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Sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale

La sentenza affronta il tema della legittimazione attiva del creditore, dell’inefficacia degli atti del falsus procurator, dei requisiti dell’impresa minore e dello stato di insolvenza. Il Tribunale, sulla base dei presupposti normativi, dichiara il fallimento della società.

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Pubblicato il 11 aprile 2025 in Diritto Fallimentare, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI TRENTO nella persona dei signori magistrati dott. NOME COGNOME presidente dott. NOME COGNOME giudice dott. NOME COGNOME giudice relatore ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._9_2025_- N._R.G._1_2024 DEL_01_04_2025 PUBBLICATA_IL_02_04_2025

nel procedimento unitario n. 55 / 2024, e precisamente nel procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale n. 55-1/ / 2024 instaurato su ricorso di:

c.f. con gli avv.ti NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME;

RICORRENTE per l’apertura della liquidazione giudiziale di con l’avv. NOME COGNOME

DEBITORE in decisione sulle conclusioni rassegnate dal ricorrente insistendo nella domanda per l’apertura della liquidazione giudiziale e dal resistente chiedendo il rigetto della domanda medesima.

P. DELLA DECISIONE Occorre preliminarmente affrontare l’eccezione di carenza di legittimazione attiva formulata dalla società debitrice, riferendosi al fatto che la sua esposizione debitoria sarebbe in gran parte frutto dell’illegittima attività gestionale compiuta da tale (che la debitrice indica come socio, tale tuttavia non risultando nella visura camerale in atti), là dove anche il credito maturato dall’odierna ricorrente deriverebbe da detta attività.

La deduzione della società debitrice appare dunque volta a valorizzare l’inefficacia degli atti compiuti dal falsus procurator.

Ciò chiarito, la deduzione non merita seguito alcuno, giacché la società ricorrente fa valere un credito che risulta accertato, in via definitiva, in un titolo giudiziale, e precisamente un decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c..

Da ciò discende che il rapporto di credito sussistente tra le odierne parti è irretrattabile, e tanto si riflette sulla legittimazione attiva della ricorrente quale creditrice della società resistente, che non può che essere affermata.

Per il resto, tutta la vicenda afferente all’ingerenza di nella gestione sociale resta di per sé confinata nell’irrilevanza, fin tanto che non sia provata l’inefficacia degli atti compiuti dal falsus procurator, tenendo conto della specifica disciplina che regola le società commerciali, anche sotto il profilo degli obblighi di pubblicità (cfr. artt. 2203 e ss e 2193 c.c.).

La società resistente sostiene di presentare i requisiti dell’impresa minore, e dunque di non essere soggetta alla procedura di liquidazione giudiziale.

La deduzione non merita seguito, giacché la società resistente non ha fatto fronte all’onere di dimostrare di possedere congiuntamente i requisiti richiesti dall’art. 2, lett. d), c.c.i.i., come richiesto dall’art. 121 c.c.i.i..

Premesso che non assume alcuna rilevanza il dato reddituale, che la società resistente ), ciò che emerge da tali dichiarazioni – contestualmente acquisite d’ufficio agli atti – sono ricavi bensì inferiori alla soglia di euro 200 mila negli esercizi 2022 e 2023, ma superiori nell’esercizio 2021 (cfr. modelli SP presentati dalla resistente in atti;

si tenga conto che la domanda di apertura della liquidazione giudiziale è stata presentata nel 2024).

A nulla vale rilevare come detti ricavi siano anche frutto delle contribuzioni erogate per fronteggiare l’emergenza da RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE, trattandosi di benefici eccezionalmente e occasionalmente previsti al fine di attenuare le perdite subite dalle imprese per effetto della suddetta emergenza, e non per generare – ingiustificatamente, dato il fine perseguito – un incremento netto degli incassi rispetto a quelli conseguibili in tempi ordinari (ossia in assenza dell’emergenza).

