LexCED: l'assistente legale basato sull'intelligenza artificiale AI. Chiedigli un parere, provalo adesso!

Sequestrata partecipazione societaria per prelazione

Il diritto di prelazione societario, pur se di fonte statutaria, ha efficacia reale e la sua violazione determina l’inopponibilità ai terzi dell’atto di cessione, con possibilità di ricorrere al sequestro giudiziario per tutelare le ragioni del socio pretermesso.

Prenota un appuntamento in studio a Milano, Pesaro, Benevento, oppure in videoconferenza per una consulenza legale.

N. R.G. 2024/23484

TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO

Tribunale delle Imprese Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 23484/2024 promosso da:

con il patrocinio dell’avv.to NOME COGNOME elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.to COGNOME.

Ricorrente contro con il patrocinio dell’avv.to NOMECOGNOME elettivamente domiciliato in Torino, INDIRIZZO presso il difensore avv.to COGNOME

, con il patrocinio dell’avv.to NOMECOGNOME, dell’Avv.to NOME COGNOME e dell’Avv.to NOMECOGNOME, elettivamente domiciliato in Torino, INDIRIZZO presso il difensore avv.to COGNOME.

E nei confronti di con il patrocinio dell’avv.to NOMECOGNOME elettivamente domiciliato in Asti, INDIRIZZOINDIRIZZO presso il difensore avv.to COGNOME

Resistenti Il Giudice dott. NOME COGNOME a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 28/01/2025, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA N._R.G._00023484_2024 DEL_12_02_2025 PUBBLICATA_IL_12_02_2025

1.Con ricorso depositato in data 23.12.2024 promuoveva ricorso cautelare per il sequestro giudiziario avente ad oggetto la partecipazione, nella misura del 33,3% della società partecipazione formalmente detenuta dal convenuto a seguito di atto di cessione, registrato, risalente l’8.10.2024.

La società, dedita alla gestione ambulatoriale di attività sanitaria, era partecipata dal ricorrente nella misura del 66,7 % e, per la restante parte da , che il 15.9.2024 avvisava il ricorrente dell’intenzione di cedere la propria partecipazione al prezzo di €.100.000,00, invitandolo ad esercitare la prelazione statutaria ( art.6 Statuto );

il ricorrente esercitava la prelazione, sollevando del convenuto che respingeva la richiesta di chiarimenti, ma al contempo invitava il a comparire dinanzi al Notaio l‘8.10.2024 per formalizzare l’atto di cessione.

Esponeva il ricorrente di non essersi potuto recare personalmente dinanzi al Notaio per motivi di salute, ma di avere delegato un legale a recarsi all’appuntamento per rappresentare l’esercizio della prelazione;

ivi giunto e palesate le ragioni della comparizione, il professionista veniva in malo modo allontanato e l’atto di cessione tra veniva formalizzato e quindi trascritto.

In punto fumus boni iuris, esponeva che, a seguito dell’esercizio della prelazione, si era perfezionata a suo favore la cessione della partecipazione del ***;

la cessione dell’8.10.2024 si configurava quindi come atto d’acquisto a non domino.

In via subordinata, osservava che per effetto della intercorsa tra i due soci, era stato concluso un contratto preliminare avente ad oggetto il trasferimento della suddetta partecipazione;

il si era reso inadempiente all’obbligo assunto con la denuntiatio ( da intendersi come invito a contrarre ), imponendo un termine per il pagamento della cessione difforme dalla previsione statutaria ( non inferiore a gg. 120 ).

In entrambe le ipotesi, l’iscrizione della cessione a favore del non risultava assistita dalla buona fede;

l’acquisto era avvenuto nonostante il convenuto fosse stato avvisato dell’esercizio della prelazione nel corso dell’assemblea dei soci del 27.9.2024 e fosse presente dinanzi al Notaio.

In via di ulteriore subordine osservava che il trasferimento era stato comunque attuato in violazione delle norme statutarie e anche in difformità delle condizioni stabilite per la denuntiatio;

rappresentava ancora che il prezzo della partecipazione non era stato incassato e da ciò ne derivava che l’atto era simulato.

In punto periculum in mora, infine, sussisteva il rischio che il esercitasse le prerogative che gli derivavano dalla sua posizione di socio, in pregiudizio sia dell’interesse della società che del ricorrente.

2.

Non concesso il sequestro inaudita altera parte, si costituivano in data 24.1.2025 tutti i convenuti.

2.1.

