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Codice Civile
Codice Penale

Simulazione di una vendita fatta dal de cuius

Erede legittimario che chieda la dichiarazione di simulazione di una vendita fatta dal de cuius, donazione.

Pubblicato il 15 July 2023 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile

Il Tribunale di Crotone, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:

la seguente

SENTENZA NON DEFINITIVA n. 435/2023 pubblicata il 16/06/2023

nella causa civile iscritta al R.G. n. 2083/2020

promossa da:

XXX, nata

PARTE ATTOREA contro:

YYY, ZZZ, KKK, JJJ, CCC

PARTE CONVENUTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 07.12.2022.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione regolarmente notificato, XXX, esposto che:

– in data 16.08.2018 è deceduto il coniuge *** con il quale è stata sposata, in regime di comunione legale dei beni, dal 16.12.1967, senza aver avuto figli;

– il marito, con testamento pubblico ricevuto dal Notaio il 05.12.2012, pubblicato in data 26.09.2018 e comunicatole il 09.10.2018, ha istituito quali propri eredi universali i nipoti ZZZ, KKK, JJJ e YYY, figli del germano CCC;

– nel predetto testamento, il de cuius ha istituito un legato in sostituzione di legittima in favore di essa attrice e a carico degli eredi universali, cui tuttavia ha rinunciato;

– il coniuge, in vita, ha effettuato numerose disposizioni patrimoniali, in favore dei nipoti pro frate e del fratello, che hanno depauperato le ricchezze familiari;

– nello specifico, con atto di donazione dell’08.07.2010, ha trasferito ai nipoti la quota di ½ di 4 unità immobiliari e con atto di compravendita del 05.01.2011 ha venduto ai nipoti ed al fratello la quota di ½ di un’unità immobiliare ciascuno (quindi per un totale di 5 unità immobiliari); – la menzionata compravendita dissimula in realtà una donazione dal momento che il prezzo degli immobili non è mai stato incassato da ***;

– ancora, il de cuius ha distratto somme per complessivi € 2.136.000,00 che sono state versate in favore dei nipoti;

– quale erede legittimaria pretermessa, è evidente la lesione di legittima subita;

ha agito in giudizio al fine di ottenere, previa declaratoria di simulazione dell’atto di compravendita del 05.01.2011 e riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni che hanno determinato la lesione della legittima ad essa spettante, la reintegra della quota di riserva riconosciutale per legge (pari alla metà dell’asse ereditario così come ricostituito a seguito della riunione fittizia di cui all’art. 556 cod. civ.), quantificata in € 1.152.269,00.

Si sono costituiti in giudizio ZZZ, KKK, JJJ e YYY, i quali hanno dedotto l’infondatezza della domanda attorea, di cui hanno chiesto il rigetto, evidenziando che, oltre a non essere stata prospettata in modo puntuale, non è stata provata la dedotta simulazione, non vi è la prova che *** abbia versato ai nipoti l’ingente somma indicata ed ancora controparte non ha imputato a sé le donazioni a sua volta ricevute in vita del de cuius (pari ad € 130.000,00), cosicchè alcuna lesione di legittima può dirsi configurata.

Concessi i termini di cui all’art. 183 co. 6 cod. proc. civ. e disposta la verificazione delle sottoscrizioni apposte dal de cuius sugli assegni bancari prodotti in copia da parte convenuta con l’allegato n. 7, che, tuttavia, non ha potuto avere corso atteso che il CTU grafologo nominato, dott. ***, ha comunicato con nota pervenuta il 29.03.2022 di essere nell’impossibilità di recuperare gli originali degli assegni bancari in esame, previo rigetto delle prove orali richieste dalle parti, all’udienza del 07.12.2022, la causa è stata trattenuta in decisione, sulla sola domanda di simulazione, con la concessione alle parti dei termini di cui all’art. 190 cod. proc. civ. nella misura massima di legge.

4. La domanda di simulazione è infondata per le ragioni che seguono.

4.1. Giova innanzitutto premettere che la simulazione viene tradizionalmente definita come quell’attività mediante la quale le parti pongono in essere l’esteriorità di una dichiarazione contrattuale, al fine di poterla invocare di fronte ai terzi, pur consapevoli che gli effetti previsti dell’atto simulato non sono dovuti e non si devono verificare. Ne consegue che i simulanti convengono, già prima della stipulazione del contratto fittizio, che non daranno esecuzione alle prestazioni in esso contenute in quanto, appunto, non dovute. Ciò che caratterizza la simulazione è dunque il cosiddetto “accordo simulatorio”, ossia l’intesa tra i simulanti di escludere la rilevanza del contratto apparente simulato (simulazione assoluta), ovvero che tra loro assuma rilevanza un diverso negozio, il cosiddetto “dissimulato” (simulazione relativa).

