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Codice Civile
Codice Penale

Servizi di trasporto – Eccezione di decadenza e prescrizione

La sentenza afferma il principio di diritto secondo cui la tardiva contestazione di un credito, oltre i termini contrattualmente stabiliti, determina la decadenza dal diritto di far valere le proprie ragioni. Inoltre, si evidenzia l’importanza del rispetto dei termini di prescrizione, trascorsi i quali il diritto non può più essere fatto valere. Infine, la sentenza ribadisce il principio in base al quale la sospensione di una prestazione contrattuale è legittima qualora l’altra parte sia inadempiente alla propria obbligazione.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Bologna SECONDA SEZIONE R.G. 3145/2022

Tribunale di Bologna, SECONDA SEZIONE, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa NOME COGNOME ha pronunciato la seguente

SENTENZA  N._2268_2024_- N._R.G._00003145_2022 DEL_01_08_2024 PUBBLICATA_IL_02_08_2024

nella causa civile di opposizione a decreto ingiuntivo tra (C.F. ), assistito e difeso dall’Avv. COGNOME NOME opponente (C.F. ), assistito e difeso dall’Avv. COGNOME

CONCLUSIONI

Opponente:
“rigettare l’eccezione di prescrizione formulata da controparte;
– rigettare l’eccezione di decadenza formulata da controparte, alla luce di quanto argomentato da questa difesa in via principale ed in via gradata, previa declaratoria, se del caso, di nullità della condizione contrattuale n. 3, in parte qua, ai sensi dell’art. 2956 c.c.;
– accogliere l’opposizione e dichiarare la nullità e/o revoca del decreto ingiuntivo opposto, perché infondato in fatto ed in diritto;
– previa declaratoria del P. inadempimento contrattuale della in accoglimento delle argomentazioni articolate con l’atto introduttivo di opposizione a d.i. e con la memoria di primo termine sub I, II, III, e con la presente memoria conclusiva, accertare e dichiarare il diritto della odierna opponente alla restituzione degli importi pagati a e non dovuti (recte alla ripetizione di quanto indebitamente addebitato e pagato), per un ammontare pari ad € 132.840,99, oltre interessi moratori, o, in subordine, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, importo che si eccepisce in compensazione rispetto alla minor somma di cui al decreto ingiuntivo opposto;
– in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta con l’atto introduttivo e reiterata con la memoria di primo termine (sub III e sub IV) e con la presente memoria, accertare e dichiarare, ex art. 1453 c.c., la risoluzione contrattuale per grave inadempimento della e per l’effetto condannare la stessa:
a) alla restituzione in favore della dell’importo complessivo di € 132.840,99, o quella risultante da eventuale compensazione con le somme portate dal d.i. opposto, o la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi moratori, o, in subordine, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, a titolo di addebiti non dovuti e determinati in modo illecito ed in ogni caso al di fuori delle condizioni contrattuali;
b) al pagamento della somma di € 20.000,00, a titolo di danno emergente, di danno da perdita di clientela di danno all’immagine;
il tutto oltre interessi e rivalutazione;
– con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese di lite.

” Convenuto opposto:
“IN VIA PRELIMINARE Dichiarare compiuta la prescrizione annuale ai sensi dell’art. 2951 c.c. per tutte le contestazioni e le pretese riferite alle spedizioni effettuate dalla per conto RAGIONE_SOCIALE prima del 7 marzo 2021, per le ragioni esposte in corso di causa.
NEL MERITO Rigettare le richieste attoree, in uno ad ogni avversa domanda, ivi inclusa la domanda riconvenzionale, poiché infondate in fatto ed in diritto, per le ragioni esposte in corso di causa.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento.

” Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come in atti rappresentata e difesa, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 420/2022 del 24.1.2022, notificato a mezzo pec in data 25.1.2022, emesso dal Tribunale di Bologna su ricorso di , con il quale si ingiunge all’odierna opponente il pagamento della somma di € 56.115,51, oltre interessi di mora e spese della procedura, a saldo di una serie di fatture per prestazioni di trasporto emesse nel periodo agosto/novembre 2021. L’opponente, premesso di rivestire nel rapporto contrattuale dedotto in giudizio il ruolo di intermediario che offre ai propri clienti i servizi di trasporto materialmente resi da mediate l’utilizzo della piattaforma “parcelscout.com” contesta l’esistenza del credito azionato in via monitoria sulla base delle sole fatture non costituenti piena prova del credito stesso;
contesta inoltre l’inadempimento contrattuale di in particolare con riferimento alle procedure di determinazione del “peso reale” della merce trasportata, sul quale applicare le tariffe (unilateralmente) determinate, di cui all’art. 16 delle condizioni contrattuali, e di addebito delle “differenze di peso” rispetto a quanto previsto dall’art. 17 delle stesse condizioni generali di contratto.

