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Codice Civile
Codice Penale

Silenzio, fatto concludente, manifestazione negoziale

Il silenzio può acquisire il significato di un fatto concludente oppure di una manifestazione negoziale tacita tale da integrare consenso.

Pubblicato il 03 March 2020 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D’APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile

nelle persone dei seguenti magistrati: ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 693/2020 pubblicata il 29/02/2020

nella causa iscritta al n. r.g. /2017 promossa in grado d’appello

DA

XXX SRL (C.F.), elettivamente domiciliato in presso lo studio dell’avv., che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all’avv. Indirizzo Telematico;

APPELLANTE CONTRO

YYY SRL (C.F.), elettivamente domiciliato in presso lo studio dell’avv., che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATO

avente ad oggetto: Prestazione d’opera intellettuale sulle seguenti conclusioni.

Per Soc. XXX s.r.l.:

Voglia l’Onorevole Corte d’Appello di Milano accogliere il proposto appello per i motivi tutti sopra esposti e per l’effetto, in integrale riforma della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. del 06/06/2017, così giudicare:

NEL MERITO: accertato il diritto di credito, come ingiunto, della XXX s.r.l. per l’importo complessivo di € 6.747,24 per i fatti ed i motivi esposti in causa, respingere le domande tutte di YYY s.r.l. e conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo n. /2016 R.G. 5645/2016 del Tribunale di Busto Arsizio.

IN VIA ISTRUTTORIA: si reiterano, occorrendo, le istanze istruttorie di ammissione di CTU contabile e prova per testi come dedotte nelle memorie istruttorie.

Con vittoria di spese e compensi di lite per entrambi i gradi di giudizio.

Per YYY s.r.l.:

Voglia l’Ill.ma Corte di Appello di Milano, respinte tutte le contrarie istanze, eccezioni e domande, così giudicare:

nel merito in via principale: respingere i motivi di appello formulati da XXX s.r.l. avverso la sentenza n. /2017del Tribunale di Busto Arsizio e per l’effetto confermare la sentenza impugnata.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e c.p.a.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto ingiuntivo n. 2235/2016, emesso in data 2.8.2016, su istanza della Soc. XXX s.r.l. ( di seguito den. “ Soc. XXX “ ), il Tribunale di Busto Arsizio ha ingiunto alla Soc. YYY s.r.l. ( di seguito den. “ Soc. YYY“ ) il pagamento della complessiva somma di €. 6.747,24, oltre interessi e spese, portata dalle fatt.re n. 64 del 7.1.2016, di €. 2.119,15, e n. 276 del 7.4.2015, di €. 4.628,09, emesse dalla Soc. XXX in virtù di un contratto di fornitura di servizi relativi all’elaborazione elettronica dei dati aziendali e l’assistenza agli adempimenti contabili amministrativi e fiscali stipulata dalle parti in data 17.4.2008, nonché di un preventivo relativo all’anno 2015, emesso dalla Soc. ricorrente in virtù del predetto contratto.

Con atto di citazione in data 14.10.2016 la Soc. YYY ha proposto opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, chiedendone la revoca, con la reiezione di ogni domanda, eccependo che:

– la fattura n. 64/2016 riguardava attività rientranti nel preventivo stipulato per l’anno 2015, che aveva quantificato in misura forfettaria il corrispettivo dovuto alla Soc. XXX in complessivi €. 12.000,00, a fronte del quale la Soc. YYY aveva versato €. 17.500,00.

– la fattura n. 276/2016 aveva ad oggetto la diagnosi aziendale e l’analisi di redditività, attività estranee a quelle indicate nel preventivo 2015, che doveva essere conteggiata a parte, alla luce di un espresso incarico da parte della Soc. YYY o comunque di specifica approvazione da parte della stessa: in ogni caso la descrizione generica di tali attività impediva di individuarne l’esatto contenuto, che la Soc. XXX avrebbe dovuto onerarsi si specificare e comprovare.

Costituitasi in giudizio la Soc. XXX ha rilevato che la fatturazione veniva eseguita con cadenza trimestrale posticipata rispetto alle prestazioni erogate, per cui i versamenti indicati dalla Soc. YYY erano stati imputati alle attività svolte in parte nel 2014 ed, in parte nel 2015: la fattura n. 64/2016 si riferiva quindi alle elaborazioni dell’ultimo trimestre del 2015, mentre la fattura n. 276/2016 aveva ad oggetto un conguaglio sul 2015 extra forfait, come era sempre avvenuto per tutti gli anni precedenti, senza contestazioni da parte della committente.