Ai fini che qui rilevano, preme poi evidenziare come sia consolidato in giurisprudenza il principio secondo cui “l’erede legittimario che chieda la dichiarazione di simulazione di una vendita fatta dal “de cuius”, diretta a dissimulare, in realtà, una donazione, agisce per la tutela di un proprio diritto ed è terzo rispetto alle parti contraenti, sicché la prova testimoniale e per presunzioni è ammissibile senza limiti quando, sulla premessa che l’atto simulato comporti una diminuzione della sua quota di riserva, proponga contestualmente all’azione di simulazione una domanda di riduzione della donazione dissimulata, diretta a far dichiarare che il bene fa parte dell’asse ereditario e che la quota a lui spettante va calcolata tenendo conto del bene stesso.”(Cass. civ., Sez. II, n. 19912 del 22.09.2014).

Va altresì soggiunto che incombe sull’acquirente la prova dell’effettività del pagamento del prezzo della vendita di cui si intende provare la natura simulata (si veda Cass. civ., sez. II, sentenza n. 19912 del 22.09.2014) e che possono trarsi elementi di valutazione circa il carattere fittizio del contratto – anche su basi presuntive non operando il limite di prova previsto dall’art. 1417 cod. civ. – dalla circostanza che il compratore, su cui grava come anzidetto l’onere di provare il pagamento del prezzo, non abbia fornito la relativa dimostrazione (così Cass. civ., sez. II, sentenza n. 15346 del 25.06.2010).

4.2. Ciò chiarito in punto di diritto, nel caso di specie, non risulta provato che l’atto di compravendita stipulato da *** in data 05.01.2011 dissimuli una donazione, come dedotto da XXX.

Parte attorea, a sostegno della simulazione cd. relativa del negozio, che per l’appunto, in tesi, dissimulerebbe un atto a titolo gratuito atteso che non sarebbe stato versato alcun corrispettivo da parte degli acquirenti, ha assunto che l’operazione immobiliare in oggetto è avvenuta in ambito familiare, che non avrebbe avuto alcuna utilità economica per il de cuius, già nella disponibilità di significative ricchezze, tant’è che con riguardo alla somma indicata non è stato previsto alcun investimento, ancora, che, in un contesto siffatto, desta perplessità la circostanza che oggetto di compravendita è stata persino la casa coniugale.

Orbene, per quanto tali elementi presuntivi siano suggestivi, l’efficacia probatoria degli stessi è neutralizzata dalla circostanza che parte convenuta ha fornito la prova del pagamento del prezzo pattuito per le unità immobiliari oggetto di compravendita.

Ed invero, dal carteggio processuale in atti, emerge che, in effetti, parte convenuta ha versato il corrispettivo dovuto mediante assegni bancari.

Per quanto sia condivisibile l’assunto di parte attorea secondo cui “La dichiarazione relativa al versamento del prezzo di una compravendita immobiliare, seppur contenuta nel rogito notarile, non ha valore vincolante nei confronti del creditore di una delle parti del contratto che abbia proposto azione diretta a far valere la simulazione dell’alienazione poiché questi è terzo rispetto ai soggetti contraenti.” (così Cass. civ., sez. II, sentenza n. 22454 del 22.10.2014), il Tribunale ritiene che la quietanza rilasciata da *** in sede di rogito notarile, unitamente al corredo contabile prodotto da parte convenuta (cfr. all. 7), sia sufficiente a provare l’avvenuta prestazione di pagamento.

Vi è da premettere che alcuna inferenza probatoria può essere riconosciuta agli assegni bancari prodotti in copia fotostatica da parte convenuta per i quali parte attorea ha effettuato dichiarazione di non conoscenza della sottoscrizione del de cuius ex art. 214 co. 2 cod. proc. civ., atteso che, a causa dell’impossibilità di ottenerne gli originali, non è stato possibile dare corso alla CTU grafologica disposta nell’ambito dell’intrapreso procedimento di verificazione (d’altronde è pacifico in giurisprudenza che la perizia grafica deve preferibilmente svolgersi su tali documenti e non sulla copia, onde assicurare la massima affidabilità dell’indagine devoluta all’ausiliario e, con ciò, rispondere ad un’esigenza concorrente, non soltanto delle parti, ma anche dello stesso ordinamento giuridico, in tal senso di legga Cass. civ., sez. VI-, ordinanza n. 35167 del 18.11.2021).