Dal 2008 al 2021, secondo la ricostruzione operata dall’opponente e riassunta a pag. 6 dell’atto di citazione, sarebbero stati riscontrati notevoli addebiti non documentati per circa € 133.000,00, di cui Contr Contr€ 637,55 relativi alle fatture azionate.
inoltre, da ottobre 2021 la stessa avrebbe arbitrariamente sospeso il servizio con notevole danno in capo all’opponente che si sarebbe trovata nell’impossibilità di soddisfare i propri clienti.
, dunque, chiede l’annullamento/revoca del decreto ingiuntivo opposto per ritenuta inesistenza del credito, non provato e comunque da compensarsi con quanto spettante all’opponente stessa a titolo di restituzione di quanto erroneamente addebitato e pagato nel corso del rapporto contrattuale, oltre interessi;
chiede dichiararsi l’annullamento del contratto per inadempimento della convenuta ex art. 1453 c.c.;
in via riconvenzionale chiede la condanna di alla restituzione della somma ingiustificatamente addebita di € 132.840,00, al netto di eventuali compensazioni, e al risarcimento dei danni quantificati in € 20.000,00 a titolo di danni emergenti, perdita della clientela, danno all’immagine.

come in atti rappresentata e difesa, si è tempestivamente costituita in giudizio per chiedere il rigetto dell’opposizione ritenuta infondata, dilatoria e strumentale.

In particolare, evidenziando come il peso della merce oggetto di trasporto sia indicato dal cliente tramite il software RAGIONE_SOCIALE e che gli eventuali controlli vengono effettuati a campione al fine di verificare la correttezza dello scaglione tariffario adottato in base al peso, l’opposta rileva che nessuna contestazione è mai stata sollevata da (intermediaria e obbligata al pagamento dei servizi resi da ai propri clienti) prima del legittimo sollecito dio pagamento di fatture insolute per oltre € 56.000,00 inoltrata il 24/11/2021; non avendo ottenuto alcun riscontro rispetto a tale richiesta di pagamento ha sospeso la fornitura di servizi a partire da novembre 2022.

Solo in data 7/3/22, a distanza di oltre tre mesi dal sollecito e dalla sospensione del servizio, RAGIONE_SOCIALE avrebbe per la prima volta contestato presunte irregolarità negli importi delle fatture emesse.

L’opposta eccepisce dunque la decadenza dell’opponente dal diritto di sollevare contestazioni di inadempimento decorso il termine contrattuale di 30 giorni dall’emissione delle singole fatture (art. 3 delle condizioni generali di contratto e art. 2694 c.c.).

In ogni caso, sia le pretese restitutorie che di risarcimento danni sarebbero, oltre che generiche, prive di supporto probatorio mentre, al contrario, l’interruzione del servizio sarebbe giustificata dal considerevole debito accumulato da.

In via subordinata l’opposta eccepisce il limite di risarcibilità di eventuali inadempimenti come previsto dall’art. 4 delle condizioni generali di contratto.

Con provvedimento reso in data 7/10/22 è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla somma non contestata di cui alle fatture azionate, al netto della somma di € 637,55 riferita a tre fatture come indicate a pag. 6 dell’atto citazione;
considerato che le ulteriori contestazioni dell’opponente si incentrano, da un lato, sull’ingiustificato calcolo in aumento dei pesi e volumi della merce trasportata negli anni dal 2018 al 2021 e delle eccezioni di intervenuta decadenza, per essere le contestazioni avvenute oltre il termine contrattualmente pattuito, e di intervenuta prescrizione che rendevano l’opposizione, quanto all’eccepito controcredito porre compensazione, non fondata su prova scritta né di pronta soluzione.

