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Sistema collettivo di gestione RAEE, regole operative consortili

Il caso analizza la responsabilità precontrattuale nell’ambito di un sistema regolato da norme inderogabili, come quello della gestione dei RAEE. Il Tribunale ha chiarito che l’obbligo di adesione al consorzio e la normativa inderogabile escludono la possibilità di negoziare liberamente le condizioni di adesione, con conseguente insussistenza di una responsabilità precontrattuale per omessa o tardiva informazione.

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Pubblicato il 21 aprile 2025 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

N. R.G. 12825/2022

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SEZIONE QUINDICESIMA SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

VERBALE DELLA CAUSA R.G. n. 12825/2022 tra ATTRICE CONVENUTO Il Giudice NOME COGNOME da atto che l’udienza si svolge avanti a sé oggi 16 aprile 2025, tramite collegamento TEAM fra la propria postazione e quella della dott.ssa NOME COGNOME Addetta per l’Ufficio del Processo, presente presso il Tribunale di Milano.

Alle ore 12.30 sono altresì comparsi in Tribunale:

Per l’avv. NOME COGNOME Per l’avv. NOME COGNOME I procuratori presenti acconsentono allo svolgimento dell’udienza, nulla eccependo al riguardo.

Il Giudice da atto che le parti hanno già provveduto a precisare le rispettive proprie conclusioni.

Segue discussione orale.

Quanto alle spese, parte attrice da atto di aver già depositato nota spese, mentre parte convenuta si rimette a giustizia.

All’esito, il Giudice pronuncia sentenza ex

art. 281 sexies c.p.c. Il Giudice dott. NOME COGNOME N. R.G. 12825/2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE QUINDICESIMA SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NOME COGNOME ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA N._3229_2025_- N._R.G._00012825_2022 DEL_16_04_2025 PUBBLICATA_IL_16_04_2025

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12825/2022 promossa da:

(C.F. con patrocinio dell’avv. NOME COGNOME (C.F. ), elettivamente domiciliata in INDIRIZZO 20121 MILANO presso il difensore avv. NOME COGNOME contro (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. NOME COGNOME (C.F. dell’avv. NOME COGNOME (C.F. ), dell’avv. NOME COGNOME , dell’avv. NOME COGNOME ) e dell’avv. NOME COGNOME (C.F. ), elettivamente domiciliato presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore NOME COGNOME CONVENUTA

CONCLUSIONI

Per parte attrice Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, nonché previo ogni accertamento e/o declaratoria del caso, anche in via preliminare, incidentale e/o pregiudiziale, per le ragioni esposte in narrativa così decidere:

– rigettare in quanto infondata l’eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno sollevata dal – accertare e dichiarare che nella primavera del 2011, in occasione dell’adesione di quest’ultimo ha violato gli obblighi di buona fede, di protezione e di informazione ai danni di e ciò tanto in C.F. C.F. C.F. C.F. C.F. C.F. sede precontrattuale, quanto in sede di esecuzione del contratto per adesione, causando danni ad risarcibili per equivalente pari ad € 3.500.000,00 (tremilionicinquecentomila/euro) o in subordine almeno di € 374.628,05 (trecentosettantaquattromilaseicentoventotto/05) = o alla maggior o minor somma che risulterà di giustizia e che verrà accertata in corso di causa o che sarà quantificata, occorrendo, anche in via equitativa, oltre rivalutazione ed interessi dal 15.05.12 al saldo effettivo, con riferimento ai danni, di natura economica e patrimoniale, risoltisi in un minore valore aziendale presente e futuro o, in subordine, almeno al danno emergente correlato ai maggiori costi sostenuti a valere sul periodo 1.05.2011 – 15.05.2012 per i servizi di logistica (raccolta, trasporto, stoccaggio ) e trattamento dei R.A.E.E; – condannare il a pagare ad somma 3.500.000,00 (tremilionicinquecentomila/euro) subordine almeno 374.628,05 (trecentosettantaquattromilaseicentoventotto/05) = o la maggior o minor somma che risulterà di giustizia e che verrà accertata in corso di causa o che sarà quantificata, occorrendo, anche in via equitativa, oltre rivalutazione ed interessi dal 15.05.12 al saldo effettivo, con riferimento ai danni, di natura economica e patrimoniale, risoltisi in un minore valore aziendale presente e futuro o, in subordine, almeno al danno emergente correlato ai maggiori costi sostenuti a valere sul periodo 1.05.2011 – 15.05.2012 per i servizi di logistica (raccolta, trasporto, stoccaggio ) e trattamento dei R.A.E.E; – in via istruttoria, ammettere tutte le prove già formulate dall’attrice nella memoria istruttoria ex art. 183, co. 6, n. 2 cpc e, per quanto di ragione, quelle dedotte a controprova nella memoria di replica ex art. 183, co. 6, n. 3 cpc e, quindi, in via riepilogativa:

– PROVA DIRETTA – – capitoli di prova testimoniale:

SEZIONE IV – ISTANZE ISTRUTTORIE 13.

CIRCA IL DIRITTO DI ESA DI VEDERSI ASSEGNATI I PUNTI DI PRELIEVO NELL’ANNO OPERATIVO 2011-2021

CHIEDE

L’AMMISSIONE INTERROGATORIO FORMALE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL CDC, DOTT.

E DELLE SEGUENTI PROVE TESTIMONIALI:

(a) DCV che la procedura e le tempistiche relative alla predisposizione e trasmissione delle autocertificazioni dell’immesso sul mercato di ogni anno operativo da inviare da parte dei sistemi collettivi consorziati al Centro di Coordinamento RAEE, vengono stabilite in sede assembleare dal Centro di Coordinamento RAEE nel mese di dicembre di ogni anno solare con riferimento all’anno operativo successivo?

(b) DCV che anche per l’anno operativo 2011-2012 è stata assunta dal Centro di Coordinamento RAEE nel mese di dicembre 2010 la delibera assembleare per la determinazione della procedura e delle tempistiche relative alla predisposizione e trasmissione delle autocertificazioni dell’immesso sul mercato 2010?

(c) DCV che nel mese di marzo 2011 RAGIONE_SOCIALE ha comunicato al Centro di Coordinamento RAEE le autodichiarazioni dell’immesso sul mercato 2010 relative al produttore ***?

(d) DCV che in data 08/04/2011 Lei ha ricevuto dal sig. la mail che si rammostra al teste e di cui conferma il contenuto, prodotta da parte attrice sub doc. 43?

Si indica a teste sui capitoli 13.a, 13.b e 13.c la sig.ra nella sua qualità di Responsabile della Amministrazione e controllo, presso , INDIRIZZO – 20123 Milano.

Si indica a teste sul capitolo 13.d il sig. presso RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO – 00185 Roma.

