REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI L’AQUILA
composta dai seguenti magistrati:
ha pronunciato la seguente
SENTENZA n. 209/2020 pubblicata il 05/02/2020
nella causa civile in II grado iscritta al n° del Ruolo generale dell’anno 2014, promossa da:
XXX (), rappresentata e difesa dagli Avv.ti in virtù di procura a margine dell’atto di appello ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultima in;
– appellante –
CONTRO
YYY, ZZZ e KKK, rappresentati e difesi dall’Avv. in virtù di procura a margine dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado ed elettivamente domiciliati nel suo studio in;
– appellati ed appellanti incidentali – OGGETTO: appello avverso la sentenza n. /14 del Tribunale di Avezzano, depositata il 26.2.2014.
CONCLUSIONI
Per l’appellante:
Voglia l’Ecc.ma Corte di Appello de l’Aquila, contrariis reiectis ed in parziale riforma della sentenza n. /14 emessa dal Tribunale di Avezzano in data 26.2.2014, così provvedere:
1)dichiarare ammissibile e procedibile il presente appello avverso la sentenza di primo grado n./14;
2)come dalle risultanze in atti e dalla CTU, dichiarare che la legnaia –magazzino di mq.17 è di proprietà dell’appellante XXX , ordinando al competente Conservatore dei Registri immobiliari la trascrizione dell’emananda sentenza; 3) ancora come dalle risultanze in atti e dalla CTU condannare le controparti appellate – in solido tra loro- al risarcimento dei danni in favore dell’appellante XXX, per perdita dell’affare di vendita per effetto del giudizio di primo grado incardinato dagli odierni appellati, con pagamento dell’importo di €58.665,29 oltre rivalutazione monetaria ed interessi come calcolati dal CTU sino all’effettivo soddisfo;
4)Vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio e sentenza esecutiva ex lege.
Per gli appellati- appellanti incidentali:
-rigetto dell’appello proposto da XXX perché infondato in punto di fatto e di diritto;
-in accoglimento dell’appello incidentale relativamente ai punto A), B) e C) della comparsa di costituzione , si conclude chiedendo che in parziale riforma dell’impugnata sentenza voglia la Corte di Appello di L’Aquila accogliere le relative domande proposte da YYY, ZZZ e KKK e per l’effetto:
A) riconoscere a favore del locale legnaia oggetto di causa ed a carico della particella fg. una servitù di passaggio per destinazione del (buon) padre di famiglia, previa individuazione del suo percorso lungo il lato del terreno a confine con lo stesso locale legnaia, autorizzando, se necessario, anche i lavori di sistemazione del tratto di passaggio occorrente per raggiungere l’accesso del locale oggetto di causa; B) condannare XXX a risarcire tutti i danni agli stessi derivati per i motivi meglio descritti nell’atto di costituzione, quantificati in €8.000,00 salvo migliore valutazione all’esito e con interessi e rivalutazione sino al saldo;
C) Condannare XXX al pagamento delle spese del primo grado di giudizio.
In via istruttoria si chiede che la Corte voglia disporre un’integrazione della CTU relativamente ai punti meglio descritti nella parte espositiva della comparsa di risposta, con riferimento al quesito n.6 totalmente disatteso e perché siano forniti chiarimenti ed integrazioni relativamente ai quesiti n.3, 4 e 5 sulla base delle motivazioni riportate nei precedenti scritti difensivi e più in particolare evidenziati nella relazione svolta dal CTP Dott..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.La sentenza impugnata ha accolto la domanda proposta da YYY, ZZZ e KKK (volta ad ottenere declaratoria della proprietà in capo ad essi del locale legnaia confinante su due lati con la particella e per un lato con la part. ex) e la domanda di regolamento dei confini avanzata in via riconvenzionale dalla convenuta, rigettando tanto le ulteriori richieste formulate dagli attori ( di riconoscimento di servitù di passaggio per accedere al locale legnaia e di risarcimento danni per abbattimento di porzione di un muro di recinzione e taglio di alberi posti entro la loro proprietà o al confine) quanto le ulteriori domande formulate dalla convenuta (volte ad ottenere a sua volta declaratoria della sua esclusiva proprietà del locale legnaia, in quanto ricadente all’interno del terreno assegnatole in forza di divisione giudiziale o per essere edificata sullo stesso terreno ed il risarcimento del danno dipeso dalla mancata conclusione del contratto di vendita del terreno per il quale aveva stipulato preliminare, a causa dell’iniziativa giudiziaria intrapresa dagli attori) , con compensazione integrale delle spese di lite.