La società aderiva all’impostazione difensiva della parte ricorrente;

il aveva manifestato la propria volontà di esercitare la prelazione ed il aveva subordinato l’acquisto a termini per il pagamento difformi da quelli previsti nello statuto;

la cessione dal *** al era stato conclusa a condizioni diverse da quelle di cui alla denuntiatio poiché il prezzo di vendita non risultava essere stato incassato;

richiamava poi il contenuto del dal ex art. 2476 co. 2 c.p.c. per accedere alla documentazione societaria in virtù della propria partecipazione.

2.2.

, richiamato il tenore delle comunicazioni intercorse tra settembre ed ottobre 2024 con il ricorrente, contestava che nel caso di specie la prelazione fosse stata esercitata, attesa la mancanza di disponibilità del a corrispondere il prezzo che era stato concordato con il la cessione si era quindi formalizzata con quest’ultimo ed il corrispettivo regolarmente incassato.

Eccepiva in via preliminare l’incompetenza del Tribunale adito in ragione della previsione statutaria, che rimetteva qualsiasi controversia ad un arbitro ( art. 20 );

contestava che sussistesse strumentalità tra il provvedimento richiesto e le domande promosse.

In ordine, infine al periculum ne contestava la generica prospettazione, osservando che la partecipazione, di minoranza, non era suscettibile di incidere in modo significativo sulla gestione sociale.

2.3.

Di affine tenore le difese del che ripercorreva le fasi della vicenda, osservando che nessuna prelazione era stata esercitata dal come constatato in occasione dell’appuntamento dinanzi al Notaio;

la partecipazione del RAGIONE_SOCIALE era stata ceduta al che assunta la qualità di socio, sottoscriveva anche l’aumento di capitale della società, sebbene la gli avesse precisato di non prestare alcuna acquiescenza né accettazione all’acquisto.

Sentite le parti, il Tribunale riservava la decisione.

3.

Occorre, preliminarmente, esaminare l’eccezione di incompetenza a favore dell’arbitro, che il convenuto estende anche alla fase cautelare.

La circostanza che il provvedimento cautelare possa essere caducato dalla decisione arbitrale, non appare argomento dirimente, tenuto conto che l’azione intrapresa è preordinata ad assicurare una funzione “conservativa“ di beni di cui è controverso il possesso o la proprietà, sia che la decisione circa la loro spettanza o titolarità sia rimessa all’arbitro o al giudice ordinario.

In entrambi i casi, la custodia a cui è finalizzato il sequestro, esplica la sua funzione di preservare le pretese delle parti, indipendentemente dalla competenza a decidere circa il diritto controverso.

Quanto alla valenza della previsione di cui all’art. 818 c.p.c., introdotto dalla recente modifica del codice di rito, la sua applicazione diretta alla vicenda dedotta in giudizio non appare praticabile, sotto diversi profili.

’art. 818 c.p.c. consente alle parti di attribuire agli arbitri anche la competenza di emettere provvedimenti cautelari, ma sulla base di una convenzione scritta anteriore all’instaurazione del giudizio;

peraltro è la stessa previsione del secondo comma della norma a confermare, in via ordinaria, la competenza del giudice ordinario, individuato secondo le regole di cui all’art. 669 quinques c.p.c., e ciò quando ancora non vi è accettazione da parte dell’arbitro unico o quando non è stato ancora costituito il collegio arbitrale, come nel caso di specie.

L’estensione, agli arbitri, della competenza in materia cautelare, costituisce quindi facoltà riconosciuta alle parti, che non esclude però in via ordinaria l’accesso alla giurisdizione.

4. Parimenti da respingere le censure circa l’assenza di strumentalità dell’azione promossa.

Parte ricorrente ha rappresentato di avere positivamente esercitato il proprio diritto di prelazione e di avere quindi acquistato la partecipazione prima ancora che venisse ceduta al prospettazione principale dedotta in giudizio è quindi quella secondo cui la cessione RAGIONE_SOCIALE avrebbe integrato gli estremi di un acquisto a non domino.

Peraltro, anche nelle difese subordinate, il ricorrente ha contestato la validità dell’acquisto del che sarebbe stata concluso a fronte della violazione delle previsioni statutarie che garantivano al ricorrente il diritto di esercitare la prelazione.

Così delineati i termini del giudizio e il relativo petitum, il sequestro giudiziario delle partecipazioni cedute appare astrattamente rimedio cautelare coerente con il risultato a cui la stessa azione tende, quello di provvedere alla custodia e conservazione delle partecipazioni, che si assumono non validamente trasferite.