14.

CIRCA LA MISSIONE DI ESA, SI CHIEDE L’AMMISSIONE DI PROVE TESTIMONIALI A CONFERMA DEGLI ACQUISTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI:

(a) DCV che nel novembre/dicembre 2016 avete venduto ad RAGIONE_SOCIALE n. 50 contenitori per la raccolta differenziata di RAEE e n. 100 contenitori interni con coperchio, come da fatture, rubricate sub doc. 67 dei documenti prodotti da , che vi si mostrano.

Si indica a teste il legale rappresentante di con sede in INDIRIZZO, ex P.I.P. 62019 Recanati (MC).

(b) DCV che dal 2014 al 2022 avete progettato, sviluppato e fornito con assistenza tecnica ad un software gestionale per l’analisi preliminare della logistica correlata al trasferimento di RAEE come da fatture, rubricate sub doc. 68 dei documenti prodotti da che vi si mostrano.

Si indicano a testi il sig. e il sig. residenti entrambi in Cascina (PI).

(c) DCV che nel periodo 2013-2014 avete realizzato una campagna di sensibilizzazione, informazione e divulgazione finalizzata alla qualità della raccolta dei RAEE, commissionatavi da , come da fatture, rubricate sub doc. 69 dei documenti prodotti da , che vi si mostrano.

Si indica a teste il sig. presso RAGIONE_SOCIALECOGNOME

RAGIONE_SOCIALE, con sede in Rimini, INDIRIZZO

CIRCA I COSTI CHE ESA AVREBBE SOSTENUTO NEL 2011/12 SI CHIEDE L’AMMISSIONE DI PROVE TESTIMONIALI A CONFERMA

DEI PREVENTIVI E DELLE OFFERTE

Circa i costi che avrebbe sostenuto nel 2011/12:

prove testimoniali a conferma dei preventivi e delle offerte:

(a) DCV che nel periodo febbraio – aprile 2011 formulava le offerte per la logistica ed il trattamento dei RAEE evincibili dai documenti, rubricati sub docc. 76 e 77 dei documenti prodotti da , che le si mostrano.

(b) DCV che l’offerta finale del costo per ogni tonnellata dei RAEE, suddivisa per raggruppamenti, era realizzata attraverso una media ponderata di tutti i costi e di tutte le valorizzazioni dei costi di logistica e di trattamento a livello nazionale.

(c) DCV che nel periodo febbraio – aprile 2011 formulò al sig. o/e ad una o più offerte per la logistica ed il trattamento per il periodo 2011/12, rubricati sub docc. 76 e 77 dei documenti prodotti da , che le si mostrano.

Si indicano a testimoni su tutti i capitoli:

residente in Gattatico (RE);

residente in San Severino Marche (MC).

– Ordine di esibizione dei seguenti documenti:

16.

SI CHIEDE L’ESIBIZIONE AL CDC E ALL’ASSOCIAZIONE CON SEDE IN INDIRIZZO – 00186 ROMA, AI

SENSI

DELL’ART. 210 C.P.C. E 213 C.P.C, IN QUANTO

RILEVANTE AI FINI DELLA DIMOSTRAZIONE

DEL DIRITTO DI ESA DI OPERARE NELL’ANNO

OPERATIVO 2011-2012,

DEI SEGUENTI DOCUMENTI:

a – il documento allegato sotto la lettera A al verbale dell’assemblea straordinaria e ordinaria del Centro di Coordinamento RAEE tenutasi in data 28/04/2011, “relativo alle quote di competenza per il nuovo anno RAEE e i relativi diritti di voto”, oggetto di ratifica come indicato al punto 1. RAGIONE_SOCIALE dell’ordine del giorno della parte straordinaria e la cui esistenza risulta dal doc. 11 prodotto da parte attrice;

b – l’accordo di programma stipulato dal con l’ per l’anno operativo 2011-2012.

– Consulenza tecnica d’ufficio sul seguente quesito:

17.

CHIEDE L’AMMISSIONE CTU

TECNICO CONTABILE SULLA QUANTIFICAZIONE

DEL DANNO SUBITO DA IN CONSEGUENZA DELLA RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE E CONTRATTUALE IMPUTABILE AL CDC COME CONSEGUENZA DIRETTA DELLA CONDOTTA TENUTA DAL CDC IN OCCASIONE DELL’ADESIONE CDC DATA 20/04/2011 ALL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO CONSORTILE CONSEGUENTE ALL’

ADESIONE AL CDC, FORMULANDO IL SEGUENTE QUESITO, ANCHE ALLA LUCE DELLA PERIZIA PREVENTIVA

GIÀ ACQUISITA AGLI

ATTI SUB DOC.

37 DI PARTE ATTRICE, CHIEDENDO L’AMMISSIONE DEL SEGUENTE QUESITO:

Provveda il CTU, esaminati gli atti e i documenti di causa, sentite le parti e i loro consulenti eventualmente nominati, esperite le indagini tecniche e contabili eventualmente ritenute necessarie, ad accertare a mezzo del richiamo alla dottrina contabile ed ai metodi di valutazione aziendali più accreditati in relazione alla fattispecie concreta sulla base delle contestazioni formulate da al CdC e della documentazione, contabile e non, fornita da quest’ultima nonche’ di quella che riterrà utile reperire, a quantificare analiticamente, integralmente, secondo le stime più attendibili e, se del caso, in assenza di dati certi, sulla base di ipotesi ed approssimazioni, il danno patrimoniale sofferto da in occasione dell’adesione al Centro di coordinamento e negli anni fino al 2021 compreso, sulla scorta delle teorie maggiormente accreditate in dottrina, in giurisprudenza e nella prassi, avendo riguardo sia per l’aspetto finanziario che per quello economico. In particolare, provveda ad individuare i danni che risultino collegati da un rapporto conseguenziale diretto ed indiretto con i comportamenti del CdC, ragguagliandoli al minor vantaggio (ad esempio:

la perdita di clientela, la perdita di chances, la perdita di immagine ed in generale alla perdita di beni immateriali facenti parte dell’avviamento), o al maggior aggravio economico e finanziario da essi determinato (ad esempio:

maggiori costi sostenuti in luogo di conguagli in natura, maggiori oneri finanziari, maggiori costi di esercizio in generale), tanto nella fase precontrattuale che in quella successiva dopo il subentro di nel Cdc.

In particolare, provveda il CTU a determinare le differenze di costi e di ricavi aziendali di ed il loro riflesso sull’evoluzione della finanza aziendale e dei flussi di cassa, con riferimento all’ipotesi che fosse stato permesso ad di operare fin da subito sul mercato per l’anno operativo 2011- 2012 oppure che non avesse dovuto provvedere ai pagamenti provvisionali mensili in favore degli altri Sistemi Collettivi pur non operando in quel primo esercizio.

