In tema di mancato pagamento del premio assicurativo l’art. 1901 c.c. distingue l’ipotesi di cui non venga pagato il premio o la prima rata di esso (comma 1) da quella in cui non siano pagati i premi successivi (comma 2). Poiché l’art. 7 L. 990/1969 fa salvo il disposto del solo comma 2, se l’assicurato non paga i premi successivi, la copertura assicurativa resta sospesa e la sospensione è opponibile al danneggiato.
Se l’assicurato non paga il premio (pattuito in unica soluzione) o la prima rata di esso, si produce ugualmente la sospensione della copertura assicurativa, ma essa non è opponibile al danneggiato, sicché l’assicuratore deve risarcire il danno e può soltanto esperire l’azione di rivalsa nei confronti dell’assicurato a norma dell’art. 18 L. 990/1969.
La disciplina prevista nei commi 1 e 2 dell’art. 1901 a seconda che il mancato pagamento riguardi il premio e la prima rata di premio oppure i premi successivi non mira a distinguere tra l’ipotesi dell’unicità del premio (contratto di assicurazione annuale), con conseguente esclusione dall’ambito di operatività della disciplina del secondo comma della norma nel caso in cui, pur essendo unico il premio, non venga pagata una rata di esso successiva alla prima, ma tende solo a contrapporre un inadempimento iniziale nel corso del rapporto assicurativo, riferibili rispettivamente, all’espressa menzione del primo comma del premio o della prima rata di esso e nel secondo dei premi successivi.
Qualora l’assicuratore contesti l’esistenza del rapporto assicurativo, il danneggiato, quale terzo estraneo al rapporto stesso, è tenuto a provare l’esistenza della garanzia o, quanto meno, la presenza del contrassegno assicurativo sul veicolo danneggiante ed all’uopo può avvalersi anche di elementi presuntivi, indipendentemente dalla sufficienza di essi nei rapporti tra assicurato ed assicuratore.
L’assicuratore, dal canto suo, per paralizzare la domanda è tenuto a dimostrare l’inesistenza della copertura assicurativa o la sua sospensione a norma dell’art. 1901, comma 2, c.c. .
L’esistenza del contrassegno genera una presunzione di esistenza del rapporto assicurativo vincibile con prova contraria.
Tale principio vale anche per la targa di prova, sicché è sufficiente che essa sia utilizzata perché l’assicuratore sia tenuto a risarcire il danno al terzo, risultando inopponibile allo stesso l’inosservanza dell’art. 63 del vecchio codice della strada (ora art. 98).
La sospensione dell’assicurazione prevista dall’art. 1901, comma 2, c.c. è stabilita a tutela dell’interesse individuale dell’assicuratore, sicché può essere eccepita solo da lui e non pure dal danneggiante assicurato, ancorché possa avervi interesse.
Poiché attiene ad un diritto disponibile, può essere oggetto di rinuncia anche tacita configurabile quando il comportamento dell’assicuratore evidenzi una volontà ricognitiva del diritto all’indennizzo ed abdicativa rispetto all’applicazione delle clausole contrattuali e sé favorevoli.
Cassazione Civile, Sezione Terza, Sentenza n. 23313 dell’8 novembre 2007
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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