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Codice Civile
Codice Penale

Sinistro stradale, responsabilità esclusiva in rotatoria

La sentenza stabilisce la responsabilità esclusiva di un automobilista che, immettendosi in una rotatoria, non ha dato la precedenza ad un motociclista già presente, causandogli lesioni. Il Giudice, superando la presunzione di pari responsabilità ex art. 2054 c.c., ha condannato l’assicurazione del responsabile al risarcimento del danno non patrimoniale, comprensivo di inabilità temporanea e permanente, personalizzato in base alla gravità delle lesioni e al pregiudizio alla vita di relazione, oltre al rimborso delle spese mediche.

Pubblicato il 03 October 2024 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

R.G. n. 1463/2021 Cont.
Civ. TRIBUNALE ORDINARIO di COMO SEZIONE SECONDA CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Como, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott. NOME COGNOME ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._970_2024_- N._R.G._00001463_2021 DEL_08_09_2024 PUBBLICATA_IL_09_09_2024

nella causa iscritta al n. 1463 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell’anno 2021, vertente TRA (C.F. nato a Villa Guardia (CO) il 15.4.1952 e residente in Villa Guardia INDIRIZZO, rappresentato e difeso dall’Avv.
NOME COGNOME (c.f. ed elettivamente domiciliato presso il di lei studio in in Como INDIRIZZO (pec: ;
con studio —attore– (C.F. e Partita IVA n. ), con sede in Mogliano Veneto (TV), INDIRIZZO rappresentata e difesa dall’avv. dall’Avv.to NOME COGNOME (allegata al presente atto quale doc. n. 1), elettivamente domiciliata presso lo Studio dell’Avv. NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE. sito in Como (CO) INDIRIZZO (pec fax NUMERO_TELEFONO, -convenuta- -convenuti contumaci-

Oggetto: responsabilità extracontrattuale ex art. 2054 c.c. da circolazione di veicoli

CONCLUSIONI

All’udienza cartolare del 24 aprile 2024–il cui esito è stato comunicato il 29.4.24- la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione di termini ex art. 190 c.p.c., per deposito di note conclusionali e memorie di replica, sulle seguenti conclusioni:
C.F. C.F. C.F. per parte attrice

Piaccia al Tribunale Ill.mo, respinta ogni istanza avversaria, condannare i convenuti in via tra di loro solidale od alternativa al risarcimento dei danni tutti subiti dall’attore come indicati nella narrativa del presente atto e così come provati in corso di causa, od in quella diversa somma ritenuta più giusta ed equa oltre alla rivalutazione monetaria dal fatto al saldo ed interessi di legge sulla somma rivalutata o comunque i danni tutti conseguenti al ritardato pagamento, secondo quanto provato anche in via presuntiva o ritenuto più giusto ed equo, tenuto conto della somma di € 47.000,00 offerta, dopo la notificazione dell’atto di citazione, in data 16/6/2021. Chiede, nell’auspicato caso di accoglimento della domanda, l’applicazione nei confronti della compagnia convenuta dell’art. 148, comma 10 del Codice delle assicurazioni (D. Lgs. 209/2005), con invio all’IVASS della copia della sentenza.
In ogni caso con le spese di CTU, CT di parte e di causa, ivi compresa la fase di negoziazione assistita, anche ai sensi dell’art. 96 c.p.c., con 15% rimborso forfettario spese, CAP e IVA e imposta di registro a carico della parte convenuta, da prenotarsi a debito trattandosi di fatto illecito.
per parte convenuta Voglia il Tribunale Ill.mo, disattesa e respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione, deduzione e conclusione sia di merito che istruttoria:
1) Nel merito in via principale:
– respingere in toto le domande formulate da parte attrice;
2) nel merito in via subordinata:
– in ogni caso, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande avversarie, graduare e ridurre le domande ex adverso formulate sulla base di quanto rigorosamente provato in corso di causa;
In ogni caso con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. nelle misure di legge.
L’esponente chiede infine che la causa venga assunta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E

MOTIVI DELLA DECISIONE

I. Dell’iter giudiziale Con atto di citazione ritualmente notificato ed iscritto a ruolo il 8.4.2021, conveniva in giudizio , rispettivamente proprietario, conducente e compagnia assicuratrice ( ) dell’auto RAGIONE_SOCIALE tg. CODICE_FISCALE per sentirli condannare in via tra di loro solidale od alternativa al risarcimento dei danni subiti dall’attore in conseguenza del sinistro stradale del 2/10/2019 che lo aveva visto coinvolto quale motociclista vittima dell’altrui disattenzione.