– CONTROPROVA – – capitoli di prova testimoniale:

Nell’ipotesi denegata di ammissione dei capitoli nn. 1), 2) e 3) formulati da con la memoria istruttoria ex art. 183, co. 6, n. 2 cpc, si chiede ammettersi a controprova il seguente capitolo di prova testimoniale:

DCV che, con riferimento alla adesione comunicata dal con missiva del 28/11/2011, RAGIONE_SOCIALE ha presentato la domanda di adesione al dopo il 28 aprile 2011.

Si indica a teste il sig. , INDIRIZZO, Roma.

Cont Cont Cont Cont Cont Cont Cont Cont Cont Nell’ipotesi denegata di ammissione del capitolo n. 6) formulato da con la memoria istruttoria ex art. 183, co.

6, n. 2 cpc, si chiede ammettersi a controprova i seguenti capitoli di prova testimoniale:

2) DCV che il bilancio annuale del Sistema Collettivo che amministrate e/o rappresentate ha sempre prodotto un saldo zero quale differenza tra eco-contributi incassati dai produttori aderenti ed esborsi sostenuti per la raccolta e la gestione dei RAEE8 3) DCV che il Sistema Collettivo che amministrate e/o rappresentate nel corso degli anni ha costituito fondi di riserva quali avanzi di gestione derivanti dall’eco-contributo incassato dai produttori.

Si indicano a testi:

Milano;

Pieve Emanuele (MI);

Milano; , Torino.

Con riferimento al contenuto della PEC del 4/3/2011 prodotta ex novo dal sub doc. 26 con la memoria istruttoria ex art. 183, co. 6, n. 2 cpc, ferma l’inammissibilità delle nuove allegazioni del CDC, si articolano a prova contraria i seguenti capitoli di prova testimoniale:

4 a) DCV che in data 8/3/2011 Lei ha ricevuto alle ore 16:40 dalla sig.ra del RAGIONE_SOCIALE la mail che si rammostra al teste e di cui conferma il contenuto e gli allegati, prodotta da parte attrice sub doc. 81 4 b) DCV che in data 21/3/2011 alle ore 12:20 Lei ha inviato alla sig.ra del RAGIONE_SOCIALE la mail che si rammostra al teste e di cui conferma il contenuto, prodotta da parte attrice sub doc. 82 4 c) DCV che in data 21/03/2011 alle ore 14:05 Lei ha ricevuto dalla sig.ra del RAGIONE_SOCIALE la mail che che si rammostra al teste e di cui conferma il contenuto e gli allegati, prodotta da parte attrice sub doc. 82 4 d) DCV che in data 21/03/2011 alle ore 18:45 Lei ha ricevuto dalla sig.ra del RAGIONE_SOCIALE la mail che che si rammostra al teste e di cui conferma il contenuto e gli allegati, prodotta da parte attrice sub doc. 82 Si indica a teste sui capitoli 4.(a), 4.(b), 4.(c) e 4.(d) il sig. presso RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO – 00185 Roma In replica alle nuove e quindi inammissibili allegazioni del sul conguaglio in denaro si chiede un Ordine di esibizione ex art. 210 cpc dei seguenti documenti:

verbale dell’assemblea del tenutasi in data 18/11/2008 e di quella tenutasi in data 15/9/2009, completo degli allegati;

– in ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.

Per parte convenuta Voglia l’Ecc.mo Tribunale di Milano, contrariis reiectis, previe le declaratorie tutte del caso in rito e merito, così giudicare:

Nel merito:

in via preliminare:

– accertare e dichiarare l’intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno lamentato nei confronti del CDC RAGIONE_SOCIALE e, conseguentemente, mandare assolto il da ogni e qualsiasi addebito;

in INDIRIZZO

– respingere tutte le domande svolte da nei confronti del in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti negli atti depositati in giudizio e, conseguentemente, mandare assolto il da ogni e qualsiasi addebito;

in via istruttoria:

– respingere tutte le istanze istruttorie avversarie (ivi inclusi le richieste di CTU e di emissione di un ordine di esibizione) per i motivi di cui ai parr.

D) e F) della terza memoria ex art. 183 c.p.c. depositata dal e, in ogni caso, per tutti i motivi in fatto e in diritto di cui agli atti depositati in giudizio dal.

Nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione dei capitoli di cui ai punti 13 (a), (b) e (c) della seconda memoria ex art. 183 c.p.c. depositata da si chiede di essere ammessi a prova contraria con i testi indicati nella seconda memoria istruttoria depositata dal – accogliere le istanze istruttorie formulate dal al par. J) della seconda memoria ex art. 183 c.p.c. e ai punti 65 e 66 della terza memoria ex art. 183 c.p.c. dell’odierno convenuto.

In ogni caso:

– con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 1 aprile 2022 (nel prosieguo anche solo ”) ha citato in giudizio il (nel prosieguo anche o il ”) onde sentirne accertare la responsabilità per la condotta contraria ai canoni di buona fede e correttezza tenuta nei confronti di nella fase antecedente all’adesione di questa al e nella fase immediatamente successiva, con richiesta di condanna dello stesso al risarcimento del danno inizialmente quantificato in euro 3.500.000. , a sostegno delle proprie domande, ha dedotto:

di aver preso contatti con i referenti del CDC in vista della futura adesione al sin dal dicembre 2010 e di aver successivamente manifestato la propria volontà in tal senso sia nel corso di un incontro dell’8 aprile 2011 che con comunicazione scritta del 12 aprile 2011;

di aver presentato in data 20 aprile 2011 domanda di adesione al , del tutto ignara del fatto che pochi giorni prima (in data 12 aprile 2011) il comitato esecutivo del – seppure a conoscenza della imminente richiesta di adesione di – aveva approvato la proposta di modifica delle regole operative del , integrandole con ulteriori impegni economici e finanziari a carico dei sistemi collettivi;

di essere venuta a conoscenza di tali modifiche solo dopo il pagamento delle quote dovute in ragione dell’adesione (effettuato in data 8 giugno 2011), con la conseguenza che è sorta tra le parti una controversia dovuta ➢ al comportamento omissivo e reticente tenuto dal nella fase delle trattative rispetto:

i. all’intenzione di modificare di lì a poco le regole operative introducendo la possibilità che i sistemi collettivi neo-aderenti non solo non operassero per un anno sul mercato, ma, in discontinuità rispetto al passato, fossero addirittura costretti a sostenere fin da subito, pagandoli mensilmente, costi operativi a vantaggio dei sistemi collettivi operativi, con l’aggravio di una RAGIONE_SOCIALE garanzia fideiussoria a copertura dell’importo annuale dei costi medesimi, ii.

