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Simulazione atto di compravendita e nullità donazione

La sentenza affronta il tema della simulazione relativa in un atto di compravendita di un immobile, mascherante una donazione, dichiarando la nullità dell’atto per difetto di forma a causa della mancata prova dell’effettivo pagamento del prezzo pattuito e della forma non solenne prevista per la donazione. Viene ribadito il principio di diritto in base al quale il contratto simulato non produce effetti tra le parti e il contratto dissimulato, in assenza dei requisiti di forma, è nullo.

Pubblicato il 17 October 2024 in Diritto Civile, Diritto Immobiliare, Giurisprudenza Civile

RG 43365/2009

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE OTTAVA CIVILE

Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati:

dott. NOME COGNOME dott. NOME COGNOME dott. NOME COGNOME rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._15237_2024_- N._R.G._00043365_2009 DEL_01_10_2024 PUBBLICATA_IL_09_10_2024

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 43365 del registro generale degli affari civili contenziosi dell’anno 2009, vertente TRA , rappresentate e difese dall’Avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME, elettivamente domiciliate in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME attrici – (C.F. ), nato a Castropignano (CB) il 29.01.1940, rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso il suo studio. – convenuto – (C.F. ) nata a Roma il 07.10.1940, rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO. C.F.

Oggetto: simulazione e azione di riduzione per lesione di legittima Conclusioni delle parti:

come in atti.

RAGIONI

IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione del 21.04.2009, ritualmente notificato, le Sig.re , convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, i Sig.ri , rassegnando, all’udienza del 09.07.2020 le seguenti conclusioni:

“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito A) a precisazione e parziale modificazione delle conclusioni di cui all’atto di citazione, che si intendono comunque integralmente riproposte e trascritte nel presente atto, accertarsi la simulazione totale o parziale (quest’ultima nella figura del c.d. negotium mixtum cum donatione) dell’atto di compravendita a rogito del Notaio Dott. Rep. 330206, Rogito n. 25427, in quanto dissimulante una donazione in favore di o, in via alternativa, in quanto dissimulante una donazione in favore di e di o, in via ulteriormente alternativa, in favore del solo sig.

B) accertare e dichiarare la lesione della quota di legittima riservata alle signore ;

C) per l’effetto dichiararsi l’inefficacia della donazione diretta e/o indiretta avente ad oggetto l’immobile sito in Roma, al INDIRIZZO nei limiti in cui la stessa lede le quote di legittima riservata alle parti attrici e ridurre la donazione e, per l’effetto, condannare la signora o, in via alternativa, in caso di accertamento della natura di donazione in favore dei sig.ri la sig.ra e il signor in proprio o in solido tra loro, o in via ulteriormente alternativa, il sig. pagamento delle seguenti somme:

– € 51.839,68 (eurocinquantunomilaottocentotrentanove/68) o, in subordine, € 27.321,40 (euroventisettemilatrecentoventuno/40) in favore di o della somma eventualmente inferiore o superiore che risultasse dovuta all’esito del giudizio;

– € 59.858,08 (eurocinquantanovemilaottocentocinquantotto/08), o, in subordine, € 34.847,04 (eurotrentaquattromilaottocentoquarantasette/04) in favore di della somma eventualmente inferiore o superiore che risultasse dovuta all’esito del giudizio Il tutto, oltre ai frutti maturati e quantificati dalla C.T.U. nella perizia integrativa datata 30 maggio 2019 in misura pari ad € 245.516,00 o, in subordine, € 147.670,00 o nella diversa misura che risulterà dovuta all’esito del presente giudizio, nonché agli ulteriori frutti maturandi sino alla data dell’effettivo saldo; in ulteriore subordine, oltre interessi legali maturati e maturandi dalla domanda giudiziale all’effettivo soddisfo;

D) rigettare la domanda riconvenzionale ex adverso proposta, perché inammissibile, infondata in fatto ed in diritto e, oltretutto, non provata;

E) rigettare la richiesta condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c. in quanto infondata.

Con condanna dei convenuti alle refusione in favore delle attrici delle spese di giudizio e di quelle sostenute per l’espletata attività di C.T.U.;

con vittoria di competenze professionali del presente giudizio, oltre rimborso forfetario del 15%, I.V.A. e C.P.A., da liquidarsi direttamente in favore dei procuratori antistatari.

” ) il Sig. rassegnando le seguenti conclusioni:

“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:

1) Nel merito, rigettare integralmente le domande delle attrici perché infondate in fatto ed in diritto e non provate, per le ragioni tutte esposte nella narrativa che procede.

2) In accoglimento della domanda risarcitoria innanzi spiegata sub.

D), condannare le attrici al pagamento in favore del convenuto dell’importo indicativamente proposto di euro 10.000,00 o di quella qualsiasi altra somma che fosse comunque ritenuta di giustizia.