Assumeva infatti l’attore che verso le ore 13 del menzionato giorno, nel Comune di Montano Lucino (CO) e precisamente nella rotonda di congiunzione tra INDIRIZZO, INDIRIZZO e INDIRIZZO dopo aver fatto ingresso in essa –con provenienza da INDIRIZZO, parcheggio ferrovie Nord di Grandate-, veniva travolto, a bordo del suo scooter TARGA_VEICOLO di colore bianco tg.
dalla citata BMW, che si immetteva da INDIRIZZOprovenienza INDIRIZZO RAGIONE_SOCIALE) senza concedere la dovuta precedenza.

Rappresentava di aver subito, a causa del sinistro, danni materiali e lesioni personali, queste ultime non risarcite dalla propria assicurazione, in regime di indennizzo diretto, stante il valore della percentuale di Con invalidità superiore al 9%;
i primi, invece, erano stati risarciti con riferimento al valore pre-sinistro del motociclo e al costo del trapasso.

Riteneva che i danni subiti avevano determinato un’inabilità temporanea biologica parziale della durata di giorni sessanta al 75%, giorni 90 al 50%, giorni 90 a minima, ed un’invalidità permanente nell’ordine del 27%, cui andava sommata la personalizzazione del danno da riconoscersi al massimo grado;
chiedeva pertanto riconoscersi € 153.328,50 a titolo di danno non patrimoniale, € 3.087,66 per spese mediche ed € 250,00 per la sostituzione di casco e vestiti deterioratisi nell’incidente, per complessivi € 156.666,16 oltre rivalutazione ed interessi.

Dei tre soggetti evocati in giudizio si costituiva soltanto tempestivamente, il 25.11.2021, eccependo l’infondatezza della domanda attorea sia nell’an che nel quantum debeatur e insistendo per il rigetto della stessa, e dando conto che in sede stragiudiziale fosse stata corrisposta a controparte la somma di € 47.000,00, trattenuta dalla stessa come acconto sul maggior dovuto.

All’esito della prima udienza cartolare del 15.12.21 il precedente G.I., verificata la mancata costituzione di pur ritualmente notiziati, dichiarava la loro contumacia e concedeva i termini ex art. 183 co. VI cpc.

Alla successiva udienza, sempre tenutasi con contraddittorio cartolare, del 5.10.2022, disponeva ctu medica, nominando consulente il dott. , che in data 1.2.23 prestava giuramento e il 12.5.23 depositava l’elaborato peritale.

Con ordinanza del 6.8.23, all’esito dell’udienza cartolare del 12/07/2023, il sottoscritto COGNOME nel frattempo subentrato sul ruolo, ammetteva la prova orale domandata da parte attrice con 12 dei 23 capitoli proposti, ed escuteva i testi (quest’ultimo figlio dell’attore) alla successiva udienza del 09/11/2023.

Veniva in prosieguo sentito, all’udienza del 18.1.2024, il teste , ed all’esito, il G.I., in accoglimento della richiesta congiunta delle due parti, fissava udienza di precisazione delle conclusioni al 24 aprile 2024.

In tale data, con provvedimento che veniva comunicato il 29.4.24, tratteneva la causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. nel rispetto dei quali entrambe le parti depositavano tanto le comparse conclusionali quanto le memorie di replica.

II.
Dei presupposti processuali, condizioni dell’azione, instaurazione del contraddittorio e condizioni di procedibilità.

Sussiste la competenza del Tribunale di Como;
risultano rispettate le condizioni dell’azione e i presupposti processuali.

Il contraddittorio è stato ritualmente instaurato:
merita di essere confermata la declaratoria di contumacia, non essendosi costituiti pur essendo stati ritualmente notiziati (mancato ritiro dell’atto di citazione, vds allegato dep.29.4.21).

Ritualmente esperita (doc 41 attoreo), seppur infruttuosamente, la negoziazione assistita, condizione di procedibilità della domanda, stante la materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti (art. 3 D.L.12 settembre 2014, n. 132).