alle tempistiche della procedura di autocertificazione dell’immesso sul mercato da parte dei produttori aderenti ai sistemi collettivi consorziati (senza la quale al sistema collettivo non viene assegnato alcun punto di prelievo), né alla data di effettivo inizio di operatività del sistema collettivo neo consociato, nonché iii.

all’entità dei costi che avrebbe dovuto sostenere, impedendole così di valutare correttamente la convenienza dell’adesione al o al comportamento contrario ai principi di buona fede, di libera concorrenza e di non discriminazione tenuto dal nella fase di esecuzione del contratto, quando iv.

ha ritardato l’efficacia dell’adesione di , sottoponendo la stessa ad una condizione introdotta ex novo e rendendo conseguentemente l’attrice non operativa per l’intero anno 2011/2012 nonostante la tempestiva domanda di adesione;

v. non ha applicato analogicamente le regole operative vigenti;

vi.

non ha posticipato l’assegnazione massiva delle quote e dei punti di prelievo onde permettere ad di essere immediatamente operativa sul mercato;

vii.

non ha applicato a il combinato disposto degli articoli a) 9.1 (Operatività e accreditamento di un nuovo Sistema Collettivo), comma 3, delle Regole operative;

b) 9.2 (Finanziamento del servizio), comma 2 delle Regole operative, in base ai quali il nuovo sistema collettivo non sarebbe stato tenuto “a dichiarare alcunché, né a sostenere i costi del servizio in quanto le quote assegnate sono già gestite da altri Sistemi Collettivi per l’intero anno operativo”;

di aver subito un danno da minore efficienza iniziale e, dunque, da minore fatturato in conseguenza di tali condotte, quantificato in euro 3.500.000;

di aver sottoposto tale comportamento al vaglio del Collegio dei Probiviri del il quale nel marzo del 2020 si è pronunciato sfavorevolmente ad di aver contestato al CDC l’erroneità del lodo, senza tuttavia ottenere riscontro positivo e di aver dunque agito in questa sede.

Si è tempestivamente costituito in giudizio il precisando che o il legame che unisce le odierne parti in causa è sottratto alla normale negoziazione tra operatori privati, muovendosi le stesse all’interno di un sistema governato da norme di diritto pubblico inderogabili, tese a garantire la corretta e uniforme Cont RAGIONE_SOCIALE gestione di una particolare tipologia di rifiuto su tutto il territorio nazionale e che, quindi, le condizioni e i termini di ammissione non possono essere oggetto di contrattazione in alcuna fase “precontrattuale”; , in quanto sistema collettivo espressione dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, era obbligata per poter operare ad aderire al CDC RAEE;

chiarendo che l’iter modificativo delle regole operative del CDC ha avuto inizio nel dicembre del 2010 e che le delibere assunte dall’assemblea dei consorziati in proposito non sono mai state oggetto di alcuna impugnativa;

eccependo o l’intervenuta prescrizione del diritto risarcitorio fatto valere ex adverso per decorso del termine di prescrizione quinquennale;

o l’assenza in capo a sé di qualsivoglia obbligo di protezione nei confronti dei sistemi collettivi non ancora consorziati;

contestando la sussistenza in capo ad del danno in questa sede lamentato.

convenuto ha, dunque, chiesto 1. in via preliminare la declaratoria dell’intervenuta prescrizione del diritto risarcitorio preteso da 2. nel merito il rigetto delle domande di parte attrice.

Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c. l’attrice ha contestato l’eccezione di prescrizione sollevata dal CDC;

insistito nelle proprie deduzioni circa una responsabilità precontrattuale e contrattuale in capo al eccepito la tardività – in quanto versate solo nella seconda memoria istruttoria – delle allegazioni di parte convenuta circa la preesistenza della regola dei conguagli annuali in denaro sulla base del numero di rifiuti effettivamente immessi e la consapevolezza in capo ad dei termini per l’invio della dichiarazione di immesso nel 2010;

contestato la ricostruzione avversaria in punto di ribaltamento dei costi consortili che opererebbe sui propri aderenti;

in via istruttoria chiesto o di essere ammessa alla prova per testi e per interrogatorio formale;

o l’emissione di ordine di esibizione ex artt. 210 e 213 c.p.c. avente ad oggetto l’allegato A al verbale dell’assemblea straordinaria e ordinaria del Consorzio del 28 aprile 2011 e l’accordo di programma stipulato dal convenuto con per l’anno operativo 2011-2012;

COGNOME o l’ammissione di CTU tecnico contabile atta a quantificare il danno subito in conseguenza delle condotte tenute dal CDC;

o a prova contraria:

l’emissione di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. al CDC del verbale delle assemblee del 18 novembre 2008 e del 15 settembre 2009, completo degli allegati;

di essere ammessa alla prova per testi;

il Consorzio RAGIONE_SOCIALE ha dedotto che , già prima della trasmissione della domanda di adesione al CDC, era pienamente a conoscenza delle modalità di assegnazione delle quote ai nuovi sistemi collettivi “entranti” e del meccanismo di “sospensione” della operatività per l’ipotesi di adesione al CDC RAEE in un momento successivo alla annuale assegnazione massiva dei punti di prelievo;

in via istruttoria chiesto o di essere ammesso alla prova per testi;

o l’emissione di ordine di esibizione ex art. 213 c.p.c. nei confronti del Registro Produttori AEE avente ad oggetto “il nominativo dei produttori di AEE (diversi da ***) che – alla data del 20 aprile 11 – avevano indicato il nominativo di quale sistema collettivo di riferimento per l’evasione dell’obbligo di finanziamento dei costi di gestione dei RAEE” ovvero, in subordine, l’emissione di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti del medesimo soggetto avente ad oggetto le “richieste di variazione trasmesse – per l’anno 2011/2012 – dai produttori di AEE (diversi da RAGIONE_SOCIALE) che abbiano indicato quale sistema collettivo di riferimento per l’evasione dell’obbligo di finanziamento dei costi di gestione dei RAEE”; o a fronte della parzialità della documentazione attorea, l’emissione di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti di Banca di Credito Cooperativo o, in subordine, dell’odierna attrice degli estratti integrali di conto corrente – riferiti al periodo compreso tra la data del 1° gennaio 2011 e la data del 31 dicembre 2012 – del conto corrente N. 279 004 400983NUMERO_DOCUMENTO intestato ad Disattese tutte le istanze istruttorie avanzate dalle parti, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni al 10 ottobre 2024. In quell’occasione la difesa di parte attrice ha precisato a verbale che le conclusioni di cui al foglio di PC depositato in data.8 ottobre 2024 corrispondono alle domande di cui alla prima memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c., con l’unica differenza quanto all’ammontare del risarcimento del danno che, in via subordinata, il quantum è stato indicato in almeno 374.628,05 euro, ovvero la quantificazione meglio illustrata a pag. 16 della seconda memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c..

