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Sequestro giudiziario cambiali accordo transattivo non perfezionato

Il sequestro giudiziario è concesso in caso di controversia sulla proprietà o il possesso di beni. I requisiti sono: la dimostrazione, anche sommaria, del diritto alla restituzione (fumus boni iuris) e la necessità di custodia o gestione temporanea del bene (periculum in mora).

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Pubblicato il 9 marzo 2025 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO PRIMA SEZIONE CIVILE NRG 22726/2024 – EDIL – COGNOME

Il giudice dr.ssa NOME COGNOME sciogliendo la riserva assunta nel processo in intestazione;

ha pronunciato la presente

ORDINANZA N._R.G._00022726_2024 DEL_11_02_2025 PUBBLICATA_IL_11_02_2025

1. Con ricorso ex art. 670 n. 1 Cpc, la ha chiesto disporsi il sequestro giudiziario di venticinque cambiali, emesse dalla stessa in data 16/09/2024 e consegnate in pari data a NOME COGNOME, così come previsto nella proposta di accordo transattivo di cui alla missiva del 13/09/2024 (cfr. doc. 5 fasc. ric.).

In ordine al fumus boni iuris, parte ricorrente ha sostenuto di avere diritto alla restituzione delle cambiali essendo state rilasciate a NOME COGNOME in funzione di un accordo transattivo non perfezionatosi, avendo “NOME COGNOME con il proprio difensore … deciso di proseguire il giudizio dichiarando di ritenere non concluso l’accordo” (cfr. ric. p. 6).

Circa il periculum in mora, la ricorrente ha evidenziato che NOME COGNOME ha già messo all’incasso la prima cambiale, con scadenza al 30/10/2024

(cfr. doc. 10 fasc. ric.), e, se portasse all’incasso le ulteriori cambiali, ciò determinerebbe il pericolo per (legale rappresentante della ) di subire protesti.

Ciò premesso la ricorrente ha preannunciato domanda di merito “nei confronti di NOME COGNOME al fin di accertare la piena proprietà dei titoli cambiari emessi e di tutti i danni subiti a seguito della messa in pagamento dei predetti titoli” (cfr.

ric. p. 7).

Instaurato il contraddittorio (stante la ritenuta insussistenza dei presupposti per l’emissione del richiesto decreto inaudita altera parte – cfr. decreto 30/12/2024), NOME COGNOME nonostante la regolarità della notifica (effettuata via pec il 7/01/2025), non si è costituito.

2.

In punto di diritto, va premesso che, ai sensi dell’art. 670 n. 1 Cpc, il sequestro in presenza di una controversia sulla proprietà o il possesso di beni quando è opportuno provvedere alla loro custodia o gestione temporanea.

Il primo requisito richiesto ai fini della concessione del sequestro giudiziario è, dunque, la sussistenza di una controversia (insorta o in procinto di insorgere) tra le parti sulla proprietà o sul possesso dei beni che si intendono sequestrare.

Con la precisazione che, ai fini della concessione del sequestro ex art. 670 n. 1 Cpc, si configura una controversia sulla proprietà o sul possesso non solo in caso di esperimento, attuale o preventivo, di una delle tipiche azioni di rivendicazione, di reintegrazione o di manutenzione, ma anche nel caso in cui venga proposta o prospettata un’azione personale tendente ad ottenere una statuizione di condanna alla restituzione o al rilascio di una cosa a qualsiasi titolo pervenuta nella disponibilità di altri. Inoltre, sotto il profilo del fumus boni iuris, ai fini della concessione del sequestro giudiziario, è necessario che il ricorrente dimostri, quantomeno sommariamente, la sussistenza del proprio diritto ad ottenere la restituzione del bene all’esito del giudizio di merito.

Non è, dunque, sufficiente la sussistenza di una controversia sulla proprietà o sul possesso, ma si impone una sia pur sommaria valutazione in ordine alla fondatezza della pretesa restitutoria (cfr. Cass. 3831/1982).

Infine, il requisito del periculum in mora è tipico ed è costituito dall’opportunità di provvedere alla custodia o alla gestione temporanea del bene controverso.

3. Nel caso di specie, la ha prospettato l’esperimento di un’azione volta ad ottenere la restituzione dei titoli cambiari consegnati a NOME COGNOME avendo costui deciso “di ritenere non concluso l’accordo” transattivo, in funzione del quale le cambiali gli erano state consegnate, “e di proseguire il giudizio” (cfr. ric. p. 6) pendente tra le parti (Trib. Torino Nrg.

21364/2023).

Ritiene il Tribunale che, in relazione all’azione prospettata dalla ricorrente, sussista il requisito del fumus boni iuris, atteso che:

– con la missiva del 13/09/2024, la ha proposto a NOME COGNOME di definire la vertenza tra loro in corso (Trib. Torino Nrg.

21364/2023) dietro corresponsione, in favore di quest’ultimo, di € 29.000,00 oltre € 2.000,00 di spese legali, da pagarsi mediante “un piano rateale di 25 mesi tramite effetti cambiari … a far data dal 30 ottobre 2024 – con importi per 12 mesi a 1.000,00 euro e per 13 mesi da 1.500,00 euro.

Gli effetti cambiari … saranno consegnati entro il 16 settembre 2024” (cfr. doc. 5 fasc. ric.);

e i rispettivi difensori raggiunto un’intesa in ordine alle spese di lite e alla solidarietà professionale (cfr. doc. 7 fasc. ric.), sicché il giudizio Nrg.

21364/2023 è proseguito ed è stato definito con la sentenza Trib.

Torino n. 123/2025 (prodotta dalla ricorrente all’udienza 22/01/2025);

– il mancato perfezionamento dell’accordo transattivo in funzione del quale erano state emesse le cambiali giustifica la pretesa restitutoria della ricorrente.

Sussiste altresì il requisito del periculum in mora, costituito dall’opportunità di provvedere alla custodia delle cambiali di cui è controversa la proprietà, stante il rischio di presentazione all’incasso delle stesse, come peraltro già verificatosi (cfr. doc. 10 fasc. ric.).

Si ritiene, pertanto, che debba essere autorizzato il sequestro giudiziario delle venticinque cambiali emesse dalla in favore di NOME COGNOME in data 16/09/2024 (cfr.

doc. 5 fasc. ric.).

Ai sensi dell’art. 676 Cpc, si nomina custode il dr. 3. Si riserva all’esito del giudizio di merito la decisione sulle spese di lite.

PQM

visti gli artt. 670 n. 1, 669 sexies, 669 octies Cpc, AUTORIZZA il sequestro giudiziario delle cambiali emesse dalla favore di NOME COGNOME in data 16/09/2024 di cui al doc. 5 fasc. ric.;

nomina custode delle summenzionate cambiali il dr. fissa il termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per l’inizio del giudizio di merito.

Si comunichi anche al custode.

Torino, 11 febbraio 2025.

Il Giudice dr.ssa NOME COGNOME

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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