III.
Dell’oggetto del giudizio secondo le contrapposte tesi delle parti costituite.

La domanda di parte attrice è volta ad ottenere il riconoscimento integrale dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza dell’incidente verificatosi il 2/10/2019 e da ella attribuito alla piena responsabilità del veicolo antagonista, l’auto BMW guidata da , di proprietà di ed assicurata con il tutto, al netto del valore del motociclo ante sinistro, già rimborsato dalla propria compagnia, e dell’importo di € 47.000, già versato da e trattenuto a titolo di acconto.

Con Secondo invece, deve individuarsi nel caso di specie una responsabilità concorrente, determinante una graduazione del risarcimento, rispetto cui risulta già ritenuto satisfattivo l’importo corrisposto:
per tali motivi in via principale viene richiesto il rigetto della domanda avversaria.

La tesi di parte convenuta fonda, unicamente, sulla presunta insufficienza degli elementi di prova forniti da controparte e volti a superare la presunzione di cui all’art. 2054 c.c.

Prevede infatti la menzionata disposizione, al secondo comma, che “nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.

IV.
Delle ragioni dell’accoglimento nell’an della domanda attorea.

La tesi di parte convenuta va disattesa, mentre quella di parte attrice risulta fondata.

Dal complessivo ventaglio probatorio, infatti, deve concludersi per evidenze convergenti nel senso dell’individuazione della responsabilità unicamente in capo al conducente dell’auto BMW, ed esclusione di qualsiasi concorso di responsabilità in capo a alla guida dello scooter RAGIONE_SOCIALE.

Di primario rilievo è la testimonianza, assunta in contraddittorio (verbale udienza del 19.11.2023) del teste indifferente rispetto alle parti (a loro sconosciuto prima del sinistro, vds pag.3), unico fra i testi ad essere presente in loco al momento dell’impatto, e con ottima visuale sulla rotatoria teatro dell’incidente, in quanto si stava immettendo nella stessa provenendo da INDIRIZZO (provenienza Villaguardia- Montano Lucino “Obi” e direzione Grandate,INDIRIZZO Nord) ovvero dal primo ingresso successivo a quello, INDIRIZZO da cui proveniva la BMW. Il teste apparso pienamente credibile, è puntuale nel rappresentare la provenienza della BMW (pur non conoscendo il nome della via, la indica in quella in cui è collocato l’Hotel RAGIONE_SOCIALE, così individuandola indubitabilmente, vds pag. 2 rigo 10), come anche nel collocare lo scooter, che “era certamente già in rotatoria” quando l’auto ancora doveva entrarvi (“l’auto era ferma o comunque a velocità molto bassa (come quando si rallenta in prossimità di un dare precedenza”, ibidem, rigo 16 e 19).

La corrispondenza dell’auto notata dal teste con quella oggetto di causa è pacifica in quanto, oltre ad essere risultata l’unica auto incidentata sulla scena del sinistro, è stata dal teste individuata come di colore scuro e guidata da una donna.

Il teste espressamente afferma inoltre che l’auto RAGIONE_SOCIALE tg. si sia immessa nella rotatoria senza dare la precedenza al moto ciclo (ibidem, rigo 31), colpendo la moto “ortogonalmente, quindi sul fianco” (rigo 16).

La dichiarazione conferma la credibilità del teste, in quanto dalle foto allegate alla relazione di sinistro dei Carabinieri di Lurate Caccivio (doc. 1 attoreo, pag.3) l’auto risulta danneggiata nella parte frontale.

Le risultanze della dichiarazione del teste sono suffragate dalle conclusioni dei Carabinieri che elevavano alla conducente della BMW la contravvenzione ai sensi dell’art. 145 co. IV codice della strada (Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285) per non aver il dato la precedenza agli altri veicoli già presenti nell’intersezione –quale la rotatoria deve essere considerata.

A tale conclusione i Carabinieri, in relazione non oggetto di espressa contestazione da parte convenuta quanto alla ricostruzione della dinamica- giungevano (doc.1 pag. 3 terz’ultimo rigo) alla luce della “posizione dei veicoli subito dopo l’urto” e “delle dichiarazioni rese dai conducenti dei veicoli e dal teste”.