Cont Cont Sulle conclusioni delle parti è stata disposta la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. per l’odierna udienza con assegnazione di un termine sino al 13 gennaio 2025 ad entrambe le parti per brevi note conclusive.

*** All’esito del contraddittorio reputa il Tribunale che le ragioni dell’attrice non possano trovare accoglimento per i motivi di seguito espressi.

Per meglio comprendere la vicenda sottoposta al vaglio di questo Tribunale, pare in primis opportuno dare sinteticamente atto del contesto giuridico nella quale tale vicenda si inserisce.

I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (c.d. RAEE) sono rifiuti particolari a cui il legislatore ha riservato, stante le notevoli implicazioni ambientali connesse al loro smaltimento, una specifica disciplina di cui al D. Lgs. n. 151/2005 e quindi al D. Lgs. n. 49/2014.

Si tratta di disciplina di derivazione comunitaria volta a salvaguardare l’ambiente e la salute per il tramite di regole disciplinanti il corretto trattamento dei rifiuti in commento.

In particolare, il D. Lgs. n. 151/2005, viste le direttive n. 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, ha nella specie stabilito misure e procedure finalizzate a:

a) prevenire la produzione di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;

b) promuovere il reimpiego, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei RAEE, in modo da ridurne la quantità da avviare allo smaltimento;

c) migliorare, sotto il profilo ambientale, l’intervento dei soggetti che partecipano al ciclo di vita di dette apparecchiature, quali, ad esempio, i produttori, i distributori, i consumatori e, in particolare, gli operatori direttamente coinvolti nel trattamento dei RAEE;

d) ridurre l’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche

(art. 1 D. Lgs. n. 151/2005).

Tra gli obblighi introdotti dalla normativa de qua c’è quello di ritirare e trattare, in forma individuale o collettiva organizzata (tramite i sistemi collettivi, oggi solo in struttura consortile), tali rifiuti speciali (art. 8 D. Lgs. 151/2005).

L’organizzazione e il finanziamento della raccolta (presso i centri presenti sul territorio) e del trattamento (presso adeguati impianti) dei RAEE sono posti a carico dei produttori di tali apparecchiature in misura proporzionale rispetto alla quota di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato (articoli 11 e 12 D.Lgs. n. 151/2005, oggi art. 23 comma 2 D.lgs. n. 49/2014), laddove per produttori l’art. 3 del D.Lgs. n. 151/2005, norma di riferimento per i fatti di causa, intende:

1) coloro che fabbricano e vendono apparecchiature elettriche ed elettroniche recanti il loro marchio;

2) coloro che rivendono con il loro marchio apparecchiature prodotte da altri fornitori (il rivenditore non è considerato “produttore” se l’apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del punto 1);

3) coloro che importano o immettono per primi, nel territorio nazionale, apparecchiature elettriche ed elettroniche nell’ambito di un’attività professionale e ne operano la commercializzazione, anche mediante vendita a distanza.

I produttori, per assolvere tale onere, possono riunirsi nei c.d. sistemi collettivi, ovvero consorzi aventi personalità giuridica di diritto privato senza fine di lucro, suddivisi in base alla tipologia di rifiuto o di segmento di mercato servito.

In esecuzione di quanto previsto dal D. Lgs. n. 151/2005 il Ministero della Transizione Ecologica con Decreto n. del 27 settembre 2007 n 185 ha istituito un organismo centrale – il CENTRO di COORDINAMENTO qui convenuto – con il compito istituzionale di ottimizzare la raccolta, il ritiro e la gestione dei RAEE nel territorio dello Stato italiano.

Tale organismo ha forma consortile di diritto privato ex art. 2602 e ss. c.c. e ha ad oggetto “l’ottimizzazione delle attività di competenza dei Sistemi Collettivi di gestione dei RAEE nonché dei produttori, a garanzia di comuni, omogenee e uniformi condizioni operative” (cfr. art. 1 Statuto CDC – doc. 2 parte convenuta) mediante:

la definizione delle relative regole operative del sistema RAEE, la gestione e il coordinamento dell’attuazione di tali regole e la segnalazione di eventuali infrazioni.

“partecipano (…) i Sistemi Collettivi iscritti al Registro” Nazionale dei Produttori di AEE (art. 6 Statuto – doc. 2) a cui il CDC, sulla base dei dati relativi alle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato nell’anno solare precedente da parte dei produttori a loro aderenti, assegna i punti di prelievo presso i centri di raccolta dei rifiuti per garantire comuni, omogenee e uniformi condizioni operative.

è retto da uno Statuto approvato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell’economia e delle finanze, in ragione della rilevanza pubblicistica degli interessi coinvolti nella gestione del servizio di gestione e raccolta dei RAEE (doc. 2 di parte convenuta).

, in quanto sistema collettivo, ha chiesto di aderire al in data 20 aprile 2011 (doc. 10 parte attrice) e oggi lamenta che il avrebbe tenuto svariate condotte contrarie ai principi di buona fede, violative degli obblighi informativi e collaborativi a cui era tenuto in adempimento dell’obbligo generale di correttezza sia nella fase “precontrattuale” antecedente all’adesione di , sia nella fase “contrattuale” immediatamente successiva.

Prima di passare al merito della vicenda, questo Tribunale è chiamato a valutare l’eccezione preliminare di prescrizione del diritto risarcitorio fatto valere da , tempestivamente sollevata dal CDC.

1. Sull’

eccezione di prescrizione ha preliminarmente eccepito che le violazioni dei canoni di correttezza e buona fede lamentate da avrebbero avuto luogo, stando alla prospettazione attorea, tra il dicembre del 2010 e l’aprile-maggio 2011, con la conseguenza che il termine quinquennale entro il quale la controparte avrebbe potuto e dovuto far valere le proprie ragioni sarebbe inutilmente decorso e RAGIONE_SOCIALE che, dunque, il diritto al risarcimento del danno vantato in questa sede sarebbe ampiamente prescritto. Secondo l’attrice l’azione proposta non si esaurirebbe nella contestazione di una responsabilità precontrattuale, “essendo riferita anche all’esecuzione del contratto” consortile, con conseguente applicabilità del termine decennale di prescrizione.

