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Codice Civile
Codice Penale

Sinistro stradale: responsabilità concorrente e risarcimento

La sentenza affronta un caso di incidente stradale, valutando la responsabilità concorrente dei conducenti coinvolti e quantificando i relativi risarcimenti. Il Giudice, basandosi sulla CTU e sulle prove testimoniali, ha stabilito una percentuale di colpa per ciascun conducente, determinando il concorso di colpa nel sinistro.

Pubblicato il 17 September 2024 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

N. R.G. 2804/2019 TRIBUNALE di RIMINI VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2804/2019 tra ATTORE/I CONVENUTO/
I Oggi 9 settembre 2024 ad ore 10,30 innanzi al dott. NOME COGNOME sono comparsi:
Per l’avv. NOME COGNOME in sostituzione del collega Per l’avv. COGNOME NOME in sostituzione del collega Per l’avv. COGNOME NOME in sostituzione della collega Per l’avv. NOME COGNOME in sostituzione della collega Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da atti riportandosi alle note conclusive depositate in via telematica.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. Il Giudice dott.
NOME COGNOME

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Rimini, in composizione monocratica, in persona del dott. NOME COGNOME all’udienza del 9/09/2024, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le conclusioni rassegnate dalle parti ed esaurita la discussione orale;
ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 281- sexies c.p.c., la seguente

SENTENZA N._811_2024_- N._R.G._00002804_2019 DEL_09_09_2024 PUBBLICATA_IL_09_09_2024

nella causa iscritta al n. 2804 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell’anno 2019 e promossa (C.F. , rappresentato e difeso dall’avv. , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO GIUGNO INDIRIZZO 60019 COGNOME presso il difensore avv. ATTORE Contro (C.F. ), rappresentato e difeso dall’avv. , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO 47900 RIMINI presso il difensore avv. C.F. (C.F. ), rappresentato e difeso dall’avv. , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO 40124 BOLOGNA
presso il difensore avv. rappresentato difeso dall’avv. , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO 47921 47921 Rimini presso il difensore avv. COGNOME NOME COGNOMEC.F. CONVENUTI OGGETTO:
risarcimento del danno da circolazione Le parti hanno precisato le conclusioni all’udienza del 9/9/2024 riportandosi alle note conclusive depositate in via telematica.

La causa è stata iscritta a ruolo in data 2019 e tenuto conto delle questioni trattate, decisa a seguito di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., con la pronuncia immediata della sentenza.

Sentita l’esposizione dei difensori delle parti in ordine alle posizioni tutelate il Giudice così provvede.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE

RAGIONI DI FATTO

E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato , conveniva in giudizio assumendo che in data 11/04/2018 alle ore 6,20 in località Rimini all’altezza del KM 128INDIRIZZO dell’A14 l’autocarro, condotto da composto dalla motrice RAGIONE_SOCIALE TARGA_VEICOLO.
TARGA_VEICOLO (assicurata C.F. polizza nr. NUMERO_CARTA) , condotta in Leasing dal sig. e dal rimorchio NOME tg. TARGA_VEICOLO (assicurato per rischio statico da , polizza nr. NUMERO_DOCUMENTO) , di proprietà del sig. , subiva un grave sinistro a causa della condotta di guida posta in essere dal sig., conducente dell’autotreno tg.  +  (assicurato , condotto in Leasing dal signor ).

L’attore assumeva la responsabilità del sinistro al conducente che prima di completare la manovra di sorpasso dell’autocarro dell’attore, rientrava dalla corsia centrale di marcia nella corsia normale, tagliando la strada all’autocarro dell’attore e causandone il ribaltamento.

L’attore assumeva di avere subito gravi danni dal sinistro che quantificava nella somma complessiva pari a € 91.767,49 al netto degli acconti ricevuti chiedendo la condanna in solido delle convenute della somma indicata o in quella somma maggiore o minore che dovesse risultare all’esito dell’ istruttoria.

Con comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale depositata in data 28.12.2019 si costituiva il signor chiedendo il rigetto della pretesa attorea e in subordine- in ipotesi di responsabilità e/o corresponsabilità dello stesso – l’accertamento in via graduata delle rispettive responsabilità, chiamando in causa a garanzia la ;
in via riconvenzionale chiedeva la condanna della ditta al risarcimento del danno subito da parte convenuta nella misura di € 7.320,00.

Si costituiva altresì chiedendo l’integrale rigetto delle domande di parte attrice.

