REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Milano
Sesta sezione civile
In persona del giudice unico Dott.ssa ha emesso la seguente
SENTENZA n. 1461/2022 pubblicata il 17/02/2022
nella causa di primo grado iscritta al n. 36572/19 ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2019, trattenuta in decisione all’udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 27.10.2021 e vertente
TRA
XXX (C.F.), YYY (C.F.), ZZZ (C.F.), elettivamente domiciliati in
E
KKK s.p.a. (C.F.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
Conclusioni per parte attrice
Voglia l’Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis,
nel merito, accertare la responsabilità di KKK Private Banking s.p.a. con riguardo alle condotte descritte in narrativa e, per l’effetto, condannare la stessa al risarcimento del danno patito dai signori XXX, ZZZ e YYY nella misura di € 466.556,33, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino al saldo.
Con ogni più ampia riserva di ulteriormente argomentare, produrre e dedurre nei termini di legge.
Con vittoria di spese e compensi
Conclusioni per parte convenuta
Voglia l’Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, In via principale respingere le domande tutte proposte dagli attori nel proprio atto di citazione perché infondate in fatto e diritto.
In via subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, condannare gli attori alla restituzione a ISPB delle obbligazioni Lehman Brothers oggetto di causa in loro possesso.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali, maggiorati di accessori fiscali.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio veniva introdotto dagli attori in epigrafe rassegnando le conclusioni di cui sopra, poi reiterate in sede di p.c.
A sostegno della domanda i signori XXX YYY ZZZ deducevano: che gli stessi erano amministratori della *** s.r.l. di; che a fine 2007 la *** s.r.l. chiedeva a KKK s.p.a. un finanziamento di euro 750.000,00, da restituire in un’unica soluzione in data 15.05.2009; che KKK proponeva, quale garanzia alternativa alla prestazione di fideiussioni già rese dai soci in favore della *** s.r.l., l’apertura di un rapporto presso KKK s.p.a. (di seguito anche KKK PB) e l’acquisto di obbligazioni emesse dalla banca statunitense Lehman Brothers per un controvalore di circa un milione di euro; che in data 07.12.2007 i signori XXX YYY ZZZ, rassicurati dai funzionari del gruppo KKK circa la solidità della Lehman Brothers stipulavano con KKK PB il contratto di conto corrente “private” n. /61, il contratto per la prestazione di servizi di investimento ed il contratto di apertura di deposito titoli n. /04; che nell’occasione, ai signori XXX YYY ZZZ veniva fatto sottoscrivere un “questionario profilatura Mifid”, già compilato, con il quale dichiaravano di avere una conoscenza degli strumenti finanziari “alta” ed un profilo globale “dinamico”; che il 19.12.2007 gli attori acquistavano nominali USD 1,4 milioni di obbligazioni Lehman Brothers 4,375%, pari ad euro 968.717,82; che, nonostante già da giugno 2008 fosse nota al mercato la crisi irreversibile di Lehman, solo a fine agosto 2008 l’intermediario comunicava verbalmente ai signori XXX YYY ZZZ che il titolo si trovava in sofferenza; che Lehman Brothers in data 15.09.2008 veniva dichiarata insolvente; che la procedura fallimentare di Lehman Brothers eseguiva un parziale rimborso in favore degli attori per l’importo di euro 468.168,08 tra aprile 2012 e aprile 2019; che la Banca, tenuta ad uniformarsi agli obblighi di cui al “Regolamento Intermediari” Consob n.16190/07, aveva raccomandato agli attori un’operazione inadeguata in quanto di dimensioni eccessive e non diversificata; che inoltre KKK PB non aveva tempestivamente avvisato i signori XXX YYY ZZZ dell’imminente default di Lehman; che, pertanto, la Banca convenuta doveva essere condannata a risarcire ai signori XXX YYY ZZZ il danno causato pari ad euro 466.556,33 (euro 968.717,82 versato per l’acquisto delle obbligazioni Lehman Brothers – euro 16.993,38 ottenuti dall’incasso cedola del 03.giugno 2008 – i rimborsi parziali di euro 485.168,11 ottenuti a seguito della procedura concorsuale della Lehman Brothers), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino al saldo.
Si costituiva KKK s.p.a. per chiedere, in via principale, il rigetto della domanda attorea; in via subordinata, di ridurre la domanda attorea tenuto conto dei rimborsi dagli stessi percepiti e percipiendi dalla procedura fallimentare Lehman Brothers dal mese di aprile 2019 alla data di deposito della sentenza.
In particolare, la Società convenuta sosteneva che gli attori avevano scelto di non avvalersi del servizio di consulenza di KKK PB come desumibile dal contratto sottoscritto; che, pertanto ad KKK PB non spettava una valutazione circa l’adeguatezza dell’operazione me esclusivamente sull’appropriatezza”; che per altro al momento dell’acquisto delle obbligazioni Lehman da parte degli attori il titolo era sicuro ed il default non prevedibile.
Tanto premesso, parte attrice contestava in primo luogo l’inadempimento della Banca convenuta per avere suggerito ai signori XXX YYY ZZZ un’operazione inadeguata, senza tuttavia provare che l’investimento in obbligazioni Lehman fosse stato consigliato da KKK PB, non articolando prove sul punto.
Invero, il contratto di prestazione servizi di investimento prodotto dalla Banca in originale, sottoscritto dalle parti, conteneva, piuttosto, selezionate con una croce, le seguenti opzioni: “… il cliente conferisce alla Banca l’incarico di prestare i seguenti servizi di investimento: … non avvalendosi delle raccomandazioni personalizzate della Banca appropriatezza; ma avvalendosi della valutazione di appropriatezza…”.