Rispetto alla domanda principale di parte attrice, che fa espresso riferimento alla c.d. responsabilità precontrattuale ex art. 1337

c.c., questo Tribunale, ben consapevole della perdurante oscillazione dell’orientamento del Supremo Collegio circa la natura di tale responsabilità (ritenuta di natura contrattuale secondo Cass. Civ. SS.UU. n. 8236/2020, ex multis, e invece di natura extracontrattuale secondo Cass. 27262/2023, ex multis), ritiene di aderire all’orientamento, già espresso da questa Sezione, per il quale appare preferibile ricondurre la responsabilità in commento al tipo “contrattuale”, alla stregua della responsabilità “da contatto sociale” (cfr. Tribunale Milano – Ordinanza – 28 luglio 2022; Tribunale Milano – Sentenza – 28 marzo 2024 reperibili in).

È indubbio, infatti, che nella fase delle trattative le parti entrano in contatto fra loro non in modo generico, ma in virtù di una specifica relazione da cui sorge un affidamento reciproco.

Tale “contatto” assume valenza indubbiamente “qualificata” e deve pertanto essere inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni (art. 1173 c.c.) dal quale derivano reciproci obblighi di buona fede, protezione e informazione, ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c. (ex multis Cass. Civ. n. 14188/2016 e Cass. Civ. SS.UU. n. 8236/2020).

Dalla natura contrattuale della responsabilità de qua deriva l’applicazione del termine decennale di prescrizione, con la conseguenza che – ai fini che qui rilevano – a fronte di comportamenti asseritamente assunti dal CDC al più tardi nel dicembre 2010 e dell’intervenuto deposito in data 13 febbraio 2020 da parte di di una “richiesta di intervento” al Collegio dei Probiviri del per i medesimi comportamenti qui denunciati, l’azione esercitata in questa sede non può dirsi prescritta, avendo l’attrice utilmente interrotto il decorso del termine di prescrizione poco prima dello scadere dei 10 anni, mediante l’iniziativa stragiudiziale richiamata e, successivamente, avendo introdotto il presente giudizio in data 1° aprile 2022. L’eccezione in commento va, dunque, disattesa.

2.

Sulla dedotta responsabilità in capo al ha fondato la propria domanda facendo espresso riferimento alla responsabilità precontrattuale del , lamentando condotte contrarie a buona fede e correttezza, avendo il CDC omesso di fornire alla nuova aderente informazioni essenziali relative a condizioni economiche e costi da sostenere e a tempistiche della procedura di autocertificazione, le quali avrebbero di fatto reso il sistema collettivo non operativo per l’anno 2011/2012 e, al contempo, onerato lo stesso di obblighi di versamento di ingenti contributi economici in favore del Quest’ultimo, nel costituirsi in giudizio ha preliminarmente precisato che il rapporto tra le odierne parti in causa si inserisce all’interno di un sistema governato da norme di diritto pubblico Cont inderogabili, con la conseguenza che non poteva svolgersi tra le stesse alcuna contrattazione delle condizioni e dei termini di ammissione e che l’adesione di controparte, quale sistema collettivo, al CDC era in ogni caso un obbligo e non una libera scelta. Rispetto a tali deduzioni ha replicato che in base all’art. 12, comma 6 del D. Lgs. n. 151/2005 (lo si rammenta, disciplina applicabile al momento dei fatti per cui è causa) solo i sistemi collettivi che gestivano RAEE derivanti da nuclei domestici erano tenuti ad iscriversi al , mentre altrettanto non si poteva dire per i sistemi collettivi che gestivano RAEE professionali.

L’attrice dunque lamenta di non essere stata messa nelle condizioni di valutare compiutamente il da farsi;

più precisamente l’attrice ha dedotto che se “avesse avuto piena contezza delle regole in base alle quali è stato determinato, sotto il profilo economico, il suo ingresso nel CDC, avrebbe potuto valutare di organizzare diversamente il suo business e decidere di sviluppare l’attività relativa alla gestione dei RAEE professionali” per la quale l’adesione al non costituiva condicio sine qua non.

Dunque, a fronte delle contestazioni genericamente svolte in atto di citazione, solo nelle difese successive parte attrice ha accennato alla diversa disciplina che regola l’attività relativa ai RAEE derivanti da nuclei domestici, per la quale la legge prevede l’obbligo di adesione al CDC, e l’attività relativa ai RAEE professionali, senza mai diversificare o specificare, dal punto di vista economico e quantitativo, la diversa incidenza delle due tipologie di rifiuti elettrici o elettronici nell’ambito della propria attività caratteristica. Invero, a fronte delle difese svolte sul punto dal , parte attrice nulla ha specificatamente dedotto al riguardo, né nella prima memoria istruttoria (ove neppure ha ritenuto di adeguare le proprie domande e di precisare la propria tesi sulla base di tale dirimente differenza), né nelle difese successive, continuando di contro nella propria unitaria prospettazione.

All’esito del giudizio il Tribunale non è stato posto in grado di conoscere l’incidenza sul business dell’attrice della raccolta e della gestione di RAEE derivanti da nuclei domestici da una parte e della raccolta e alla gestione di RAEE professionali dall’altra.

Tuttavia, il Tribunale non può non sottolineare la rilevanza della diversa disciplina che riguarda rifiuti di derivazione domestica e rifiuti di derivazione professionale, stante l’assenza in capo ad di alternative all’adesione al per lo svolgimento dell’attività di raccolta e gestione di RAEE domestici.

Con riguardo a tale ultima attività, essendo l’adesione al CDC obbligatoria ex lege e non avendo di fatto alcuna alternativa, salvo decidere di non esercitare quel segmento di attività, ben si comprende come tutte le doglianze svolte in atto di citazione si svuotano della gran parte del loro peso e rilievo, impedendo la stessa previsione normativa ogni spazio di negoziazione fra le parti al riguardo.

RAGIONE_SOCIALE Per quanto attiene invece all’attività di raccolta e gestione di RAEE professionali, avrebbe invece potuto non aderire al. Tuttavia, parte attrice non sviluppa in alcun modo le conseguenze connesse a tale facoltà, continuando a dolersi genericamente della violazione di obblighi informativi e condotte contrarie a buona fede, senza in alcun modo prospettare – sul piano controfattuale – quale diverso esito avrebbero potuto avere le trattative in caso di corretta e tempestiva informazione.

Con la conseguenza che anche la prospettazione inerente alla quantificazione del danno appare sotto questo aspetto del tutto errata, essendo noto che in caso di responsabilità precontrattuale viene tutelato l’interesse delle parti a non svolgere “trattative inutili”, sicché la mancata osservanza dei doveri imposti dagli obblighi generali di correttezza e buona fede mira a risarcire il c.d. interesse contrattuale negativo, ovvero il danno da perdita delle occasioni d’affari che si sono presentate durante le trattative e che sono andate perse. Nel caso in esame, non ha mai dedotto che non avrebbe aderito al , qualora fosse stata messa a parte dell’imminente modifica delle regole operative del con introduzione di importanti impegni economici in capo ai sistemi collettivi neo-consorziati e non operativi, ii.

delle tempistiche della procedura per l’anno 2011 di autocertificazione dell’immesso sul mercato da parte dei produttori aderenti ai sistemi collettivi consorziati e della data di effettiva operatività del sistema collettivo neo-consorziato, nonché iii.

dell’entità dei costi che la stessa avrebbe dovuto sostenere, Già solo per tale ragione la domanda attorea di responsabilità precontrattuale in capo al CDC non può trovare accoglimento.

