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Codice Civile
Codice Penale

Scrittura privata, sottoscrizione del legale rappresentante

Scrittura privata, persona che abbia sottoscritto nella dichiarata qualità di rappresentante legale di una società di capitali.

Pubblicato il 23 March 2023 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

TRIBUNALE DI MODENA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Modena –Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Unico dr. , ha emesso la seguente

SENTENZA n. 469/2023 pubblicata il 21/03/2023

nella causa civile in grado di appello n° 7816/2021 R. G. vertente

tra

XXX SRL (avv.)

-APPELLANTE-

e

YYY (avv.)

-APPELLATA-

avente ad oggetto pagamento prestazioni professionali avvocato XXX srl ha impugnato la sentenza n°991/21 del Giudice di Pace di Modena, di rigetto della propria opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto nei suoi confronti dall’avv. YYY per l’importo di €.3.546,66 oltre accessori e spese, a titolo di compenso professionale per l’attività di recupero crediti svolta per suo conto nei confronti di *** srl e *** sas. YYY si è costituita, chiedendo il rigetto del gravame.

Delle ragioni delle parti si darà conto nella parte motiva.

All’udienza del 16 marzo 2023 la causa è stata trattenuta in decisione, sulle seguenti conclusioni delle parti:

XXX srl:

“Voglia l‟Ill.mo Tribunale di Modena, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, IN VIA PRELIMINARE:

– dichiarare inammissibile la documentazione prodotta e i mezzi di prova richiesti dall’Avv. YYY con memoria ex art. 320 cpc;

– Ammettere la documentazione venutasi a formare successivamente al deposito delle memorie ex art. 320 c.p.c.

– NEL MERITO, accogliere, per tutti i motivi esposti nel presente atto, l’appello proposto da XXX Srl, avverso la sentenza n. 991/2021, pronunciata dal Giudice di Pace di Modena, nella persona dell’Avv., pubblicata in data 22/10/21, notificata in data 15/11/21, relativa al procedimento n. 2694/2019 R.G. e, per l’effetto, in totale riforma della predetta sentenza,

IN VIA PRINCIPALE: revocare l’opposto decreto nr. 701/2019 – nr. 843/2019 R.G emesso dal Giudice di Pace di Modena, per le ragioni esposte in narrativa, perché infondato, ingiusto e illegittimo;

– IN SUBORDINE: nell’ipotesi di mancato accoglimento della domanda in via principale, accertare che la somma realmente dovuta all’Avv. YYY dalla XXX srl ammonta ad €. €. 2.547,28 (o nella minore o maggiore somma risultante dagli esiti istruttori) e per l’effetto revocare l’opposto decreto nr. 701/2019 – nr. 843/2019 R.G emesso dal Giudice di Pace di Modena; In via di ulteriore subordine:

Nell’ipotesi di mancato accoglimento delle precedenti domande, in riforma della Sentenza impugnata, determinare quale sia la somma effettivamente dovuta all’avv. YYY Tanja;

IN OGNI CASO DI REVOCA DEL Decreto Ingiuntivo OPPOSTO: statuire in merito alla restituzione di tutto quanto versato dalla XXX Srl all’avv. YYY in base al D.I. n. nr. 701/2019 – nr. 843/2019 R.G

Con vittoria di spese, competenze ed onorari tutti di entrambi i gradi di giudizio.”

YYY: “A. In via pregiudiziale, accertare e dichiarare l’assenza di valida procura alle liti e, per l’effetto, dichiarare inammissibile e/o improcedibile il presente giudizio di appello;

B. In via preliminare, accertare e dichiarare inammissibilità e/o inutilizzabilità della produzione documentale ex adverso richiesta all’udienza del 26.4.2021 (non ammessa dal Giudice di prime cure) ed inserita agli atti del fascicolo dell’appello e, per l’effetto, dichiararla inammissibile e, in ogni caso, inutilizzabile ai fini della decisione;

C. Nel merito, accertare e dichiarare inammissibilità ed infondatezza, sia in fatto che in diritto, dei motivi di appello proposti dalla soc. XXX Srl e, per l’effetto, rigettare integralmente l’impugnazione avversaria e le istanze di modifiche ivi contenute, confermando in toto la Sentenza n. 991/2019 del Giudice di Pace di Modena;

Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio”.

