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Separazione dei coniugi, rifiuto possibilità di impiego

Se durante la convivenza i coniugi hanno concordato che uno di essi non lavorasse, l’efficacia di tale accordo permane anche dopo la separazione.

Pubblicato il 24 December 2018 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI

così composto:

riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente

SENTENZA n. 1811/2018 pubblicata il 21/12/2018

nella causa civile in primo grado iscritta al n. /14 RGAC, vertente

tra

XXX, rappresentata e difesa dall’Avv. ed elettivamente domiciliata presso la cancelleria del Tribunale di Tivoli. Ricorrente

contro

YYY, rappresentato e difeso dall’Avv. ed elettivamente domiciliato  presso il suo studio in

Resistente

          PUBBLICO MINISTERO                                      intervenuto

OGGETTO: Separazione personale dei coniugi.

CONCLUSIONI: Come da verbale  in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 9.12.14   XXX  affermava di aver contratto matrimonio concordatario  nel Comune di in data  con YYY, trascritto nei registri dello stato civile di quel comune al n. ,parte  ,s.a,anno,u,; che dal matrimonio era nati tre figli, *** (2006), *** (2009) e *** (2011), ad oggi tutte minorenni;che la convivenza tra i coniugi era divenuta intollerabile.

Chiedeva l’affido condiviso della prole, con collocazione prevalente presso di sé, la determinazione di un assegno di mantenimento a carico del marito per le tre figlie pari ad euro 1000,00 mensili (oltre al 50% delle spese straordinarie) e per sé pari ad euro 500,00 mensili.

La ricorrente, quindi, chiedeva pronunciarsi la separazione dei coniugi.

YYY si costituiva in giudizio, aderendo alla domanda di separazione , ma chiedendo la collocazione prevalente della prole presso di sé,con assegnazione della casa coniugale e condanna della controparte a versare un assegno di mantenimento della prole di euro 300,00 mensili. Si opponeva alla domanda di mantenimento proposta dalla ricorrente per sé e spiegava domanda di addebito.

Allegava in particolare come la ricorrente avrebbe intrattenuto nel corso nel rapporto di convivenza diverse relazioni extra-coniugali.

La circostanza era contestata dalla ricorrente.

All’udienza presidenziale veniva disposto l’affidamento condiviso della prole, con collocazione prevalente presso la madre e regolamentazione del diritto di visita paterno. Negata la richiesta di mantenimento formulata per sé dalla ricorrente, era previsto a carico del resistente un assegno di mantenimento per la prole pari a complessivi euro 600,00 mensili,oltre rivalutazione istat ed oltre al 50% delle spese straordinarie.

La causa era dunque rimessa innanzi al Giudice Istruttore.

Nelle more del giudizio era proposto ricorso ex art.709-ter cpc da parte delle ricorrente.

Venivano acquisiti documenti e disposta CTU.

Rigettato il ricorso ex art.709-ter cpc, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni.

La causa era dunque trattenuta in decisione.

Tanto premesso in fatto, dagli elementi probatori acquisiti è dimostrato che da diverso tempo i rapporti tra i coniugi si sono deteriorati, così da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (si confrontino le comuni allegazioni delle parti e CTU).

La domanda volta alla pronuncia della separazione personale dei coniugi va, pertanto, accolta.

E’ invece infondata la domanda di addebito proposta dal resistente.

Ed invero la circostanza dell’aver la ricorrente intrattenuta relazioni extra-coniugali è rimasta priva di riscontri.

Va poi confermato il regime di affidamento condiviso della prole,nonché la regolamentazione del diritto di visita paterno, così come cristallizzato nell’ordinanza presidenziale.

Ed invero alla luce dei rilievi del CTU tale collocazione della prole costituisce ancora quella che meglio ne soddisfa l’interesse ad un armonioso sviluppo della personalità ed ad un equilibrato rapporto con le figure genitoriali.

E’ parimenti fondata la domanda di mantenimento proposta dalla ricorrente in favore della prole.

Ed invero, quanto alla posizione economica del resistente, essa appare sostanzialmente inalterata rispetto alla data dell’udienza presidenziale, essendo titolare di un reddito lordo annuo di euro 17.063,00 (pari a circa euro 1080,00 mensili ).Invariata è pure la sfera patrimoniale, permanendo l’assenza di titolarità di immobili.

Identica condizione economica vanta la ricorrente, ancora titolare di un reddito di euro 17.677,00 lordo annuo (pari a circa euro 1110,00 mensili). Invariata è pure la sfera patrimoniale, permanendo l’assenza di titolarità di immobili.

Va dunque confermato l’assegno di mantenimento di complessivi euro 600,00 posto  carico di YYY per il mantenimento delle 3 figlie,oltre rivalutazione istat ed al 50% delle spese straordinarie.

Infondata deve  dirsi la domanda di mantenimento formulata  dalla  ricorrente per sé.

Come noto l’art.156,comma 1, c.c. prevede che il giudice possa stabilire a favore del coniuge, al quale non sia addebitata la separazione, un contributo al mantenimento posto a carico dell’altro coniuge.