A ciò si aggiunga la rilevanza non secondaria del dato temporale, rispetto alla vicenda in esame, dal momento che, pur non potendosi considerare il diritto al risarcimento prescritto, appare significativa la circostanza che l’attrice abbia inteso far valere e quantificare danni ingentissimi (oltre 3,5 milioni di euro) solo dopo che sono trascorsi più di 9 anni dalle condotte che avrebbero generato gli stessi, all’esito del protrarsi di un rapporto quasi decennale con il CDC che comunque risulta aver consentito all’attrice il conseguimento degli scopi per i quali aveva richiesto nel 2011 l’adesione. Appare inoltre opportuno considerare, inoltre, che l’adesione a un consorzio comporta inevitabilmente l’accettazione del suo statuto e dei suoi regolamenti.

Nel caso di specie lo Statuto del CDC all’epoca vigente – il cui contenuto era ben conosciuto dall’attrice al momento della domanda di adesione1 – prevedeva che i Consorziati osservassero “lealmente le norme previste nello Statuto, nel Regolamento e nel Codice Etico, e le 1 Come si evince dalle seguenti dichiarazioni rese dal legale di parte attrice nella missiva del 12 aprile 2011 (antecedente, appunto, alla domanda di adesione al ):

“(…

) se al punto 1 posso trovare risposta, indipendentemente dalla condivisione o meno, nell’art. 2 dello Statuto del CDC, non posso dire altrettanto per i punti successivi” (cfr. doc. 8 attrice).

Cont Cont deliberazioni adottate dagli organi del Centro di Coordinamento” (cfr. doc. 2 convenuto, art. 16).

Tra questi organi vi è ovviamente l’assemblea dei consorziati, la quale inter alia determinava “la quota di partecipazione una tantum da richiedere ai Consorziati all’atto dell’adesione e, altresì, l’ammontare del contributo annuale per la gestione del Centro di Coordinamento”, potendo “richiedere nel corso dell’anno anticipi ed integrazioni dei contributi annuali” (cfr. doc. 2 convenuto, art. 10, lett. c);

ii. approvava “le eventuali modifiche allo Statuto e ai Regolamenti” (cfr. doc. 2 convenuto, art. 10, lett. m) e “le Regole Operative del Sistema RAEE” (cfr. doc. 2 convenuto, art. 10, lett. o), con la precisazione che sull’approvazione e sulla modifica “dello Statuto del , di ciascun Regolamento del Centro di Coordinamento”, nonché “delle Regole Operative del Sistema RAEE” dovesse deliberare “l’Assemblea Straordinaria”, la quale, “sia in prima sia in seconda convocazione”, sarebbe stata “validamente costituita con la presenza di” un numero di consorziati rappresentante “almeno i quattro quinti più uno dei voti totali spettanti ai Consorziati” e avrebbe deliberato “validamente con il voto favorevole di almeno i quattro quinti più uno dei voti totali spettanti ai Consorziati” (cfr. doc. 2 convenuto, art. 11, commi 8 e 9). Secondo quanto statutariamente previsto “Le deliberazioni così assunte” vincolavano “anche gli assenti ed i dissenzienti”

(cfr. doc. 2 convenuto, art. 11, comma 9).

Dunque, era chiaro (e altrimenti non avrebbe potuto essere) che nel momento in cui ESA avesse aderito al CDC, la stessa avrebbe dovuto sottostare alle decisioni tempo per tempo assunte dall’assemblea dei consorziati (salva ovviamente la possibilità di impugnare i deliberati laddove ritenuti illegittimi), adeguandosi pertanto alle modifiche della disciplina consortile di volta in volta approvate, senza, invece, poter pretendere di vedersi applicata la disciplina vigente al momento della “presentazione” della domanda di adesione, la quale risulta essere stata nelle more modificata a seguito dei delibera assunta dall’Assemblea dei consorziati. Per la stessa essenza del e della sua struttura, non poteva, dunque, fare alcun legittimo affidamento sull’applicabilità sine die della disciplina vigente al momento della domanda di adesione.

Senza contare che la stessa avrebbe diligentemente potuto – nella fase immediatamente successiva all’ammissione al – richiedere di accedere ai verbali delle ultime riunioni degli organi consortili, in tal modo avrebbe potuto avvedersi del fatto che già dal dicembre del 2010 gli organi si stavano occupando di proposte di modifica alle regole operative (cfr. doc. 3 convenuto).

Invero, come si evince dalla documentazione prodotta in causa:

dal verbale della riunione del Comitato Esecutivo del1° dicembre 2010 si legge al punto 2.10 “Il Presidente ~ illustra e commenta la convocazione contenente l’o.d.g dell’Assemblea del 15.12.2010 e propone di ~ esaminare più dettagliatamente la bozza di proposta relativa alle modifiche alla Regole Operative del CdC, elaborata da Su questo Cont punto si richiede un commento da parte di tutti entro il giorno 3.12.2010 al quale seguirà un’audioconferenza del Comitato Esecutivo per il 9.12.2010 alle ore 8.30, nella quale si esaminerà una bozza di modifica delle Regole Operative. Il Comitato Esecutivo ~ prende atto di quanto comunicato dal Presidente ed approva la proposta ” (cfr. doc. 3 convenuto).

dal verbale della riunione del Comitato Esecutivo del 12 aprile 2011 si legge al punto 2.7 “Il Presidente (…) ~ propone di integrare le attuali Regole Operative al fine di determinare in modo chiaro gli impegni economici e finanziari assunti nei confronti dell’intero sistema dai nuovi Sistemi Collettivi;

~ rileva la necessità di mettere a punto con il legale del CdC Raee una proposta, da sottoporre ai Consorziati, volta a regolamentare la casistica e ad accrescere le garanzie di buon funzionamento del sistema nel caso di ingresso di nuovi consorziati;

~ propone di organizzare un incontro urgente con il legale del CdC RAGIONE_SOCIALE prima dell’Assemblea del 28 aprile p.v.

” (cfr. doc. 9 attrice).

