REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
composto dai magistrati:
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA n. 1269/2022 pubblicata il 07/12/2022
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3388 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell’anno 2017, avente ad oggetto separazione personale dei coniugi, rimessa in decisione all’udienza di precisazione delle conclusioni del 1 aprile 2022, con assegnazione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
XXX, ricorrente –
E
YYY,
– resistente –
NONCHE’
P.M. in persona del Procuratore della Repubblica
– interventore ex lege –
Conclusioni: all’udienza del 1 aprile 2022 le parti hanno precisato le conclusioni con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 02.10.2017 e ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, XXX deduceva:
– di aver contratto matrimonio concordatario in Paternò (CT) con YYY il 28.7.2001;
– che dall’unione erano nati i figli *** in data 23.09.2011 e *** in data 27.02.2016;
– che il resistente aveva il vizio del gioco che si era già manifestato durante il fidanzamento ed era continuato anche in costanza di matrimonio;
– che il YYY aveva cominciato a tenere delle condotte irascibili, assenti, anaffettive nei confronti della moglie e dei figli;
– che lo stesso gestiva una gioielleria a Roma e si dedicava esclusivamente al lavoro ed al gioco, finendo per rendere intollerabile la convivenza coniugale;
– che dopo la nascita del figlio ***, affetto da microcefalia, il resistente aveva gradualmente esternato un atteggiamento sempre più egoistico lasciando spesso la XXX sola nella gestione di tutte le questioni inerenti la famiglia ed i figli;
– che la fine del matrimonio era stata determinata esclusivamente dalle condotte tenute dall’ex coniuge, per il disinteresse per i figli e per la frequentazione di altre donne;
– che il YYY era proprietario di un immobile sito in Cerveteri Via dove avevano vissuto i coniugi sin dal 2003 e di cui la ricorrente richiedeva l’assegnazione per dimorarvi con i propri figli;
– che la resistente era insegnante di scuola primaria e a partire dal 2015/2016 era di ruolo e insegnava presso una scuola di Cerveteri con uno stipendio mensile di circa € 1.300,00.
Tanto dedotto e rilevato XXX chiedeva dichiararsi la separazione personale dei coniugi con addebito al marito; disporsi l’affidamento esclusivo dei figli alla madre con collocamento presso la stessa alla quale doveva essere assegnata la casa coniugale, con disciplina del diritto di visita paterno e disponendo un assegno di mantenimento a favore dei figli di euro 800,00 mensili (400,00 euro per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie.
In data 5.3.2018 si costituiva nuovo difensore per la ricorrente che deduceva che la propria assistita era stata vittima di gravi violenze fisiche e psicologiche – non denunciate “per vergogna” neanche al precedente difensore -, che il YYY aveva deciso di vendere l’abitazione familiare per i debiti accumulati, che il padre del resistente era stato condannato in una indagine riguardante possibili intrecci tra mafia ed istituzioni alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione e depositava una richiesta urgente di emissione di decreto ex art. 342 bis c.c. contro gli abusi familiari con richiesta di allontanamento del marito della casa familiare.
Con ordinanza emessa in data 21.3.2018, il Presidente f.f. ordinava la immediata cessazione di qualsiasi condotta violenta o pregiudizievole, sia fisica che morale nei confronti della moglie, XXX e delegava i Servizi Sociali di Cerveteri per una indagine ambientale relativa al nucleo YYY – XXX, segnalando eventuali situazioni di pregiudizio.
A seguito di ulteriore richiesta della ricorrente, che aveva allegato certificati di pronto soccorso per le violenze patite nel mese di marzo 2018 dall’ex coniuge denunciate ai Carabinieri territorialmente competenti, il giudice delegato emetteva ordine di allontanamento dalla casa familiare in data 3.4.2018, confermato con ordinanza emessa il 17.4.2018.
YYY si costituiva in giudizio in data 24.4.2018, non si opponeva alla domanda di separazione personale dei coniugi ma chiedeva dichiararsi l’addebito della separazione alla ricorrente, disporre l’affidamento condiviso con collocamento paritario o prevalente presso la madre, oltre a richiedere che la XXX rilasci al YYY l’immobile intestato alla sua Ditta, restituisca gli oggetti preziosi in suo possesso e la somma di 5.000,00 euro derivante dalla vendita di un’autovettura familiare ed una somma pari alla metà del “fondo familiare”.