5. Prima di passare all’esame del fumus boni iuris, appare necessaria una breve premessa in ordine alla prelazione statutaria invocata dal i convenuti contestano al ricorrente di avere esercitato il diritto con modalità non corrette e quindi inefficaci, aggiungendo ancora che le conseguenze dell’azione intrapresa non attribuirebbero comunque al socio pretermesso alcun diritto di riscatto;

l’azione promossa sarebbe quindi priva di una effettiva utilità, perché al più il contratto di cessione concluso in spregio alla prelazione sarebbe inefficace solo verso la società.

Va quindi osservato che la prelazione contenuta nello statuto, secondo costante e condivisibile giurisprudenza, ha efficacia reale e la sua violazione comporta l’inopponibilità sia verso la società, ma anche verso il socio titolare del diritto ( “L’art. 2479

cod. civ., nel testo anteriore al d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, non prevede un diritto di prelazione ma consente il relativo patto, così che la violazione della clausola statutaria contenente un patto di prelazione comporta l’inopponibilità, nei confronti della società e dei soci titolari del diritto di prelazione, della cessione della partecipazione sociale, nonché l’obbligo di risarcire il danno eventualmente prodotto, alla stregua delle norme generali sull’inadempimento delle obbligazioni, e non anche il diritto potestativo di riscattare la partecipazione nei confronti dell’acquirente, che non integra un rimedio generale in caso di violazioni di obbligazioni contrattuali, ma solo una forma di tutela specificamente apprestata dalla legge e conformativa dei diritti di prelazione, previsti per legge, spettante ai relativi titolari. ” C.Cass. 12370/2014; negli stessi termini C.Cass. 24559/15).

L’inefficacia che quindi deriverebbe dalla violazione della prelazione, non attribuirebbe al socio un diritto di riscatto o retratto, previsto solo in casi di prelazione legale, ma al più un diritto risarcitorio;

da tali premesse, secondo i convenuti, ne deriverebbe l’assenza di una evidente controversia sulla proprietà delle partecipazioni.

La tesi, concentrandosi sugli esiti dell’eventuale giudizio, pare però trascurare la portata della natura reale che connota la prelazione contenuta nello statuto che comporta, nel caso di sua violazione, conseguenze in termini di inefficacia dell’atto dispositivo, estese non solo alla società, ma anche al socio titolare del diritto violato ed anche al terzo acquirente, e ciò in ragione delle esigenze di natura organizzativa dell’assetto sociale che la prelazione statutaria è preordinata a soddisfare e che non possono non riguardare anche il terzo che intende entrare a fare parte della compagine societaria : “ La clausola di prelazione di acquisto di quote sociali contenuta in un patto parasociale non è incompatibile con analoga clausola di prelazione statutaria (nella specie avente un oggetto più limitato, riguardando i soli atti di trasferimento a titolo oneroso e non anche quelli a titolo gratuito), atteso che, mentre la prelazione convenzionale ha esclusivamente effetti obbligatori tra le parti e la sua eventuale violazione, comportando unicamente un obbligo di risarcimento del danno in capo al soggetto inadempiente, non pone in discussione il corretto funzionamento dell’organizzazione sociale o la formazione del capitale, la prelazione statutaria ha efficacia reale e, in caso di violazione, è opponibile anche al terzo acquirente. ” C.Cass.12956/2016;

“ Il patto di prelazione inserito nello statuto di una società di capitali ed avente ad oggetto l’acquisto delle azioni sociali, poiché è preordinato a garantire un particolare assetto proprietario, ha efficacia reale e, in caso di violazione, è opponibile anche al terzo acquirente. C.Cass. 12797/2012.

Se la prelazione statutaria risponde a specifiche esigenze del gruppo sociale e concorre a disciplinare il profilo “ personale “ della società, la sua accertata violazione ha quindi conseguenze anche sull’acquisto del terzo e sulla stabilità della sua posizione di socio.

6. Poste tali premesse di ordine generale, occorre quindi esaminare le pretese di parte ricorrente, sulla scorta del tenore degli atti prodotti.

Assume in via principale il di avere esercitato la prelazione e di aver quindi acquistato la partecipazione;

il trasferimento, reale, del bene si sarebbe realizzato in virtù dell’ordinario meccanismo di conoscenza dell’accettazione manifestata da chi aveva ricevuto l’offerta;

nel caso di specie vi sarebbe quindi stato pieno ed efficace incontro di volontà, con effetto traslativo del bene.

La tesi però non persuade e non appare coerente con il tenore delle comunicazioni intercorse tra il ed il a fronte della denuntiatio trasmessa il lungi dall’esprimere la propria accettazione alle condizioni di cessione esposte, formulava obbiezioni sull’ammontare del prezzo ( €. 100.000,00 ) considerato irragionevole, nonché sulla complessiva serietà delle trattative intraprese dal con il anche in previsione del prossimo aumento di capitale che avrebbe interessato la società.