Al di là di ciò, nulla in ogni caso prova la resistente quanto al possesso del requisito afferente all’attivo patrimoniale di cui all’art. 2, lett. d), n. 1), c.c.i.i..

Ciò detto, il ricorso merita accoglimento.

La società resistente è da ritenersi in via residuale imprenditore commerciale, in assenza di questioni sul punto.

Risulta lo stato di insolvenza della società resistente.

In particolare, sono chiaro indice dell’oggettiva incapacità della resistente di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni:

a) l’omesso pagamento di quanto dovuto alla ricorrente, che vanta un credito portato, come detto, in un decreto ingiuntivo definitivo;

b) i reiterati inadempimenti a debiti tributari e previdenziali verso oltre che a titolo di sanzioni amministrative, anche di importo assai esiguo (nell’ordine di qualche decina o centinaia di euro), con atti di riscossione emessi sin dal 2021 e affidati all’agente della riscossione per complessivi euro 62.344,57 (cfr. informazioni scritte raccolte d’ufficio presso non ancora affidati all’agente della riscossione (cfr. informazioni scritte raccolte d’ufficio presso la situazione di esposizione debitoria riferita dalla stessa società resistente (per imputarla, come detto, al sopra nominato nei confronti di diversi soggetti ( , dipendente; servizi di parcheggio; omonimi servizi

; servizi locazione autoveicoli; servizi bancari e finanziari;

non meglio specificiato;

di non meglio specificato;

leasing s.p.a., omonimi servizi;

, non meglio specificato;

non meglio specificato;

cfr. pp. 4, 5 e 6 memoria di costituzione).

L’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti è complessivamente superiore alla soglia oggettiva di euro trentamila di cui all’art. 49, ultimo comma, c.c.i.i..

Il Tribunale di Trento, nella riportata composizione, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione respinta: dichiara l’apertura della liquidazione giudiziale di , e del socio illimitatamente responsabile , e conseguentemente:

a) nomina giudice delegato per le relative procedure il dott. NOME COGNOME

b) nomina curatore c) ordina al debitore il deposito, entro tre giorni, nella Cancelleria di questo Tribunale, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell’articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei dall’indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell’articolo 39;

d) stabilisce che il giorno 10/07/2025, alle ore 10:30, presso la sede di questo Tribunale, si terrà l’udienza in cui si procederà all’esame dello stato passivo avanti al giudice delegato, tenendo conto della sospensione feriale dei termini ex art. 201, comma 10, c.c.i.i.

; e) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell’udienza di cui alla lettera d) per la presentazione delle domande di insinuazione;

f) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155- quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

1) ad accedere alle banche dati dell’anagrafe tributaria e dell’archivio dei rapporti finanziari;

2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;

3) ad acquisire l’elenco dei clienti e l’elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;

4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l’impresa debitrice, anche se estinti;

5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l’impresa debitrice;

ricorda che, ai sensi dell’art. 148 c.c.i.i., va consegnata al curatore la corrispondenza alla corrispondenza riguardante i rapporti compresi nella liquidazione giudiziale, nel caso di debitore persona fisica;

ricorda altresì che, ai sensi dell’art. 149 l. fall., il debitore persona fisica, gli amministratori e i liquidatori sono tenuti a comunicare al curatore la propria residenza ovvero il proprio domicilio, e ogni loro cambiamento;

dispone la prenotazione a debito delle spese di registrazione della presente sentenza, onerando il curatore di comunicare al più presto in cancelleria se tra i beni del fallimento vi sia denaro ai fini dell’art. 146 d.p.r. n. 115 del 2002;

dispone che il curatore consegni copia conforme della presente sentenza all’istituto bancario prescelto per l’apertura del conto della procedura;

manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 49, comma 4, c.c.i.i..

Trento, 31 marzo 2025

Il giudice estensore NOME COGNOME Il presidente NOME COGNOME

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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