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Codice Civile
Codice Penale

Segnaletica stradale, divieti inerenti alla circolazione

Automobilisti, dovere di comportamento di carattere derogatorio rispetto ai principi generali in tema di circolazione veicolare, condizioni.

Pubblicato il 07 August 2020 in Codice della strada, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone
Sezione Civile

Nella persona del Giudice, dott.ssa, ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 560/2020 pubblicata il 04/08/2020

nella causa in grado d’appello iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi n. /2015 e vertente

tra

XXX, rappresentata e difesa dall’Avv., per procura a margine del ricorso di primo grado;

APPELLANTE e

COMUNE DI YYY, rappresentata e difesa dall’Avv., per procura acclusa alla memoria di costituzione;

APPELLATO
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Frosinone n. /2015 – opposizione a verbale di accertamento per violazione del codice della strada.

CONCLUSIONI: come in atti.

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO

1. XXX ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Frosinone n./2015, del 2.07.2015, non notificata, che ha respinto l’opposizione ex art. 22 l. 689/1981 elevata avverso il verbale di contestazione n., prot., notificato il 12.07.2010 ed emesso dalla Polizia Municipale del Comune di YYY, contestando la violazione dell’art. 142, comma 8, c.d.s. (i.e. d.lgs. 285/1992), per aver superato di 20 km/h la velocità massima consentita in YYY, S.R., direzione Roma, accertata con autovelox in posizione fissa, irrogando le previste sanzioni.

L’appellante ha domandato la totale riforma della sentenza gravata con annullamento del verbale opposto in primo grado, nonché la condanna del Comune al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. Il gravame è stato affidato al seguente articolato motivo: vizio logico-giuridico della sentenza, fondandosi su argomentazioni apodittiche che non hanno fatto buon governo delle carte processuali quanto all’individuazione dei motivi di opposizione elevati, alle prove raccolte e alla corretta applicazione della normativa di riferimento. In particolare, relativamente 1) alla parte della motivazione di cui alla pagina 3 della sentenza, ove si afferma “…che le motivazioni addotte dall’opponente sono inidonee e insufficienti a contrastare l’efficacia probatoria del verbale di accertamento opposto che gode di fede privilegiata…”, l’appellante ha rilevato che non è condivisibile l’interpretazione dell’art. 2700 c.c. data dal G.d.P., poiché la XXX incentrava la propria opposizione su omissioni del verbale e, segnatamente, censurava che in spregio dell’art. 5, comma 3, dell’art. 6, comma 4 e 5, e dell’art. 142, comma 2, c.d.s., si ometteva l’indicazione nel verbale dell’ordinanza di apposizione della segnaletica e dell’esistenza di eventuale provvedimento derogatorio del limite di velocità di 90 km/h previsto per le strade extraurbane, nonché di specificazione in ordine alla buona visibilità della postazione autovelox prevista dall’art. 142, comma 6 bis, c.d.s., non potendosi opinare nel senso accolto dal Primo Giudice per cui si sarebbe dovuta elevare querela di falso per dolersi di elementi non riportati nel verbale; omettendo, quindi, la sentenza gravata di valutare il I motivo di opposizione, ossia la dedotta carente allegazione e mancata produzione tanto del provvedimento legittimante l’apposizione del segnale di limitazione della velocità e quanto di quello di deroga al limite di 90 km/h per le strade extraurbane secondarie; provvedimenti i cui estremi dovevano, vi è più, essere riportati nel retro del segnale di prescrizione ai sensi dell’art. 77, comma 7, reg. c.d.s. e 39 c.d.s.; sicché va dichiarata l’illegittimità del segnale di limite di velocità e conseguentemente la liceità della condotta della XXX; 2) alla parte di motivazione di cui alla pagina 3 della sentenza, ove si ravvisa raggiunta la prova in considerazione delle “… dichiarazioni dei verbalizzanti, che peraltro hanno fornito prova della regolarità del sistema di controllo utilizzato nelle deduzioni depositate, mettendo altresì a disposizione dell’ufficio…foto del posizionamento del cartello ‘controllo elettronico della velocità’…”, da farsi oggetto di revisione in quanto prospetta un’inversione dell’onere della prova, ponendo a carico della XXX la dimostrazione della mancata commissione della violazione contestata; inoltre le prove menzionate dal G.d.P. non si rinvengono nelle carte processuali, giacché i verbalizzanti non erano mai stati escussi e il Comune non aveva mai prodotto foto del cartello con la scritta “controllo elettronico della velocità”, l’ente produceva solo i rilievi fotografici dell’accertamento che non ritraevano la segnaletica, mentre quelle prodotte dalla XXX erano relative ad epoca successiva all’accertamento, quando il Comune effettuava il mutamento della qualificazione del tratto stradale onde conformarlo al limite di velocità di 50 km/h; 3) alla parte della sentenza di cui alla pag. 3, ove il Giudice desumeva la buona visibilità della postazione “dalla documentazione fotografica versata in atti” “in quanto posta dietro un muretto molto più basso e non coperto dalla vegetazione”, non avvedendosi invece che alcuna documentazione fotografica della postazione al momento dell’infrazione era prodotta dal Comune, mentre, come detto, la produzione dell’opponente riguardava situazione diversa dal febbraio 2010, sicché mancava la prova della buona visibilità della postazione, neppure risultante dal verbale; 4) alla omessa disamina del motivo di cui a pag. 3 del ricorso introduttivo del primo grado, in cui si censurava la mancanza di prova delle verifiche di funzionamento dell’autovelox, sottoposto all’influenza di eventi atmosferici, sbalzi di corrente, blackout et similia…atteso che alla luce del dictum della Consulta 113/2015, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 45 c.d.s., imponendo controlli periodici dei sistemi automatici di rilevazione della velocità, deve ritenersi illegittimo l’accertamento eseguito mediante autovelox non sottoposto a verifiche di funzionamento periodiche. Sicché, conclusivamente, deve essere revisionata l’affermazione di pag. 4 per cui “dall’esame degli atti di causa non risulta l’illegittimità del provvedimento impugnato ed ai sensi dell’art. 23 l. 689/1981 il provvedimento opposto va convalidato”.

