generale per l’anno 2014 promosso da (CF ) – ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del COA di Cagliari prot.01256/2012 del 2.5.2012 -, elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME che la rappresenta e difende per procura speciale a margine della comparsa di costituzione di nuovo procuratore depositata il 19.2.2014 attrice contro (CF ), elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende per procura speciale a margine della comparsa di costituzione e risposta depositata l’11.10.2012 convenuto in contraddittorio con chiamata in causa ex art.102 cpc, contumace e con C.F. C.F. (CF ), in persona della sua procuratrice speciale (CF , elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME che la rappresenta e difende per procura speciale allegata alla comparsa di intervento depositata il 5.12.2019 interveniente volontaria oggetto: scioglimento comunione coniugale.
La causa è stata spedita a sentenza sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell’interesse dell’attrice (come da note ex art.127ter cpc depositate il 9.2.2023) si chiede che il giudice:
(a) dichiari la cessazione della materia del contendere, (b) con liquidazione delle spese attinenti il patrocinio a spese dello Stato (…);
(c) in ordine alla richiesta di liquidazione delle spese a favore della oggi si richiama quanto già eccepito, contestandola perché del tutto infondata in fatto e diritto.
Nell’interesse del convenuto (come da note ex art.127ter cpc depositate il 2.2.2023):
in considerazione della pendenza della procedura esecutiva immobiliare RAGIONE_SOCIALE
692/2013 sul bene oggetto di comunione, non essendo possibile addivenire alla divisione:
(1) si chiede che il giudice voglia dichiarare la cessazione della materia del contendere;
(2) si chiede altresì il rigetto della domanda della in merito alla condanna alle spese di lite.
Nell’interesse dell’interveniente (come da note ex art.127ter cpc depositate l’11.5.2021):
essendo venuta meno la materia del contendere, si chiede la liquidazione delle spese di lite in proprio favore in virtù del principio della c.d. soccombenza virtuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato nel maggio del 2012 ha convenuto in giudizio il proprio coniuge separato chiedendo che il Tribunale, (A) dato atto dello scioglimento della comunione tra i coniugi ex art.191 cc, voglia:
(B) ordinare la divisione dei beni, tra cui gli immobili 1, di vani, 7 vani, , già , (3) al 3, lastrico solare di mq ;
(C) assegnare all’attrice l’appartamento posto al primo piano del maggior immobile in Villasor, , compreso degli arredi;
(D) con vittoria di spese e onorari in caso di ingiustificata opposizione.
A sostegno delle suddette domande ha dedotto, per quanto qui rileva, che:
le parti, coniugi in regime di comunione dei beni, si sono separate consensualmente con verbale del 28.11.2008 omologato con decreto del Tribunale di Cagliari dell’11.12.2008;
a seguito della separazione la comunione tra i coniugi si è sciolta ai sensi dell’art.191 cc;
nel patrimonio da dividere vi sono i tre immobili sopra indicati al capo (B), acquistati dai coniugi in regime di comunione (con atto non indicato né prodotto).
, tempestivamente costituito con comparsa depositata l’11.10.2012, ha chiesto al Tribunale di:
1) accertare e dichiarare che oggetto della comunione tra i coniugi è l’immobile adibito a civile abitazione sito in Comune di Villasor nella , distinto nel NCEU al F.51, 2;
2) accertare e dichiarare che la comunione è gravata dalle passività indicate al punto C dell’espositiva, per un ammontare complessivo pari a € 67.465,72 e, per l’effetto, 3) ordinare la divisione dei beni tra i coniugi ai sensi dell’art.194 cc;
4) accertare e dichiarare la mala fede e/o colpa grave dell’attrice e, per l’effetto, 5) condannare la stessa al risarcimento del danno, patrimoniale e psicologico, ex art.96 cpc (…);
6) condannare la alla restituzione dei beni personali lasciati dal marito nell’abitazione familiare assegnata all’attrice in sede di separazione, come meglio descritti al punto D della espositiva;
7) con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio.