OSSERVA

1) E’ in atti la procura rilasciata da XXX spa al suo legale nel corso del primo grado di giudizio, espressamente estesa anche alla facoltà di proporre appello, e quindi sufficiente allo scopo. Trattandosi di procura rilasciata nel corso del giudizio di primo grado, non è possibile contestare per la prima volta in questa sede di gravame l’assenza di potere rappresentativo del soggetto conferente la procura (ex multis Cass. n°33769 del 2019).

2) L’appellante non ha riproposto in questa sede di gravame l’originaria domanda riconvenzionale risarcitoria (relativa ad altre attività professionali svolte dall’appellata nel suo interesse), sicché l’oggetto del contendere è qui limitato all’accertamento di compenso e spese spettanti all’avv. YYY per le attività di recupero crediti svolta per conto di XXX srl nei confronti di *** srl e *** sas, oggetto dell’ingiunzione confermata con la sentenza qui impugnata.

Accertamento rispetto al quale la documentazione che l’appellante vorrebbe qui produrre, perché di formazione successiva, è del tutto irrilevante.

3) L’appellante non ha mai contestato l’attività professionale che controparte ab initio ha allegato di aver svolto per suo conto, ma soltanto di non dovere alcunchè o, in subordine, l’entità di compenso e spese richiesti.

Ne consegue che documentazione e prove raccolte in primo grado, di cui è qui contestata l’ammissibilità, non sono necessarie ai fini del decidere.

4) Incontestata la natura onerosa della prestazione professionale resa dal legale, da cui discende il suo diritto al compenso ed al rimborso delle spese; esclusa la rilevanza in questa sede di eventi esterni ai rapporti oggetto di causa;

preso atto che all’appellata non è mai stato contestato alcun inadempimento in relazione a detti rapporti, né mai eccepito l’integrale adempimento; è certa l’esistenza del credito professionale dell’appellata.

Incerto ne è soltanto l’ammontare.

5) L’attività di recupero nei confronti del debitore *** sas è consistita:

a) nell’ottenere ingiunzione per una somma ricompresa nella fascia di valore €.5.200,01-€.26.000;

b) nell’essere intervenuta in esecuzione mobiliare già pendente presso il Tribunale di Ivrea, tra l’altro presenziando ad una udienza tramite delegato; c) nell’aver svolto ricerche ex artt.492 bis cpc;

d) nell’aver precettato, in esito a tali ricerche, il socio illimitatamente responsabile della debitrice.

6) Premesso in diritto che “con riguardo ad una scrittura privata, che una persona abbia sottoscritto nella dichiarata qualità di rappresentante legale di una società di capitali, questa, ove neghi la corrispondenza al vero della data enunciata su detta scrittura, al fine di sostenere la redazione in un’epoca in cui il sottoscrittore aveva perso l’indicata qualità, …. è ammessa a fornire, con ogni mezzo, la prova della affermata non veridicità di quell’enunciativa circa la data, poiché tale deduzione si riferisce alla corrispondenza al vero della dichiarazione, non alla provenienza della dichiarazione stessa dal sottoscrittore, né alla sua genuinità, ed esula pertanto dall’ambito di applicazione degli art. 2702 c.c. 214 e 215 c. p. c., sul disconoscimento della scrittura privata e la sua piena efficacia probatoria (fino a querela di falso) quando debba intendersi legalmente riconosciuta” (Cass. n°3011 del 1986); in atti vi sono plurimi indizi gravi, precisi e concordanti (a tal fine, si rimanda alla puntuale allegazione dell’appellante) che inducono a ritenere i vari documenti sottoscritti da Alessandro Capitani di formazione posteriore alla cessazione del suo rapporto organico di rappresentanza di XXX srl.

7) D’altra parte, a nessuno dei documenti provenienti dalla legale, richiamati dall’appellante, può darsi valore di accordo scritto sul compenso complessivo relativo alla posizione inerente.

8) In assenza di accordo, e mancando la determinazione consensuale, ex art.1 del DM 10 marzo 2014 si procede a determinare il compenso applicando i parametri di cui alle tabelle ad esso allegate, in relazione a valore ricompreso fra €.5.200,01 ed €.26.000, nei valori medi, in assenza di specifiche ragioni per discostarsene.

