REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA n. 139/2023 pubblicata il 01/09/2023
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 833/2022 promossa da:
XXX (C.F.),
; contro
YYY SOCIETA’ COOPERATIVA (C.F.); e contro
INPS (C.F. 80078750587), con il patrocinio dell’avv.
In punto a:
Appalto di manodopera
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il procuratore di parte ricorrente chiede e conclude:
“accertato e dichiarato che il ricorrente dal 19.2.2021 al 14.10.2022 ha lavorato alle dipendenze di YYY s.c. con mansioni di operaio sbavatore inquadrabili nel 3° livello c.c.n.l. Servizi di Pulizia / Multiservizi – az. Ind., accertato il diritto del ricorrente ad essere retribuito per il periodo dal 19.2.2021 al 14.10.2022 secondo i livelli salariali di cui al 3° livello del detto contratto accertato che allo stesso sono stati corrisposti salari inferiori a quanto dovutogli nella contrattazione collettiva di settore e che pertanto va creditore di euro 10.382,45 nei confronti di YYY s.c. (o di euro 8.732,67 nel caso, invocato in via subordinata di ritenuta correttezza dell’inquadramento al secondo livello) o della diversa somma di giustizia, oltre a rivalutazione e interessi sulle somme rivalutate dalle scadenze dei ratei al saldo, condannarsi YYY s.c. a corrispondere al ricorrente euro 10.382,45, o in via subordinata euro 8.732,67 per i titoli di cui in premessa, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei titoli all’effettivo saldo o altra somma maggiore o minore che risulterà di giustizia. ed a pagare a Inps quanto necessario per la regolarizzazione previdenziale;
accertata e dichiarata la giusta causa delle dimissioni del ricorrente e quindi l’illegittimità della trattenuta del preavviso e il diritto del ricorrente a percepirlo, condannarsi la resistente al pagamento della somma di euro 1.264,26, o in subordine di euro 1.245,84 in caso di inquadramento al 2 livello. Con vittoria di competenze di causa, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore, che si dichiara antistatario. ”
Il procuratore di parte YYY SOCIETA’ COOPERATIVA chiede e conclude:
“Rigettare integralmente le domande formulate dal ricorrente per tutti i motivi illustrati nella presente comparsa di costituzione e risposta. Con vittoria di spese e compensi di lite.”
Il procuratore di parte INPS chiede e conclude:
“Voglia il Tribunale rigettare la domanda in difetto di prova dei fatti a sostegno della domanda giudiziaria. In via gradata, accertata la fondatezza dei fatti dedotti nel ricorso, accogliere la domanda di condanna del datore di lavoro a versare all’INPS i contributi omessi e le relative sanzioni civili rapportate al periodo di lavoro subordinato, alle ore di lavoro prestato, alle mansioni svolte e secondo i minimi del C.C.N.L. di categoria, nei limiti prescrizionali. Con vittoria di diritti, onorari e spese del giudizio. ”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13 dicembre 2022 XXX, come sopra rappresentato, conveniva in giudizio YYY SOCIETA’ COOPERATIVA ed INPS per sentire accogliere le conclusioni indicate in epigrafe, a tal fine esponendo di aver lavorato alle dipendenze della convenuta dal 19.2.2021 al 14.10.2022 con mansioni di sbavatore, inquadrato al livello 2° c.c.n.l. Multiservizi – Servizi di Pulizie az. Industriali presso la fonderia *** di *** di Rovigo, probabilmente nell’ambito di un appalto per lo svolgimento di lavorazioni metalmeccaniche e altre attività intercorrente tra quest’ultima e la datrice; precisava che la *** era una fonderia parte di una grande multinazionale e nello stabilimento di Rovigo produceva piccoli pezzi meccanici, ingranaggi di vario tipo e dimensione, utilizzati per la costruzione di motori e freni di automobili.
Proseguiva il ricorrente esponendo che l’orario di lavoro osservato era sempre stato di otto ore al giorno, con talvolta del lavoro straordinario che veniva riconosciuto in busta paga, ma l’attore si doleva di essere stato, nel corso del rapporto di lavoro, inquadrato ad un livello inferiore a quello di spettanza, inoltre non gli erano stati riconosciuti alcuni istituti contrattuali e altri sono stati riconosciuti solo parzialmente, ed inoltre gli era stata illegittimamente trattenuta l’indennità di preavviso, ragioni dalle quali discendevano le differenze retributive che chiedeva nella presente sede.