A sostegno delle suddette conclusioni ha dedotto, sempre per quanto ormai rileva, che:
non si formula alcuna opposizione alla divisione dei beni oggetto della comunione tra i coniugi, ma si evidenzia preliminarmente che l’unico immobile che ne fa parte – come risulta dall’atto pubblico di **** **** **** **** **** *** **** compravendita del 31.05.1978 (doc.1) – è quello adibito a civile abitazione al piano primo, distinto al 2, già adibito a residenza coniugale ed assegnato alla sede di separazione:
gli altri due immobili indicati dall’attrice, infatti, sono di proprietà esclusiva dei fratelli , come emerge dall’atto pubblico di compravendita del 24.04.1978 (doc.2);
sulla stessa comunione gravano poi i seguenti debiti, che ai sensi dell’art.194 cc dovranno essere divisi in parti uguali tra i coniugi:
€ 44.956,52 circa a titolo di restituzione del mutuo contratto dai coniugi per la ristrutturazione dell’abitazione familiare;
€ 11.223,68, € 8.188,15 ed € 3.097,37 a titolo di debito residuo per ulteriori finanziamenti contratti dai coniugi in costanza di matrimonio per sopperire ai bisogni della famiglia (docc.10, 11, 12);
nell’abitazione familiare assegnata all’attrice lo ha lasciato taluni beni personali (indicati alla pag.6, punto D, della comparsa) dei quali richiede la restituzione;
l’esponente è sempre stato disponibile ad una soluzione bonaria della vertenza, mentre l’atto di citazione e il procedimento di mediazione sono stati instaurati senza alcuna previa richiesta in via stragiudiziale;
da quanto sopra (e dalle ulteriori ragioni esposte alle pagine dalla 2 alla 5 della comparsa) emerge che parte attrice ha agito in giudizio con dolo e/o colpa grave, arrecando al convenuto un danno per il quale si propone domanda di risarcimento ai sensi dell’art.96 cpc.
All’udienza del 18.3.2015 – dopo vari rinvii richiesti dalle parti (o motivati dall’astensione dalle udienze) e la sostituzione dell’originario procuratore dell’attore (che ha dichiarato di rinunciare al mandato all’udienza del 13.11.2013) – la convenuta ha rilevato che “l’unico bene oggetto di comunione tra i coniugi risulta essere oggetto di un procedimento di esecuzione immobiliare avviato dalla nei confronti delle parti in causa”.
Dopo l’assegnazione dei termini ex art.183 cpc e il deposito delle relative memorie, con ordinanza del 17.11.2015 il GI, rilevata la necessità – al fine di consentire al giudice, a pena di improcedibilità della **** domanda, di verificare la presenza di condizioni ostative all’azione di divisione o l’eventuale esistenza di litisconsorti necessari non citati (e, quindi, l’integrità del contraddittorio) – di acquisire i certificati storici catastali e la documentazione concernente le trascrizioni e iscrizioni relativamente ai beni nell’ultimo ventennio (o una relazione notarile sostitutiva attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari), ha invitato le parti a produrla, riservando all’esito ogni ulteriore decisione (compresa la nomina del CTU sui quesiti ivi preannunciati). Il 7.3.2016 l’attrice ha depositato la relazione notarile richiesta.
Alla prima udienza successiva al suddetto deposito (9.3.2016) – nella quale il convenuto ha dedotto:
che dal certificato notarile emerge che l’unico immobile in comunione tra i coniugi, ovvero quello 2), è gravato da pignoramento ed è attualmente oggetto della procedura esecutiva immobiliare 692/2015 promossa dalla che l’1.10.2015 nell’ambito di tale procedura è stata depositata dall’ing. una consulenza tecnica, che si chiede di acquisire – il GI ha invitato le parti a pronunciarsi sulla massa da dividersi, alla luce della relazione notarile, al fine di disporre l’integrazione del contraddittorio.