Nel corso del processo l’opponente ha prodotto documenti e chiesto l’ammissione di prove orali che sono state ritenute irrilevanti rispetto alla dirimente eccezione di decadenza e prescrizione.
causa è stata assunta in decisione sulla base della documentazione probatoria prodotta dalle parti ed acquisita agli atti.

L’opposizione è infondata e come tale deve essere rigettata.

Va, innanzitutto, sottolineato che i servizi di trasporto e la quantificazione del credito come risultante dalle fatture azionate in via monitoria non sono contestati:
pertanto, il decreto ingiuntivo opposto non può che essere confermato.

La domanda riconvenzionale di accertamento dell’inadempimento contrattuale della convenuta opposta e di condanna alla restituzione di somme asseritamente pagate ma non dovute e di risarcimento danni è rimasta indimostrata sia sotto il profilo della tempestività delle predette contestazioni che della fondatezza dei rilievi aventi ad oggetto la presunta differenza di peso delle merci trasportate.

Per stessa ammissione dell’opponente le contestazioni si riferiscono a servizi di trasporto risalenti al periodo 2018/2021;
la prima formale contestazione è stata inoltra a in data 7/3/22 dopo tre mesi dalla “messa in mora” o meglio sollecito di pagamento delle fatture all’epoca impagate;
né la prova testimoniale dedotta dall’opponente avrebbe potuto smentire tale circostanza non essendo precisato nei singoli capitoli alcun riferimento temporale.

E’ pacifico che le obbligazioni contrattuali assunte da nei confronti di , come descritte nel contratto doc.1 di parte opposta, si configurano come di trasporto/spedizione, regolate dalla disciplina contrattuale oltre che da quella civilistica.

L’art. 3 delle condizioni contratto prevede espressamente il termine di decadenza per contestazioni di 30 giorni equivale al termine per il Contr Contr della fattura;
si tratta di un termine più che ragionevole per la verifica della correttezza dei dati riportati nelle stesse fatture e per eseguire i necessari controlli circa la correttezza delle tariffe applicate sulla base del peso e del peso specifico della merce trasportata, destinazione, servizi accessori ecc.. (tutti dati indicati in fattura per ogni singola spedizione).

Termine ragionevole per assicurare la certezza dei rapporti e stabilità dei rapporti giuridici, anche in funzione di quanto previsto dall’art. 2965 c.c.

La tardività della contestazione di inadempimento, rispetto al termine contrattuale di 30 giorni dal ricevimento della fattura (nella quale sono indicate le singole spedizioni e le indicazioni del peso di ogni spedizione e dello scaglione tariffario applicato) comporta la decadenza dall’esercizio del diritto, oltre che la prescrizione annuale dei diritti derivanti da contratto di spedizione/trasporto di cui all’art. 2951 c.c.

L’accertamento della decadenza e prescrizione del diritto a sollevare contestazioni in ordine a servizi di trasporto eseguiti dal 2018 al 2021, esime dal valutare le questioni relative alla fondatezza delle stesse contestazioni tardive che, comunque, sono rimaste priva di supporto probatorio.

Quanto al secondo profilo di inadempimento sollevato dall’opponente e consistente nella ritenuta indebita ed ingiustificata interruzione dei servizi da parte di va precisato che è documentalmente provato che tale interruzione è stata posta in essere a seguito del mancato pagamento (non contestato) da parte di di fatture per oltre 50.000,00 euro e senza che fosse stata sollevata alcuna contestazione in ordine alle fatture stesse (la prima contestazione, come sopra rilevato, porta la data del 7/3/22 quindi oltre tre mesi dopo la messa in mora del 24/11/2021). Il rifiuto di eseguire Contr prestazione contrattuale è, dunque, giustificato dall’inadempimento della controprestazione da parte dell’altro contraente ex art. 1460 c.c.

Il quantum del risarcimento richiesto dall’opponente è, inoltre, rimasto privo di supporto probatorio sia con riferimento all’an che al quantum.

Per quanto sopra esposto, la domanda riconvenzionale dell’opponente va rigettata.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della lite e dell’attività processuale svolta.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita:
–rigetta
l’opposizione e per l’effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto;
-rigetta la domanda riconvenzionale proposta dall’opponente;
-condanna alla refusione in favore dell’opposta delle spese di lite che liquida in complessivi € 6.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Bologna, 29n luglio 2024 Il Giudice dott. NOME COGNOME

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