Ha resistito in giudizio il Comune di YYY, chiedendo il rigetto dell’avverso appello e, per l’effetto, la conferma della pronuncia di primo grado e, quindi, del verbale di accertamento opposto.

L’ente appellato ha replicato come segue ai motivi d’appello. Circa l’illegittimità del segnale indicante il limite di velocità ha osservato che, quando l’ente predispone segnalazione del limite di velocità, l’eventuale illegittimità del limite non può costituire ragione di nullità del verbale impugnato per la mancata indicazione, nel detto verbale, dell’ordinanza di imposizione del limite e, nel caso di specie, la detta cartellonistica, indicante il limite, era apposta sul tratto di strada interessato; inoltre, tenuto conto del motivo di censura elevato, correttamente il Primo Giudice aveva ritenuto che il verbale facesse piena prova fino a querela di falso dell’accertamento della violazione contestata; quanto alle censure inerenti il funzionamento dell’autovelox, ha evidenziato, di contra, che né il c.d.s. né il regolamento impongono a pena di nullità l’indicazione nel verbale della funzionalità del singolo apparecchio, sicché l’efficacia probatoria dell’accertamento mediante autovelox perdura fino alla prova, a carico dell’opponente, del difetto di costruzione, istallazione, funzionalità dello strumento, comunque, l’Ente produceva documentazione comprovante la conformità dell’apparecchiatura e la taratura, documentazione non contestata dalla XXX, dunque il Giudice correttamente riteneva assorbita la questione; in ordine alla sostenuta non adeguata visibilità della postazione autovelox, ha sostenuto che, ai sensi del comma 7 dell’art. 77 reg. c.d.s., l’omissione delle indicazioni formali non esime l’utente della strada dal rispettare le prescrizioni del segnale né rende illegittima l’apposizione del cartello e l’accertamento della violazione.

All’udienza del 28.02.2020 le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle formulate in atti e la causa è stata assunta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (rimasti sospesi per effetto del disposto dell’art. 83, comma 2, d.l. 18/2020 conv. in l. 27/2020).