In particolare il resistente deduceva:
– che la crisi coniugale era iniziata a determinarsi allorquando il YYY aveva avuto un tracollo economico con il fallimento dell’attività di gioielliere ed al conseguente allontanamento affettivo della propria ex moglie;
– che il resistente aveva gestito un negozio di gioielleria in Ladispoli, trasferendo in seguito la propria attività nel 2013 a Roma, nel quartiere Balduina, dove però nel 2016 iniziava ad avere difficoltà economiche;
– che la coppia aveva istituito un fondo familiare ed il YYY aveva deciso di contrarre un mutuo per l’acquisto di un immobile uso ufficio, con annessi due box auto, che avrebbe dovuto rappresentare un ulteriore “capitale” al quale ricorrere in caso di crisi economica, adibito a casa familiare. Tuttavia per le difficoltà economiche legate alla sua attività, il resistente aveva dovuto sospendere dal mese di maggio 2018 il pagamento delle rate di mutuo;
– che i coniugi avevano accumulato una serie di oggetti preziosi, da poter vendere, che tuttavia erano stati fatti sparire dalla XXX nel mese di settembre 2018 e l’autovettura familiare era stata venduta con acquisto da parte della ricorrente di ulteriore vettura attingendo al fondo familiare;
– che le denunce presentate nei confronti del YYY riguardavano lividi e ferite che la XXX si era procurata da sola e che aveva strumentalizzato per “farla pagare” all’ex coniuge;
– che anche il YYY aveva denunciato presso la competente Stazione dei Carabinieri la XXX per maltrattamenti in famiglia nel mese di marzo 2018 ed il mese successivo per calunnia e diffamazione;
– che la XXX aveva lavorato come insegnate dapprima facendo delle supplenze e dall’anno 2017 era divenuta di ruolo e che la stessa aveva accantonato le somme derivante dalle proprie entrate in un fondo patrimoniale che nell’anno 2010 ammontava a circa 80.000,00 euro.
Le parti comparivano all’udienza presidenziale del 15.05.2018 e il Presidente f.f., atteso l’esito negativo del tentativo di conciliazione adottava i provvedimenti provvisori e urgenti e rinviava le parti dinanzi al Giudice istruttore. In particolare il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati, assegnava alla moglie la casa coniugale, affidava i figli ad entrambi i genitori, poneva a carico del YYY un assegno di mantenimento pari ad euro 300,00 mensili oltre che per il 50% le spese straordinarie per i figli e conferiva incarico al CTU in merito alla capacità genitoriale delle parti, disponendo la presa in carico dei Servizi Sociali di Cerveteri anche al fine di predisporre un calendario di incontri protetti tra il padre e i figli, con frequenza di due volte a settimana.
In data 2 febbraio 2019 la dott.ssa Grazia la Manna depositava la CTU e il Presidente f.f. con ordinanza emessa il 21 febbraio 2019 disponeva l’affidamento dei figli ai servizi Sociali del Comune di Cerveteri, il collocamento presso la madre – atteso che il padre era stato anche attinto da misura cautelare penale di allontanamento dalla casa coniugale – incontri liberi su richiesta congiunta delle parti disponendo un assegno di mantenimento di 400,00 euro per i figli.
In data 11 luglio 2019 veniva emessa sentenza parziale di separazione giudiziale.
La causa veniva istruita mediante prove documentali, CTU e ordini di esibizione.
All’udienza del 1.4.2022 le parti precisavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e la causa era rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
In questa sede deve statuirsi solo in ordine alle ulteriori domande delle parti essendo già stata emessa sentenza parziale con la quale veniva pronunciata la separazione personale.
Sulle domande di addebito
La ricorrente ha chiesto l’addebito al marito della separazione sostenendo che l’unione sarebbe venuta meno per gli atteggiamenti violenti posti in essere dal YYY nei suoi confronti e per tradimenti con altre donne, mentre il resistente ha richiesto l’addebito della separazione alla Sorbillo per la violazione dei doveri coniugali in ragione del graduale allontanamento dal marito e del disinteresse per i figli.
In merito va precisato che in corso di causa è stata depositata copiosa documentazione costituita da messaggi, documenti e soprattutto provvedimenti giudiziali emessi nei confronti del resistente dal Tribunale penale di Civitavecchia.