Pur ribadendo la propria intenzione di esercitare il diritto di prelazione, la risposta del accompagnava a considerazioni che paiono smentire una piena adesione alle condizioni poste nella denuntiatio;

è lo stesso ricorrente ad affermare, a fronte delle perplessità esposte in ordine alla complessiva serietà e validità dell’affare, che la “comunicazione di invito ad esercitare la prelazione deve ritenersi superata o da riformulare in vista dell’imminente aumento di capitale.

” A tale comunicazione seguiva la risposta del *** con l’invito a comparire dinanzi al Notaio, a cui inviava un proprio rappresentante.

Appare quindi assai dubbio che il tenore delle suddette comunicazioni consenta di affermare il perfezionamento di un negozio traslativo, conseguente al positivo esercizio della prelazione statutaria, posto che almeno su un elemento fondamentale del negozio, il prezzo, non si registrava alcuna convergenza tra le parti.

Sotto altro profilo, come correttamente colto dalla difesa dei convenuti, è lo stesso Tribunale in sede di giudizio cautelare promosso dal ad escludere la validità della denuntiatio, ritenendola carente sotto il profilo delle specifiche modalità di pagamento del prezzo.

Poiché tale indicazione costituiva un requisito espressamente contenuto nella previsione statutaria, a garanzia della correttezza e buona fede delle trattative e funzionale a scongiurare intenti speculativi, quelli che il ha paventato nelle proprie difese, la sua omissione rendeva la denuntiatio incompleta e quindi improduttiva degli effetti a cui era deputata rispetto al corretto esercizio del diritto di prelazione da parte del socio destinatario.

Parimenti poco convincente la tesi di un impegno a concludere la cessione delle quote, assimilabile ad un negozio preliminare, a cui poteva quindi accedere una pronuncia ex art. 2932 c.c., attesa la condotta inadempiente del ***.

Anche tale prospettazione ( punto ii del ricorso ) si espone alla critica dell’assenza di un accordo preliminare completo degli elementi essenziali del futuro contratto;

di fatto sul prezzo della cessione, la posizione del non era in linea con le pretese del ***.

8. Diverse considerazioni si impongono invece rispetto alla tesi che ruota intorno alle norme statutarie previste sulla prelazione, che il assume essere state violate dalla condotta del *** ( punto iii del ricorso).

I documenti prodotti confermano l’interesse del ricorrente all’acquisto della partecipazione del convenuto;

la richiesta di chiarimenti contenuta nella pec del 24.9.2024 non contiene alcuna rinuncia al diritto di prelazione e si pone quale legittima istanza diretta ad ottenere ulteriori elementi di valutazione circa la correttezza dell’operazione, fra cui le modalità di pagamento del prezzo, che costituiva non un’irrilevante curiosità, ma al contrario specifica condizione della denuntiatio, posta per esigenze di intuibile trasparenza;

appare quindi assai singolare che il non abbia ritenuto doveroso fornire al socio chiarimenti, almeno sulle modalità del pagamento, come richiesto e come imposto dallo stesso Statuto.

Parimenti poco convincente la tesi che il non abbia efficacemente esercitato i propri diritti nel termine statutario ( 15 gg. );

la richiesta di ottenere chiarimenti a fronte di un’offerta incompleta, costituiva un diritto e imponeva alla controparte di farsi parte diligente in merito.

Va poi comunque osservato che era lo stesso COGNOME, pur mantenendo riserbo sull’operazione ed anzi escludendo esplicitamente di essere tenuto a fornire al ricorrente ulteriori elementi sull’offerta ( “ Se l’acquirente non fosse seriamente intenzionato ad acquistare semplicemente non darebbe seguito all’acquisto, e in tal caso la mia offerta in prelazione, se da te non accolta, non avrebbe seguito.

Null’altro devo ne posso materialmente fornirti per comprovare l’offerta.

”) ad invitare il ricorrente dinanzi al Notaio l’8.10.2024 per esercitare la prelazione, circostanza che quindi esclude che il convenuto ritenesse il socio decaduto dal termine.

Di non scarso rilievo appare infine la circostanza che, esercitata la prelazione, il poteva usufruire del termine non inferiore a 120 gg. per pagare il prezzo del trasferimento delle quote, come previsto dall’art. 6 dello Statuto.

