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Codice Civile
Codice Penale

Scrittura privata sottoscritta dal contumace

Dichiarazione di contumacia, tacito riconoscimento di una scrittura privata, tale presunzione legale ha effetti soltanto nel processo in cui la parte rimane assente.

Pubblicato il 25 January 2021 in Giurisprudenza Civile, Procedura Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO

Terza Sezione Civile Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 311/2021 pubblicata il 22/01/2021

nella causa civile iscritta al n. R.G. /2018 promossa da:

XXX, rappresentato e difeso dall’avv. ed elettivamente domiciliato presso lo studio sito in

ATTORE contro

YYY, rappresentato e difeso dall’avv. ed elettivamente domiciliato presso lo studio sito in

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Per parte attrice

− accertare e dichiarare tenuto il Sig. YYY alla restituzione  in favore del ricorrente Sig. XXX, della somma complessiva di euro 55.000,00 oltre interessi legali maturati e maturandi fino al saldo effettivo in forza di scrittura privata del 30 giugno 2007 e per l’effetto,

− condannare il Sig. YYY alla restituzione, in favore del ricorrente Sig. XXX, della somma già versata pari ad euro 55.000,00= oltre interessi legali maturati e maturandi fino al saldo effettivo o altra maggiore e/o minore somma accertata in corso di causa;

Con vittoria di diritti ed onorari tutti come per legge.

Per parte convenuta

In via preliminare

− Dichiarare la nullità della notifica del ricorso per sequestro conservativo ante causam (con riferimento al destinatario), per mancato perfezionamento degli atti di competenza dell’ufficiale giudiziario e/o dell’agente postale;

In via principale e nel merito

− Respingere le domande tutte di cui al ricorso introduttivo, con conseguente assoluzione del convenuto dalla domanda attorea e revoca del sequestro;

− Previa compensazione delle somme erogate dal sig. YYY in favore del ricorrente, in via denegata, limitare la condanna all’eventuale minore somma dovuta dal convenuto per i fatti di cui è giudizio;

Con il favore delle spese ed onorari del presente giudizio e rimborso forfettario, oltre accessori fiscali, e condanna, ex art. 96 Cpc per i motivi meglio infra dedotti.

Oggetto:
restituzione somme concesse a contratto di mutuo

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art. 702 bis XXX ha chiesto al Tribunale di Torino di  condannare YYY alla restituzione della somma di euro 55.000,00 che gli aveva mutuati come da accordi di cui alla scrittura privata del 30.06.2007.

XXX aveva promosso un’azione cautelare ante causam, con la quale ha ottenuto dal Tribunale di Torino, in data 20.02.2008, il sequestro conservativo di una sola parte del credito vantato nei confronti di YYY, e cioè di € 25.000,00.

Nel merito ha allegato quanto segue:

•       in data 30.06.2007 XXX ha sottoscritto con YYY una scrittura privata per la costituzione di una s.r.l., avente ad oggetto attività in materia di antincendio, formazione, sicurezza ed ambiente;

•       XXX avrebbe ottenuto una quota pari al 30% del capitale della s.r.l., nonché la possibilità di avviare una collaborazione professionale con YYY con compenso forfettario non inferiore ad € 1.200,00 netti mensili;

•       XXX si era dichiarato disponibile a consegnare a YYY per la costituzione della s.r.l. la somma di € 55.000,00:

− € 25.000,00 sono stati consegnati in contanti a YYY in data 30.06.2007 al momento della sottoscrizione della scrittura privata, che assumeva valore di quietanza di pagamento;

− € 30.000,00 avrebbero dovuto essere consegnati in contanti a YYY entro il 15.09.2007.

•       YYY si è impegnato a restituire la somma di € 55.000,00, oltre interessi legali, entro e non oltre il 28.02.2008;

•       Per potere erogare il mutuo a YYY, lo XXX a sua volta affermava di aver chiesto un prestito a sua moglie, nonché ad istituti di credito;

•       in caso di mancata restituzione, totale o parziale, della somma concessa a titolo di mutuo, l’importo non restituito avrebbe dovuto considerarsi come quota già conferita e versata da XXX per la costituzione del capitale sociale;

•       la società però non è stata mai costituita e YYY non ha restituito la somma di € 55.000,00.