Dello stesso tenore il contenuto degli scritti conclusionali depositati dalle parti.

2. In via preliminare deve osservarsi che il giudizio di primo grado, di opposizione ad ordinanza ingiunzione, è stato introdotto anteriormente all’entrata in vigore del d.lgs. 150/2011 (vigente dal 6.10.2011 a fronte di data di deposito del ricorso introduttivo del primo grado del 9.09.2010), dunque operante l’art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, come modificato dall’art. 26 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, sicché correttamente l’appello è stato proposto nella forma della citazione e non già con ricorso, trovando applicazione, in assenza di una specifica previsione normativa per il giudizio di secondo grado, la disciplina ordinaria di cui agli artt. 339 e seguenti cod. proc. civ. (Cass. S.U. 2907/2014).

3. L’appello è fondato e va, pertanto, accolto.

Si presenta decisivo il primo profilo di censura (sub 1 dei rilievi dell’appellante), consistente nella lamentata erronea interpretazione dell’art. 2700 c.c. e conseguente carenza motivazionale sul primo motivo dell’opposizione, in particolare quanto alla sostenuta inesistenza dell’ordinanza autorizzativa dell’apposizione del segnale di limite di velocità derogatorio rispetto a quello dettato, per le strade extraurbane, dalla norma generale di cui all’art. 142, comma 1, c.d.s..

E’ inconferrente, infatti, a fronte della detta doglianza, il richiamo all’efficacia fidefacente del verbale di accertamento.

Nel giudizio di opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione irrogativa della sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell’infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, soltanto con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale e alle dichiarazioni delle parti (ex multis Cass. 20441/2006). Non potendo certo essere coperte da fede pubblica l’esistenza dell’ordinanza predetta o l’indicazione della stessa sul retro del segnale stradale di cui il verbale non dava neppure atto (né avrebbe dovuto dar atto a pena di invalidità).

Merita, invece, muovere il ragionamento dal disposto dell’art. 142, comma 1, c.d.s. che pone quale limite massimo di velocità sulle strade extraurbane secondarie quello di 90 km/h.

E nel giudizio di cui è stato investito questo Giudice è pacifica la qualificazione del tratto stradale interessato, al tempo dell’infrazione, come strada extraurbana.

Ai sensi del successivo comma secondo, l’ente proprietario della strada può, al sussistere di particolari condizioni, derogare al detto limite. Ciò che postula un provvedimento impositivo di una regola di comportamento diversa da quella posta dalla norma a carattere generale, da adottarsi ai sensi dell’art. 5, comma 3, c.d.s..

La Suprema Corte ha chiarito in argomento che “in linea generale, la segnaletica stradale contenente divieti ed obblighi inerenti alla circolazione dei veicoli deve ritenersi comunque obbligatoria per tutti gli utenti della strada – anche a prescindere dalla legittimità del provvedimento impositivo – in ragione di una regola di normale prudenza, atteso che ciascuno è autorizzato ad improntare il proprio comportamento alla guida al convincimento del rispetto da parte degli altri dei segnali esistenti, sia pure con l’obbligo di mantenersi in grado di fronteggiare i pericoli generati dalle possibili violazioni altrui. Non sembra invero ammissibile che un automobilista possa infrangere la prescrizione segnalata solo in ragione di una reale o supposta illegittimità del provvedimento che ha disposto la collocazione del segnale” (così Cass. 3660/2009; Cass. 16884/2007; Cass. 8660/2006). Tuttavia “per potersi ritenere in capo agli automobilisti sussistente un dovere di comportamento di carattere derogatorio rispetto ai principi generali in tema di circolazione veicolare, è necessario il perfezionamento di una fattispecie complessa, costituita da un provvedimento della competente autorità impositivo dell’obbligo (o del divieto) e dalla pubblicazione di detto obbligo attraverso la corrispondente segnaletica predeterminata dalla legge” (in termini Cass. 3939/2016; già la menzionata Cass. 3660/2009).