Respinta l’istanza di concessione della provvisoria esecutorietà con ordinanza in data 13.2.2017, la causa è stata decisa con la sent. n. /2017, pubblicata in data 6.6.2017, che ha revocato il decreto ingiuntivo, respingendo la domanda proposta dalla Soc. XXX e condannando la stessa al pagamento delle spese legali. Avverso tale decisione ha interposto appello la Soc. XXX, sulla scorta dei seguenti motivi:

I ) Esclusivo riferimento all’ordinanza di rigetto della concessione della provvisoria esecutorietà in data13.2.2017.

Secondo l’appellante la mera riproduzione di tale ordinanza contenuta nella sentenza è insufficiente ad offrire un’adeguata motivazione, contenendo peraltro un ragionamento errato e privo di fondamento logico: il Giudice di primo grado non ha rilevato come la fattura n. 64/2016 si riferisse ad attività svolte nel 2015 e che quindi dovesse essere compresa in ciò che doveva essere pagato secondo il preventivo relativo a tale anno, non avendo la Soc. XXX formulato nessuna nuova domanda in relazione all’anno 2014, che era stato indicato, per mero errore materiale, in luogo dell’anno 2015.

Al Tribunale è conseguentemente sfuggito, secondo la Soc. XXX, che parte della somma di €. 17.500,00, versata nel 2015, si riferiva al pagamento di debiti e fatture pregressi, così come il fatto che negli anni in cui il rapporto si è svolto la Soc. YYY avesse sempre ricevuto e pagato le fatture di conguaglio con la dicitura “Diagnosi aziendale e redditività “, senza nessuna contestazione.

II ) Erronea lettura grafica ed interpretazione dei documenti di causa.

La sentenza viene altresì impugnata laddove non ha correttamente esaminato i documenti prodotti al fine di ritenere comprovati i fatti di causa, sia in relazione alla fattura n. 64/2016, non contestata da controparte quanto all’attività svolta e comunque verificabile attraverso una mera operazione contabile, sia per quella n. 276/2016, fondata sulle precise descrizioni del preventivo, contestata nella causale solo in sede di opposizione e per la quale è documentalmente dimostrato che il significato era ben noto alla Soc. YYY sin dall’inizio del rapporto contrattuale. III ) Errata datazione delle fatture richieste ed imputazione dell’importo a pagamento.

Analogamente alle censure svolte nei capi precedenti la Soc. XXX lamenta l’omessa considerazione della cronologia dei pagamenti effettuati dalla Soc. YYY, peraltro di importi mai corrispondenti alle singole fatture, come ricostruiti nell’estratto conto prodotto dall’appellante, che si sono interrotti al 14.9.2015, allorquando non si erano neppure concluse le attività contabili ordinarie dell’anno in corso ed erano ancora pendenti crediti relativi all’esercizio pregresso.

IV ) Errata lettura della fattura n. 64/2016.

Contrariamente a quanto affermato dal Tribunale di Busto Arsizio, l’appellante sostiene di aver sempre imputato la fattura in oggetto al 2015, senza mai far riferimento al 2014, indicato per un mero errore di battitura e comunque non come riferimento al conguaglio.

V ) Infondatezza delle censura effettuate sulla prova del credito.

La decisione viene impugnata anche nella parte in cui ha affermato che la Soc. XXX non avrebbe prodotto in giudizio il preventivo, che invece era presente nel fascicolo monitorio e citato peraltro dello stesso Giudice di primo grado, indicando l’esatto importo nel capo A e C della sentenza, la quale vi ha fatto riferimento in tutta la narrativa.

La Soc. XXX ha quindi chiesto l’integrale riforma della sentenza impugnata, con il conseguente accoglimento della propria domanda.

Si è costituita in giudizio la Soc. YYY contestando l’appello avversario e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.

