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Codice Civile
Codice Penale

Separazione personale tra coniugi, prole, mantenimento

Separazione personale tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento analogo a quello goduto in precedenza.

Pubblicato il 26 July 2020 in Diritto di Famiglia, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIETI
SEZ. CIVILE

Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
riunito nella camera di consiglio, ha emesso la seguente

SENTENZA 339/2020 pubbl. il 24/07/2020

nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. /2018 RGAC, posta in deliberazione all’udienza del 27.02.2020 e vertente

TRA

XXX (C.F.), elettivamente domiciliata in, presso lo studio dell’Avv.to, che la rappresenta e difende, anche congiuntamente con l’Avv.to, in virtù di delega in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore

RICORRENTE

E

YYY (C.F), elettivamente domiciliata in, presso lo studio dell’Avv.to, che lo rappresenta e difende in virtù di procura apposta su foglio separato

RESISTENTE – con l’intervento in causa del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rieti.

OGGETTO: separazione personale dei coniugi

CONCLUSIONI

I procuratori delle parti concludevano come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni del 27.02.2020.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso ritualmente depositato e notificato XXX, premesso di aver contratto matrimonio concordatario con YYY in Roma il 24.06.1989, unione dalla quale erano nati i figli *** (27.05.1991) e *** (08.11.1996), che negli ultimi tempi erano insorti contrasti e dissapori tali da rendere insopportabile l’ulteriore coabitazione, di essersi allontanata dalla casa coniugale, rimasta nella disponibilità del coniuge e dei figli, i quali avevano deciso di vivere con il padre e che i coniugi erano autonomi economicamente, chiedeva di “dichiarare” la separazione personale dei coniugi, disporre l’affido condiviso dei figli (all’epoca minori), con collocamento prevalente presso il padre e darsi atto del fatto che la casa coniugale sarebbe rimasta nella disponibilità del resistente sino alla vendita, all’esito della quale essa ricorrente avrebbe dovuto ottenere la somma totale di €63.000,00.

YYY, costituitosi in giudizio, dichiarava di aderire alla domanda di separazione.

Era effettuata la rituale comunicazione degli atti al P.M. e all’udienza presidenziale, stante l’esito negativo del tentativo di conciliazione, il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati con obbligo di mutuo rispetto e a fissare la residenza ove credessero, disponeva l’assegnazione al YYY della casa coniugale sino alla vendita della stessa e poneva a carico del genitore non collocatario dei figli l’obbligo di corrispondere all’altro, a titolo di contributo al mantenimento, la somma complessiva di €600,00 (€300,00 per ciascun figlio), nonché di concorrere in misura pari al 50% alle spese straordinarie relative ad ogni figlio.

La causa era, quindi, rinviata all’udienza ex art. 183 c.p.c., previa nomina del giudice istruttore.

Veniva effettuata nuova comunicazione degli atti al P.M. ed in sede di memoria integrativa la ricorrente chiedeva di “annullare” la previsione inerente all’obbligo a proprio carico di contribuire al mantenimento dei figli, sull’assunto della maggiore età ed autonomia economica nelle more dagli stessi conseguite.

Erano respinte le richieste istruttorie articolate dalle parti e all’udienza del 27.02.2020 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..

§ 1. Domanda di separazione.

Non vi è contestazione sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.

La conflittualità che ha caratterizzato i rapporti tra le parti e la separazione protrattasi per tutta la durata del processo conducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere la intollerabilità della prosecuzione della convivenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, I co., c.c..

Deve, in conseguenza, essere pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi.

§ 2. Affidamento e mantenimento dei figli ed assegnazione della casa coniugale.

Non luogo a provvedere in ordine all’affidamento dei figli *** e ***, i quali, essendo entrambi maggiorenni, saranno liberi di determinare autonomamente le modalità di frequentazione di ciascuno dei genitori.

Quanto al tema del mantenimento, costituisce principio condiviso quello secondo cui a seguito della separazione personale tra coniugi, anche la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantire un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo per quanto possibile a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l’art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all’aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario e sociale, all’assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fin quando l’età dei figli stessi lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. civ. n. 21273/13).

La regola generale sopra esplicata deve essere, peraltro, estesa anche alla posizione dei figli maggiorenni, con la precisazione, tuttavia, che l’obbligo di cui all’art. 147 c.c. cessa, in tale ipotesi, ove si provi il raggiungimento del presupposto dell’indipendenza economica da parte del figlio e cioè il raggiungimento di uno status di autosufficienza economica consistente nella percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita, in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato (Cass. civ. n. 18974/13).