Detto della dichiarazione rilasciata ai Carabinieri da sostanzialmente aderente a quella emersa in contraddittorio, deve rappresentarsi come la stessa , conducente della BMW, abbia dichiarato di non aver visto il motociclista –né, soprattutto, la sua provenienza- al momento della sua immissione in rotatoria, e di essersi accorta di lui solo dopo l’urto;
la circostanza è ricordata anche dal teste (verbale 9.11.23, pag. 2 rigo sest’ultimo).

La mancata visione del motociclista, che pure era già in rotatoria (vds dichiarazione testimoniale , da parte della conducente della BMW, può essere riconducibile unicamente ad una distrazione di quest’ultima;
in quest’ottica, del tutto compatibile risulta il comportamento successivo all’urto da parte di , la quale, più volte (“due o tre”) si scusava con l’attore per l’accaduto nelle immediatezze dello stesso (vds. ancora, testimonianza pag. 3 rigo 6).

Infine, a deporre inequivocabilmente per l’individuazione della piena responsabilità del sinistro in capo alla BMW va richiamata la posizione dei veicoli all’esito dell’urto, per come accertata dai Carabinieri (vds doc 1 attoreo) e riscontrata dal teste:
la BMW (veicolo A nello schizzo allegato alla relazione) si trova in prossimità della linea di arresto dell’ingresso da INDIRIZZO (precedente all’ingresso del teste:
vds pag.2 rigo 10) allorchè impatta lo scooter con il lato anteriore, facendolo finire, in scivolata laterale, fino ai margini della carreggiata della rotatoria:
deve desumersi pertanto che al momento dell’impatto, mentre l’auto era appena entrata in rotatoria, lo scooter vi fosse già, avendo percorso il tratto tra la propria entrata (al più presto da INDIRIZZO salvo che non fosse già in rotatoria) e quella dell’auto, e non risultando in atti alcuna evidenza di una velocità di andatura particolarmente significativa che, sola, potrebbe giustificarne quella posizione senza desumerne l’ingresso più risalente.

V.
Del soggetto tenuto al risarcimento.

Per tutte le ragioni esposte, e tenuto conto della mancanza di ricostruzioni alternative, o eccezioni fondate, da parte dell’unica parte evocata in giudizio costituitasi, deve ritenersi superata la presunzione di pari responsabilità di cui all’art. 2054 c.c. ed essere imputata integralmente la responsabilità del sinistro in capo al conducente della Ciò premesso, e tante l’acclarata quantificazione dei danni subiti da con una percentuale superiore al 9%, deve escludersi l’indennizzo diretto e deve pertanto individuarsi il soggetto tenuto al risarcimento dei danni nell’assicurazione del proprietario del mezzo, pertanto, pacificamente, VI. Della quantificazione del danno risarcibile.

Deve passarsi ora alla determinazione del quantum dei complessivi danni subiti da e di cui questi chiede il ristoro, tenuto conto della già avvenuta corresponsione da parte di dell’importo di € 47.000, che pertanto dovrà essere scomputato dall’importo che verrà infra determinato, ove riconosciuto superiore.

La complessiva quantificazione compiuta dall’attore può essere disaggregata in tre categorie.

VI.I. Da una parte vi sono i danni patrimoniali subiti in seguito all’incidente e non risarciti da (la compagnia dell’attore), a differenza del valore dello scooter pre-sinistro e delle spese di immatricolazione del nuovo acquistato in sostituzione.
Ebbene, a titolo di rimborso valore del casco (doc. 2, 3) e del vestiario (doc.4,5) danneggiati nell’incidente l’attore chiede in via equitativa € 250,00:
la richiesta deve andare disattesa, non avendo la parte provato, quanto al casco, la sua inutilizzabilità (che non traspare dal solo esame delle fotografie) e quanto ai vestiti, non essendo stata fornita evidenza alcuna del valore degli stessi (peraltro, esclusivamente un paio di pantaloni corti).
Cont Con

VI.II.
Con riferimento alle spese vive sostenute dall’attore, alla luce delle verifiche compiute dal ctu, che devono trovare condivisione, e dei calcoli e dell’ulteriore verifica di congruità compiuta dal sottoscritto COGNOME, risultano congrue spese per complessivi € 2.437,66, dati dalla sommatoria di € 2.071,66 riconosciute dal ctu -€ 30,00.= per copia CD (doc.20-21), € 339,76.=per farmaci (doc. 35 e seguenti), € 189,90.= per ausili-ortesi, € 784,00.= per 8 visite specialistiche ortopediche (docc. 22-23-24-25-26-27- 29-30), € 406,00.= per indagini radiologiche (docc 31-32- 33), € 322,00.= per 20 sedute di FKT effettuate presso RAGIONE_SOCIALE di Radiologia di Bulgarograsso (docc.. 28)oltre € 366,00 relativi a fattura dott. da ritenersi computabili.