Successivamente alla udienza del 22.01.2020 parte attrice riferiva della transazione avvenuta pro tempore con la in relazione al danno subito dalla merce trasportata dall’attore, con conseguente rinuncia dalla domanda nei confronti della convenuta, confermando le pretese risarcitorie restanti, spiegando altresì domanda di manleva nei confronti di in relazione alla domanda riconvenzionale radicata dal convenuto Si è infine costituita in giudizio con comparsa depositata in data 19.10.2020 chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere tra l’attore e la compagnia assicuratrice, e chiedendo il rigetto della domanda di chiamata in garanzia spiegata dal convenuto Istruita la causa con la produzione di documenti, l’assunzione delle prove orali, disposta CTU dinamico-ricostruttiva ed estimativa dei danni patiti dal veicolo attoreo, all’udienza del 9.9.2024 le parti precisavano le conclusioni e discutevano ex art. 281 sexies la causa. In relazione alla domanda dell’attore occorre considerare alcuni aspetti idonei alla sua concreta individuazione in relazione ai soggetti chiamati, ai titoli e al petitum allegato.

L’attore ha chiamato in giudizio :
il conducente , il responsabile civile queste ultime “in solido tra loro o comunque nei limiti delle somme rispettivamente dovute in virtù delle polizze stipulate …” chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro.

Quanto alla tipologia dei danni l’attore chiede ristoro di tutta una serie di danni, non solo limitata a quelli subiti dal veicolo assicurato.

Il codice delle assicurazioni impone una scelta al danneggiato in ordine all’introduzione della domanda giudiziale , dovendosi optare per le due azioni alternative :
l’indennizzo diretto previsto dall’art. 149 cod. ass.
richiesto alla propria compagnia, che prevede il rimborso però ex art. 139 cod. ass.
solo di una precisa tipologia di danni , quelli subiti dal veicolo assicurato e quelli a cose trasportate appartenenti al proprietario o al conducente, oppure secondo le forme ordinarie ex art. 148 cod. ass. .

Nei casi in cui non sia applicabile l’indennizzo diretto il risarcimento deve essere richiesto secondo l’iter ordinario previsto dall’art. 148 cod. ass. e dunque chiamando in causa la compagnia del responsabile civile.

La corte costituzionale con sentenza interpretativa di rigetto 180 del 2009 ha chiarito che la procedura di risarcimento diretto è facoltativa, potendo scegliere il danneggiato se chiedere il risarcimento alla propria compagnia oppure al responsabile civile e alla sua assicurazione secondo l’iter risarcitorio ordinario previsto dall’art. 148 cod. ass..

Pertanto nel caso di specie occorre individuare i titoli abilitanti alla chiamata dei legittimati passivi risultando la domanda attorea fare riferimento alle polizze versate in atti.
Dunque fatta tale premessa risulta evidente la qualificazione dell’azione promossa dall’attore quale risarcimento diretto, con la chiamata nei confronti di la propria compagnia assicurativa per la responsabilità civile e per la merce trasportata, azione che prevede tuttavia la citazione secondo orientamento consolidato (cass. ord. 21896/2017) anche del responsabile civile in considerazione della “necessità di evitare che il danneggiante responsabile possa affermare l’inopponibilità, nei suoi confronti, dell’accertamento giudiziale operato verso l’assicuratore del danneggiato, posto che i due assicuratori dovranno necessariamente regolare tra loro i relativi rapporti” Tale azione ha natura contrattuale/legale avendo la funzione di accertare l’obbligo della compagnia imposto dall’art. 149 cod. ass. e dal contratto assicurativo di provvedere al risarcimento del danno patito dal proprio assicurato, titolo peraltro del tutto diverso dal quello della responsabilità aquiliana ex art. 2043- 2054 c.c.

Dunque la citazione in giudizio del convenuto costituisce espressione della volonta di richiedere il risarcimento diretto alla compagnia assicuratrice dell’attore che ha già parzialmente indennizzato il danneggiato con la corresponsione della somma di € 3.564 trattenuta dall’attore in acconto.

La domanda dell’attore nei confronti di che assicura in favore dell’attore i danni della merce trasportata, nelle more del giudizio viene dimessa ;
all’ udienza del 22.01.2020 l’attore dichiara di essere stato risarcito da tale compagnia e conseguentemente di rinunciare alla domanda per tale titolo nei confronti dell’assicurazione.

Pertanto il regolare rapporto processuale si è instaurato dall’attore verso i convenuti per il risarcimento dei danni secondo la procedura diretta e in forza della polizza che copriva la merce trasportata con la quale convenuta l’attore è successivamente addivenuto a transazione.

Per parte sua il convenuto ha spiegato domanda riconvenzionale per il risarcimento del danno subito dal suo complesso veicolare per l’urto riportato in conseguenza del sinistro per €6.000,00 congruità del danno confermata e non contestata da chiamata in causa dal responsabile civile anche a manleva.

Tanto premesso la domanda attorea merita accoglimento nei limiti che si diranno.

