REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Cagliari Sezione distaccata di Sassari
composta dai magistrati
ha pronunziato la seguente
SENTENZA n. 68/2022 pubbl. il 25/02/2022
nella causa iscritta al n. 492/2021 RG promossa da
XXX (CF) elettivamente domiciliata in
APPELLANTE contro
EREDI DI YYY (CF)
APPELLATI CONTUMACI
All’udienza del 18.2.2022 sono state precisate le seguenti
CONCLUSIONI
Nell’interesse dell’appellante: voglia la Corte, in accoglimento del gravame, revocata la sentenza n. 879 emessa dal Tribunale di Sassari il 19/08/2021 e pubblicata in pari data, dichiarare la cessazione della materia del contendere per il decesso di una delle parti avvenuto il 09.08.2021, con compensazione delle spese.
Nell’interesse della Procura Generale: dichiarare inammissibile l’appello in quanto proposto nei confronti del coniuge deceduto e non degli eredi dello stesso.
In fatto ed in diritto
Con sentenza n. 879/2021, emessa in data 19.8.2021, il Tribunale di Sassari, nel procedimento congiuntamente promosso dalle parti ex art. 4 comma 13° della legge n. 898/70, dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Alghero il 22.12.1991 tra XXX e YYY.
XXX ha proposto appello assumendo che prima del deposito della sentenza il Serra era deceduto e che pertanto la decisione di cessazione degli effetti civili del matrimonio andava revocata e dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Gli eredi di YYY, nonostante la ritualità della notificazione, non si sono costituiti in giudizio.
E’ intervenuta la Procura Generale.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
L’appello è fondato.
Secondo quanto sostenuto dalla Suprema Corte (vedi da ultimo Cass. n. 1079/21) “Avverso la sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio, intervenuta successivamente alla morte di una delle parti, è ammissibile l’appello della parte superstite, al fine di ottenere una pronuncia di cessazione della materia del contendere, essendo gli effetti civili del matrimonio già venuti meno per la morte di uno dei coniugi, ai sensi dell’art. 149 c.c., sicchè nel giudizio d’impugnazione sono legittimati processuali ex art. 110 c.p.c. gli eredi della parte deceduta in qualità di successori universali, ancorché ad essi non sia trasmissibile il diritto controverso”.
Pertanto, è corretto quanto sostenuto dalla Procura Generale nel suo intervento in ordine alla necessità di chiamare in giudizio gli eredi della parte deceduta.
Ma tale incombente è stato osservato da parte appellante, la quale ha ritualmente notificato l’atto di gravame ai figli, *** e ***, rimasti contumaci nonostante la ritualità della notificazione dell’atto di appello.
Ciò posto, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere a causa del decesso del coniuge intervenuto il 9.8.2021, prima della pronuncia di divorzio, depositata in data 19.8.2021, quando la causa di divorzio era ormai priva di oggetto, essendo gli effetti civili del matrimonio già venuti meno, per la morte di uno dei coniugi, ai sensi dell’art. 149 c.c.
Spese compensate in difetto di soccombenza nei rapporti tra le parti originarie e di opposizione da parte degli eredi.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione:
1) In accoglimento dell’appello proposto da XXX avverso la sentenza n. 879/2021 del Tribunale di Sassari, dichiara cessata la materia del contendere per decesso di una delle parti del giudizio di divorzio. 2) Spese compensate.
Così deciso in Sassari, 22/2/2022
Il Presidente
Il Consigliere est.
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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