Radicatosi il contraddittorio la causa è stata trattenuta a decisione all’udienza del 17.9.2019, previa la precisazione delle conclusioni definitive ad opera delle parti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’appello è parzialmente fondato per le ragioni che seguono. Occorre al riguardo osservare infatti che:

1 ) In virtù dell’art. 3 del contratto di fornitura di servizi stipulato tra le parti in data 17.4.2008 ( prodotto dalla Soc. XXX s.r.l. sub 1, in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo opposto ) l’appellante si era obbligata ad eseguire a favore della Soc. YYY l’ ” elaborazione elettronica di dati aziendali e le prestazioni di servizi relativi in genere ( quali la gestione costo del personale, elaborazione cedolini, adempimenti vari in materia di lavoro ), l’assistenza necessaria in relazione a tutti gli adempimenti contabili, amministrativi, fiscali e societari, l’assistenza tecnico gestionale nel campo della privacy, nel campo della sicurezza sul posto di lavoro, della qualità “.

2 ) Il corrispettivo per tale attività doveva essere determinato sulla scorta di un preventivo di massima sottoposto alla Soc. YYY all’atto del conferimento dell’incarico e tacitamente accettato di anno in anno, limitato ai “ compensi relativi alle prestazioni ivi indicate “ , dovendo essere conteggiate a parte e addebitate nel periodo di competenza le altre attività indicate nella scrittura: l’esigibilità del compenso era subordinata alla emissione delle singole fatture, che dovevano essere saldate entro 90 giorni dalla emissione.

4 ) Il preventivo emesso ed accettato dalla Soc. XXX s.r.l. per il 2015 ( prodotto da quest’ultima sub 2, in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo opposto ) contemplava un corrispettivo complessivo di €. 12.800,00 ( di cui €. 9.680,00 + I.V.A. + €. 3.120,00 ) in relazione alle attività nello stesso specificamente elencate. 5 ) La fatt. n. 64/2013 emessa in data 7.1.2016 , avente ad oggetto “ Elaborazione dati contabili e consulenza fiscale dal 1.10.2015 al 31.12.2015 “ riguarda prestazioni comprese nel preventivo suddetto, per cui il credito dalla stessa portato, peraltro non contestato dalla Soc. YYY s.r.l., trova fondamento nell’assetto negoziale delineato dalle parti con il contratto di fornitura in oggetto, senza necessità di prova ulteriore.

6 ) Altrettanto non può dirsi in relazione alla fatt. n. 276/2016, emessa in data 7.4.2016, avente ad oggetto “ Diagnosi aziendale e analisi di redditività “: attività che non rientrano nell’ambito del predetto contratto ( che riguarda la mera gestione contabile, amministrativa e fiscale, e non economica dei dati aziendali ) e sono estranee agli effetti obbligatori conseguenti al preventivo prodotto in causa, per cui il credito vantato in relazione alle stesse avrebbe dovuto essere suffragato da idonea prova in relazione sia al mandato conferito alla Soc. XXX s.r.l., sia all’effettivo svolgimento delle prestazioni esposte nella fattura stessa.

La circostanza dedotta dalla Soc. XXX s.r.l., secondo cui tale fattura aveva una funzione di mero conguaglio, nota alla Soc. YYY s.r.l. e dalla stessa mai contestata negli anni precedenti, non può costituire una prova dell’esistenza del credito, posto che “ il silenzio può acquisire il significato di un fatto concludente oppure di una manifestazione negoziale tacita, tale da integrare consenso e determinare il perfezionamento di un rapporto contrattuale, soltanto allorquando ad esso si accompagnino altre circostanze e situazioni, tanto oggettive quanto soggettive, che implichino un dovere di parlare “. ( Cass. 4.12.2007, n. 25290. Negli stessi termini: Cass. 21.10.2010 n. 21599; Cass. 19.07.2005, n. 15189 27.02.1998, n. 2156 ): anche a prescindere dalla indeterminatezza e genericità insiste nella funzione di conguaglio attribuita dall’appellante alla fattura in questione, proprio la regolamentazione negoziale dei rapporti tra le parti, definita in modo esplicito attraverso il contratto sopra indicato, esclude che la mancata contestazione di fatture analoghe durante i rapporti pregressi tra le parti possa rappresentare un riconoscimento per fatto concludente della sussistenza della pretesa creditoria.

