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Servitù di passaggio, sentiero formatosi naturalmente

Servitù di passaggio, sussistenza del requisito dell’apparenza, è sufficiente anche un sentiero formatosi naturalmente per effetto del calpestio

Pubblicato il 12 November 2019 in Diritto Civile, Diritto Immobiliare, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RIETI
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 815/2019 pubbl. il 09/11/2019

nella causa civile iscritta al n. del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell’anno 2015

XXX (C.F.) elettivamente domiciliata in presso lo studio legale degli avvocati che la rappresentano e difendono come da procura in atti

attore

Contro

YYY ( C.F.) e ZZZ ( C.F.) elettivamente domiciliati in presso lo studio legale dell’avv. che li rappresenta e difende come da procura in atti

convenuti

OGGETTO: Usucapione servitù

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 31.08.2013 la sig.ra XXX conveniva in giudizio i sigg. ZZZ e YYY al fine di sentir dichiarare dal Tribunale di Rieti “ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1158 c.c. l’avvenuta usucapione della servitù di passaggio anche carraio esercitabile attraverso sulla stradina in cemento della larghezza ml Quattro ( 4) circa che grava sul fondo di proprietà dei coniugi ZZZ e YYY distinto al Nuovo Catasto Terreni del Comune di al fg. con le particelle n. e ed al Catasto fabbricati del medesimo Comune e con la particella n. e a favore del terreno censito al Nuovo catasto Terreni del Comune di alla particella sul quale la signora XXX ed i di lei danti causa hanno sempre vantato il possesso in via esclusiva da tempo immemore”

Riferiva la parte attrice di possedere per averlo ottenuto dal proprietario sig. *** in via assoluta ed esclusiva l’appezzamento di terreno censito al Catasto Terreni al foglio part. e di essere piena ed unica proprietaria del terreno a confine distinto con particella e dell’immobile ivi esistente ( foglio part. sub. ) già chiesa parrocchiale, giusto atto di acquisto del 22.07.1995. Riferiva, altresì, che i terreni di cui alle particelle n. e n. pur confinando con la strada comunale, non avevano accesso diretto per evidente ed elevato dislivello. Di conseguenza la stradina di cemento che attraversa le particelle n., n. e n. permette di giungere al terreno di cui alla particella n. e a quello contraddistinto con la particella n..

Si costituivano in giudizio i sigg. YYY e ZZZ i quali eccepivano che la sig.ra XXX occupava in modo illegittimo dal 15.06.2009 il terreno di cui al foglio part. che era di loro proprietà e che il terreno de quo era stato oggetto di rivendica tanto che il Tribunale di Rieti con sentenza n. /2014 aveva accolto la domanda formulata dagli odierni convenuti e disposto che la sig.ra XXX lasciasse il terreno ( sentenza non ancora definitiva stante la pendenza di gravame avanti alla Corte di Appello di Roma). Di conseguenza i convenuti eccepivano che la servitù di passaggio richiesta dalla attrice graverebbe su due terreni di proprietà del YYY ( e nello specifico fondo servente terreno distinto dalla particella n. e fondo dominante terreno distinto con la particella n.) . Chiedevano pertanto il rigetto della domanda formulata da parte attrice eccependo in via preliminare la carenza di interesse ad agire e la improcedibilità della domanda stessa.

Alla udienza del 8.06.2016 la sig.ra XXX formulava una proposta transattiva che tuttavia non veniva accettata dalle parti convenute e la causa veniva rinviata per il tentativo di mediazione obbligatoria che aveva esito negativo.

Alla successiva udienza veniva dato atto dell’inizio della esecuzione forzata per il rilascio del terreno distinto con la particella n. e che l’Ufficiale Giudiziario aveva constatato la interclusione del fondo di cui alla particella n. di proprietà della XXX tanto da richiedere l’intervento del giudice della esecuzione ai sensi dell’art. 609 c.p.c. Venivano chiesti i termini di cui all’art. 183 c.p.c. e depositate le rispettive memorie. Con la prima memoria ex art. 183 c.p.c. la sig.ra XXX modificava la domanda, alla luce del giudizio promosso dal sig. YYY per ottenere la reintegra nel possesso, come segue“ accertare e dichiarare ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1158 c.c. l’avvenuta usucapione della servitù di passaggio anche carraio esercitabile attraverso sulla stradina in cemento della larghezza ml Quattro ( 4) circa che grava sul fondo di proprietà dei coniugi ZZZ e YYY distinti al Nuovo Catasto Terreni del Comune di al fg. con le particelle nn. e. e ed al Catasto fabbricati del medesimo Comune e con la particella n. e a favore del terreno censito al Nuovo catasto Terreni del Comune di alla particella di proprietà della medesima XXX”.