3) Il tutto, in ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari di lite.

” 2) la Sig.ra , rassegnando le seguenti conclusioni:

“Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta:

A) In linea pregiudiziale ed assorbente, dichiarare il difetto di legittimazione della convenuta rispetto alle domande attoree e, per l’effetto, estrometterla dal presente giudizio.

B) In linea subordinata nel merito, rigettare integralmente le domande delle attrici perché infondate in fatto, errate in diritto e non provate, per le ragioni tutte esposte nella narrativa che precede.

C) In accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata sub. n. 3 innanzi, accertare e dichiarare l’intervenuta lesione in danno della convenuta della quota di riserva ad essa spettante sul patrimonio relitto dal defunto Sig. e, per l’effetto, previa riduzione delle dedotte donazioni in danaro, condannare le attrici – ciascuna per quanto di ragione – alla reintegrazione di detta quota nella misura che risulterà dovuta in corso di giudizio.

D) Vittoria di spese, competenze e onorari di lite”.

In sintesi, in data 22.01.2008 decedeva il Sig. , lasciando il suo patrimonio, con testamento olografo del 15.01.1974, a favore della figlia in seconde nozze, e della seconda moglie Nel medesimo testamento, il de cuius, inoltre, riconosceva espressamente di aver effettuato delle donazioni a favore delle altre figlie, odierne attrici, avendole, di conseguenza, tacitate di fatto per quanto di loro spettanza sull’eredità.

La disposizione testamentaria controversa, di cui le parti attrici contestano la natura simulatoria è la seguente:

“i beni o redditi del proprio patrimonio sono stati distribuiti come segue:

un appartamento di INDIRIZZO in Roma al sig. il quale marito di mia l’atto di vendita è stato fatto al sig. del novembre 1972 avanti al Dott. , Notaio in Roma per non avere fastidi la mia dalle altre sorelle.

E questo fu venduto come nuda proprietà conservando la rendita”.

Il de cuius, in data 06.11.1972, stipulava col Sig. un atto di compravendita avente a oggetto il diritto di nuda proprietà con riserva di usufrutto:

per tale vendita, tuttavia, veniva pattuito un prezzo pari a 2.000.000 di lire, prezzo considerato dalle attrici nettamente inferiore rispetto al valore della nuda proprietà dell’immobile oggetto della stipula, sia in rapportato al valore attuale, sia in relazione al valore del detto diritto al tempo della stipula.

A ben vedere, l’atto di compravendita in oggetto, ai rogiti del Notaio di Roma, Rep. n. 330206, Racc. n. 25427, all’art. 3, relativamente al prezzo, convenuto dalle parti in lire altri termini, il prezzo veniva pagato prima della stipula del prezzo e relativamente a tale circostanza il Notaio si limitava a cristallizzare in atto la dichiarazione fatta, in sua presenza, da parte del venditore, cioè da parte del Sig. Com’è noto, l’atto pubblico, ai sensi dell’art. 2700 c.c., fa piena prova fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti: pertanto, il Notaio rogante conferiva pubblica fede alla sola dichiarazione, avvenuta in sua presenza, proveniente dal venditore e non anche all’effettivo pagamento del prezzo, da parte del Sig. circostanza non conosciuta da parte del Notaio.

Nella fattispecie, l’effettivo pagamento del prezzo veniva contestato dalle attrici, sostenendo la natura simulata dell’atto in esame, in quanto dissimulante una donazione del de cuius a favore della sorella o del marito o di entrambi.

Orbene, in tema di simulazione, sotto il profilo probatorio, il legislatore prevede una disciplina molto stringente in relazione alle parti contraenti e meno limitata, invece, per quanto concerne i terzi:

ciò sul presupposto che per i terzi è, obiettivamente, più difficile procurarsi la prova scritta dell’avvenuta simulazione, essendo soggetti estranei rispetto al contratto di cui si intende provare la simulazione e, infatti, ai sensi dell’art. 1417 c.c. “La prova per testimoni della simulazione è ammissibile senza limiti, se la domanda è proposta da creditori o da terzi”.