Ciò posto, il Tribunale di Busto Arsizio ha revocato il decreto ingiuntivo emesso su istanza della Soc. XXX s.r.l., respingendo la domanda da quest’ultima proposta in relazione ad entrambi i crediti azionati sulla scorta di una mera coincidenza tra la complessiva somma di €. 17.500,00, determinata sommando l’importo di €. 12.800,00, dovuto quale corrispettivo per il 2015 in virtù del preventivo accettato dalla opponente e l’importo di €. 4.628,09, portato dalla fattura n. 276/2015, e l’ammontare totale dei versamenti effettuati dalla Soc. YYY nell’anno 2015.

In realtà il ragionamento seguito dal Giudice di primo grado non ha tenuto in considerazione sia il periodo cui si riferiscono le prestazioni indicate nella fattura n. 64/2016 ( essendo non provato, come sopra detto, il credito portato dalla Fatt. n. 276/2016 ), sia i momenti in cui sono divenuti esigibili i crediti periodicamente maturati dalla Soc. XXX s.r.l., sia l’imputazione dei pagamenti eseguiti dalla odierna appellata.

Proprio al riguardo il Giudice di primo grado non ha prestato adeguata attenzione alla scheda contabile relativa al periodo 1.1.2014 – 31.12.2016, versata in atti dalla Soc. XXX s.r.l. ( doc. n. 4 prodotto con la comparsa di costituzione del primo grado di giudizio ), non contestata dalla odierna appellata, nella quale sono elencati cronologicamente sia le fatture emesse ed i relativi crediti maturati dalla Soc. XXX s.r.l., sia i versamenti effettuati dalla Soc. YYY s.r.l., tra i quali quelli indicati da quest’ultima negli estratti conto bancari prodotti per stralcio ( doc.ti 8 -11 ), da cui emerge l’effettuazione a favore della Soc. XXX s.r.l. di bonifici di vari importi, per la complessiva somma di €. 17.500,00, senza alcuna imputazione o comunque riferimento alle fatture emesse dalla appellante.

Occorre al riguardo considerare che “ Il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l’eccepisca. Ne consegue che soltanto di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva (cioè puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito) l’onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore, il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso o più antico “ ( Cass. 16.07.2019, n. 19039; Negli stessi termini: Cass. 20.06.2019, n. 16605; Cass. 09.03.2018, n. 5648; Cass. 09.11.2012, n. 19527 ).

Conseguentemente, in presenza di una pluralità di pretese creditorie ed in assenza di specifiche imputazioni effettuate dal debitore al momento dei singoli pagamenti trovano applicazione i criteri sussidiari previsti dall’art. 1193 c.c., per cui i versamenti debbono, in ultima analisi, ricondursi ai crediti più risalenti.

Proprio alla luce di tali principi ed analizzando la predetta scheda contabile è possibile osservare quanto segue:

a ) Tutti i versamenti indicati dalla Soc. YYY s.r.l. negli estratti conto dalla stessa prodotti risultano effettuati nel 2015, in epoca antecedente al 7.1.2016, in cui è stata emessa la fattura n. 64, relativa all’ultimo trimestre del 2015, per cui non potevano in ogni caso riferirsi a tale credito, che, seppur inerente all’esercizio pregresso, non era ancora sorto e divenuto esigibile, in virtù del meccanismo convenzionalmente previsto dalle parti con il contratto di fornitura dedotto in giudizio.

b ) In ogni caso la Soc. XXX s.r.l. ha via via imputato i pagamenti ricevuti ai crediti pregressi ancora insoluti, indicando per ogni posta attiva o passiva, nella colonna “ saldo “, il credito complessivo residuo: in tal senso alla data del 14.9.2015 è stato accreditato l’ultimo bonifico dedotto in giudizio dalla Soc. YYY s.r.l., che è stato imputato alle fatture ancora insolute emesse nel 2015.

c ) Proseguendo nella lettura della scheda contabile si desume chiaramente come il saldo finale di €. 6.747,24, ottenuto sommando gli ulteriori crediti maturati e sottraendo gli acconti versati dalla Soc. YYY s.r.l., successivi a quelli dalla stessa dedotti in giudizio, conduca, deducendo l’importo della fattura n. 276/2016, non riconosciuto a credito della soc. XXX s.r.l., al saldo netto di €. 2.119,15, di cui alla fattura n. 64/2016.