Non trovano riconoscimento invece le spese relative al contrassegno invalidi (€ 39) nonché le spese di ctp.

VI.III.

Con riferimento ai danni non patrimoniali richiesti, non sussistono ragioni per divergere dalle conclusioni della relazione peritale a firma del dott. , non oggetto, peraltro, di osservazioni nemmeno dal ctp di parte convenuta.

Il ctu, con ragionamento clinico-scientifico esente da censura, a seguito di esame dell’attore, ha concluso per:
confermare la patologia già dedotta da e documentata:
(pagg.7,8) “Trauma cranio-facciale produttivo di piccola ferita l.c. piramidenasale;
distorsione del rachide cervicale;
contusione escoriata ginocchio sin.;
contusione-distorsione ginocchio dx.
complicata da infrazione rotulea, sofferenza ossea piatto tibiale e condilo femorale mediale, lesione del col- laterale mediale, del collaterale laterale e del crociato posteriore in soggetto affetto da artrosi policompartimentale;
distorsione caviglia dx. ” acclarare riconducibilità delle patologie accertate in rapporto causale con il sinistro verificatosi, essendo (pag.7) “la causa delle lesioni da addebitarsi ad una azione traumatica pluricontusiva prodottasi nel divenire dell’incidente tale azione lesiva, sotto un profilo Medico-Legale, risulta prodotta dall’investimento di un motociclista da parte di auto”;
quantificare l’inabilità temporanea in complessivi giorni 200 (duecento), di cui 50 (cinquanta) come inabilità biologica temporanea parziale al 75%, 80 (ottanta) giorni al 50% e 70 (settanta) giorni al 25%;
quantificare l’invalidità permanente, tenuto conto dei postumi residuati, in una misura pari al 21-22% della totale.

La traduzione monetaria dei danni individuati determina, con l’ausilio delle tabelle milanesi aggiornate (giugno 2024), il riconoscimento di un importo di complessivi € 82.366 a titolo di danno non patrimoniale biologico fisico da invalidità permanente (22%), ed € 10.925,00 quale danno non patrimoniale biologico fisico da inabilità temporanea.

Il primo risultato è dato applicando la percentuale di invalidità indicata e tenuto conto dell’età dell’attore (nato nell’aprile 1952) al momento del sinistro (dunque di anni 67) e pertanto prendendo il valore del punto danno biologico di 4.049 (seconda colonna) e, a seguito di aumento del 38% -media presumibile in percentuale- per incremento danno da sofferenza soggettiva interiore, portato a 5.587,92 di valore, pari ad un aumento di € 22.511 sulla quantificazione base (€ 59.240)

Il valore dell’inabilità temporanea complessiva è data dalla sommatoria di quelle supra indicate (50 gg al 75%, 80 al 50%, 70 al 25%) e dunque, al netto di un’eventuale personalizzazione (valore monetario base = € 115) pari a € 4.312,50 + 4.600,00 + 2.012,50. Il risarcimento spettante all’attore alla luce delle richiamate tabelle deve dunque individuarsi in € 93.291,00 (=82.366,00 +10.925,00) al netto di un ulteriore aumento, c.d. personalizzazione, poiché da riconoscersi, personalizzato, in presenza di “allegate e comprovate peculiarità”.

VI.IV.
Quanto alla invocata personalizzazione, giova richiamare le ragioni poste alla base delle tabelle meneghine, unanimemente riconosciute di opportuna applicazione nei casi come quello di specie.

Le tabelle, nell’ultima versione, specificamente prevedono (vds. pag.7 Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano)
che in ipotesi di invalidità riconosciuta, come nel caso di specie, tra il 10 al 34 % di invalidità, l’aumento sia progressivo, per punto, dal 26% al 50%, e precipuamente, nel caso di specie, come visto, al 38%.

