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Codice Civile
Codice Penale

Società di ingegneria e obbligo di iscrizione Inarcassa

Il Tribunale ha ribadito che l’obbligo di iscrizione e comunicazione ad Inarcassa per le società di ingegneria sussiste per il solo fatto di avere un oggetto sociale che comprende attività ingegneristiche, anche in assenza di un effettivo svolgimento e a prescindere dall’iscrizione ad altre forme di previdenza.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Rimini SEZIONE CIVILE Settore Lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NOME COGNOME ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._219_2024_- N._R.G._00000616_2024 DEL_10_09_2024 PUBBLICATA_IL_10_09_2024

nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 616/2024 promossa da:
(C.F.: ) con sede legale a Rimini in INDIRIZZO in persona del legale rappresentante pro tempore ;
rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME del Foro di Rimini ed elettivamente domiciliata nel suo studio sito a Rimini in INDIRIZZO – OPPONENTE – CONTRO (C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Roma, INDIRIZZO ; rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso l’avv. NOME COGNOME sito a Rimini in, INDIRIZZO -OPPOSTA-

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come in atti.

MOTIVAZIONE

L’opposizione proposta da avverso la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTAnotificata a mezzo pec in data 12 aprile 2022) emessa da su ruolo formato da dell’importo di euro 610,88 ( di cui € 5,88 per diritti di notifica) a titolo di pagamento delle sanzioni maturate per non avere la società ricorrente presentato negli anni 2015-2016-2017-2018.2019 le comunicazioni annuali previste dall’art. 2.1 del Regolamento Generale di Previdenza relative al volume di affari complessivo nonché alla quota parte dello stesso derivante da attività professionale assoggettabile a contributo integrativo a favore di , è risultata immeritevole di accoglimento A sostegno delle sue ragioni la società ricorrente ha dedotto di risultare iscritta all’Inps dove regolarmente effettua i versamenti contributivi , motivo per il quale il fatto di essere soggetto iscritto ad altra forma di previdenza escluderebbe l’obbligo di iscrizione a Si costituiva ritualmente in giudizio che contestava in fatto e in diritto le ragioni della società ricorrente. Così sintetizzata la presente vicenda processuale , il ricorso appare immeritevole di accoglimento.

Sul piano normativo vengono in rilievo le seguenti disposizioni del Regolamento Generale di Previdenza, approvato con Decreto Ministeriale ai sensi del D.Lgs. 509/94 applicabili ratione tempore al caso di specie :
− art.2.1 primo capoverso :
“ Entro il 31 Ottobre di ogni anno tutti gli iscritti all’Albo degli Ingegneri ovvero all’Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori devono comunicare tramite on-line, direttamente o mediante intermediari abilitati, il reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF ed il volume di affari complessivo ai fini dell’IVA relativi all’anno precedente, nonché la quota parte dello stesso derivante da attività professionale assoggettabile a contributo integrativo a favore di.
” − art.2.1 secondo capoverso :
“ La comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative.
Sono esonerati dall’invio della predetta comunicazione annuale i non iscritti ad privi di partita IVA nell’anno in esame.
Anche le società di professionisti e le società di ingegneria devono trasmettere telematicamente tramite on-line, entro il termine di cui sopra, il volume di affari complessivo nonché la quota parte dello stesso derivante da attività professionale assoggettabile a contributo integrativo a favore di − art. 5.1 :
“Tutti gli iscritti all’Albo degli Ingegneri ovvero all’Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori devono applicare una maggiorazione percentuale, indicata nella tabella C allegata, su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d’affari professionale ai fini dell’I.V.A., e versarne ad l’ammontare indipendentemente dall’effettivo pagamento da parte del debitore.

La maggiorazione è ripetibile nei confronti di quest’ultimo.

L’obbligo di versamento del contributo integrativo persiste anche in caso di applicazione di facilitazioni fiscali.
− art. 5.2 :
“ La maggiorazione di cui al presente articolo deve essere applicata anche dalle associazioni o società di professionisti nella stessa percentuale del volume di affari ai fini dell’I.V.A. di cui al comma 1 del presente articolo, mentre il relativo obbligo di versamento ad grava sul singolo professionista, associato o socio.

Le società di ingegneria e le società di professionisti, di cui all’articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e s.m., sono tenute ad applicare la medesima maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari I.V.A. relativi alle attività professionali ed a versarne il relativo ammontare ad.
” .

La nozione di società di ingegneria viene fornita dall’art. 46 (Operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria) del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (codice dei contratti pubblici) secondo il quale si definiscono società di ingegneria “ … le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi”. Tale normativa impone quindi alle società di ingegneria di registrarsi presso e di presentare annualmente la dichiarazione dei volumi di affari Iva, prodotti nell’anno precedente e dichiarati al Fisco, ai fini del calcolo della predetta maggiorazione percentuale, nonché versamento detta maggiorazione (cd. contributo integrativo), se dovuta.

