R.G. 4182/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D’APPELLO DI ROMA SEZIONE VIII così composta:
NOME COGNOME Presidente NOME COGNOME Consigliere NOME COGNOME Consigliere est. riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA N._633_2025_- N._R.G._00004182_2018 DEL_30_01_2025 PUBBLICATA_IL_30_01_2025
nella causa civile di appello iscritta al n. 4182 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2018, trattenuta in decisione all’udienza del 31.10.2024, con assegnazione di termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ridotti rispettivamente a 30 e 20 giorni, vertente TRA (C.F. ), elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME che la rappresenta e difende in forza di procura in calce all’atto di citazione in appello appellante (C.F. ), in persona dell’amministratore p.t., elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello appellato OGGETTO: appello alla sentenza del Tribunale di Roma n. 5335/2018 – opposizione a decreto ingiuntivo-oneri condominiali.
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti introduttivi SVOLGIMENTO DEL PROCESSO C.F. P.. si rivolgeva al Tribunale di Roma per proporre opposizione al decreto ingiuntivo n. 26892/2015 provvisoriamente esecutivo, richiesto dal (di seguito ) per l’importo di euro 6.424,98 a titolo di mancato pagamento di oneri condominiali, oltre interessi legali e spese di procedura, liquidate in euro 730,00 per compensi ed euro 145,50 per esborsi, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso delle spese generali.
L’opponente, proprietaria di tre unità immobiliari site nel Condominio opposto (scala G interno INDIRIZZO, interno INDIRIZZO e interno soffitta), eccepiva di aver pagato, seppure parzialmente, l’importo richiesto, residuando il minor importo di euro 3.649,39.
Concludeva chiedendo, previa sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto:
in via principale e nel merito, di revocare, annullare, dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 26892/2015 in quanto il credito vantato era più dovuto;
in via subordinata, di rideterminare il credito vantato dal nella diversa e inferiore somma di euro 3.649,39, con ogni conseguenza di legge.
Si costituiva in giudizio il opposto, riconoscendo che, una volta attivata la procedura monitoria, il debito era stato parzialmente saldato dalla condomina, a più riprese;
a tal riguardo escludeva, però, da detto pagamento parziale il bonifico richiamato dalla condomina per euro 420,65 del 3-4.2.2016, in quanto effettuato su coordinate bancarie diverse da quelle del che, quindi, non lo aveva ricevuto.
Ne conseguiva che l’opponente risultava ancora debitrice di euro 3.649,39 (somma riconosciuta dall’opponente come ancora dovuta), oltre che di euro 420,65 (somma corrispondente al bonifico non pervenuto), per l’importo complessivo di euro 4.070,04.
Concludeva chiedendo:
di respingere l’opposizione con condanna dell’opponente al residuale importo di euro 4.070,04, con vittoria di spese del giudizio di opposizione;
in subordine, per l’ipotesi di revoca del decreto opposto, di accertare come dovuto dall’opponente il residuale importo di euro 4.070,04, oltre spese legali della fase monitoria e spese del giudizio di opposizione.
Nel corso del giudizio, la condomina provvedeva al pagamento integrale degli oneri condominiali.
Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 5335/2018, revocava il decreto ingiuntivo opposto stante l’estinzione del debito e condannava l’opponente corrispondere, in favore del Condominio opposto, le spese di lite (comprensive della fase monitoria), liquidate in complessivi euro 4.645,00, di cui euro 4.500,00 per compensi ed euro 145,00 per esborsi, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali. .
Nell’atto di appello, contestava le conclusioni cui era addivenuto il Giudice di primo grado, per il seguente motivo:
a) condanna alle spese del giudizio;
contraddittorietà, illogicità ed infondatezza della decisione rispetto alle risultanze dell’istruzione probatoria svolta.
Il Giudice di prime cure avrebbe errato nel condannare l’odierna appellante alla refusione integrale delle spese di giudizio.
La avrebbe saldato la maggior parte del debito a suo carico in più riprese, come da documentazione prodotta;
quindi, la sua condanna alla refusione integrale delle spese di giudizio sarebbe illogica e contraddittoria (vista la revoca del decreto ingiuntivo), nonché spropositata nella sua entità.
Concludeva chiedendo, previa sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, di riformare la sentenza n. 5335/2018 emessa dal Tribunale di Roma e, per l’effetto, di revocare la condanna al pagamento delle spese del primo grado di giudizio rivolta all’odierna appellante, con vittoria di spese ed onorari.
3. Si costituiva in giudizio il chiedendo:
di dichiarare inammissibile e, in subordine, di rigettare l’appello proposto;
di condannare l’appellante al pagamento delle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario al 15%, I.V.A. e C.P.A. 4. All’udienza del 31.10.2024, la causa era trattenuta in decisione con assegnazione di termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ridotti rispettivamente a 30 e 20 giorni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L’appello è rigettato.
Con riguardo all’unica censura sub 2.a), la Corte rileva quanto segue.
A fronte dell’integrale estinzione del debito ingiunto avvenuta solo nel corso del giudizio di opposizione, il Giudice di prime cure ha revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Tale pronuncia risulta del tutto conforme all’insegnamento della Suprema Corte, secondo la quale “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – che, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all’accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, e non a quello, anteriore, della domanda o dell’emissione del provvedimento opposto, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione – l’opponente che eccepisca l’avvenuto pagamento con l’atto di opposizione o nel corso del giudizio, è gravato del relativo onere probatorio e il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, l’eccezione deve revocare “in toto” il decreto opposto, che rilevi in contrario l’eventuale posteriorità dell’accertato fatto estintivo al momento dell’emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all’originario decreto ingiuntivo (Cass., Sez. Lav., sent. n. 21432 del 17.10.2011; ex multis Cass., Sez. III, sent. n. 21840/2013).
