Proc. Un. n. 662/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE SESTA CIVILE – PROCEDURE CONCORSUALI
riunito in camera di consiglio con la presenza dei Magistrati:
dott.
NOME COGNOME Presidente dott.
NOME COGNOME rel. dott. NOME COGNOME ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A N._53_2025_- N._R.G._1_2024 DEL_11_02_2025 PUBBLICATA_IL_13_02_2025
nel procedimento P.U. n. 662/2024 avente ad oggetto la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di (C.F. ) con sede legale in Val INDIRIZZO, INDIRIZZO in persona del legale rappresentante * * * * * Letto il ricorso presentato da (C.F. esaminati gli atti, la documentazione prodotta le risultanze delle informative acquisite ai sensi degli artt. 41, comma 6 e 42 CCII;
ascoltato il Giudice relatore in camera di consiglio;
ritenuta sussistente la legittimazione della ricorrente, titolare di un credito riconosciuto da un titolo esecutivo che risulta valido ed efficace;
ritenuto che parte debitrice sia stata messa in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa essendo stata regolarmente convocata con le modalità previste dall’art. 40 CCII.
ed avendo depositato memoria di costituzione, volta a ottenere il rigetto del ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ;
ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art 27 CCII, avendo l’impresa sede legale nel Circondario del Tribunale di Torino e non essendo emersi elementi che giustifichino l’individuazione di una diversa sede effettiva;
rilevato che ricorre il requisito di procedibilità di cui all’art.49, co.5, CCII poiché P. è complessivamente superiore ad € 30.000,00, avuto riguardo al credito della parte ricorrente di € 251.760,80;
rilevato che l’impresa esercita un’attività commerciale ed è pertanto soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCII;
rilevato che sussistono -quantomeno in via presuntiva- i requisiti di cui all’art. 2, co.1, lett. d) CCII non avendo il debitore provveduto a depositare idonea documentazione contabile o fiscale volta a fornire la prova dell’insussistenza congiunta dei requisiti di cui alla citata norma;
che, in particolare, i bilanci relativi ai tre esercizi antecedenti al deposito del ricorso (2021, 2022 e 2023) riportano valori di attivo e di ricavi superiori ai limiti dimensionali indicati dalla citata disposizione;
ritenuto, ai sensi degli artt. 2, lett. b, e 121 CCII, che la situazione di insolvenza della società sia desumibile dalle seguenti circostanze:
il mancato pagamento del credito della ricorrente, portato da decreto ingiuntivo non opposto, neppure a seguito della notifica dell’atto di precetto;
la rilevante entità del debito tributario scaduto (pari a € 84.332,00 come da informativa trasmessa dalla società concessionaria della riscossione dei tributi);
l’esistenza di ulteriori debiti previdenziali per € 66.488,00 (come da informativa trasmessa dall’Inps);
l’assenza – a quanto consta – di finanza o beni prontamente liquidabili con cui fare fronte al notevole stock debitorio maturato;
l’esito negativo dei tentativi di pignoramento mobiliare;
ritenuto che, alla luce di tali elementi, sia da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi al contrario desumere la sussistenza di uno stato di definitiva incapacità dell’impresa di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni;
ritenuto pertanto di dover dichiarare l’apertura della liquidazione giudiziale del debitore convenuto;
tenuto conto, nella nomina del Curatore, che non risulta ancora popolato l’albo ex art.356 C.C.I.I. e dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49 e 121, 125, 356 e 358 CCII, dichiara ad ogni effetto di legge l’apertura della liquidazione giudiziale di (RAGIONE_SOCIALE. con sede legale in Val INDIRIZZO, INDIRIZZO in persona del legale rappresentante nomina Giudice delegato per la procedura la dott. ssa NOME COGNOME
nomina Curatore il dott. , con Studio in Torino, in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 358 CCII e dotato della necessaria competenza, stante l’esperienza professionale di settore già maturata ed i pregressi analoghi incarichi allo stesso conferiti da questo Ufficio;
invita il Curatore a far pervenire in cancelleria la propria accettazione entro il termine di due giorni successivi alla comunicazione della nomina, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 126 CCII, rendendo dichiarazione circa l’insussistenza delle ragioni di incompatibilità ex artt. 125 co.3, 356 e 358 CCII.
; il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell’anagrafe tributaria e dell’archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l’elenco dei clienti e l’elenco dei fornitori di cui all’art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l’impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l’impresa debitrice;
ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie – in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell’art. 2215 bis c.c. – i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l’elenco dei creditori corredato dall’indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell’art. 39 CCI;
fissa l’udienza per la formazione dello stato passivo il giorno 3 giugno 2025 ore 10,20, nell’aula n. INDIRIZZO del INDIRIZZO di INDIRIZZO;
assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima di tale udienza per la presentazione delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, secondo quanto disposto dall’art. 201 CCII, mediante trasmissione all’indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell’art. art.10, co. 3, CCI;
autorizza la prenotazione a debito ai sensi dell’art. 146, d.p.r. 30.5.2002 n.115, ponendo sin da ora a carico del curatore l’onere di segnalare il sopraggiungere di ‘disponibilità liquide’ per consentire il recupero delle somme prenotate a debito.
dispone che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell’art. 45 CCII.
Il Presidente Il Giudice est. (dr. NOME COGNOME (dr.ssa NOME COGNOME
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
Desideri approfondire l'argomento ed avere una consulenza legale?
Prenota un appuntamento.
La consultazione può avvenire in studio a Milano, Pesaro, Benevento, oppure in videoconferenza / conference call e si svolge in tre fasi.
Prima dell'appuntamento: analisi del caso prospettato. Si tratta della fase più delicata, perché dalla esatta comprensione del caso sottoposto dipendono il corretto inquadramento giuridico dello stesso, la ricerca del materiale e la soluzione finale.
Durante l’appuntamento: disponibilità all’ascolto e capacità a tenere distinti i dati essenziali del caso dalle componenti psicologiche ed emozionali.
Al termine dell’appuntamento: ti verranno forniti gli elementi di valutazione necessari e i suggerimenti opportuni al fine di porre in essere azioni consapevoli a seguito di un apprezzamento riflessivo di rischi e vantaggi. Il contenuto della prestazione di consulenza stragiudiziale comprende, difatti, il preciso dovere di informare compiutamente il cliente di ogni rischio di causa. A detto obbligo di informazione, si accompagnano specifici doveri di dissuasione e di sollecitazione.