Inoltre la ricorrente ha depositato referti del pronto soccorso dell’anno 2013, nonché del 13.9.2017, del 6.3.2017, del 7.32017 e del 8.3.2017 da cui risultavano ecchimosi, trauma distorsivo ed ematoma alla mano sinistra, polso e spalla sinistra, lombare ed agli arti inferiori, oltre a denunce presentate il 7 e 8 marzo 2018 e il 2 aprile 2018 presso la Stazione dei Carabinieri di Cerveteri, il decreto di giudizio immediato emesso dal Gip presso il Tribunale di Civitavecchia in data 26.4.2018 per il reato di maltrattamenti in famiglia, lesioni, violenza sessuale e violazione degli obblighi di assistenza familiari, reati per i quali il YYY è stato sottoposto alla misura cautelare dell’allontanamento familiare e divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima il 11.4.2022 e in seguito per obbligo di presentazione alla P.G., misure venute meno per decorrenza termini nei mesi di giugno ed agosto 2020. Nulla è stato dedotto con riferimento ai presunti tradimenti dell’ex coniuge.
Anche il resistente ha depositato delle denunce presentate contro la XXX il 7.3.2018 e il 18.5.2018 con allegato un referto di P.S. del 7.3.2018 e un decreto di citazione a giudizio per il rato di violazione e sottrazione di corrispondenza.
Va precisato che la Cassazione ha statuito con giurisprudenza costante che: “Anche un solo episodio di non lieve violenza, con percosse, consumato dal marito ai danni della moglie, per di più per un banale, futilissimo motivo (avere gettato nella spazzatura un tozzo di pane raffermo), legittima la moglie a chiedere la separazione personale dal coniuge con addebito a quest’ultimo, rendendo verosimile l’affermazione della moglie che il marito fosse solito “alzare le mani”, pur non potendo essere data la prova di ciò, trattandosi di condotte verificatesi all’interno delle mura domestiche ed in assenza di persone estranee. (cfr. Cassazione civile sez. I, 14/01/2011, n.817). Ed ancora con altra pronuncia è stato ribadito il principio secondo cui: “In tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall’altro non è esclusa qualora risulti provato un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo comunque a sconvolgere definitivamente l’equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona. (cfr. Cassazione civile sez. VI, 14/01/2016, n.433; in senso conforme Trib. di Velletri sez. I, 21/04/2015, n.1490 nonché Tribunale Roma sez. I, 27/01/2015, n.1821 e Corte Appello Palermo sez. I, 12/06/2013, n.991).
La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell’intollerabilità della ulteriore convivenza (fra le altre, Cass. n.14042/2008; Cass. n.6697/2009; Cass. n.14414/2016; Cass. n.17317/2016). In buona sostanza, la pronuncia di addebito postula l’accertamento di due presupposti: la sussistenza di un comportamento consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio e che a questo sia causalmente ricollegabile la situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza, giustificativa della separazione medesima; più in particolare, l’indagine sull’intollerabilità della convivenza e sull’addebitabilità della separazione non può basarsi sull’esame di singoli episodi di frattura, ma deve derivare da una valutazione globale dei reciproci comportamenti, quali emergono dal processo.
Dunque va pronunciato l’addebito della separazione a carico del YYY, in quanto in corso di giudizio è emerso che lo stesso sia stato ritenuto responsabile – almeno in punto di gravità indiziaria – di reati gravi ai danni della moglie di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e lesioni oltre che di violazione degli obblighi di assistenza familiare e che le condotte poste in essere sono avvenute nel periodo immediatamente precedente la separazione, ossia nei mesi da marzo a maggio 2017 a fronte del ricorso depositato dalla ricorrente il 2 ottobre 2017.
Non risultano invece dimostrate le circostanze sulla cui base parte resistente ha richiesto la separazione alla XXX – invero già generiche dalla loro prospettazione nella comparsa di risposta e nella memoria integrativa depositata – e certamente non si può ritenere che in giudizio si sia raggiunta la prova che esse abbiano determinare il venir meno dell’affectio coniugalis.
Tali considerazioni debbono valere a prescindere dalle ulteriori determinazioni del Tribunale in merito alla capacità genitoriale del YYY ed al rapporto con i figli che determinano le decisioni in merito al regime di affidamento e collocamento degli stessi minori.