All’udienza fissata per detto incombente (16.3.2016) – nella quale l’attrice ha dichiarato che alla luce 2 quale unico bene 2 (e nella quale entrambe le parti hanno chiesto l’acquisizione della relazione di CTU depositata nella sopra citata procedura esecutiva) – il GI ha ordinato di integrare il contraddittorio nei confronti della per l’udienza del 16.11.2016 e autorizzato le parti al deposito di copia della relazione di CTU dell’ing. , per l’eventuale progetto.
(da qui anche ), regolarmente citata e (formalmente) costituita l’11.11.2016, non ha formulato alcuna espressa conclusione, essendosi limitata a rilevare che:
(i) la Banca è titolare di un credito nei confronti dei signori garantito da ipoteca di primo grado sull’immobile **** **** Con oggetto del pignoramento concessa da ciascun debitore per la propria quota di 1/2;
(ii) l’ipoteca grava su un bene pacificamente indivisibile.
Nella parte espositiva della propria comparsa ha dedotto che:
i coniugi nella loro duplice qualità di parti mutuatarie e datrici di ipoteca, hanno stipulato con il contratto di mutuo di cui al rogito notaio dott. dell’11/06/2007, rep.NUMERO_DOCUMENTO (doc.1);
a garanzia del capitale mutuato, il 15/06/2007 sul bene per cui è domanda di divisione è stata iscritta ipoteca presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari (nn.24150 RG e 4489 RP);
stante il mancato pagamento di quanto pattuito nel contratto di mutuo, in data 10 dicembre 2012 ha comunicato ai debitori la decadenza dal beneficio del termine, invocando l’immediata restituzione delle somme dovute, a tale data ammontanti ad € 178,190,51;
visto il persistere dell’inadempimento, previa notifica dell’atto di precetto (doc.2) e successivo atto di pignoramento immobiliare (doc.3) è stata instaurata la procedura esecutiva RGE 692/2013, nel cui ambito è stata disposta una vendita di cui si è in attesa di conoscere l’esito;
il diritto del creditore di pignorare il bene e procedere “in executivis” sul medesimo non è paralizzato dall’esistenza di un provvedimento di assegnazione (o di una domanda di divisione), non potendo tale elemento incidere sulla sua pignorabilità.
Dopo l’acquisizione della “CTU ” (il 20.10.2017) e la fissazione dell’udienza di precisazione delle conclusioni, con comparsa depositata il 5.12.2019 è volontariamente intervenuta la (da qui anche ), deducendo di aver acquisito il credito ipotecario nei confronti dei coniugi già di , “richiamando e confermando tutte le istanze, richieste, difese e deduzioni già svolte dalla cedente e chiedendo che il giudizio prosegua nei propri confronti con estromissione del A fondamento della propria legittimazione l’interveniente ha dedotto che: con atto a rogito notaio del 9 marzo 2015 (rep.67359 racc.11806) si è fusa per RAGIONE_SOCIALE incorporazione nel e, per l’effetto, quest’ultima ha assunto tutti i diritti e gli obblighi dell’incorporata;
con rogito notaio del 13 dicembre 2016 (rep.13501 racc.7087)
il e la si sono fuse mediante costituzione del con contratto del 28 dicembre 2018 il ha ceduto pro soluto all’esponente un pacchetto di crediti individuabili in blocco, ai sensi degli artt.4 e 7.1 della Legge 30 aprile 1999 n.130 e dell’art.58 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n.385 (Testo Unico Bancario), dandone notizia mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 5 gennaio 2019 Foglio delle Inserzioni n.2 (pag da 6 a 8) e iscrizione del Registro delle Imprese del (sic. ) (doc.ti 1 e 2);
per effetto della suddetta cessione è succeduta a titolo particolare in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, nessuno escluso, già di titolarità della cedente tra i quali è incluso quello derivante dal contratto di mutuo del 11 giugno 2007 a rogito notaio rep.NUMERO_DOCUMENTO, garantito da ipoteca volontaria iscritta il 15 giugno 2007 presso la Conservatoria dei RR.II.