Ne consegue:

a) €.540 per l’ingiunzione, ex n°8) Tabelle;

b) €.816 per l’intervento in esecuzione mobiliare già pendente, ex n°16) Tabelle;

c) €.1350 per l’attività di ricerca ex artt.492 bis cpc, che va considerato un procedimento di volontaria giurisdizione e quindi liquidato ex n°7) Tabelle ;

d) €.225 per la redazione del precetto, ex n°7) Tabelle; per complessivi €.2.931, di cui 585 corrisposti ante causam.

Il credito residuo è quindi pari ad €.2.346; che, maggiorato di spese generali ed accessori, risulta superiore all’importo per tale titolo ingiunto.

9) Quanto alle spese di cui è chiesto il rimborso, ovvero:

€.19,52 per spese di notifica;

€.250 quale rimborso dell’anticipazione, tempestivamente documentata (doc.7), sostenuta dalla legale in favore del suo delegato, per la partecipazione in udienza di esecuzione mobiliare presso il Tribunale di Ivrea;

a) risulta (pacificamente e documentalmente) pagata ante causam la nota pro-forma del legale di €.1.199,66, comprendente (oltre al compenso di €.585 oltre spese generali ed accessori, per €.699,66) la somma di €.500, corrisposta a tiolo di spese varie non imponibili;

b) l’appellante sostiene essere tale fondo spese più che esaustivo, riconoscendo come provato un altrui complessivo esborso di €. 415,02;

c) controparte ha però allegato, in aggiunta alle voci ex adverso computate, ulteriori esborsi che naturalmente conseguono alle attività svolte, o necessariamente le precedono (registrazione del DI, visure, copie, etc.). Esborsi che, in mancanza di specifica replica, devono ritenersi effettivamente sopportati, e stimati di entità tale da assorbire completamente il fondo spese iniziale.

Ne consegue la definitiva conferma dell’ingiunzione in parte qua.

10) L’attività di recupero crediti svolta nei confronti di *** srl è consistita:

a) nell’aver ottenuto ingiunzione provvisoriamente esecutiva per una somma ricompresa nella fascia di valore €.5.200,01-€.26.000, previa interlocuzione stragiudiziale con la debitrice; b) nell’aver notificato titolo e precetto.

Procedendo anche in tal caso come sopra, per le medesime ragioni già esposte,ne consegue:

a) €.540 per l’ingiunzione, ex n°8) Tabelle;

d) €.225 per la redazione del precetto, ex n°7) Tabelle.

A tale importo il legale ha aggiunto €.100 quale compenso dell’attività pre-giudiziale.

L’appellante ha saldato l’altrui nota pro-forma del 14 dicembre 2018 di €.648,40, che comprendeva il compenso stragiudiziale di €.100, che dunque non è oggetto di causa.

Il residuo credito del legale corrisponde all’importo qui ingiunto per tale causale.

11) In definitiva, l’appello va integralmente rigettato.

12) Le spese del presente grado di giudizio fra le parti costituite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, con applicazione dei valori medi per le fasi introduttiva, di studio e decisoria (escluso il compenso per la fase istruttoria, non svolta) previsti al punto 2 delle tabelle allegate al DM 147/22 (in vigore dal 23 ottobre 2022 e da applicarsi, ex art.6, alle “prestazioni professionali esaurite dopo la sua entrata in vigore”), in relazione al valore della causa, corrispondente alla somma ingiunta e quindi ricompreso nella fascia fra €.1.100,01 ed €.5.200.

13) Al rigetto del gravame consegue altresì l’obbligo, in capo all’appellante, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del DPR n° 115/02, del pagamento di “un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione”.

P.Q.M.

definitivamente pronunziando sull’appello avverso la sentenza n°991/21 resa dal Giudice di Pace di Modena, proposto da XXX srl nei confronti di YYY, così provvede:

1) RIGETTA l’appello.

2) CONDANNA l’appellante al rimborso delle spese sopportate da YYY per il presente grado di giudizio, che liquida in complessivi €.1.701 per compenso, oltre spese generali in ragione del 15% del compenso ed accessori di legge.

3) DA’ ATTO della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1 quater del DPR n° 115/02 per il versamento da parte dell’appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

Modena, 21 marzo 2023

IL GIUDICE ESTENSORE

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