Anche in tema di condanna alle spese processuali del procedimento per decreto ingiuntivo occorre tenere a mente gli insegnamenti della Suprema Corte di Cassazione:
“Se il debitore esegue il pagamento ingiunto dopo la notifica del decreto ingiuntivo la causa di opposizione va definita con una statuizione di cessazione della materia del contendere e il decreto ingiuntivo va revocato, ma l’onere delle spese va regolato tenendo conto che il processo – da valutare avendo riguardo al suo complessivo svolgimento e all’esito del giudizio di opposizione – è unico, con conseguente esclusione di un’autonoma pronuncia sulla legittimità dell’ingiunzione per regolare quelle della fase monitoria (Cass. 27/08/2020, n. 17854; Cass. 21/07/2017, n. 18125). In sostanza, la valutazione di soccombenza, ai fini della condanna alle spese, va comunque rapportata all’esito finale della lite, anche nell’ipotesi di giudizio seguito a opposizione ex art. 645 c.p.c., sicché il creditore opposto, che veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo per effetto del pagamento ottenuto in corso di opposizione non può tuttavia qualificarsi soccombente ai fini delle spese afferenti il segmento processuale caratterizzante il monitorio, proprio in quanto la sorte delle spese è definita sempre secondo il criterio di globalità;
il giudice può però addivenire a una parziale compensazione, eventualmente valutando la fondatezza dei motivi di opposizione, giacché il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende all’accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza” (Cass., Sez. III, sent. n. 26922 del 13.9.2022; ex multis Cass., Sez. II, sent. n. 24482/2022; Cass., Sez. VI- 1, ord. n. 18125/2017; Cass., Sez. VI-2, ord. n. 17854/2020).
In definitiva, nel regolare le spese processuali del procedimento ingiuntivo, il giudice deve tener conto dell’esito complessivo della lite – in base a un criterio unitario e globale – secondo il principio della soccombenza virtuale, valutando la fondatezza dei motivi di opposizione con riferimento alla data di emissione del decreto (cfr. Cass., Sez. II, sent. n. 8428/2014).
Nel caso di specie, non è mai stata contestata dalla parte opponente la debenza delle somme richieste nella fase monitoria a titolo di spese condominiali;
inoltre, dalle risultanze processuali emerge che la condomina versava la somma dovuta con più bonifici, corrispondendo l’intero importo dovuto solamente nel corso del giudizio di opposizione.
Quindi, del tutto correttamente la è stata condannata alla refusione delle spese legali che la controparte ha dovuto sostenere per recuperare il suo credito, avendo l’appellante costretto il Condominio, prima, a richiedere l’emissione del decreto ingiuntivo e, poi, a costituirsi nel giudizio di opposizione, mentre se la condomina avesse corrisposto tempestivamente la somma dovuta al Condominio quest’ultimo non si sarebbe dovuto rivolgere al Tribunale.
Sul quantum liquidato, esso è coerente con i parametri medi delle cause rientranti nel terzo scaglione (da euro 5200,00 a euro 26.000,00), tenuto conto dell’intero importo richiesto con il decreto ingiuntivo (6.424,98 a titolo di mancato pagamento di oneri condominiali).
6.
Quanto alle spese processuali di fase, le stesse sono poste a carico della parte appellante in virtù della sua soccombenza e liquidate in dispositivo secondo i valori medio/minimi (per la scarsa complessità del contenzioso) delle cause rientranti nella fascia di valore superiore a euro 1.100,00 e inferiore a euro 5.200,00 (in quanto l’importo dei compensi liquidato in primo grado era i euro 4500,00), esclusa la fase istruttoria.
PQM
La Corte d’Appello, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, rigetta l’appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 5335/2018 nei confronti del Condanna l’appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in favore dell’appellato in € 2.000,00,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 1 co. 17 della l. 228/12 per il versamento, da parte dell’appellante, dell’ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenuta il 23.1.2025 La consigliera estensore NOME COGNOME La Presidente NOME COGNOME La presente decisione è stata redatta con il contributo della dott.ssa NOME COGNOME
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
Desideri approfondire l'argomento ed avere una consulenza legale?
Prenota un appuntamento.
La consultazione può avvenire in studio a Milano, Pesaro, Benevento, oppure in videoconferenza / conference call e si svolge in tre fasi.
Prima dell'appuntamento: analisi del caso prospettato. Si tratta della fase più delicata, perché dalla esatta comprensione del caso sottoposto dipendono il corretto inquadramento giuridico dello stesso, la ricerca del materiale e la soluzione finale.
Durante l’appuntamento: disponibilità all’ascolto e capacità a tenere distinti i dati essenziali del caso dalle componenti psicologiche ed emozionali.
Al termine dell’appuntamento: ti verranno forniti gli elementi di valutazione necessari e i suggerimenti opportuni al fine di porre in essere azioni consapevoli a seguito di un apprezzamento riflessivo di rischi e vantaggi. Il contenuto della prestazione di consulenza stragiudiziale comprende, difatti, il preciso dovere di informare compiutamente il cliente di ogni rischio di causa. A detto obbligo di informazione, si accompagnano specifici doveri di dissuasione e di sollecitazione.