Ritiene il Tribunale, seppure sulla scorta di una delibazione necessariamente sommaria degli atti, al convenuto, che invece aveva l’onere, secondo buona fede e correttezza, di fornire;

la comunicazione del ***, anche integrata del successivo invito a comparire dinanzi al Notaio, peraltro accompagnata dalla pretesa di ottenere il prezzo della cessione in un termine diverso da quello statutariamente previsto, non integrava affatto una valida offerta e quindi non vincolava neppure il ad attenersi a condizioni contrattuali imposte, non discutibili e contrarie al tenore dello Statuto.

Da qui il sospetto, obiettivamente fondato, che l’operazione avesse fini diversi, che la cessione fosse simulata ed il prezzo delle quote, di cui peraltro non è stata offerta alcuna prova circa il suo materiale incasso, di fatto non fosse stato versato.

Quanto alla posizione del può affermarsi che il suo acquisto è avvenuto a fronte di un diritto di prelazione, in capo al socio di maggioranza, che le risultanze documentali consentono di affermare come non rispettato.

Sulla buona fede e quindi sulla stabilità del suo acquisto, sarà il merito a fare chiarezza;

va peraltro osservato che le verifiche preliminari del Notaio non appaiono dirimenti rispetto all’atteggiamento dell’acquirente, tenuto a conoscere lo Statuto della società e comunque presente in occasione dell’atto di acquisto, nel corso del quale compariva anche il rappresentante del che rivendicava la prelazione.

7. Quanto, infine, al periculum in mora,

il sequestro come già sopra illustrato risponde ad opportune finalità conservative dei beni e, nell’ipotesi di quote sociali, soddisfa anche l’esigenza di tutelare la società, interessata in modo diretto dalla controversia circa il trasferimento delle quote e la titolarità effettiva delle stesse;

il sequestro e la custodia ad un terzo garantisce quindi anche la funzionalità della società e la sua regolare gestione, a maggior ragione nell’ipotesi concreta di due soli soci, i cui rapporti appaiono già fortemente conflittuali.

Quanto al fatto che si tratti di una partecipazione di minoranza, comunque salvaguardata dalla prelazione, si tratta di considerazioni corrette, ma non tali da annullare il rischio che nel tempo occorrente per la decisione di merito le quote siano nuovamente trasferite o che la gestione della partecipazione lasciata in capo al si riveli nociva per la Le spese della fase cautelare sono rimesse al merito.

Accoglie il ricorso e per l’effetto dispone il sequestro giudiziario del 33,3 % del capitale sociale di con sede in Carmagnola Piemonte ( CN) INDIRIZZO CF ), acquistate da in data 6.10.2024 ( Rogito Notaio Rep. in qualità di Custode Giudiziario il Dott. con studio in Torino, INDIRIZZO conferendogli l’incarico di custodire i beni fino a diversa disposizione dell’autorità giudiziaria e di restituirli alla parte che risulterà averne diritto;

Invita il custode nominato a:

1) far iscrivere la propria nomina a R.I.;

2) esercitare i poteri di controllo del socio previsti dall’art. 2476 c.c., chiedendo all’amministratore notizia degli affari sociali e consultando i documenti relativi all’amministrazione ritenuti rilevanti;

3) partecipare alle assemblee ordinarie e straordinarie, esercitando il diritto di voto al fine di conservare l’integrità del patrimonio e la continuità aziendale;

4) esercitare in generale tutti gli altri poteri di socio al fine di conservare l’integrità del patrimonio e la continuità aziendale;

ASSEGNA termine di 8 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento alla parte ricorrente per la notificazione.

Spese al definitivo Si comunichi alle parti.

Così deciso in Torino, 12 febbraio 2025

Il Giudice dott. NOME COGNOME

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

Desideri approfondire l'argomento ed avere una consulenza legale?

Prenota un appuntamento. La consultazione può avvenire in studio a Milano, Pesaro, Benevento, oppure in videoconferenza / conference call e si svolge in tre fasi.

Prima dell'appuntamento: analisi del caso prospettato. Si tratta della fase più delicata, perché dalla esatta comprensione del caso sottoposto dipendono il corretto inquadramento giuridico dello stesso, la ricerca del materiale e la soluzione finale.

Durante l’appuntamento: disponibilità all’ascolto e capacità a tenere distinti i dati essenziali del caso dalle componenti psicologiche ed emozionali.

Al termine dell’appuntamento: ti verranno forniti gli elementi di valutazione necessari e i suggerimenti opportuni al fine di porre in essere azioni consapevoli a seguito di un apprezzamento riflessivo di rischi e vantaggi. Il contenuto della prestazione di consulenza stragiudiziale comprende, difatti, il preciso dovere di informare compiutamente il cliente di ogni rischio di causa. A detto obbligo di informazione, si accompagnano specifici doveri di dissuasione e di sollecitazione.

Articoli correlati