Ha chiesto quindi di condannare YYY alla restituzione della somma dovuta di € 55.000,00.

Si è costituito in giudizio YYY, il quale ha eccepito in via preliminare la tardività della notifica del ricorso ex art. 702 bis c.p.c.; la nullità e/o irregolarità della notifica del ricorso del sequestro conservativo; ed ha altresì chiesto il mutamento del rito per necessità di provvedere ad un’istruzione non sommaria della causa.

Nel merito, YYY ha sostenuto quanto segue:

•       YYY ha restituito a XXX la somma di € 25.000,00 in varie tranche nel periodo tra settembre 2007 e marzo 2014;

•       YYY non ha invece mai ricevuto la somma di euro 30.000, 00 ed ha, quindi, disconosciuto la firma apposta sulla scrittura privata nella parte in cui, in data 13.9.2007, è riportata la dicitura a  quietanza di consegna della somma di € 30.000,00.

•       Dopo la sottoscrizione della scrittura privata del 30.06.2007, YYY è venuto a conoscenza che XXX lavorava alle dipendenze del Ministero dell’Interno in qualità di Vigile del Fuoco presso il Comando di Torino. Tale incarico era incompatibile con la qualità di socio della costituenda s.r.l.; per tale motivo non era stato possibile costituire la società come programmato con lo XXX.

•       YYY ha subito numerosi danni in conseguenza della mancata costituzione della s.r.l., e cioè perdita di occasioni lavorative (ad esempio, diminuzione dei corsi antincendio e sulla sicurezza del lavoro), grave contrazione del fatturato, nonché la mancata possibilità di aderire ad un progetto di fusione con altra società.

•       In ogni caso, gli interessi legali per la restituzione della somma pretesa da controparte, dovrebbero comunque decorrere dal 28.02.2008, anziché – come prospettato dall’attore – dal 30.06.2007.

Ha quindi chiesto il rigetto delle domande attoree e la revoca del sequestro conservativo.

XXX, a fronte del disconoscimento di YYY della firma apposta nella scrittura privata del 30.06.2007, ha proposto istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c.

Il Giudice, ritenuto necessario provvedere ad un’istruzione non sommaria della causa, ha disposto il mutamento del rito con conseguente assegnazione dei termini per il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183, comma 6 c.p.c.

La causa è stata istruita a mezzo  CTU grafologica e prova per testi ed è stata trattenuta in decisione all’udienza del 20.10.2020 con assegnazione dei termini per il deposito delle memorie conclusive ex art. 190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.     Sulla nullità e/o irregolarità della notifica del ricorso per sequestro conservativo ante causam

YYY ha sostenuto di non essersi potuto costituire tempestivamente in giudizio in quanto il ricorso per il sequestro cautelare è stato tenuto in giacenza presso l’Ufficio Postale – Torino Grosseto per 30 giorni (anziché per 10 giorni come per legge). Quando YYY ha ritirato il ricorso cautelare presso l’Ufficio Postale, l’udienza fissata per il sequestro conservativo si era già tenuta con conseguente lesione del diritto di difesa per causa a lui non imputabile.

L’eccezione sollevata da YYY è inammissibile in questo giudizio

L’impugnazione contro i provvedimenti cautelari, sia per questioni di rito sia di merito, è consentita soltanto attraverso lo strumento del “reclamo” ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c.

YYY non ha proposto reclamo avverso il provvedimento di sequestro conservativo ante causam emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Torino, del quale era evidentemente a conoscenza nel momento in cui ha ritirato (seppur nel termine di 30 giorni e per causa a lui non imputabile) il ricorso introduttivo presso l’Ufficio Postale.

Non essendo questa la sede opportuna per eccepire il vizio del ricorso cautelare, l’eccezione preliminare sollevata da YYY va pertanto dichiarata inammissibile.

2.    Sul credito vantato da XXX  

XXX ha sostenuto di aver concesso a YYY, in prospettiva della costituzione di una s.r.l. con partecipazione di entrambe parti, € 55.000,00 a titolo di mutuo, somma mai restituita.