di Cagliari al n.4489 nei confronti di la stessa, quindi, dichiara di intervenire e costituirsi nel presente giudizio, ai sensi e per gli effetti dell’art.111 cpc, quale successore a titolo particolare del
La causa, dopo essere stata spedita a sentenza, è stata rimessa in istruttoria con ordinanza del 21.1.2021, con cui il GI ha rilevato:
A) quanto alla costituzione della terza chiamata ex art.102 cpc, che: risulta essersi costituita in persona della sua procuratrice speciale , mediante comparsa depositata telematicamente l’11.11.2016;
la procura agli avv.ti COGNOME COGNOME richiamata ed allegata a tale comparsa, essendo stata rilasciata in relazione al diverso procedimento esecutivo ivi indicato, non pare possa costituire valida fonte di rappresentanza anche nel presente procedimento;
COGNOME COGNOME non è stata reperita (né indicata) la procura speciale asseritamente rilasciata dalla terza chiamata a né nella comparsa di cui sopra né in atti successivi la suddetta chiamata risulta inoltre aver formulato specifiche conclusioni;
B) quanto alla costituzione di , che:
nelle conclusioni di cui alle note depositate il 22.6.2020 essa si è “riportata integralmente alla comparsa di costituzione e risposta depositata il 16 novembre 2016”;
la sopra richiamata comparsa (depositata in realtà l’11.11.2016), come detto, non sembra però contenere alcuna specifica conclusione;
non risulta poi chiaro da quale documento, tra quelli sinora prodotti da , risulti la sua legittimazione all’intervento, posto che non è stato prodotto il contratto di cessione crediti del 28.12.2018 citato in comparsa e che il semplice annuncio sulla Gazzetta Ufficiale (non consentendo tra l’altro di individuare concretamente quali siano i crediti individuabili in blocco oggetto della suddetta cessione) impedisce di verificare se essa sia effettivamente subentrata (anche) nella titolarità del credito in forza del quale il 16.3.2016 è stata ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti per le suddette ragioni la causa, in cui entrambe le parti originarie hanno chiesto la cessazione della materia del contendere, non può considerarsi matura per la decisione, dovendosi preliminarmente chiarire e verificare quanto sopra al fine di valutare (tra l’altro): (1) la validità della costituzione della terza chiamata;
(2) la legittimazione dell’intervenuta;
(3) la configurabilità di una possibile soccombenza (reale o virtuale) nel rapporto processuale instauratosi tra l’attrice, la chiamata e/o l’intervenuta (ciò per cui è necessario innanzitutto comprendere se e quali conclusioni siano state formulate da tali ultime parti);
occorre quindi invitare:
i procuratori costituitisi per prendere specifica posizione su quanto sopra rilevato – o ad eventualmente regolarizzare la propria costituzione in giudizio -, nonché a chiarire Con quali siano le proprie conclusioni (originarie e definitive);
LEV a specificare le proprie conclusioni, originarie e definitive, non altrimenti emergenti, e a prendere posizione sulle rilevate carenze documentali.
Nella fase successiva alla suddetta ordinanza (nella quale non è più comparsa, né ha più svolto alcuna attività) LEV ha rilevato quanto segue, senza integrare le originarie produzioni (note depositate l’11.5.2021):
con atto del 9 marzo 2015 a rogito notaio (doc.5 atto di intervento) la si è fusa per incorporazione nel e, per l’effetto, ha assunto tutti i diritti e gli obblighi dell’incorporata;
(terzo chiamato) si è quindi legittimamente costituito in proprio, e non in qualità di procuratore speciale;
risulta poi ampiamente provato il diritto della LEV ad intervenire nel presente giudizio, avendo la stessa depositato sia la Gazzetta Ufficiale relativa alla cessione in blocco intervenuta che la visura CCIAA con l’iscrizione della stessa (doc.1 e 2 atto di intervento):
secondo costante giurisprudenza di legittimità la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorchè gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. civ., ordinanza n.15884 del 13 giugno 2019); quale creditore iscritto, si è costituito in giudizio precisando che il bene immobile oggetto di lite è “pacificamente indivisibile”, motivo per cui la domanda attorea non avrebbe potuto trovare accoglimento;
ciò premesso ha chiesto la liquidazione delle spese di lite in proprio favore in virtù del principio della c.d. soccombenza virtuale, essendo venuta meno la materia del contendere.