La ragione della decisione esplicitata in motivazione è consistita nella valutazione del titolo, costituito dalla sentenza di divisione, a tenore del quale la legnaia era da ritenersi attribuita agli assegnatari del lotto a), attori attuali appellati, in quanto costituente annesso del fabbricato ricompreso nella quota loro attribuita in sede di estrazione a sorte e, per il resto, nel difetto di prova tanto di opere visibili e permanenti dalle quali risultasse il rapporto di servitù tra i due fondi quanto della proprietà degli alberi e del muro. Quanto all’azione di regolamento dei confini proposta dalla convenuta si è dato atto della bontà delle risultanze peritali, che in difetto di ulteriori dati utili aveva fatto riferimento ai dati catastati ricostruendo gli stessi come da schema di rilievo in atti. 2.L’appellante ha censurato la sentenza deducendo:
– il vizio di falsa, errata ed illogica applicazione ed interpretazione dell’art. 949 c.c. nella parte in cui, ingiustificatamente ritenendo attenuato l’onere probatorio posto a carico degli attori che asseritamente avevano agito in negatoria servitutis, non aveva correttamente valutato il titolo costitutivo del diritto di proprietà dell’appellante, già attrice in riconvenzionale, costituito dalla sentenza di divisione n./2006 dalla quale inequivocabilmente emergeva la appartenenza a sé del locale legnaia, in quanto assegnataria della quota c) e riconoscendo il diritto di proprietà degli attori malgrado la differente situazione di fatto emergesse sia dalla CTU sul progetto di divisione fatto proprio in tale sentenza e dal verbale di sorteggio del Notaio delegato (giungendosi altrimenti ad una sperequazione del valore delle rispettive quote) senza che gli appellati avessero sollevato contestazioni sul progetto o impugnato la sentenza , sia dalla CTU disposta nel presente giudizio, sia dal riscontro che la quota assegnata ad essa appellante , una volta determinati i confini della particella con quelle assegnate agli appellanti, ricomprendeva al suo interno anche la legnaia, sia dal dato di fatto che detto locale non era annesso al fabbricato assegnato agli attori ed era posizionato ad una quota inferiore, con un dislivello di diversi metri. -l’erroneo omesso riconoscimento del danno subito dall’appellante (nei limiti quantitativi accertati dal CTU officiato in primo grado) a causa dell’improvvida azione giudiziaria intrapresa dagli appellati a seguito della quale era sfumata la vendita del terreno, a vocazione edificatoria residenziale , già consacrata in preliminare di vendita, poi risolto, per evitare maggiori danni.
3.Gli appellati nel contestare dettagliatamente i motivi di appello hanno proposto appello incidentale avverso:
– la statuizione di rigetto della domanda volta alla costituzione di servitù per destinazione del padre di famiglia , in quanto non poteva dirsi ricorrente l’affermato difetto probatorio, risultando dalla stessa CTU –fotografie e allegato m – l’esistenza di opere stabilmente destinate all’esercizio della servitù della quale si invocava il riconoscimento in favore del loro fondo per destinazione del padre di famiglia ed in particolare della scala in gradoni di pietra che conduce dalla quota superiore a quella inferiore del terreno e posta al confine con il locale seminterrato che ha accesso nella zona di terreno sita a quota inferiore, senza peraltro che si fosse dato accesso alle integrazioni e chiarimenti da parte del CTU, come da richieste dagli attori , volte ad identificare compiutamente la sua ubicazione e l’ulteriore tratto di passaggio fino alla porta di accesso alla legnaia, richieste istruttorie che si reiteravano nel presente grado di giudizio;
-la statuizione di rigetto della domanda risarcitoria per i danni conseguenti al taglio di alberi lungo ed all’interno del confine tra la particella ed il viale di accesso al fabbricato *** loro assegnato nonché di quelli derivati dalla necessità di assicurare la tenuta della scarpata di contenimento del viale , pure a seguito dell’abbattimento di un muro perimetrale, anch’essa fondata sul dedotto difetto probatorio, senza considerare che sicuramente era emerso dalla espletata CTU che almeno parte degli alberi tagliati dalla convenuta appellante erano collocati sul confine o all’interno della proprietà assegnata agli attori e ciò malgrado il tecnico aveva omesso di riferire in ordine al danno conseguente ed a tutti quelli ulteriori dipesi dall’indebolimento della scarpata e dal deprezzamento del valore della villa. -la statuizione di compensazione integrale delle spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza reciproca, senza considerare che unica soccombente per aver patito il rigetto delle proprie domande riconvenzionali era proprio la convenuta attuale appellante e dovendo, al più modularsi con una compensazione parziale il carico delle spese.