Tale aumento, prestabilito, è individuato “onde consentire un’adeguata “personalizzazione” complessiva della liquidazione, laddove il caso concreto presenti peculiarità che vengano allegate e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato”, “ferma restando la possibilità che il giudice moduli la liquidazione oltre i valori minimi e massimi, in relazione a fattispecie eccezionali rispetto alla casistica comune degli illeciti”.

Ancora, deve richiamarsi, in adesione alle sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione dell’11.11.2008 (Cass. civ., Sez. Un. ,
11 novembre 2008, nn. 26972, 26973, 26974, 26975) ed in coerenza con la più parte della giurisprudenza successiva, l’esigenza di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute, le varie voci di danno precedentemente enucleate da dottrina e giurisprudenza (danno alla vita di relazione, danno esistenziale, danno biologico, ecc.)avendo “funzione meramente descrittiva” e rispetto alle quali occorre tenerne conto “in modo unitario, al fine di evitare duplicazioni risarcitorie, fermo restando, l’obbligo del giudice di considerare tutte le peculiari modalità di atteggiarsi del danno non patrimoniale nel singolo caso, mediante la personalizzazione della liquidazione danno non patrimoniale”.

Esposto il quadro offerto dalla giurisprudenza della Suprema Corte, e l’applicazione pratica fattane dall’Osservatorio di Milano da ultimo nella versione di giugno 2024 “tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psicofisica (ed alla perdita/grave lesione del rapporto parentale)”, favorevoli ad una liquidazione congiunta (I) tanto del danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell’integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale”, sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari; (II)
quanto “del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore“, “sofferenza soggettiva”, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione”, deve vagliarsi se le specifiche condizioni di menomazione dell’attività antecedentemente compiuta nel tempo libero da siano state adeguatamente indennizzate con la personalizzazione già riconosciuta, come visto nella misura del 38%.

Ebbene, parte attrice ha adeguatamente provato, tanto a livello documentale (docc. da 47 a 55, comprendenti fotografie di trofei in diversi tornei equestri, diplomi attestativi di partecipazioni a fiere e certificati di proprietà), quanto con prova orale (capitoli ammessi da 16 a 23 con il teste verbale di udienza del 18/01/2024) che fino all’incidente, fosse frequentatore quotidiano di maneggi, praticante l’equitazione da quando aveva trent’anni, proprietario di cavalli, e che da circa 4-5 anni prima dell’escussione del teste (dunque in data compatibile con il sinistro) avesse smesso di montare i cavalli, nonostante ne continuasse la cura quotidiana.

L’escussione del teste –che, seppur amico dell’attore, ha dimostrato durante la prova testimoniale piena credibilità, rilasciando dichiarazioni obiettive (come allorquando ha collocato l’attore al maneggio anche successivamente all’incidente)- permette di concludere che, a seguito del sinistro, abbia effettivamente smesso di seguire la passione di montare i cavalli, tuttavia perseguendo l’attività di cura degli stessi e di trascorso del tempo con essi.

La circostanza che la passione dell’attore, oggettiva, non sia stata menomata completamente, ma solo ridimensionata, e peraltro ad un’età, in cui –per massima di esperienza- quel tipo di attività (pericolosa e che richiede una discreta atleticità) avrebbe potuto proseguire comunque per un lasso temporale non eterno)- induce ad individuare una personalizzazione ulteriore, oltre a quella già riconosciuta, nella misura del 5%, e non maggiore (e comunque, complessivamente, pari al 43%)..

VII.
Del quantum debeatur:
conclusioni.

Pertanto i valori di cui al § VI.III (€ 82.366 +€ 10.925,00), attualizzati con l’aumento percentuale indicato (per complessivi € 4.664,55), portano al riconoscimento del complessivo importo di € 97.955,55 a titolo di danno non patrimoniale, approssimato ad € 97.956.

Da tale importo, ai fini dell’individuazione della somma ancora da corrispondersi da parte convenuta, deve essere detratto il versamento di € 47.000, pertanto a titolo di danno non patrimoniale deve corrispondere residui € 50.956,00.

Trattandosi di somma dovuta a titolo di risarcimento del danno per fatto illecito extracontrattuale, e pertanto in quanto debito di valore, la somma deve essere attualizzata, dunque con rivalutazione ed interessi dal dì del sinistro fino alla data di comunicazione della presente decisione.