Nel caso di specie, per i motivi sopra esposti deve essere accolta la domanda di addebito formulata da parte ricorrente e rigettata quella proposta da controparte.
Assegnazione della casa coniugale
Deve essere confermata l’assegnazione della casa familiare alla ricorrente, dalla quale il resistente si è già allontanato, in quanto genitore collocatario dei figli minori *** e ***.
Provvedimenti con riguardo ai figli
La ricorrente ha richiesto l’affidamento esclusivo dei figli con collocamento presso la madre, mentre il resistente ha richiesto disporsi l’affidamento condiviso con collocamento prevalente presso il padre o in subordine presso la madre con ampio diritto di visita del genitore non collocatario.
Nel corso del giudizio è stata svolta CTU psicologica dalla dott.ssa La Manna, la quale ha evidenziato che: “Per quanto concerne la qualità della relazione di attaccamento genitore figlio si valuta adeguata sia per la madre sia per il padre. Per quanto concerne invece la capacità della madre di saper fornire guida, tutela e supporto prestando attenzione ai bisogni dei figli si ritiene che la signora XXX abbia impostato un rapporto simmetrico con i figli che non le riconoscono il ruolo e l’autorevolezza proprie. La signora è obiettivamente animata da un sincero desiderio di occuparsi e preoccuparsi dei figli ma è schiacciata dal carico del peso della responsabilità di prendersi cura degli stessi, in considerazione dell’assenza di un piano cogenitoriale. In questo aspetto, purtroppo, potrebbe giovarsi della collaborazione del signor YYY e dei nonni paterni che appaiono adeguati. La signora appare peraltro ferma alle dinamiche dell’abbandono e del tradimento del marito. Il padre d’altro canto appare spontaneo e adeguato nel rapporto con i figli, oltre che di supporto da un punto di vita di calore affettivo. La capacità riflessiva di entrambi appare molto inficiata da elementi di rivalsa e rancori pregressi legati alla fine del matrimonio, in particolare però appare carente quella della mamma, in quanto sembra poco attenta ai bisogni emotivi e ai disagi che, specie ***, sperimenta a causa del loro conflitto. La signora, infatti, a proposito dei figli non mostra preoccupazioni sul loro stato emotivo, genericamente dice che sono sereni. Al contrario, il padre manifesta preoccupazione sulla condizione psicologica dei figli, specie di ***… Non sono affatto in grado di cooperare. Il diritto dei bambini a poter godere di un supporto equilibrato da parte di entrambi i genitori è pesantemente condizionato dalla battaglia legale delle parti… Quanto rilevato nelle caratteristiche di personalità delle parti ma ancor più nel conflitto e nell’assenza di comunicazione evidenzia un carico psicologico rilevante, specie su *** che potrebbe far emergere a livello prognostico problematiche ben più importanti. Inoltre, la situazione clinica del piccolo *** richiede una collaborazione e una sinergia delle parti al fine di sostenerlo. Perseguire un iter di rivendicazioni e rivalse non fa altro che far perdere tempo preziosissimo per la cura dei minori sia sul piano fisico sia psicologico. Tempo che non si recupera e questo, nel caso le parti non recedano dalle loro posizioni, fa sì che i figli non siano al centro dell’interesse genitoriale, assumendosi gravi responsabilità.”.
In merito alla capacità genitoriale della madre così ha concluso la CTU: “Si ritiene altresì che le caratteristiche di personalità della signora XXX, siano discretamente inficianti la sua competenza genitoriale, specie per la sua capacità regolativa.”, mentre in relazione al padre si legge nella relazione: “Il soggetto comunque nel rispondere alle domande del test e nella descrizione di sé stesso ha mostrato delle resistenze, sia ad un livello cosciente che ad un livello più profondo. Purtuttavia il punteggio nella scala Hy (T=64) fornisce un indizio di una quota di sofferenza espressa sul versante corporeo e confermata dalla moderata elevazione della scala Hs (T=58) che sottolinea la preoccupazione per le funzioni corporee e conferma la presenza di caratteristiche personologiche quali essere lamentoso ed irritabile. Viene evidenziato un quadro di immaturità emozionale che si sviluppa attraverso meccanismi difensivi di esternalizzazione sul versante corporeo che possono agire per prevenire una riflessione interna e disconoscere affetti negativi soprattutto se indirizzati alle relazioni d’oggetto. Tuttavia, l’immaturità emotivo-affettiva che si sviluppa sul versante della superficialità e sull’egocentrismo, potrebbero influenzarne le modalità di relazione”.