Tuttavia, è anche vero che secondo giurisprudenza costante della Corte di Cassazione, la parte che vuole avvalersi di un documento di tal guisa, inutilizzabile a fini istruttori, ha, comunque, la possibilità di dare prova del contenuto dello stesso con i mezzi ordinari, nei limiti della loro ammissibilità (così Cass. civ., sez. VI, sentenza n. 7267 del 27.03.2014, conf. di recente da Cass. civ., sez. III, sentenza n. 33769 del 19.12.2019); circostanza che si è verificata in ispecie.

Certamente risulta provato il pagamento del prezzo da parte di ZZZ, JJJ e KKK: ed invero, è stato prodotto l’estratto conto dei movimenti bancari realizzati sui loro conti correnti nel periodo in cui è stata stipulata la compravendita di cui si discute e da questi si evince che gli assegni da loro emessi per il pagamento, così come peraltro richiamati nella quietanza rilasciata da *** in sede di rogito, sono stati regolarmente incassati dal momento che è stata registrata in uscita la corrispondente spesa (cfr. doc. 7 fascicolo di parte convenuta).

Tale dato, da un lato, confuta l’eccezione di parte attorea, legittima ma non vincente, secondo cui i predetti assegni, pur emessi, non dimostrano la riscossione della somma portata dal titolo; dall’altro lato, convince il Tribunale del fatto che, proprio perché l’affare compiuto da *** con il fratello ed i di lui figli è avvenuto in un’unica soluzione (la compravendita delle 5 unità immobiliari è avvenuta lo stesso dì con un unico atto), la quietanza dal de cuius rilasciata in sede di rogito (anche) in favore di CCC e di YYY costituisce una presunzione grave, precisa e concordante, dell’avvenuto pagamento anche da parte di costoro del prezzo previsto per i loro acquisiti. D’altronde, è del tutto inverosimile ipotizzare che il de cuius volesse realizzare una donazione per alcuni acquirenti ed una compravendita per altri.

Per completezza, si aggiunge, infine, che non inficia le superiori conclusioni la circostanza che dalla documentazione contabile in atti risulta che qualche giorno prima della registrazione in uscita degli importi versati mediante assegni bancari siano stati accreditate somme di eguale entità atteso che non è stato provato (né a dire il vero ancora prima allegato) che tali provviste siano state fornite dal de cuius (ciò proprio al fine di realizzare il supposto fine di liberalità); nulla esclude, così prefigurandosi una serie di opzioni ricostruttive tutte parimenti legittime, che tali provviste siano fornite da terzi (si badi che in un caso è proprio documentato che un siffatto capitale è stato versato dal fratello del de cuius) ovvero che sia stata accreditata dagli acquirenti stessi avvalendosi di altre possidenze.

In ragione di quanto precede, poiché a fronte della prova del pagamento del prezzo, incombeva al più su parte attorea l’onere di fornire la prova contraria, ossia che anche i versamenti compiuti sono stati interamente oggetto di restituzione, sì da provare la causa liberale tipica della compravendita dissimulante una donazione, e ciò non è accaduto, la domanda di simulazione formulata da parte attorea è infondata e come tale deve essere respinta.

5. Ogni statuizione inerente alle spese di lite deve essere riservata alla decisione definitiva della causa.

6. La causa è rimessa in istruttoria come da separata ordinanza.

P.Q.M.

Il Tribunale ordinario di Crotone, nella superiore composizione collegiale, nel contraddittorio delle parti, ogni eccezione, deduzione ed istanza assorbita e/o disattesa, così non definitivamente provvede:

– rigetta la domanda di simulazione dell’atto di compravendita del 05.01.2011 spiegata da XXX;

– spese di lite rimesse alla decisione definitiva della causa;

– dispone per il prosieguo come da separata ordinanza collegiale.

Così deciso in Crotone, nella camera di consiglio dell’01.06.2023.

Il Giudice est. Il Presidente

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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