In merito alla dinamica del sinistro i risultati della CTU cinematica , ritenuta sufficientemente esaustiva, insieme all’esame delle immagini video registrate dalla società Autostrade RAGIONE_SOCIALE in aggiunta alla testimonianza del teste che si ritiene attendibile, hanno prospettato l’esecuzione di una manovra irregolare di sorpasso da parte del conducente dell’autotreno DUF, registrando tuttavia il CTU nel complesso della dinamica del sinistro anche una manovra irregolare, definita brusca, da parte del conducente dell’autoarticolato IVECO che ha determinato l’oscillazione del rimorchio e la perdita di controllo del mezzo, contribuendo a determinare la genesi del sinistro. Il CTU ha concluso:

“Per tali motivi e riscontri si ritengono violate le seguenti norme di comportamento del codice della strada:
a carico del sig. :
1) art.148 , comma 3 (il conducente che sorpassa un veicolo …
deve portarsi sulla sinistra dello stesso, superarlo rapidamente tenendosi da questo ad una adeguata distanza laterale e riportarsi a destra appena possibile , senza creare pericolo o intralcio).

A carico del sig. :
1) art. 141 comma 2 (il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizioni di sicurezza, specialmente l’arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile “)”.

Il giudice ritiene di non discostarsi da tale valutazione peritale, ritenendo che nel caso di specie gli elementi probatori acquisiti consentono di ritenere sussistente una responsabilità concorrente delle parti coinvolte nella causazione del sinistro, pur nel differente apporto causale riconducibile ai due conducenti.

In ordine al contenuto dell’art. 2054 comma 2, c.c. in merito alla condotta dei due conducenti che abbia cagionato l’evento dannoso occorre rilevare che la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato come la presunzione di eguale concorso di colpa abbia funzione sussidiaria, venendo in rilievo soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l’evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro.

Occorre quindi una valutazione della condotta di entrambi i soggetti coinvolti ai fini della verifica della corresponsabilità;
l’infrazione pur grave commessa da uno dei soggetti coinvolti non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell’altro, potendo poi la condotta di uno dei due , tuttavia colpevole, non portare ad alcuna forma di concorso quando l’efficacia eziologica del comportamento dell’altro risulti assorbente.

Alla luce delle conclusioni assunte dal CTU e dagli elementi istruttori in atti, deve ritenersi che il verificarsi dell’evento lesivo sia la risultante di due condotte colpose convergenti il cui apporto causale deve essere valutato in misura differente.

Gli elementi evidenziati consentono quindi di ritenere che il conducente dell’autotreno DUF che ha posto in essere la manovra di sorpasso debba essere considerato responsabile della causazione del sinistro, con un contributo valutabile in una percentuale del 80%, mentre il conducente dell’autocarro IVECO deve ritenersi colpevole per non essersi attenuto alle prescrizioni di legge regolanti la circolazione dei veicoli su strada , mancando di adeguare ulteriormente la propria condotta alle contingenze del caso, non avendo offerto prova contraria, concorrendo quindi alla causazione dell’evento dannoso nella misura del 20 % . Quanto al quantum dei danni subiti da parte attrice ai mezzi, si ritiene congrua la stima effettuata a mezzo CTU dalla quale questo giudice non intende discostarsi, premettendo quanto segue.

Nulla spetta all’attore in risarcimento per il rimborso del danno da perdita della motrice RAGIONE_SOCIALE TARGA_VEICOLO tg CODICE_FISCALE, non essendo il mezzo di proprietà dell’attore conduttore in locazione finanziaria.

Inoltre è stata prodotta prova dell’incasso da parte della proprietaria del mezzo, società alla quale è stato liquidato un indennizzo da forza di polizza 000161 107483944 NUMERO_CARTA pari a € 28.000 (doc. 9 di parte attrice ).

In esito all’eccezione di difetto di legittimazione alla richiesta di tale voce di danno spiegata da l’attore ha depositato dichiarazione denominata liberatoria alla gestione del predetto giudizio in favore dell’attore , non idonea tuttavia a sanare il difetto di legittimità della pretesa introdotta dall’attore, per risarcimento di danni mai giudizialmente richiesti in causa dal titolare del bene danneggiato che con comportamento concludente ha ritenuto di incassare la somma offerta dalla società e di non costituirsi in giudizio per ulteriori pretese rispetto a quanto ricevuto. E’ dovuto dunque il risarcimento del danno al rimorchio alle casse di proprietà dell’attore così come quantificati a mezzo di CTU estimativa :

€544,73 per il rimorchio, € 5.308,00 per riparazione di una cassa mobile e € 7.700 per la sostituzione dell’altra cassa mobile.

Parimenti è dovuto il rimborso della spesa sostenuta dall’attore per il trasporto e deposito dei mezzi incidentati pari a € 7.000 come da fattura prodotta dall’attore e relativa prova del pagamento.