Vale la pena rilevare che ai sensi del Regolamento Generale di Previdenza la dichiarazione annuale ad deve essere effettuata anche nel caso in cui le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative, quindi anche a prescindere dalla sussistenza di un effettivo giro di affari e/o di una quota assoggettabile a contributo integrativo a favore di Se allora da una parte risulta pacifico che la società ricorrente sia stata costituita in forma di società di capitali (requisito soggettivo), quanto al requisito oggettivo risulta decisivo che dalla visura camerale prodotta in atti l’oggetto sociale (requisito oggettivo) della società ricorrente comprenda le seguenti attività : “la ideazione, studio e progettazione di macchine, prodotti e componenti metalmeccanici in materiali metallici, plastici e legnosi, elettromeccanici ed elettronici, nonché per la produzione del freddo e del caldo in genere, macchine ed elettrodomestici per pubblici esercizi, ristorazione, comunità, alberghi e per abitazioni e per uso igienicosanitario, nonché apparecchiature elettromedicali;
la ideazione, lo studio e progettazione degli impianti industriali per la produzione di quanto suddetto;
la ideazione, studio e progettazione di impiantistica, inclusi il condizionamento , il riscaldamento, gli elevatori ed ascensori, i prodotti per l’illuminazione;
la produzione di tutto quanto suddetto;
lo studio di fattibilità e la realizzazione di prototipi, modelli e campioni di quanto suddetto” , essendo l’attività esercitata dallo Studio è quella di “studio ed ideazione macchine elettromeccaniche e di produzione del freddo” .

Infine dalla prima pagina dei suoi siti internet (), lo Studio è definita espressamente come società di research & engineering e che svolge “engineering services”.

Appare dunque evidente che la società ricorrente sia caratterizzata dai requisiti soggetti e oggettivi delle società di ingegneria previsti dalla normativa dianzi richiamata , trattandosi infatti di una società di capitali che ha come oggetto sociale attività tipicamente ingegneristiche L’obbligo di registrazione alla è infatti determinato dall’oggetto sociale come definito dai soci della società e all’obbligo di registrazione segue l’obbligo di comunicazione annuale del volume di affari ai sensi dell’art. 2 del Regolamento Generale Previdenza. Il dato testuale dell’oggetto sociale della società ricorrente ricavabile dalla visura camerale di cui si sono dianzi riportati alcuni significativi stralci consente poi di escludere il carattere solo secondario di delle attività più propriamente ingegneristiche ( in quanto relative a studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica e studi di impatto ) rispetto alla attività asseritamente prevalente di marketing.

Va ulteriormente rimarcato come l’obbligo di iscrizione alla non sia conseguente alla attività ingegneristica svolta ma all’oggetto sociale come definito dai soci della società.

I professionisti hanno definito il perimetro dell’attività sociale con un contenuto propriamente ingegneristico, motivo per il quale sussiste l’obbligo di registrazione nei registri speciali di Ciò che infatti rileva è l’idoneità della società a svolgere le attività professionali gestite dalla desumibile dall’oggetto sociale come definito dai soci della società.

Poi solo se vi è stato lo svolgimento di attività tipicamente professionale e vi sono redditi ad essa imputabili, la società ingegneristica dovrà, oltre che Con Con adempiere all’obbligo di comunicazione, pagare il contributo integrativo ai sensi dell’art. 5 del Regolamento Generale di Previdenza.

Per questo motivo le società di ingegneria , anche a fronte del mancato svolgimento di attività ingegneristica, sono tenute a dichiarare annualmente ad il volume di affari imponibile Per questo motivo del tutto irrilevante è il fatto che la Società sia iscritta all’INPS e versi al predetto i contributi per l’attività commerciale svolta.

Infatti , si ripete , l’obbligo di registrazione/iscrizione ad e quello dichiarativo sussistono anche se i redditi della Società per attività ingegneristiche (professionali) sono nulli, mentre l’obbligo di versamento del contributo integrativo sussiste soltanto sulla parte del volume d’affari derivante da attività proprie delle società di ingegneria.

Le spese del giudizio, in dispositivo liquidate, seguono la soccombenza.

PER QUESTI MOTIVI IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI

in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro Visto l’art. 429 c.p.c. pronunziando in via definitiva sulla domanda proposta da con ricorso depositato il giorno 23�52024 , disattesa ogni altra istanza, eccezione o deduzione, così provvede in contraddittorio con

1) Rigetta il ricorso.
2) Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore alla rifusione in favore della parte resistente delle spese processuali consistenti nel compenso del difensore che ai sensi del regolamento n. 147 del 2022 si liquidano in complessivi euro 546,00 ( di cui euro 71,00 a titolo di rimborso spese forfetarie ), oltre I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge.
Così deciso a Rimini il giorno 10�92024.
Il Giudice NOME COGNOME

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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