Infine il CTU ha proposto, in considerazione dell’esito della CTU l’affidamento condiviso con collocamento presso la madre ritenendo altresì che nulla impedisca una frequentazione libera dei bambini da parte del padre con suggerimento per entrambi i genitori di un percorso psicoterapeutico individuale, con revisione della CTU dopo circa 6 mesi.
Alla luce delle predette valutazioni, il Presidente f.f. con ordinanza emessa il 21 febbraio 2019, ritenendo che la sola soluzione percorribile nell’interesse dei minori, allo stato attuale e salvi auspicabili miglioramenti nel corso dei prossimi mesi, appariva quella dell’affido al Servizio sociale che, sentiti i genitori e se necessario il Giudice, assumerà le decisioni di maggiore importanza circa la vita dei minori, offrirà ai genitori un percorso di sostegno alla genitorialità, vigilerà circa la salute psichica dei minori avvisando l’Autorità giudiziaria ove ravvisi condotte pregiudizievoli a carico dei minori, ha concluso disponendo l’affidamento al Servizio Sociale del comune di Cerveteri con collocamento presso la madre e disponendo incontri liberi tra padre e figli.
Nei mesi successivi tuttavia dal monitoraggio effettuato dai Servizi sociali affidatari, come emerso dalle relazioni depositate, è emerso che i genitori – anche a seguito dall’ammonimento ai sensi dell’art. 709 ter c.p.c. all’esito dell’udienza presidenziale e all’udienza del 23.1.2020 – hanno cominciato in maniera graduale e significativa a collaborare maggiormente nell’interesse dei figli minori riducendo i livelli di conflittualità. Sebbene infatti risulta dalle relazione depositate dai Servizi Sociali affidatari che inizialmente permanevano livelli di conflittualità determinati, per un verso, dalla mancata regolare contribuzione economica del YYY e, per altro verso, dalla mancata condivisione delle informazioni riguardanti i figli da parte della XXX, anche in merito a visite mediche ed accertamenti da effettuarsi nei coloro confronti, nella relazione depositata il 24 Marzo 2021 gli assistenti sociali hanno relazionato nel senso che le dinamiche familiari erano in progressivo miglioramento. Infatti le dinamiche della coppia e la loro relazioni con i figli sono state approfondite mediante una relazione redatta dal “Centro risorse” di Civitavecchia da cui è emerso che, sebbene le stesse inizialmente avessero manifestato delle criticità relazionali, nel corso dei colloqui è emersa una maggiore serenità e disponibilità nei confronti dell’altro. Si è poi potuto constatare una maggiore cooperazione dei due genitori specie nell’organizzazione familiare e nell’accompagnamento del piccolo *** alle terapie logopediche e di psicomotricità prescritte ed entrambe le parti hanno manifestato la volontà di migliorare la loro genitorialità. I Servizi affidatari hanno anche proposto un percorso di sostegno genitoriale attraverso il progetto distrettuale “Il Monello” anche in funzione di monitoraggio del nucleo familiare. In seguito nelle ulteriori relazioni depositate il 13 luglio 2021 e il 11 gennaio 2022 gli assistenti sociali hanno dato atto di un notevole miglioramento di entrambi i genitori nell’organizzazione per i figli, dando prova di sapersi gestire autonomamente senza necessità di dover ricorrere alla mediazione del servizio sociale. Infine, nel mese di ottobre 2021, le parti hanno iniziato proficuamente un percorso di sostegno genitoriale, dimostrando piena adesione allo stesso e rendendosi autonome rispetto ai servizi sociali affidatari e dando dimostrazione di potersi gestire in autonomia e di collaborare maggiormente nell’interesse dei figli minori.
All’esito del giudizio, tenuto conto del miglioramento significativo della situazione tra le parti con riduzione della conflittualità e concreta collaborazione per il benessere e sostegno dei figli minorenni, il Collegio ritiene che debba essere disposto l’affidamento condiviso di *** e *** ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e ampio diritto di visita paterno come disciplinato in dispositivo. Deve pertanto essere revocato l’affidamento ai Servizi Sociali di Cerveteri non essendo necessario, in conclusione, il loro intervento e potendo i genitori condividere le decisioni fondamentali nell’interesse dei figli minori anche in relazione alle loro esigenze di cura e salute. Tuttavia deve essere mantenuto un monitoraggio degli assistenti sociali che verificheranno la conclusione del percorso genitoriale dalle stesse intrapreso e che non si verifichino situazioni di pregiudizio per i figli minori.