Gli attori, che non disconoscevano le sottoscrizioni apposte al documento avrebbero dovuto, per poter sostenere la contraffazione del documento mediante la selezione delle suddette opzioni proporre querela di falso, non essendo in tal senso idoneo, considerata anche la gravità del fatto contestato, il disconoscimento effettuato: “la scrittura privata” infatti, “una volta intervenuto il riconoscimento della sottoscrizione, è assistita da una presunzione di veridicità per quanto attiene alla riferibilità dell’intero contenuto al suo sottoscrittore; qualora, tuttavia, questi neghi di essere autore, totalmente o parzialmente, delle dichiarazioni risultanti dal documento, al fine di superare la presunzione, deve proporre querela di falso” (Cass. 29912/2021).
Ne consegue che, in base ai documenti in atti, deve ritenersi provato che gli attori sceglievano di non avvalersi della consulenza della Banca. In senso contrario non può rilevare la circostanza per la quale, in base al contratto, articolo 23, se i clienti avessero scelto di non avvalersi del servizio di consulenza in materia di investimenti avrebbero potuto «operare esclusivamente tramite il servizio di internet banking”, in quanto il medesimo articolo consentiva alla Banca di derogare a tale disposizione consentendo al cliente, per determinate operazioni, di operare tramite la filiale. (comma 5). Parimenti irrilevante risulta che il questionario prodotto da parte attrice, invero privo di sottoscrizioni, (doc 8 parte attrice) fosse riferito alla valutazione di adeguatezza dell’operazione, ben potendo essere utilizzato dalla Banca allo scopo della sola valutazione di appropriatezza, conformemente alla volontà espressa dal Cliente in tal senso in sede di conferimento dell’incarico.
Ciò posto, KKK era tenuta esclusivamente a valutare l’appropriatezza dell’operazione secondo la disciplina di recepimento della Direttiva 39/2004/CE – c.d. MiFID – ed in particolare, il Regolamento Consob 29 ottobre 2007, n. 16190, applicabile ratione temporis, secondo il quale l’intermediario è tenuto ad acquisire dal cliente informazioni sulla sua conoscenza ed esperienza in prodotti finanziari, al fine di valutare se lo stesso abbia la competenza necessaria per comprendere i rischi che il prodotto o servizio di investimento richiesto comporta.
Nel caso di specie gli attori confermavano di avere sottoscritto un questionario dal quale risultava una conoscenza degli strumenti finanziari “alta” e un profilo globale “dinamico”. Invero affermavano anche che lo stesso fosse già stato compilato, ma non fornivano prova della circostanza.
Ciò posto, deve ritenersi che l’acquisto di obbligazioni Lehman nel dicembre 2007 non potesse essere valutato come inappropriato con riferimento al profilo degli attori.
Deve piuttosto affermarsi che le obbligazioni Lehman Brothers fossero in quel momento storico considerate un investimento sicuro, sia per la tipologia strutturale dello strumento (ossia un titolo obbligazionario), sia per le caratteristiche del soggetto emittente, una delle principali banche di affari a livello mondiale.
In particolare la stessa consulenza tecnica depositata da parte attrice (doc 13 ), dopo una diffusa analisi basata sulla ricostruzione degli accadimenti cronologici legati al default della Lehman Brothers, sui rating pubblicati dalle principali agenzie specializzate e sull’andamento dello spread concludeva: “il comportamento del titolo, le informazioni del mercato, le notizie sulla società emittente hanno registrato indicazioni nella maggior parte dei casi nella norma fino alla fine del gennaio 2008 non potendo far prevedere il rischio di perdita dell’investimento anche per un intermediario finanziario”.
L’investimento in titoli obbligazionari Lehman Brothers, pertanto, risultava ampiamente compatibile con il profilo di investitori dei signori XXX YYY ZZZ.
Gli attori contestavano inoltre alla Banca di non averli tempestivamente informati, nell’estate 2008, dell’imminente default, avendoli contattati solo nell’agosto 2008 per segnalare la situazione di sofferenza del titolo.
Deve tuttavia affermarsi che il contratto stipulato, come detto, al quale era del tutto estranea la gestione del portafoglio cliente, onerava l’intermediario alla sola valutazione di appropriatezza al momento dell’investimento, spettando poi all’investitore seguire il proprio portafoglio, monitorarne l’andamento e assumere le decisioni di investimento e disinvestimento ritenute più opportune.
Risulta per altro (doc 4 parte convenuta) che, comunque, l’intermediario, prima della telefonata riportata dalla Banca dell’agosto e secondo quanto in essa contenuto, avesse già discusso con il cliente della quotazione del titolo qualche mese prima (nella trascrizione della telefonata si legge “qualche mese fa”) ma che lo stesso avesse deciso di “lasciare andare le cose così”.
In base a tutto quanto sopra la domanda risarcitoria avanzata dai signori XXX YYY ZZZ non può trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base ai parametri d.m. 55/2014 (applicati ai valori medi sullo scaglione di riferimenti, salvo istruttoria al minimo). P.Q.M.
Il Tribunale di Milano definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa così provvede:
rigetta la domanda avanzata da XXX YYY ZZZ;
condanna gli attori alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore di KKK s.p.a. che liquida in complessivi euro 18413,00 per compenso professionale oltre iva rimb forf e c.p.a. come per legge;
Cosi deciso in Milano il 17.02.2022 Il Giudice est.
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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