Peraltro, non si dimentichi che “le delibere dell’Assemblea Straordinaria aventi ad oggetto l’adozione di o modifiche a Regolamenti, Regole Operative, ovvero linee di indirizzo e strategiche nonché la sottoscrizione o modifica di accordi di programma” in base allo Statuto dovevano essere “comunicate al Comitato di Vigilanza e Controllo” (cfr. doc. 2 convenuto, art. 11, comma 13) e che, nel caso di specie, tale organo non risulta aver sollevato alcun rilievo, né la neo associata risulta aver impugnato alcuna delibera degli organi statutari. Non avendo mai impugnato le determine degli organi del che – in thesi – avrebbero comportato effetti nocivi nei suoi confronti in quanto avrebbero ritardato l’efficacia dell’adesione di , sottoponendo la stessa ad una condizione introdotta ex novo, rendendola conseguentemente non operativa per l’intero anno 2011/2012, ovvero in quanto avrebbero posticipato l’assegnazione massiva delle quote e dei punti di prelievo, impedendo ad di essere immediatamente operativa sul mercato) di nulla ora, a distanza di tanti anni si può dolere. Parimenti destituite di fondamento sono le contestazioni sollevate dall’attrice rispetto ad un presunto comportamento violativo dei principi di buona fede, della libera concorrenza e della non discriminazione tenuto dal nella fase di esecuzione del contratto.

Nella specie l’attrice ha lamentato che il avrebbe ritardato l’efficacia dell’adesione di , sottoponendola ad una condizione introdotta ex novo (i.e. il versamento da parte di importo composto di tre voci, calcolate in parte secondo una formula appena introdotta) e rendendo conseguentemente l’attrice non operativa per l’intero anno 2011/2012 nonostante la tempestiva domanda di adesione.

In proposito non può rilevarsi come lo Statuto del CDC all’epoca vigente prevedesse che o “Il fondo consortile” fosse inter alia “costituito (…) dalle quote di partecipazione dei Consorziati versate una tantum all’atto dell’iscrizione a titolo di quota del fondo RAGIONE_SOCIALE consortile” e che tale quota del fondo consortile fosse determinata in euro 5.000 (cfr. doc. 2 convenuto, artt. 7 e 8);

o l’Assemblea annualmente deliberasse “l’importo da richiedere ai nuovi Consorziati a copertura delle spese di avviamento finanziate dagli altri Consorziati già aderenti” (cfr. doc. 2 convenuto, art. 8);

o il Comitato Esecutivo deliberasse “in merito all’ammissione di nuovi Consorziati definendone l’importo della quota di partecipazione al fondo consortile” (cfr. doc. 2 convenuto, art. 12.7).

Sulla scorta di tali previsioni risulta che il Comitato Esecutivo nella riunione del 4 maggio 2011 abbia definito le modalità di calcolo della quota una tantum che i nuovi sistemi collettivi aderenti avrebbero dovuto corrispondere in vista dell’effettiva partecipazione allo stesso e che tale decisione sia stata ratifica e fatta propria dall’assemblea dei consorziati del 17 maggio 2011.

non ha mai dedotto alcuna violazione della normativa statutaria né ha mai impugnato – come già detto – le delibere di cui sopra.

Sostiene l’attrice che il , consapevole del fatto che avrebbe dovuto aderire al entro 30 giorni dalla sua costituzione, cioè entro e non oltre il 21.04.2011, ben prima dell’inizio dell’anno operativo (i.e. 16.05.2011), (…) avrebbe dovuto applicare analogicamente la disciplina dei conguagli a fine anno, connessa al caso dell’errore nella dichiarazione di immesso sul mercato resa dal produttore” (cfr. atto di citazione pag. 19 e s.s.).

Ebbene, il presupposto per l’applicazione analogica di una disciplina è una lacuna normativa;

lacuna che nel caso di specie era insussistente, trovando la fattispecie per cui è causa apposita disciplina negli artt. 9.1 e 9.2 delle nuove regole operative del.

La doglianza in commento è, dunque, priva di fondamento.

Ancora l’attrice ritiene che il CDC avrebbe dovuto posticipare l’assegnazione massiva delle quote e dei punti di prelievo onde permettere ad di essere immediatamente operativa sul mercato, non essendovi termini perentori per la fase di esecuzione dei subentri dei sistemi collettivi.

Invero non risulta che fosse previsto alcun obbligo in tal senso.

Senza contare che il così facendo, avrebbe favorito il sistema collettivo neo-consorziato nonostante l’intervenuto superamento del termine prestabilito per l’inoltro delle dichiarazioni di immesso.

Da ultimo, l’attrice ha lamentato che il avrebbe applicato ad l’ipotesi più sfavorevole delle nuove regole operative, ovvero “assegnazione, ma non computo delle quote, con obbligo di pagamento mensile di importi provvisionali in favore degli altri Sistemi Collettivi” (artt. 9.1. e 9.2, co. 3 e co. 4)

, mentre avrebbe dovuto applicare il combinato disposto degli artt. 9.1 (Operatività e RAGIONE_SOCIALE accreditamento di un nuovo Sistema Collettivo), comma 3, e 9.2 (Finanziamento del servizio), comma 2 delle regole operative, in base ai quali il nuovo sistema collettivo non sarebbe stato tenuto “a dichiarare alcunché, né a sostenere i costi del servizio in quanto le quote assegnate sono già gestite da altri Sistemi Collettivi per l’intero anno operativo”.

In assenza di regole scritte al riguardo o di altri obblighi in tal senso – invero neppure dedotti da parte attrice – non si ravvisa alcuna violazione contrattuale rilevante e dunque non è possibile ricondurre la condotta del ad alcun “inadempimento” rilevante ai fini del rimedio risarcitorio azionato (a fronte di mere “prassi applicative” che il ha ampliamente giustificato e che non paiono sorrette da alcun intento fraudolento – invero neppure dedotto – ai danni della neo-consorziata).

Anche la domanda di accertamento della responsabilità contrattuale del avanzata da non può dunque trovare dunque accoglimento.

3. La spese Le spese di causa seguono il principio della soccombenza e dunque vanno poste a carico di parte attrice, previa parziale compensazione nella misura del 30% in relazione all’infondatezza della principale eccezione preliminare svolta da parte convenuta (eccezione di prescrizione).

La liquidazione è fatta come in dispositivo, tenuto conto del valore della domanda, della natura della controversia e dell’attività difensiva effettivamente svolta sulla base delle nuove tabelle di cui al DM n. 147/2022 (valori medi), previa riduzione del 30%.

Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

rigetta in quanto infondata l’eccezione di prescrizione;

rigetta in quanto infondate tutte le domande di parte attrice;

condanna parte attrice a rifondere a parte convenuta le spese legali che si liquidano in euro 34.500,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.

Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c. a verbale.

Milano, 16 aprile 2025 Il Giudice NOME COGNOME Cont

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