Dopo il deposito delle suddette note anche LEV non ha più svolto alcuna attività né è più comparsa in Con udienza (non avendo nemmeno formulato le proprie conclusioni definitive).
La causa è stata spedita a sentenza sulle conclusioni in epigrafe ad avvenuto deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*** Occorre preliminarmente rilevare:
a) quanto alla costituzione di , ovvero del soggetto nei cui confronti è stata disposta l’integrazione del contraddittorio (trattandosi di colui che risultava creditore ipotecario e pignorante dell’immobile oggetto di divisione):
che la stessa, contrariamente a quanto allegato da LEV, l’11.11.2016 non si è costituita in proprio, ma a mezzo della sua “procuratrice speciale” “Banco Popolare – RAGIONE_SOCIALE”;
che alla luce di quanto precede e di quanto già evidenziato nella propria ordinanza del 21.1.2021: non risulta conferita alcuna procura da a Banco Popolare-Società Cooperativa, ovvero al soggetto che ha dichiarato di costituirsi quale suo procuratore speciale;
la procura richiamata ed allegata alla comparsa di costituzione (ovvero quella rilasciata nell’ambito del diverso procedimento di esecuzione) non può costituire “valida fonte di rappresentanza anche nel presente procedimento”;
che la terza chiamata , quindi, non risultando regolarmente costituita e non avendo mai regolarizzato la propria costituzione, deve essere ritenuta ab origine contumace;
b) quanto alla legittimazione di che per le ragioni già indicate nella propria ordinanza del gennaio 2021, in assenza del contratto di cessione il suo “annuncio sulla Gazzetta Ufficiale”, non consentendo di individuare concretamente quali siano i crediti oggetto dell’allegata cessione, impedisce di verificare se essa sia effettivamente subentrata (anche) nella titolarità del credito in forza del quale il 16.3.2016 è stata ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti di ne consegue, anche in forza dell’orientamento giurisprudenziale citato da nelle sue ultime note, che non vi è alcuna certezza sulla legittimazione attiva dell’interveniente, visto che “gli elementi Con comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie” di crediti ceduti non consentono “di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”, includendovi quello instaurato da con i coniugi
Nel merito, alla luce delle concordi conclusioni delle parti originarie (e, quindi, della sostanziale rinuncia alla domanda di divisione dell’immobile pignorato ed alle ulteriori domande dalle stesse proposte nei rispettivi atti introduttivi) deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di lite. Sul punto occorre infatti precisare, quanto alla rifusione delle spese richiesta da (con domanda, peraltro, non riproposta in sede di definitiva precisazione delle conclusioni):
che l’interveniente non ha mai chiesto prima delle sue ultime note la condanna delle altre parti alle spese di lite (avendo sino ad allora confermato le conclusioni di , nelle quali tale domanda, come altre, non è stata formulata);
che sarebbe semmai la stessa interveniente, non avendo dimostrato la propria legittimazione, a doversi considerare virtualmente soccombente nel rapporto con le parti originarie.
Ne consegue la declaratoria di integrale compensazione delle spese tra tutte le parti ritualmente costituite.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere e integralmente compensate tra tutte le parti le spese di lite.
Cagliari 10 giugno 2024 Il giudice dott. NOME COGNOME
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