I presupposti per la concessione di un assegno di mantenimento sono i seguenti: a) al coniuge beneficiario non deve essere addebitabile la separazione; b) il richiedente deve essere privo di «adeguati redditi propri»; c) l’altro coniuge deve avere mezzi idonei a far fronte al pagamento dell’assegno.

In particolare “A norma dell’art. 156 c.c. , il diritto all’assegno di mantenimento sorge nella separazione personale a favore del coniuge cui essa non sia addebitabile, quando questi non fruisca di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello esistente durante il matrimonio e sussista disparità economica tra i coniugi; il tenore di vita al quale va rapportato il giudizio di adeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge richiedente è quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi, sicchè dell’incremento dei redditi di uno di essi occorre tener conto ai fini dell’imposizione dell’assegno anche se verificatosi nelle more del giudizio di separazione (come nella specie) ovvero successivamente alla separazione” (Cass. civ. Sez. I, 28-09-2001, n. 12136).

Occorrerà valutare i redditi attuali del richiedente, le concrete possibilità di lavoro (tenuto conto delle attitudini, della personalità, della necessità di accudire i figli, ecc.), nonché i cespiti patrimoniali ed ogni attività economicamente valutabile, pur se improduttiva di reddito immediato; tale valutazione globale, poi, dovrà essere estesa al coniuge obbligato. Gli stessi criteri sopra indicati – come prevede il 3° co. della norma in citata- costituiscono i parametri per la quantificazione dell’assegno di mantenimento: in effetti, pur in presenza di una formulazione sintetica («in relazione alle circostanze e ai redditi dell’obbligato»), si ritiene che il giudice possa e debba valutare tutti gli elementi del patrimonio dell’obbligato, oltre alla situazione economico-patrimoniale del beneficiario ed alle sue esigenze di vita.

Per quanto riguarda l’attitudine al lavoro, si è esattamente precisato che questa assume rilievo solo se comporti l’effettiva possibilità di svolgere un’attività lavorativa retribuita, e quindi non in termini astratti e ipotetici (C. 3404/2005; C. 12121/2004; C. 4163/1989). Si deve inoltre tener presente che se durante la convivenza i coniugi hanno concordato (anche implicitamente) che uno di essi non lavorasse, l’efficacia di tale accordo permane – secondo una giurisprudenza ormai consolidata  – anche dopo la separazione ( C. 12121/2004; C. 5555/2004; C. 18920/2003; C. 3291/2001; C. 7437/1994; A. Roma, 8.9.2010): ne consegue che un coniuge resterebbe tenuto a provvedere al mantenimento dell’altro pur se questo, astrattamente, potrebbe svolgere un’attività lavorativa; recentemente, peraltro, sulla questione è intervenuta la Cassazione, che ha statuito che il rifiuto di un coniuge di accettare possibilità di impiego, di per sé solo, non può essere considerato espressione di «renitenza a provvedere al proprio mantenimento», a meno che si dimostri che le offerte di lavoro (nel caso di specie procurate dall’altro coniuge) erano adeguate alla qualificazione professionale e alla dignità personale del coniuge, tenuto anche conto delle condizioni economiche e sociali godute in costanza di convivenza matrimoniale (C. 17347/2010).. Una decisione della Suprema Corte ha ritenuto che nella quantificazione dell’assegno sia corretto considerare la durata del matrimonio e il contributo apportato da un coniuge alla formazione del patrimonio dell’altro coniuge (C. 25618/2007).

Così delineati i presupposti ed i criteri di determinazione del contributo in questione,è ora necessario calarli nella fattispecie in esame.

A tal fine dirimenti sono le emergenze documentali già evidenziate.

Ed invero dalle stesse emerge come, la posizione economica delle parti risulta essere eguale (risultando quella del resistente poi gravata dal suindicato obbligo manutentivo in favore della prole).

Difetta dunque il requisito della differenza sensibile fra le condizioni economiche dei coniugi, primo presupposto della domanda in esame.

Va respinta la domanda di assegnazione a sé della casa coniugale proposta dal resistente, non coabitando con la prole.

In ragione della natura della controversia e della soccombenza reciproca si ritiene equo compensare le spese di lite.

Le spese di CTU,funzionali alla verifica della migliore collocazione della prole, sono poste in solido a carico delle parti.

PQM

Il Tribunale,  definitivamente pronunciando,:

– pronuncia la separazione giudiziale dei coniugi XXX e YYY

 ed ordina all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di di annotare la presente sentenza ;

-;Conferma l’affidamento condiviso della prole,la sua collocazione e la regolamentazione del diritto di visita come indicati nell’ordinanza presidenziale del 24.2.15.

-Conferma l’obbligo di mantenimento della prole a carico di YYY come indicato nell’ordinanza presidenziale del 24.2.15; -rigetta le restanti domande;

-Dichiara compensate le spese di lite;

-Pone le spese di CTU in solido a carico delle parti.

Tivoli,18.12.18

Il Giudice est.

Il Presidente

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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