Tutto ciò conferma l’erroneità del percorso logico seguito dal Giudice di primo grado, non essendo commensurabile l’arco temporale cui si riferiscono le prestazioni professionali oggetto del preventivo emesso per l’anno 2015, in attuazione del contratto per la fornitura di servizi, con il periodo in cui sono stati effettuati i singoli pagamenti, dovendo gli stessi necessariamente riferirsi al rapporto continuativo in corso tra le parti, in cui ogni pagamento, in assenza di una diversa e specifica imputazione, veniva scomputato dal credito complessivamente maturato in quel momento: seguendo il diverso ragionamento fatto proprio dalla sentenza di giungerebbe alla situazione paradossale in cui i versamenti indicati dalla Soc. YYY s.r.l. ( l’ultimo dei quali accreditato il 14.9.2015 ) avrebbero dovuto imputarsi ad attività contabili del terzo trimestre ( cui si riferisce la fatt. n. 64/2016 ), non ancora svolte.

I motivi di appello possono quindi essere accolti nei limiti e nei termini sopra specificati, per cui la sentenza deve essere parzialmente riformata, con la conferma della revoca del decreto ingiuntivo, avente ad oggetto una somma comprensiva anche del credito portato dalla fatt. 276/2016, e con la condanna della Soc. YYY s.r.l. al pagamento della somma di €. 2.119,15, di cui alla fatt. 64/2016, maggiorata di interessi moratori dal sorgere dell’obbligo di pagamento, a sensi degli artt. 1282, 1219 e 1182 c.c., e quindi, in virtù delle previsioni contrattuali, dalla scadenza del novantesimo giorno dalla data di emissione della fattura.

La parziale riforma della sentenza impugnata impone di procedere un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, dovendo il corrispondente onere essere attribuito e ripartito in ragione dell’esito complessivo della lite ( Cass. 19.12.2017, n. 30417; Cass. 27.7.2017, n. 18637; Cass. 24.1.2017, n. 1775; Cass. 1.6.2016, n. 11423; Cass. 9.10.2015, n. 20289; Cass. 28.09.2015, n. 19122; Cass. 31.7.2015, n. 16279; Cass. 3.10.2014, n. 20894; Cass. 18.3.2014, n. 6259; Cass. 14.10.2013, n. 23226 ), che ha visto la Soc. XXX s.r.l. risultare vittoriosa, sia pur per il limitato importo sopra indicato rispetto alla domanda dalla stessa svolta.

La liquidazione deve essere effettuata, a sensi del D.M. 55/2014, secondo lo scaglione di riferimento rapportato all’importo come sopra riconosciuto, nel modo che segue:

– per il primo grado di giudizio: € 500,00, per la fase di studio, €. 400,00, per la fase introduttiva, €. 600,00 per la fase istruttoria ed €. 800,00 per la fase decisionale, e quindi, in complessivi €. 2.300,00, oltre agli esposti, le spese forfettarie, C.P.A ed I.V.A.;

– per il giudizio di appello: € 500,00, per la fase di studio, €. 500,00, per la fase introduttiva ed €. 800,00 per la fase decisionale, e quindi, in complessivi €. 1.800,00, oltre agli esposti, le spese forfettarie, C.P.A ed I.V.A.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Milano, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell’appello proposto dalla Soc. XXX s.r.l. ed in riforma della sentenza n. /2017, pubblicata dal Tribunale di Busto Arsizio in data 6.6.2017, ogni altra domanda od eccezione disattesa od assorbita, così dispone:

1 ) Dichiara tenuta e condanna la Soc. YYY s.r.l. a pagare alla Soc. XXX s.r.l. la somma di €. 2.119,15, maggiorata di interessi legali come specificato nella parte motiva.

2 ) Dichiara tenuta e condanna la Soc. YYY s.r.l. a rifondere alla Soc. XXX s.r.l. le spese legali relative al primo grado di giudizio nella misura di complessivi €. 2.300,00, oltre agli esposti, le spese forfettarie, C.P.A ed I.V.A.

3 ) Dichiara tenuta e condanna la Soc. YYY s.r.l. a rifondere alla Soc. XXX s.r.l. le spese legali relative al presente grado di giudizio nella misura di complessivi €. 1.800,00, oltre agli esposti, le spese forfettarie, C.P.A ed I.V.A.

Conferma in ogni altra parte la sentenza appellata.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 11 dicembre 2019.

Il Giudice ausiliario estensore

Il Presidente

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