Nel corso del giudizio venivano escussi testi ammesso e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 10.04.2019 e trattenuta in decisione con termini di legge ai sensi dell’art. 190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il presente giudizio ha per oggetto l’accertamento dell’avvenuto acquisto per usucapione della servitù di passaggio consistente in una stradina di 4 mt che, passando su proprietà confinanti, conduce alla abitazione della sig.ra XXX. Dalla documentazione allegata ai fascicoli di causa è stato possibile accertare che la odierna attrice acquistava con atto del 22.07.1995 l’immobile contraddistinto nel Nuovo Catasto al foglio part. sub dal sig. *** il quale risultava proprietario, per aver presentato domanda di condono, anche dei beni distinti con le particelle n. e. Dalla documentazione fotografica riprodotta al doc.2 del fascicolo di parte attrice si evince che, allo stato attuale, per accedere alla proprietà XXX si deve passare attraverso la part. ( proprietà ZZZ) e la particella n. ( proprietà YYY a decorrere dal 15.06.2009) e superare un cancello in ferro che immette nel terreno di cui alla particella n. . Tale circostanza viene attestata anche dal CTU geom. *** nella relazione dallo stesso redatta e depositata nel giudizio RG n. /2010 laddove si legge “la recinzione comprende senza soluzione di continuità anche la particella n°; l’accesso ad entrambe avviene dal cancello che si apre sulla rampa carrabile ubicata sulla particella n.° ( fig.2/3) . Come accennato, il cancello a due ante ubicato sulla particella n° risulta arretrato rispetto al confine catastale( fig,3) ed appare attualmente l’unica via di ingresso per accedere sia alla particella n° sia all’edifico n.° …”.

Dalle varie planimetrie depositate in atti è possibile acclarare che i terreni interessati, ovvero quelli corrispondenti alle particelle nn., e ed erano tutte di proprietà della Prebenda parrocchiale di *** in data anteriore al 1957 e che il bene immobile acquisito dalla odierna attrice era originariamente una chiesa alla quale si accedeva passando sulla strada che attraversava le tre particelle. Sempre dalla perizia depositata nel fascicolo di parte convenuta ( doc.2) infatti si rileva che “Si deduce che l’Ente religioso è stato comunque il dante causa sia della vendita della particella n° ( ex fusa nella ed oggi in proprietà della convenuta ( ndr sig.ra XXX ) sia della n° ( ex 38/a) oggi di prop. dell’attore ( ndr sig. YYY) ( cfr pg.10)”. Pertanto il bene di proprietà della sig.ra XXX ,oggi contraddistinto dalla particella n., risultava secondo le risultanze istruttorie raggiungibile solo e sempre attraverso il percorso ( individuato anche nella doppia linea tratteggiata nella mappa storica – all. 2 relazione geom. ***) che attraversa le particelle n. e ab origine.

Salvo il caso in cui una servitù di passaggio risulti costituita per atto scritto è possibile acquisire il diritto per effetto della usucapione ex art. 1158 c.c. . La servitù di passaggio è un diritto reale che consiste nel peso imposto su un fondo per l’utilità di un fondo vicino appartenente ad una altra persona.

Ai sensi dell’art. 1061 c.c. possono acquistarsi per usucapione solo le servitù apparenti ovvero il cui concreto esercizio risulta dalla presenza di specifiche opere sul fondo servente ( ovvero quello gravato dalla servitù). La giurisprudenza e la dottrina hanno pertanto, concordemente, chiarito che tali opere debbono: (i) essere visibili e permanere per tutto il tempo necessario al compimento dell’usucapione; (ii) essere idonee a rendere manifesto l’esercizio di un potere corrispondente ad una servitù; (iii) avere, infine, una evidente ed inequivoca destinazione all’esercizio del potere corrispondente alla servitù.