Alla luce di tutte le ragioni che precedono, deve essere condannata al pagamento in favore di di € 2.437,66 per spese mediche sopportate oltre ad € 50.956,00, oltre rivalutazione ed interessi dal dì del sinistro, per danno non patrimoniale.

VIII.
Delle spese di lite, di ctu, e degli altri profili domandati dall’attore.

Quanto alle spese di ctu, liquidate con separato provvedimento, esse vengono poste in via definitiva in solido a carico di entrambe le parti costituite, essendo la consulenza stata funzionale alle determinazioni del Giudice e dunque nel pieno interesse anche, e soprattutto, di parte attrice.

Le spese di lite, invece, seguono la soccombenza, a carico della parte costituita (non anche dei contumaci, stante l’individuazione del soggetto finale, la compagnia assicurativa, tenuta al pagamento in ipotesi di soccombenza).

Esse vengono liquidate ai medi con riferimento alla fase di studio, introduttiva, e di trattazione, ai minimi per per quanto concerne quella decisionale – e tenuto conto dello scaglione relativo al valore della domanda, corrispondente il primo, peraltro, a quello del decisum (€ 52.000- 260.000);
utilizzando i parametri i cui al D.M. 55/2014 per l’attività svolta sino al 23.10.2022, ed i parametri di cui al D.M.147/2022 per quella svolta successivamente (e quindi relativamente alla fase istruttoria e decisionale);
importi ridotti ex artt. 4 D.M. 55/2014 (e successive modifiche) nella misura del 20% stante la non particolare complessità dell’attività, anche tenuto conto dell’effettività della difesa di parte soccombente.

Va invece disattesa la richiesta di condanna per lite temeraria ex art. 96 cpc, in difetto dei presupposti, essendo nell’interesse della compagnia assicurativa contestare l’ammontare del quantum richiesto da controparte (peraltro parzialmente fondatamente, stante lo iato tra richiesto e riconosciuto).

Come anche da rigettarsi risulta la richiesta di imputazione dell’imposta di registro a debito della parte convenuta, poiché l’art. 57 Testo unico del 26 aprile 1986 n. 131 prevede come regola la solidarietà, derogata dall’art. 59 in ipotesi di “sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato”, circostanza non sussistente nel caso di specie (stante, peraltro, la differenza tra i concetti di “reato” e “fatto illecito”).

Viene trasmessa copia della sentenza all’IVASS stante il riconoscimento in favore del danneggiato di somma superiore al doppio (€ 97.956) rispetto a quella offerta (€ 47.000).

Il Tribunale di Como – seconda sezione civile – in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. NOME COGNOME definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:

Dichiara la contumacia di In accoglimento della domanda attorea:
Accerta la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo BMW targa, di proprietà di assicurato con nel sinistro verificatosi il BMW tg. e meglio circostanziato in atti.

Accerta l’esistenza di danni non patrimoniali subiti da in nesso di causalità materiale e giuridica con il sinistro, per complessivi € 97.956,00, ed ulteriori € 2.437,66 per spese sopportate, e per l’effetto:
Condanna al pagamento, a titolo di risarcimento del danno ex art. 2054 c.c., dell’importo di complessivi 2.437,00 –duemilaquattrocentotrentasette-, oltre 50.956,00 cinquantamilanovecentocinquantasei- (ulteriori a € 47.000 già corrisposti) oltre rivalutazione ed interessi dal dì del sinistro alla comunicazione del presente provvedimento, per danno non patrimoniale.
Rigetta nel resto la domanda attorea.
Condanna, per l’effetto, , in persona del l.r.p.t. , alla refusione delle spese di lite in favore di , che quantifica, complessivamente, in € 9.421,00 (novemilaquattrocentoventuno/00), oltre rimb. Forf. 15% oltre C.P.A. e I.V.A. (se dovuta) come per legge.
Pone a carico delle due parti, in misura uguale, ed in solido, le spese di ctu, per come liquidate con separato provvedimento.
Dispone ex art. 148 co. X Cod Ass. , la trasmissione di copia della sentenza all’IVASS per gli accertamenti di competenza in ordine all’osservanza delle disposizioni previste dal medesimo d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza e per le comunicazioni alle parti.
Così deciso in Como, il 7 settembre 2024 Il Giudice dott. NOME COGNOME

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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