Nel caso che ci occupa, è pacifico tra le parti che entrambi i figli maggiorenni dei coniugi sono divenuti, nelle more, anche autonomi economicamente, atteso che *** vive ormai con la propria compagna, lavora come intermediario del credito con partita IVA e percepisce utili pari all’incirca a €1.200,00 mensili, mentre ***, pur vivendo ancora con il padre, lavora come operaio con contratto a tempo indeterminato presso una società di allestimento di eventi (si vedano, al riguardo, le dichiarazioni rese dal sig. YYY all’udienza del 27.02.2020).

La circostanza della ormai piena autonomia economica di entrambi i figli è stata, del resto, ammessa dalla stessa difesa del YYY a pag. 5 della comparsa conclusionale.

Stante quanto sopra, dovrà stabilirsi che nulla sia dovuto dai genitori a titolo di mantenimento – in via ordinaria o straordinaria – dei suddetti figli maggiorenni.

Per identiche ragioni, dovrà dichiararsi il non luogo a provvedere in ordina alla assegnazione della casa coniugale.

Sul tema, va premesso in linea generale che per giurisprudenza costante, tanto il previgente art. 155 c.c. nel testo in vigore fino all’entrata in vigore della L n. 54/06, quanto il precedentemente vigente art. 155 quater c.c., in tema di separazione, quanto l’attualmente vigente art. 337 sexies c.c., subordinano l’adottabilità del provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla presenza di figli, minorenni o maggiorenni non autosufficienti conviventi con i coniugi: in difetto di tale elemento, sia che la casa coniugale sia in comproprietà fra i coniugi, sia che appartenga in via esclusiva a un solo coniuge, il giudice non potrà adottare con la sentenza di separazione un provvedimento di assegnazione della casa coniugale, non autorizzandolo neppure l’art. 156 c.c., che non prevede tale assegnazione in sostituzione o quale componente dell’assegno di mantenimento (Cass. civ. n. 6079/07).

Ebbene, nel caso che ci occupa, essendo pacifica tra le parti la conseguita autonomia economica da parte di entrambi i figli, dovrà appunto dichiararsi il non luogo a provvedere sul punto, non essendo il solo dato di fatto della convivenza del figlio maggiorenne con il genitore idoneo a fondare un provvedimento di assegnazione, in difetto dell’ulteriore requisito rappresentato dalla mancanza di autonomia economica in capo al figlio medesimo.

In questa sede il Collegio dovrà, pertanto, limitarsi a prendere atto che la suddetta abitazione resterà nella disponibilità del sig. YYY, che vi abiterà con il figlio Dario sino a quando la stessa non sarà venduta, come da decisione concordemente assunta dalle parti.

§ 3. Ulteriori domande.

In accoglimento della relativa domanda concorde dei coniugi dovrà, altresì, stabilirsi che ciascuna delle parti provveda autonomamente al proprio mantenimento.

La domanda avanzata dalla XXX e tesa ad ottenere il riconoscimento della somma di €63.000,00 deve essere, infine, dichiarata inammissibile, la stessa risultando non direttamente connessa alla materia del contendere e, comunque, implicando un accertamento in ordine alla spettanza del relativo credito, che esula dall’oggetto del presente giudizio di separazione (sul tema v., tra le altre, Cass. civ. n. 18870/14; n. 3316/17).

La sostanziale adesione del resistente alle domande avversarie, palesata sin dalla costituzione in giudizio del 22.05.2018 induce a ravvisare gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 92, II co., c.p.c..

P.Q.M.

il Tribunale definitivamente pronunciando così provvede:

pronuncia la separazione personale dei coniugi XXX e YYY;

non luogo a provvedere in ordine all’affidamento e al collocamento dei figli maggiorenni *** e ***;

stabilisce che nulla sia dovuto dai genitori a titolo di mantenimento – in via ordinaria o straordinaria – dei suddetti figli maggiorenni;

non luogo a provvedere in ordine alla assegnazione della casa coniugale, che resterà nella disponibilità del sig. YYY, il quale vi abiterà con il figlio *** sino a quando l’immobile non sarà venduto, come da decisione concordemente assunta dalle parti;

dichiara inammissibile la domanda della ***, tesa ad ottenere il riconoscimento della spettanza, in capo a sé, dell’importo di €63.000,00;

compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Rieti, 23/07/2020

IL PRESIDENTE EST.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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