L’esercizio della servitù deve essere percepibile da chiunque, ad esempio, per la presenza di una strada, ma anche semplici tracciati: “Ai fini della sussistenza del requisito dell’apparenza, richiesto dall’art. 1061 c.c. per l’acquisto della servitù prediale per usucapione, non occorre necessariamente, in materia di servitù di passaggio un opus manu factum (ossia un tracciato o qualsivoglia manufatto e/o opera dovuto all’intervento dell’uomo) essendo sufficiente anche un sentiero formatosi naturalmente per effetto del calpestio, qualora esso presenti un tracciato tale da denotare la sua funzione visibile, non equivoca e permanente di accesso al fondo dominante mediante il fondo servente” ( cfr tra le altre Cass. Sez. II^ 27.5.2009 n. 12362).

Oltre la prova della esistenza di un tracciato o strada riconoscibile sul fondo altrui , occorre che la strada o tracciato siano state realizzate allo scopo esclusivo di consentire il passaggio di persone e/o veicoli ( cfr Cass. 10/03/2011 n. 5733) “al preciso fine di dare accesso attraverso il fondo preteso servente a quello preteso dominante e, pertanto, un quid pluris che dimostri la loro specifica destinazione all’esercizio della servitù” (Cass., 11 febbraio 2009, n. 3389 Cass., 10 luglio 2007, n. 15447; Cass., 28 settembre 2006, n. 21087; Cass., 17 febbraio 2004, n. 2994).

Al fine dell’acquisto per usucapione, l’art. 1061 c.c. di una servitù di passaggio è necessario che il tracciato abbia “un carattere strumentale nell’esercizio della servitù: la permanenza dell’opera vale a render palese che non si tratta di un’attività compiuta a titolo precario e senza l’animus possidendi, ma di un onere preciso, di natura stabile, e, perciò, corrispondente in via di fatto a una vera servitù; la visibilità poi deve poter mettere in evidenza, dinanzi a chiunque e senza possibilità di equivoco sulla destinazione, la presenza di una modificazione esteriore, rivolta appunto a determinare il vincolo di asservimento dell’uno dei fondi all’altro.” ( cfr Cass. 14/01/1997 n. 277) .

Dalle risultanze istruttorie, dalla documentazione catastale e fotografica, dall’elaborato peritale allegato agli atti e dalle prove testimoniali escusse che hanno confermato l’esistenza del tracciato ed suo utilizzo per accedere alla chiesa, è pacifico che per raggiungere il bene situato nella particella n° di proprietà della odierna attrice è necessario utilizzare il percorso che attraversa la particella n. e la n. e ciò da oltre 20 anni posto che il tracciato veniva utilizzato già dalla originaria proprietaria Ente Ecclesiastico e mai interrotto nei successivi passaggi di proprietà.

La domanda deve pertanto essere accolta e le spese seguono la soccombenza

P.Q.M.

Il Tribunale, ogni altra istanza e/o eccezione disattese

– Accoglie la domanda della sig.ra XXX e dichiara l’avvenuta usucapione della servitù di passaggio anche carraio esercitabile attraverso la stradina in cemento della larghezza di circa mt. 4 che grava sui fondi di proprietà di ZZZ e di YYY distinti al Nuovo Catasto Terreni del Comune di al fg. con le particelle nn. e. e ed al Catasto fabbricati del medesimo Comune e con la particella n. e a favore del terreno censito al Nuovo Catasto Terreni del Comune di alla particella di proprietà della medesima XXX.

– Per l’effetto ordina alla Conservatoria dei Registri Immobiliari ( ora Agenzia del Territorio ) competente e all’Ufficio Tecnico Erariale di provvedere alle relative trascrizioni, con esonero del conservatore da ogni responsabilità.

– Condanna i convenuti al pagamento delle spese di lite che liquida secondo i parametri del DM 55/ 2014 come modificato dal DM 37/18 in ragione di euro 7.000,00 oltre accessori di legge.

Così deciso in Rieti il 8.11.2019

Il Giudice

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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