La sentenza redatta in formato elettronico dal giudice e da questi sottoscritta con firma digitale ai sensi dell’art.
La sentenza redatta in formato elettronico dal giudice e da questi sottoscritta con firma digitale ai sensi dell’art. 15 del D.M. 21 febbraio 2011 n. 44, non è affetta da nullità per mancanza di sottoscrizione, sia perché sono garantite l’identificabilità dell’autore, l’integrità del documento e l’immodificabilità del provvedimento (se non dal suo autore), sia perché la firma digitale è equiparata, quanti agli effetti, alla sottoscrizione autografa in forza dei principi contenuti nel decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e succ. mod., applicabili anche al processo civile, per quanto disposto dall’art. 4 del d.l. 29 dicembre 2009 n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24.
Cassazione Civile, Sentenza n. 22871 del 10/11/2015
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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