Peraltro, il Sig. come riportato nei suoi scritti difensivi, sosteneva di aver pattuito col Sig. , un prezzo di vendita diverso da quello dichiarato in atto, al fine di “beneficiare di uno sconto fiscale”, così come asserito dal Sig. Le norme sopra citate, alla luce di quanto esposto, vanno, quindi, coordinate con quelle relative ai c.d. patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento:

in particolare, l’art. 2722 c.c., a norma del quale “La prova per testimoni non è ammessa se ha per oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, per i quali si alleghi che la stipulazione è stata anteriore o contemporanea” e l’art. 2723 c.c., che prevede un’eccezione alla norma anzidetta, in quanto, “l’autorità giudiziaria può consentire la prova per testimoni, soltanto se, avuto riguardo alla qualità delle parti, alla natura del contratto e a ogni altra circostanza, appare verosimile che siano state fatte aggiunte o modificazioni verbali”. E ancora, sempre in tema di onere probatorio, è opportuno richiamare la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale:

“E’ facile osservare che il prezzo è un elemento essenziale della vendita, per cui anch’esso deve risultare per iscritto e per intero quando per tale contratto è prevista la forma scritta ad substantiam, non essendo sufficiente che quest’ultima sussista in relazione alla manifestazione di volontà di vendere e di acquistare” e ancora “La prova per testimoni del prezzo dissimulato di una vendita immobiliare non riguarda un elemento accessorio del contratto, in relazione al quale non opera il divieto di cui all’art. 2722 c.c., ma un elemento essenziale con conseguente applicabilità delle limitazioni in tema di prova previste da tale disposizione” (Cfr. Sent. a S.U. della Corte di Cassazione n. 7246 del 2007).

ctu disposta da questo Tribunale, redatta dall’architetto , si ritiene fondata la domanda delle attrici per le ragioni di seguito specificate.

Preliminarmente, si osserva che, in base a quanto risulta dalla detta ctu, le cui conclusioni sono esaurienti, congruamente motivate e pertanto, integralmente condivise da questo giudicante, la vendita della nuda proprietà con riserva di usufrutto sopra citata, fu convenuta per un prezzo, effettivamente, inferiore rispetto ai valori del mercato, all’epoca della stipula (oltre che di quelli attuali):

invero, la detta ctu dà quale valore di riferimento della nuda proprietà in oggetto, la somma di 8.000.000 di lire.

Orbene, la natura simulatoria dell’atto di compravendita in esame emerge, in primo luogo, in ragione della detta sproporzione tra il valore del diritto oggetto di compravendita e il prezzo convenuto tra le parti, come accertato dall’espletata ctu e, in secondo luogo, dal c.d. elemento soggettivo del contratto e, quindi, dalla finalità perseguita dalle parti.

In particolare, per quanto concerne l’elemento soggettivo e, dunque, la volontà delle parti e l’effettivo scopo dalle stesse perseguito, si ritiene che le stesse volessero, in realtà, dissimulare una donazione da parte del Sig. a favore del genero, Sig. e della figlia per interposizione del marito:

ciò si evince, oltre che dalla su riportata sproporzione di valori, anche dal tenore letterale e dal contesto della disposizione testamentaria impugnata dalle attrici, potendosi desumere degli indici presuntivi di simulazione, anche da elementi esterni al contratto stesso, così come affermato da consolidata giurisprudenza di legittimità, tra cui, Corte di Cassazione civile, sez. II sent.

n. 36478 del 2021, secondo la quale:

“In tema di simulazione assoluta del contratto, nel caso in cui la relativa domanda sia proposta da terzi estranei al negozio, spetta al giudice del merito valutare l’opportunità di fondare la decisione su elementi presuntivi, da considerare non solo analiticamente ma anche nella loro convergenza globale, a consentire illazioni che ne discendano secondo l’”id quod plerumque accidit”, restando il relativo apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico”, principio, questo, applicabile oltre che per l’ipotesi della simulazione c.d. assoluta, anche per il caso della c.d. simulazione relativa. Inoltre, le disposizioni testamentarie vanno interpretate, sia in base al loro tenore letterale, sia sulla base del contesto in cui è inserita della disposizione stessa:

nel caso di specie, la disposizione impugnata, è parte di una sorta di elenco ricognitivo delle liberalità, compiute in vita dal de cuius, per tacitare i diritti successori delle figlie avute dal primo matrimonio.

Dal punto di visto probatorio, come sopra anticipato, le attrici, eccepivano al Sig. l’effettivo pagamento della somma di 2.000.000 di lire, così come dichiarato dalle parti nel rogito, avvalendosi anche dei testi, Sig.ri ; dal canto suo, il convenuto non provava l’avvenuto pagamento, ricorrendo anch’egli alla prova per testi, senza produrre, tuttavia, alcuna prova documentale, in particolare, la copia degli assegni che lo stesso asseriva di aver utilizzato per pagare il Sig. .