In merito al collocamento lo stesso deve essere disposto in maniera prevalente a favore della madre, che rappresenta il genitore che si è preso cura degli stessi in maniera prevalente (anche ricorrendo in caso di necessità a figura di ausilio, quali babysitter e familiari) con ampio diritto di frequentazione del padre che rappresenta una figura parimente importante per i minori, come dettagliatamente indicato in parte dispositiva.
Statuizioni di natura economica
All’esito dell’istruttoria, caratterizzata da prove documentali e ordini di esibizione è emerso che:
– la ricorrente ha dichiarato e documentato di percepire un reddito mensile netto di euro 1.400,00 mensili circa quale insegnante di ruolo e di percepire in via esclusiva l’assegno unico per il nucleo familiare, di non versare somme a titolo di mutuo o finanziamento e di vivere con i figli nell’abitazione familiare di proprietà dell’ex coniuge ed intestata alla sua ditta;
– il resistente al momento dell’introduzione del giudizio ha dichiarato di essere titolare di una gioielleria sita a Roma, nel quartiere Balduina, che è entrata in crisi nel 2017 per rate di mutuo non pagate e cartelle esattoriali e di aver successivamente iniziato a lavorare come trasportatore per conto terzi, nonché da ultimo di aver percepito il reddito di cittadinanza dal mese di maggio 2021 nella somma di euro 500,00 mensili.
Va rilevato che entrambe le parti hanno depositato documentazione carente ed incompleta in quanto gli estratti conto depositati dalla ricorrente, nonostante l’ordine di esibizione del 11 febbraio 2020 con scadenza al mese di settembre 2020 e successiva richiesta di deposito entro il 1 luglio 2021, sono stati depositati tardivamente ed in maniera incompleta, mentre il resistente ha depositato documentazione totalmente carente soprattutto per le annualità successive al 2018, sia con riguardo agli estratti conto che alla ulteriore documentazione richiesta.
Dunque il comportamento omissivo delle parti è valutabile ai sensi degli artt. 116 e 118 c.p.c., dovendo il Collegio ritenere che entrambe abbiano voluto occultare ulteriori entrate o comunque dissimulare la propria situazione reddituale.
Non avendo consentito, in corso di causa, le parti di ricostruire in maniera completa la situazione reddituale, il collegio non può che confermare le precedenti disposizioni emesse in sede di udienza presidenziale non avendo il Tribunale a disposizione ulteriori elementi per modificare le statuizioni economiche adottate in corso di causa.
Alla luce delle predette circostanze, si ritiene equo confermare a carico del YYY un assegno di mantenimento in favore dei figli, di euro 300,00 mensili (euro 150,00 per ciascun figlio), considerando che il medesimo già provvede in via indiretta al mantenimento dei figli mettendo a disposizione dei medesimi la casa familiare assegnata alla ricorrente e di sua esclusiva proprietà e trovandosi in situazione economica deficitaria mentre le resistente dispone di entrate fisse per lavoro dipendente e non deve sostenere spese per l’abitazione in cui vive con i figli e percepisce al 100% l’assegno unico familiare.
Devono, infine, essere poste a carico delle parti le spese straordinarie afferenti i figli, nella misura del 50% ciascuno, in ragione del miglioramento delle condizioni economiche della ricorrente.
Le domande risarcitorie introdotte da parte resistente, ossia la restituzione degli oggetti preziosi in suo possesso, la somma di 5.000,00 euro derivante dalla vendita di un’autovettura familiare ed una somma pari alla metà del “fondo familiare”– riportate sopra – devono ritenersi inammissibili, secondo l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione per la quale: “Le domande di risarcimento dei danni e di separazione personale con addebito sono soggette a riti diversi e non sono cumulabili nel medesimo giudizio, atteso che, trattandosi di cause tra le stesse parti e connesse solo parzialmente per “causa petendi”, sono riconducibili alla previsione di cui all’art. 33 cod. proc. civ., laddove il successivo art. 40, nel testo novellato dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, consente il cumulo nell’unico processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione “per subordinazione” o “forte” (artt. 31, 32, 34, 35 e 36, cod. proc. civ.), stabilendo che le stesse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, devono essere trattate secondo il rito ordinario, salva l’applicazione del rito speciale qualora una di esse riguardi una controversia di lavoro o previdenziale” (cfr. Cass. n. 18870 del 8.9.2014).