Non ritiene questo giudice di riconoscere il danno da c.d. fermo tecnico, così come allegato dall’attore, a fronte della demolizione sia della motrice e sia di una delle due casse.

Per il resto dei mezzi si ritiene sussistere la mancanza di idonee congrue allegazioni.

Secondo recente orientamento il c.d. danno da fermo tecnico non può considerarsi conseguenza automatica del sinistro, potendo essere risarcito solo in presenza di specifica prova non solo della inutilizzabilità del mezzo , ma anche della spesa sostenuta per il mezzo sostitutivo o della prova della perdita subita per la rinuncia ai proventi ricavabili dall’uso del mezzo (Cass. n.5447/2020).

Per le altre voci di danno richieste dall’attore si dispone quanto segue.

Nulla è dovuto per il danno arrecato a beni di terzi trasportati dal vettore:
tale danno è stato indennizzato da apposita polizza da come riferito sopra.

Pertanto in merito a tale voce di danno, l’attore ha rinunciato alla domanda di risarcimento dando atto di essere stato risarcito anche delle spese legali.

Ulteriori danni afferenti a questa voce non sono risarcibili in forza dell’azione radicata dall’attore, mancando la prova della proprietà in capo allo stesso e d’altro lato la prova dell’esborso.

Per quanto allegato in ordine alle altre voci di danno di danno nulla è dovuto posto che la domanda azionata non può qualificarsi ex art. 2043 -2054 c.c., data la radicale differenza di titoli inconciliabili.

Conseguentemente non è dovuta la voce di danno da mancato guadagno del trasporto e nemmeno quello per ipotetici danni da mancati corrispettivi futuri.

All’esito del giudizio parte attrice ha diritto di vedersi risarcito il danno conseguente al sinistro così come sopra quantificato pari a totali € 20.562,73 diminuito del 20% ex art. 1227
c.c., dunque a complessivi € 16.450,18 dal quale deve detrarsi la somma ricevuta in acconto dalla compagnia pari a € 3.564,00, risultando ammontare il residuo credito risarcitorio pari a € 12.886,18.

E’ da accogliersi la domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto nei confronti di parte attrice per i danni per riparazione al proprio mezzo per lo scontro con quello condotto da controparte per effetto del sinistro, pari a € 6.000,00, ammontare del danno non contestato.

Conseguentemente dovrà risarcire il convenuto della somma indicata nella misura ridotta dell’80% ex art. 1227 c.c., al netto quindi della percentuale di colpa ascrivibile alla parte convenuta nel sinistro occorso , per i motivi di cui sopra, pari a € 1.200,00.

Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, l’accoglimento in misura ridotta della domanda attorea e la soccombenza parziale in ordine alle domande introdotte, consente di ravvisare i presupposti per la compensazione parziale delle spese tra le parti.

Alla relativa liquidazione si provvede in applicazione dei parametri di cui al DM 55/14, tenuto conto del valore della causa come determinato dal decisum delle questioni trattate e dell’attività svolta, applicando valori medi del relativo scaglione.

Le spese delle CTU, liquidate in corso di causa, vengono definitivamente poste a carico in parti uguali ad entrambe le assicurazioni

Il Tribunale di Rimini, ogni diversa istanza eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, cosi provvede:
Accerta e dichiara che il sinistro occorso in data 11.04.2019 a Rimini è stato determinato per colpa del conducente dell’autotreno DUF tg. +  in concorso con il conducente dell’autocarro con motrice RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE 260 tg. TARGA_VEICOLO e rimorchio tg. NUMERO_DOCUMENTO, con attribuzione di quote di rispettive responsabilità pari a 80% il primo e a 20% il secondo;
accoglie le domande di manleva delle parti rispetto alla rispettive compagnie di assicurazioni e per l’effetto:
In accoglimento parziale della domanda attorea introdotta da , condanna in personale del legale rappresentante p.t.
, al pagamento in favore di della somma di €12.886,18 oltre interessi ;
condanna altresì al rimborso delle spese legali in favore di , che si liquidano in complessivi € 5.000 oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge, nella misura limitata alla quota dell’80%, con distrazione in favore del procuratore dell’attore dichiaratosi antistatario;
In accoglimento parziale della domanda riconvenzionale radicata da condanna in persona del legale rappresentante p.t.
, al pagamento in favore di della somma di € 1.200 oltre interessi ;
condanna altresì al rimborso in favore di delle spese legali, così come sopra complessivamente liquidate , nella misura limitata alla quota del 20%;
Pone in via definitiva le spese delle CTU, cinematica ed estimativa, a carico in parti uguali delle assicurazioni Così deciso in Rimini, il 9.9.2024
Il Giudice dott. NOME COGNOME (atto sottoscritto digitalmente)

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