I testimoni indotti dalla parte convenuta, inoltre, non fornivano elementi di prova univoci e concordanti, affermando due versioni dei fatti differenti relativamente all’avvenuto pagamento del prezzo convenuto dalle parti, oltre alle prove testimoniali ammesse e dall’interrogatorio formale del Sig. emerge, inoltre, che quest’ultimo e la Sig.ra , già prima della stipula del presente atto, vivevano nell’appartamento sito in INDIRIZZO e che hanno continuato a viverci anche in seguito, elementi questi che inducono a ritenere che la riserva di usufrutto contenuta nel detto atto sia fittizia, non avendo il Sig. percepito alcun frutto civile dell’immobile. È, dunque, evidente la natura simulatoria dell’atto di compravendita, anche alla luce del tenore letterale, oltre che dal contesto in cui va inquadrata la disposizione testamentaria del Sig. , impugnata dalle attrici:

nel detto testamento, invero, il de cuius faceva una ricognizione degli atti di disposizione compiuti in vita, disponendo, poi, delle sostanze residue in favore della figlia e della seconda moglie.

Pertanto, dal detto atto di ultima volontà, emerge in modo chiaro e lineare, che il de cuius stipulò l’atto di compravendita, dissimulando, in realtà, una liberalità, in modo tale che la figlia non avesse “fastidi dalle altre sorelle”, come testualmente si legge nel testamento.

Tuttavia, seppure l’intento del Sig. era stato quello di compiere una liberalità a favore del genero o della figlia per interposizione del medesimo Sig. nel caso di specie, stanti le modalità con cui è stato simulato l’atto, non essendo stata raggiunta la prova, da parte del convenuto, nemmeno dell’effettiva corresponsione dei 2.000.000 di lire dichiarati in atto, si rileva come l’atto in oggetto debba essere, inevitabilmente, travolto da nullità, ai sensi del disposto di cui all’art.1414 c.c.;

in tal senso anche la giurisprudenza di legittimità, in particolare Sent. Corte di Cassazione civile n. 5326 del 2017, secondo cui “Qualora l’azione di simulazione proposta dal creditore di una delle parti di un contratto di compravendita immobiliare fondi su elementi presuntivi che, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 2697 c.c., indichino il carattere fittizio dell’alienazione, l’acquirente ha l’onere di provare l’effettivo pagamento del prezzo, potendosi, in mancanza, trarre elementi di valutazione circa il carattere apparente del contratto;

tale onere probatorio non può, tuttavia, ritenersi soddisfatto dalla dichiarazione relativa al versamento del prezzo contenuta nel rogito notarile, in quanto il creditore che agisce per far valere la simulazione è terzo rispetto ai soggetti contraenti”.

Ma vi è di più:

nel caso di specie, non solo il contratto simulato, cioè la compravendita non produce effetti tra le parti poiché colpito da nullità, ma non potrà avere alcun effetto tra le parti nemmeno il contratto dissimulato, cioè la donazione, non sussistendone i requisiti di forma, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1414, secondo comma, c.c., 782 c.c. e 48 della L. n. 89 del 1913 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili).

Ai fini della validità di un atto di donazione è necessario, infatti, che lo stesso sia fatto per atto pubblico e alla presenza di almeno due testimoni, alla cui presenza, come si legge nell’atto notarile, le parti espressamente rinunciavano.

Per l’effetto, la simulazione del citato contratto e il venir meno dei suoi effetti tra le parti, comporta che il bene, oggetto dell’atto, debba essere considerato, ab origine, come mai uscito dal patrimonio del Sig. e, quindi, ancora oggetto di comunione ereditaria, essendo il bene stata domandata la divisione del cespite e, conseguentemente, nessuna somma conseguenziale, nemmeno a titolo di conguaglio, può essere riconosciuta in questa sede.

Devono infine essere respinte la domanda riconvenzionale risarcitoria ex art 96 c.p.c. per un ammontare di € 10.000,00 formulata da attesa la sua soccombenza nel presente giudizio sulla domanda attorea, nonché la domanda riconvenzionale di riduzione formulata delle somme di Lire 2.770.000 e Lire 2.500.000, in quanto generica, non provata e, comunque, assorbita dal valore dell’immobile che, per effetto della presente pronuncia, rientra nell’asse ereditario.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

– accerta e dichiara la simulazione assoluta dell’atto di compravendita ai rogiti del Notaio di Roma, in data 06.11.1972, Rep.

n. 330206, Racc. n. 25427, essendo tra le parti voluto il diverso atto di donazione che dichiara nullo per difetto di forma secondo quanto indicato in parte motiva;

– condanna i convenuti , in solido, alla rifusione delle spese di lite sostenute dalle attrici che si liquidano complessivamente in euro 15.570,00 a titolo di compensi professionali, oltre IVA, cpa e rimborso spese generali nella misura del 15%, come per legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti, Avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME in solido dal lato attivo, dichiaratasi antistatari;

con oneri di CTU definitivamente a carico dei Sig.ri Roma, 11/07/2024.

IL PRESIDENTE Dott. NOME COGNOME IL GIUDICE EST.

Dott. NOME COGNOME redatta con la collaborazione della Dott.ssa NOME COGNOME Funzionaria addetta all’Ufficio per il processo.

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