All’udienza del 27.11.2019 la causa è stata trattenuta a decisione con concessione dei termini per il deposito delle memorie conclusionali, ridotto il primo a gg. 20.
L’appello principale è infondato e va pertanto rigettato.
Pacifico che il comune titolo allegato dalle parti a fondamento del riconoscimento del proprio asserito reciproco diritto di proprietà sul locale legnaia è l’atto di divisione consacrato nella sentenza n. /06 che ha disposto darsi corso all’estrazione a sorte delle quote individuate dal CTU nel progetto divisionale n. 3 a dimostrazione del fatto che il locale legnaia sia stato ritenuto pertinenza del fabbricato “***” ricompresa nella quota assegnata agli attori, vi è il dato dirimente che nell’identificazione del fabbricato il CTU (il cui progetto contiene l’ipotesi 3 con il quale si ricomprende nella quota A tale fabbricato) accorpa tale locale, come annesso, allo stesso fabbricato (pag.16 del progetto di divisione) e- quel che è più- nella individuazione del valore del fabbricato nel suo complesso considera proprio quei mq.17,20 che compongono tale locale(pag.17).
E’ dunque chiaro che il progetto di divisione fatto proprio nella sentenza sopra indicata, ha ricompreso nella quota A) assegnata agli attori anche detto locale, espressamente computato pure ai fini della determinazione del valore di uno dei beni (***) che la compone.
Né argomenti di segno contrario possono evincersi dalla individuazione della quota assegnata alla convenuta che, di contro, comprende solo il terreno (per mq.924) insistente sulla particella senza alcuna ulteriore specificazione (cfr.pag. 110 del progetto di divisione e pag. 24 del verbale di estrazione a sorte dei beni).
E’ dunque chiaro ed evidente risultando dallo stesso titolo, che entrambe le parti pongono a fondamento delle rispettive pretese dominicali sul bene (da ciò l’irrilevanza della prova diabolica della proprietà, fermo restando che correttamente l’azione esercitata è stata qualificata come negatoria servitutis, in considerazione della dedotta ricorrenza di molestie di diritto realizzate attraverso le pretese giuridiche rivendicate sul bene assegnato alla convenuta, di cui era stata prevista la vendita) che il locale legnaia sia stato considerato come annesso al fabbricato e computato nella quota A) ai fini divisionali.
Peraltro la stessa conformazione dei luoghi visibile dalle foto in atti restituisce l’immagine di un locale seminterrato la cui parte superiore costituisce una specie di terrazzo con affaccio sulla quota inferiore che ingloba la struttura nel suo complesso proprio al fabbricato e tanto giustifica la ricorrenza del rapporto di pertinenzialità tra le due porzioni immobiliari che ha indotto il CTU a valutarle quale bene unico, facente parte della quota A).
A diversa valutazione non induce quanto affermato dal CTU nominato nel presente procedimento laddove senza che ciò sia oggetto di contestazione , afferma che anche nei limiti dei confini dallo stesso ricostruiti, il suddetto annesso insista sulla particella, evenienza neppure oggetto di contestazione, posto che solo i terreni ivi insistenti sono stati assegnati all’appellata.
Ovviamente dall’accoglimento della domanda attorea è conseguito il rigetto non solo dell’omologa domanda proposta dalla convenuta, ma anche di quella risarcitoria, fondata sulla perdita di occasione della vendita dell’area di cui la convenuta era divenuta assegnataria, a causa della azione giudiziaria, asseritamente pretestuosa ed infondata, intrapresa dagli attori con il presente procedimento, che invece si è rivelata fondata.
Passando all’esame delle doglianze proposte con l’appello incidentale ritiene la Corte di dover disattendere la censura volta a contestare l’ omesso riconoscimento della esistenza di servitù per destinazione del padre di famiglia.
Contrariamente a quanto assunto sul punto dagli appellanti incidentali la CTU ha dato conto esattamente (corredandola con foto e con allegato grafico) della esistenza ed allocazione della scala che dipartendosi dalla parte superiore conduce alla quota inferiore di terreno in cui è posizionato l’ingresso al locale legnaia.
Nondimeno proprio dalla allegata planimetria (ma anche dalle foto allegate) si evidenzia come la stessa termini a lato del locale legnaia limitandosi a consentire la discesa nel fondo posto a quota inferiore, senza che ricorrano ulteriori altre opere visibili che delimitino un percorso sino all’ingresso del locale.