Si costituiva ritualmente in giudizio la YYY Società Cooperativa, come sopra rappresentata, che resisteva al ricorso evidenziando il corretto inquadramento del ricorrente e la corretta retribuzione dallo stesso percepita,, e negava il diritto dello stesso all’indennità sostitutiva del preavviso; anche l’INPS si costituiva in giudizio, rassegnando le conclusioni indicate in epigrafe e la causa, fallito il tentativo di conciliazione tra le parti, veniva ritenuta sufficientemente documentata ed era discussa all’odierna udienza nelle forme previste dall’art. 127 ter c.p.c., previo deposito di note ex art. 429 comma II c.p.c. da parte ricorrente e parte YYY, per essere decisa come da dispositivo in calce, che veniva depositato su PCT unitamente alla presente motivazione.
Non essendo state sollevate questioni preliminari, occorre esaminare direttamente il merito del ricorso, che è solo parzialmente fondato e va accolto solo in parte, alla luce delle seguenti considerazioni, alle quali va premesso che la domanda attorea si articola in tre parti: richiesta di riconoscimento di una qualifica superiore a quella attribuita dalla convenuta, in specie 3° livello secondo il CCNL Servizi di Pulizia/Multiservizi- Aziende Industriali in luogo del 2° livello, richiesta di attribuzione di tutte le voci previste dalla contrattazione collettiva di settore in luogo di quelle – ridotte – attribuite dalla convenuta, ed infine riconoscimento della giusta causa delle dimissioni rassegnate dall’attore il 14.10.2022, con restituzione della trattenuta per il preavviso, effettuata dalla convenuta nella misura di € 1.264,26.
Quanto alla prima parte della domanda, deve rammentarsi che a mente della costante e condivisibile giurisprudenza di legittimità (Sezione Lavoro, Sentenza n. 12092 del 01/07/2004), ove un contratto collettivo preveda una medesima attività di base in distinte qualifiche, in scala crescente, a seconda che tale attività sia svolta in maniera elementare o in maniera più complessa, il fatto costitutivo della pretesa del lavoratore che richieda la qualifica superiore, il cui onere di allegazione e di prova incombe sullo stesso lavoratore, non è solo lo svolgimento della suddetta attività di base, ma anche l’espletamento delle più complesse modalità di prestazione, alle quali la declaratoria contrattuale collega il superiore inquadramento.
Orbene, nel caso di specie, il ricorrente afferma di avere svolto mansioni di sbavatore e che in forza dello svolgimento delle stesse avrebbe dovuto essere inquadrato al 3° livello del CCNL di categoria, riservato ai lavoratori che svolgono operazioni di media complessità, in particolare agli operai qualificati addetti alle cabine e linee di verniciatura, etc., mentre era stato inquadrato al 2° livello, riservato ai lavoratori che, con un breve periodo di pratica/addestramento, sono adibiti ad operazioni per la cui esecuzione si richiede il possesso di semplici conoscenze pratiche, in particolare gli operai comuni addetti alle cabine ed alle linee di verniciatura (cfr. docc. 4 e 5 all. ricorso).
Orbene, il ricorrente, sebbene abbia allegato di essere addetto alle operazioni di sbavatura, da svolgersi con mola a disco e con molta attenzione, nulla ha allegato in ordine a pregresse esperienze lavorative o formative che consentano di inquadrare l’attività dallo stesso svolta nella più complessa attività svolta dagli addetti al 3^ livello, sicché la domanda sul punto va rigettata.
Diversamente occorre ragionare con riferimento alla seconda parte della domanda, nella quale l’attore chiede che la convenuta dia applicazione integrale degli istituti previsti dal CCNL di settore, non omettendo alcuna voce retributiva, in particolare dolendosi l’attore (pag. 11 e 12 ricorso) del mancato pagamento dell’intero monte orario mensile, riempito (parzialmente) mese per mese con ferie e permessi e, con l’inserimento mese per mese del rateo di tredicesima, del mancato riconoscimento della quattordicesima, dovuta ex art. 21 ccnl, nonché dell’anzianità forfettaria di settore, e dell’applicazione di percentuali di maggiorazione dello straordinario, del festivo e del notturno arbitrariamente ridotte rispetto a quanto previsto dal contratto collettivo (art. 38) “lavoro straordinario diurno feriale: 25%; 2) lavoro straordinario notturno: 50%; 3) lavoro straordinario festivo: 65%; 4) lavoro straordinario notturno festivo: 75%; 5) lavoro compiuto nei giorni considerati festivi: 50%; 6) lavoro notturno, compreso in turni avvicendati: 20%; 7) lavoro notturno, non compreso in turni avvicendati: 30%.”. La convenuta ha ribattuto evidenziando che nel contratto individuale di lavoro concluso con il ricorrente era stato stabilito che “nel rispetto del regolamento interno posto che la Cooperativa non aderisce ad alcuna sigla sindacale, il compenso dovuto sarà commisurato alla qualità e quantità del lavoro in concreto effettuato con esclusione dei giorni non lavorati” e che “detto compenso sarà parametrato al salario minimo costituzionale (paga base contingenza EDR, tredicesima mensilità) del CCNL Settore servizi integrati/multiservizi stipulato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative” e che YYY, non aderendo ad alcuna sigla stipulante i CCNL di categoria, non era obbligata ad applicare alcun contratto collettivo, anche considerando che l’art. 3 della L. n. 142/2001 prevedeva che le società cooperative fossero tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, senza prevedere alcun obbligo di applicazione diretta di un CCNL da parte di YYY.