La natura della causa, le ragioni della decisione oltre alla pronuncia di addebito della separazione nei confronti di YYY giustificano la condanna delle spese di lite a suo carico con liquidazione ai valori medi data la complessità della causa.
Le spese di CTU liquidate con separato provvedimento devono essere definitivamente poste a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sul giudizio recante RG n. 3388/2017 R.G.A.C., vista la sentenza parziale di divorzio emessa in data 11 luglio 2019 e disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) affida i figli *** e *** ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre ove è fissata la loro residenza; le decisioni di maggiore interesse relative all’educazione, all’istruzione e alla salute saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli; limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la potestà potrà essere esercitata separatamente;
2) addebita la separazione della separazione a carico di YYY;
3) assegna la casa familiare sita in Cerveteri (RM), Via alla ricorrente in qualità di genitore collocatario dei figli;
4) dispone che il padre vedrà e terrà con sé i figli, salvo diverso accordo tra le parti: a) due pomeriggi a settimana, preferibilmente il martedì e il giovedì, dall’orario di uscita scolastico alle ore 20,30 allorché provvederà a riaccompagnarli presso il domicilio materno; b) tutti i fine settimana dal venerdì all’uscita di scuola alla domenica sera alle 20,30 allorché provvederà a riaccompagnarli presso il domicilio materno; c) nelle festività ad anni alternati nel periodo natalizio dal 23 al 30 dicembre oppure, ad anni alterni, dal 31 dicembre al 6 gennaio; d) nel periodo pasquale la domenica di Pasqua oppure, ad anni alterni, il lunedì dell’Angelo; durante le vacanze estive scolastiche per quindici giorni, anche non consecutivi, da definirsi di comune accordo entro il 30 maggio di ciascun anno; e) i minori trascorreranno con la madre il giorno della festa della mamma e il giorno del di lei compleanno e con il padre il giorno della festa del papà; i minori trascorreranno insieme il giorno del loro compleanno e con ciascun genitore ad anni alterni;
5) pone a carico di YYY a titolo di contributo al mantenimento dei figli *** e ***, l’assegno di euro 300,00 mensili (euro 150,00 per ciascun figlio) da corrispondersi a XXX entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat per le famiglie di operai e impiegati con base ottobre 2017;
6) pone a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna le spese straordinarie mediche (visite specialistiche, interventi chirurgici, cure dentarie e ortodontiche), di studio (rette universitarie, libri e viaggi di studio) e sportive relative ai figli, con le specificazioni di cui al Protocollo del Tribunale di Civitavecchia;
7) rigetta le ulteriori domande delle parti per i motivi sopra esposti;
8) dispone la prosecuzione del monitoraggio del nucleo familiare a cura dei Servizi sociali del Comune di Cerveteri che comunicheranno tempestivamente all’Autorità Giudiziaria eventuali situazioni di pregiudizio per i minori;
9) pone definitivamente a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno le spese di CTU liquidate con separato provvedimento;
10) condanna YYY al pagamento a favore di XXX delle spese del presente giudizio liquidate in complessivi euro 7.616,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA.
Così deciso, in Civitavecchia, nella camera di consiglio del 6 dicembre 2022.
Il giudice estensore Il Presidente
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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Durante l’appuntamento: disponibilità all’ascolto e capacità a tenere distinti i dati essenziali del caso dalle componenti psicologiche ed emozionali.
Al termine dell’appuntamento: ti verranno forniti gli elementi di valutazione necessari e i suggerimenti opportuni al fine di porre in essere azioni consapevoli a seguito di un apprezzamento riflessivo di rischi e vantaggi. Il contenuto della prestazione di consulenza stragiudiziale comprende, difatti, il preciso dovere di informare compiutamente il cliente di ogni rischio di causa. A detto obbligo di informazione, si accompagnano specifici doveri di dissuasione e di sollecitazione.