Dunque, posto che non si è richiesta la costituzione di servitù per interclusione del fondo ma il riconoscimento di servitù per destinazione del padre di famiglia, tale domanda va rigettata non ricorrendone i relativi presupposti.
Si ribadisce infatti l’ormai univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità a tenore del quale premesso che “La costituzione per destinazione del padre di famiglia è configurabile, a norma dell’art. 1061, comma 1°, c.c., solo con riguardo alle servitù apparenti, vale a dire le servitù al cui esercizio sono destinate opere visibile e permanenti” precisa che “ Il requisito dell’apparenza non consiste, peraltro, nella mera esistenza di segni visibili e di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio ma richiede altresì che queste, in quanto mezzo necessario all’esercizio della servitù medesima, siano, al contempo, un indice inequivoco del peso imposto al fondo servente, in modo da rendere manifesto che non si tratti di un’attività compiuta in via precaria e senza l’animus utendi jure servitutís ma di un onere preciso, a carattere stabile, corrispondente in via di fatto al contenuto di una determinata servitù (Cass. n. 2994 del 2004; Cass. n. 13238 del 2010; Cass. n. 24856 del 2014; Cass. n. 7004 del 2017). Non è, quindi, al riguardo sufficiente l’esistenza di una strada o di un percorso idonei allo scopo, essenziale viceversa essendo che essi mostrino di essere stati posti in essere al preciso fine di dare accesso attraverso il fondo preteso servente a quello preteso dominante, e, pertanto, un quid pluris che dimostri la loro specifica destinazione all’esercizio della servitù (Cass. n. 7004 del 2017; Cass. n. 24856 del 2014, in motiv.; Cass. n. 13238 del 2010), destinazione non rinvenibile, nel caso di specie in cui le opere visibili, ossia le scale, si limitano a superare il dislivello tra i due fondi, originariamente unico, senza condurre univocamente all’ingresso della legnaia.
Né una diversa situazione di fatto rispetto a quella rappresentata dal CTU risulta allegata o dimostrata dagli appellanti incidentali (che anche nelle note critiche del proprio CTP si lamentano solo della mancata indicazione delle particelle su cui insistono le scalette e della omessa individuazione del percorso più idoneo a raggiungere la legnaia) .
Viceversa, anche alla luce della effettuata rideterminazione dei confini tra le rispettive proprietà delle parti, merita accoglimento la domanda di risarcimento del danno proposta dagli appellanti incidentali, seppur limitatamente al taglio di quegli alberi i cui ceppi, come da allegato M alla CTU risultano insistenti sulla proprietà degli eredi ***, originari attori, da liquidarsi in via equitativa tenuto conto del loro numero (pari a 9) in €100,00 complessivi e già rivalutati.
Viceversa vanno escluse le ulteriori poste risarcitorie richieste per danno estetico ed ambientale (lo stato di degrado del viale di accesso alla villa e di quest’ultima è tale da rendere inverosimile la loro stessa esistenza) e quelle per un assunto ed indimostrato pericolo di collasso della strada di accesso, a causa del mancato contenimento asseritamente attuato dai pochi alberi di cui si è provveduto al taglio. Quanto alle spese di lite, mentre si ritiene ben regolamentata la loro ripartizione nel giudizio di primo grado in considerazione dell’effettiva sussistenza di soccombenza reciproca, avuto riguardo alla pluralità di domande da proposte dalle parti, in entrambi i casi solo parzialmente accolte, con conseguente rigetto dell’appello incidentale proposto sul punto, quelle relative al presente grado di giudizio, liquidate per l’intero come in dispositivo, vanno poste a carico dell’appellante principale nella misura di due terzi valutato il rigetto del suo gravame e il parziale accoglimento dell’appello incidentale proposto dalle controparti.
P.Q.M.
La Corte di Appello definitivamente pronunciando sulle rispettive impugnazioni proposte tra le parti in epigrafe indicate, così provvede: rigetta l’appello principale;
in parziale accoglimento dell’appello incidentale, rigettato per il resto, dichiara tenuta e condanna XXX al risarcimento del danno patito dagli appellanti incidentali per il taglio di albero insistenti sulla loro proprietà e la parziale demolizione del muretto che delimita la loro proprietà che liquida in complessivi € 100,00 già attualizzati, oltre interessi al tasso legale dalla data della presente decisione al soddisfo ;
-condanna XXX alla rifusione nella misura di due terzi delle spese di lite sostenute dagli appellanti incidentali che liquida per l’intero in complessivi € 8.645,00 per compensi ed € 777.00 per spese non imponibili, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
L’Aquila 28.1.2020
Il Consigliere estensore
Il Presidente
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Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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