Orbene, va rammentato sul punto che alla luce della condivisibile giurisprudenza di legittimità (Sezione Lavoro, Sentenza n. 19832 del 28/08/2013) in tema di società cooperative, nel regime dettato dalla legge 3 aprile 2001, n. 142, al socio lavoratore subordinato spetta la corresponsione di un trattamento economico complessivo (ossia concernente la retribuzione base e le altre voci retributive) comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, la cui applicabilità, quanto ai minimi contrattuali, non è condizionata dall’entrata in vigore del regolamento previsto dall’art. 6 della legge n. 142 del 2001, che destinato a disciplinare, essenzialmente, le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci e ad indicare le norme, anche collettive, applicabili, non può contenere disposizioni derogatorie di minor favore rispetto alle previsioni collettive di categoria.
In altri termini, deve affermarsi che ai sensi della legge n. 142/2002 il datore di lavoro cooperativo non è vincolato nella scelta del tipo di CCNL da adottare, ma una volta individuato il contratto collettivo applicabile lo stesso costituisce parametro integrale per il trattamento retributivo del lavoratore; il “compenso parametrato al salario minimo costituzionale del CCNL” di riferimento non può che intendersi nel riferimento costituzionale all’art. 36, e dunque a tutte le voci previste dal CCNL di categoria, che solo così costituisce valido parametro per l’individuazione della retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto dal prestatore ed in ogni caso sufficiente ad assicurare allo stesso ed alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa.
Diversamente ragionando, il CCNL scelto dalla Cooperativa diverrebbe una sorta di “espositore” dal quale prelevare l’uno e non l’altro degli istituti contrattuali, secondo una scelta del datore di lavoro da ritenersi arbitraria in quanto svincolata dal rispetto del parametro costituzionale.
Conclusivamente, la domanda attorea sul punto va accolta e la convenuta condannata a corrispondere al ricorrente le differenze retributive scaturenti dall’integrale applicazione del CCNL di categoria, secondo il 2° livello, con contestuale versamento all’INPS della relativa contribuzione, nei limiti della prescrizione.
Quanto alla terza domanda proposta dall’attore, occorre rammentare che l’indennità sostitutiva del preavviso è strettamente correlata, ai sensi dell’art. 2119 c.c., alla sussistenza della giusta causa, in questo caso delle dimissioni, che si dovrebbe fondare su un grave inadempimento datoriale rispetto alle obbligazioni connesse al rapporto di lavoro, ovvero quella retributiva o quelle previste dall’art. 2087 c.c.
Orbene, anche a voler ritenere che le circostanze fondanti la seconda parte della domanda possano costituire grave inadempimento, deve rilevarsi che mai, prima di rassegnare le dimissioni, risulta che il ricorrente abbia avanzato alcuna doglianza in proposito al datore di lavoro, sicché deve ritenersi che non vi sia prova alcuna dell’addebitabilità al datore delle dimissioni e dunque della sussistenza della giusta causa delle stesse, sicché la domanda di restituzione dell’indennità sostitutiva del preavviso va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo che segue sulla base dei compensi medi previsti dalla tabella 3 allegata al DM n. 55/2014, come modificati dal DM n. 147/2022, fasi di studio, introduttiva e decisoria, non essendosi tenuta la fase istruttoria, nello scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00 nel quale ricade il valore dichiarato di causa (€ 11.646,71) previa compensazione della metà stante il solo parziale accoglimento del ricorso, che appaiono congrui all’impegno difensivo prestato e al risultato ottenuto. Nulla sulle spese per INPS, costituito ma non attivo nel presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa n. 833/2022 R.G.-C.L., promossa da XXX contro la YYY SOCIETA’ COOPERATVA, con sede legale in, in persona del legale rappresentante pro tempore, e contro INPS, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e rigettata, così provvede:
1) Accoglie parzialmente il ricorso, condannando YYY Società Cooperativa a corrispondere al ricorrente le differenze retributive scaturenti dall’integrale applicazione del CCNL di categoria, secondo il 2° livello, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda al saldo effettivo, con contestuale versamento all’INPS della relativa contribuzione, nei limiti della prescrizione;
2) Condanna YYY Società Cooperativa a rifondere al ricorrente – e per lui all’avv. che si è dichiarato antistatario – le spese di lite, che liquida in € 2.138,00 per compenso di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge, spese generali al 15%.
Così deciso in Rovigo, in data 1 settembre 2023
Il Giudice dott.
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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