YYY ha ammesso di aver ricevuto soltanto la somma di € 25.000,00, che però aveva già restituito nel periodo tra settembre 2007-marzo 2014 a mezzo contanti e bonifico (docc. 2 att. e docc. 2-17 conv.). Ha sostenuto invece che la restante somma di € 30.000,00 non gli era mai stata consegnata e la firma apposta per la quietanza di pagamento del 13.09.2007 non era autografa.

Non è dunque oggetto di contestazione tra le parti il fatto che  YYY abbia ricevuto da XXX, a titolo di mutuo, al momento della sottoscrizione della scrittura privata, la somma in contanti di € 25.000,00. È invece contestato che tale somma sia mai stata restituita.

Le parti controvertono inoltre sulla  consegna (in contanti) da parte di XXX al YYY della ulteriore somma di € 30.000,00.

Sulla restituzione di € 25.000,00

YYY non ha assolto all’onere che su di lui incombeva ex art. 2697 c.c.. di provare il fatto estintivo della sua obbligazione, e cioè di aver già restituito a XXX, la somma di € 25.000 che questi gli aveva mutuato contestualmente alla sottoscrizione della scrittura privata in data 30.6.2007.

I bonifici eseguiti da YYY in favore di XXX allegati dal convenuto (docc. 2-15 conv.) e le quietanze di pagamento sottoscritte da XXX (docc. 16-17 conv.) recano tutte come causale la dicitura prestazione occasionale per l’attività di consulenza. Tali prestazioni collaborative sono altresì pacificamente riconosciute dalle parti in atti. Il fatto che si trattasse di prestazioni di collaborazione è presuntivamente confermato dall’entità egli importi sempre uguali e dalla regolarità dei versamenti

La diversa causale dei pagamenti indicata in tutti i versamenti eseguiti dal YYY fa escludere che il convenuto abbia provato, ai sensi dell’art. 2697 c.c., di aver versato quelle somme allo XXX a titolo di restituzione del mutuo di € 25.000,000.

Deve pertanto essere accolta la domanda dello XXX di condanna del YYY alla restituzione della somma mutuata di € 25.000,00.

Sul mutuo di ulteriori € 30.000,00

YYY ha negato di aver mai ricevuto euro 30.000,00. Incombeva pertanto su XXX ai sensi dell’art. 2697 c.c., l’onere di provare il fatto costitutivo della sua pretesa creditoria, e cioè di aver consegnato a YYY in data 13.9.2007, l’ulteriore somma in contanti di € 30.000,00.

A tal fine lo XXX ha prodotto la scrittura privata con quietanza di versamento di € 30.000,00, in data 13.9.2007, apparentemente sottoscritta da YYY.

YYY ha disconosciuto la sottoscrizione.

Parte attrice ha sostenuto che  la mancata costituzione di YYY nel giudizio cautelare di sequestro, integrasse un tacito riconoscimento della scrittura privata – ivi inclusa la quietanza di pagamento del 13.09.2007.

La difesa svolta da XXX non può essere condivisa.

Sebbene dalla dichiarazione di contumacia possa presumersi il tacito riconoscimento di una scrittura privata sottoscritta dalla parte (contumace) nei cui confronti è stata prodotta, tale presunzione legale ha effetti soltanto nel processo in cui la parte rimane assente. Diversamente, si dovrebbe ritenere che la contumacia di una parte in giudizio produca effetti sostanziali al di fuori di una reale volontà della parte di riconoscere l’autenticità della scrittura (Così, Cass. civ., 17-05-2007, n. 11460).

Nel caso di specie, YYY, non costituitosi nel giudizio cautelare ante causam, ha poi espressamente disconosciuto nel presente giudizio di merito la firma apposta in calce alla quietanza di pagamento del 13.09.2007. Ciò è dunque sufficiente per escludere il tacito riconoscimento della scrittura privata sottoscritta tra parti, quantomeno nel presente giudizio.

Si è resa dunque necessaria una CTU grafologica.

Il CTU, ha accertato che la sottoscrizione in calce alla scrittura privata datata 13.9.2007 […] non è ascrivibile alla mano di YYY (cft. pag. 27 relazione CTU Dott.ssa). Le determinazioni del CTU, precise ed approfondite, possono essere serenamente prese a fondamento della presente decisione.  Va quindi escluso che la scrittura del 13.9.2007 prodotta da XXX provi il versamento dei 30.000,00 euro a mani del YYY.