Spetta all’amministrazione sanzionatrice l’onere della prova circa la sussistenza dei presupposti dell’illecito, essa è, infatti, parte attrice sostanziale nel giudizio teso ad accertare tanto la legittimità formale dell’atto quanto il merito della pretesa sanzionatoria (anche in ciò smentendo l’opposto assunto contenuto nella sentenza gravata e censurato con la doglianza sub 2 dell’appello, sopra riportata in sintesi).

Pertanto è il Comune di YYY che avrebbe dovuto dare prova dell’esistenza del provvedimento impositivo del limite di velocità, a seguito della contestazione specifica sul punto elevata dall’opponente in primo grado.

Eppure, ancorché l’Amministrazione comunale avesse assunto la legittimità del limite di velocità, non ne offriva prova nel giudizio innanzi al Giudice di prime cure né si profondeva nella ricerca di un mezzo idoneo a fornire una tale rappresentazione (ad es. richiedendo all’Ente proprietario della strada o al gestore l’ordinanza de qua e, in caso, di esito negativo, facendo istanza di ordine di esibizione ovvero di richiesta di informazioni alla p.a.).

L’Ente si limitava alla produzione di una nota dell’*** che, a fronte della richiesta dello stesso Comune di revisione dei limiti di velocità nel tratto d’interesse, rispondeva che era in corso di ridefinizione l’area del centro abitato e vigeva, all’epoca dello scritto, il limite dei 50 km/h in conformità all’art. 142 c.d.s.; che era presente sulla strada, da tempo immemore, il cartello con il limite predetto apposto dall’Anas (vedi missiva dell’*** al Comune di YYY del 12.05.2010, all. al fascicolo di primo grado del Comune).

Tuttavia non può mancarsi di rilevare che siffatta dichiarazione del gestore non risulta specificata con l’indicazione puntuale dell’esistenza di un’ordinanza prevedente il limite e del dettaglio degli estremi di un tale provvedimento. Insufficiente è, inoltre, al fine di ritenere la vigenza del limite la cui violazione era sanzionata con il verbale opposto, l’affermazione relativa alla apposizione del segnale da lungo tempo. Anche nello scritto della Provincia di Frosinone, circa la segnaletica relativa ai limiti di velocità sulla ***, al km, con acclusa la relazione del tecnico geom. ***, si legge della presenza del cartello recante il limite di 50 km/h fin da tempi antecedenti al 2002, senza farsi menzione alcuna dell’ordinanza impositiva del limite (cfr. all. 4 al fascicolo di primo grado del Comune).

La presenza da molti anni del segnale pubblicizzante l’obbligo non inficia la carenza dei requisiti formali necessari alla legittimità del limite, mancando il, necessariamente concomitante, provvedimento dell’autorità competente che detti la regola per la circolazione stradale relativa alla velocità massima da tenere.

Posto quanto sopra, deve concludersi che, carente la prova dell’esistenza dell’ordinanza prescrittiva del limite di velocità, resta depotenziato l’obbligo di moderazione dell’andatura del veicolo in relazione al parametro di cui all’ordinanza, rendendo illegittimo il provvedimento che ne sanzioni l’inosservanza.

4. Il governo delle spese di entrambi i gradi di giudizio deve essere regolato dal criterio della soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c.. Esse vanno liquidate, nella misura di cui in dispositivo, secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014, operando una riduzione in ragione del valore della causa e della semplicità delle questioni ad essa sottese.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

– annulla la sentenza del Giudice di Pace di YYY n. /2015 del 2.07.2015 e, per l’effetto, in accoglimento dell’opposizione spiegata in primo grado, annulla il verbale di accertamento n. 5075F/2010/V, prot. 6417/2010, emesso dalla Polizia Municipale del Comune di YYY in data 25.02.2010;

condanna il Comune di YYY alla rifusione, in favore di XXX, delle spese di lite del primo grado, che liquida in euro 200,00, oltre euro 41,00 per esborsi, 15% di spese generali, iva e cpa come per legge; condanna Comune di YYY alla rifusione, in favore di XXX, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 500,00, oltre euro 91,50 per esborsi, 15% per spese generali, iva e c.p.a. come per legge, somme tutte da distrarsi in favore del procuratore della parte vittoriosa dichiaratosi antistatario.

Frosinone, 4 agosto 2020

IL GIUDICE

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