La prova della dazione della somma non è risultata neanche aliunde. Non sono emersi nell’istruttoria altri elementi che consentono di ritenere provato che – a prescindere dalla quietanza di pagamento, come visto apocrifa -,  lo XXX abbia mai consegnato a YYY l’ulteriore somma di € 30.000,00.

In particolare:

•       la prova testimoniale non è stata dirimente. Ed infatti, tutti i testi hanno dichiarato di non essere a conoscenza delle vicende tra le parti oggetto del presente giudizio (il teste Sig. *** ha dichiarato: non so nulla dei rapporti tra XXX e YYY; il teste Sig. *** ha dichiarato: non so nulla di questa vicenda).

•       Benchè sia emerso che tra le parti erano intercorsi rapporti non solo professionali, ma anche di amicizia, risalenti a ben 14 anni prima dei fatti di causa e che era consuetudine di XXX prestare a YYY somme di denaro per aiutarlo a fronteggiare precarie situazioni economiche ( cfr  doc. 2), non di meno non è stata offerta la prova specifica del prestito di e 30.000,00, oggetto di causa.

•       Le numerose e-mail inviate dalla moglie di XXX (doc. 2 att.), al YYY per chiedergli insistentemente la restituzione della somma datagli  in prestito dal marito, non provano il versamento dei 30.000 poiché non hanno mai avuto risposta o riscontro da parte del YYY. Il silenzio di YYY non può assumere in questo contesto nè valore di confessione stragiudiziale, né valore di riconoscimento del debito, in difetto di ulteriori elementi presuntivi gravi precisi e concordanti ai sensi dell’art. 2727 c.c., che pure l’attore avrebbe potuto fornire.

•       Va detto infatti che trattandosi di una ingente somma di denaro (€ 30.000,00), XXX avrebbe potuto/dovuto fornire la prova documentale di movimenti bancari che comprovassero il prelievo dal conto  corrente o  un’anticipazione bancaria per far fronte all’esborso, che del resto egli stesso ha sostenuto di aver dovuto richiedere.

•       Lo XXX invece non ha fornito la prova di aver prelevato quei soldi dal suo conto, o di aver richiesto a sua volta un mutuo alla banca; non ha provato neanche il fatto che il denaro gli fosse stato prestato dalla moglie per consegnarlo all’amico in difficoltà. Né ha altrimenti spiegato, in ogni caso,  come lui o sua moglie avessero altrimenti la disponibilità liquida di una così ingente somma di denaro.

Si deve concludere quindi che lo XXX non ha provato di aver mutuato a YYY l’ulteriore somma di € 30.000,00 e quindi di aver diritto alla restituzione.

In conclusione

YYY deve essere condannato alla restituzione in favore di XXX della sola somma di € 25.000,00, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4 c.c., decorrenti dal 28.02.2008, data pattuita tra le parti nella scrittura privata per la restituzione del mutuo.

3.    Sulle spese di lite
Le spese di lite vengono compensate tra le parti nella misura del 50 %, in ragione della reciproca soccombenza parziale, avendo XXX provato soltanto parzialmente il proprio diritto di credito, ossia € 25.000,00, a fronte dei 55.000,00 complessivamente vantati.

YYY, parzialmente soccombente, va condannato al pagamento del residuo 50 % delle spese di lite così liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014, per le cause con valore fino ad € 26.000,00:

€ 875,00 per la fase di studio;

€ 740,00 per la fase introduttiva;

€ 1.600,00 per la fase istruttoria e di trattazione;

€ 1.620,00 per la fase decisionale.

Totale: € 4.835,00

P.Q.M.

Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulla domanda di XXX nei confronti di YYY, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, in parziale accoglimento della domanda attorea, dichiara tenuto e condanna YYY al pagamento della somma di € 25.000,00 nei confronti di XXX, oltre interessi decorrenti dal 28.02.2008; compensa tra le parti le spese di lite in ragione del 50% e condanna YYY al pagamento in favore di XXX del restante 50% delle spese di lite, liquidate per l’intero in € 4.835,00 per compensi, oltre € 396,78 esposti ed € 5,00 per notifica, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA.  Torino, 22.1.2020

Il Giudice

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