REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Quarta I Sez. Civile, specializzata in materia di imprese in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
ha emesso la seguente
SENTENZA n. 2523/2021 pubblicata il 29/06/2021
nella causa civile iscritta al n. /2014 R.G. affari contenziosi
TRA
XXX e YYY rappresentati e difesi dagli Avv.ti
Attori-convenuti in via riconvenzionale
E
ZZZ e KKK rappresentati e difesi dagli Avv.ti
Convenuti-attori in via riconvenzionale Alla udienza del 31 maggio 2021, celebrata nelle forme della trattazione scritta ex art. la causa veniva riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti come da note di udienza
Per gli attori : A. in via principale, accertare e dichiarare la nullità del patto parasociale sottoscritto dai sig.ri XXX e YYY con i sig.ri ZZZ e KKK ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli art.t. 1418 e 1346 c.c. per impossibilità dell’oggetto e, per l’effetto, accertare e dichiarare l’obbligo a carico del sig. ZZZ e della sig.ra KKK, in solido tra loro, alla restituzione in favore dei coniugi XXX di tutte le somm elegittimamente corrisposte, per un importo complessivo pari ad € 483.386,40; il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria alla luce della decisione a Sezioni Unite n. 1712/1995; B. in via subordinata, accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, ai sensi dell’art. 1439 c.c. che la condotta contrattuale dei sig.ri ZZZ e KKK è stata viziata da dolo e, per l’effetto, accertare e dichiarare l’annullamento del patto parasociale sottoscritto con gli stessi dal sig. XXX e YYY in data 17.10.2008, con il conseguente obbligo a carico del sig. ZZZ e della sig.ra KKK, in solido tra loro, alla restituzione in favore dei coniugi XXX della somma di € 483.386,40 illegittimamente corrisposta; il tutto oltre interessi e rivalutazione onetaria alla luce della decisione a Sezioni Unite n. 1712/1995; C. in via ancora più subordinata, accertare e dichiarare, il grave inadempimento da parte dei sig.ri ZZZ e KKK agli obblighi derivanti dal patto parasociale sottoscritto in data 17.10.2008 e, per l’effetto, accertare e dichiarare la risoluzione del medesimo patto parasociale ai sensi dell’art. 1453 c.c., con conseguente condanna degli stessi convenuti, sig.ri ZZZ e KKK, in solido tra loro, alla restituzione, in favore dei sig.ri XXX e YYY, della somma di € 483.386,40; il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria alla luce della decisione a Sezioni Unite n. 1712/1995; D. in via estremamente subordinata, accertare e dichiarare che i sig.ri ZZZ e KKK hanno indebitamente percepito dai sig.ri XXX e YYY somme, a titolo di anticipo della metà delle spese di realizzazione del Parco ai sensi del patto parasociale, per l’importo complessivo di € 191.693,20, con conseguente obbligo a carico del sig. ZZZ e della sig.ra KKK, in solido tra loro, alla restituzione della somma di € 191.693,20 in favore dei sig.ri XXX e YYY, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria alla luce della decisione a Sezioni Unite n. 1712/1995; E. in ogni caso, accertare e dichiarare il diritto dei sig.ri XXX e YYY al risarcimento del danno causato dalla mancata realizzazione del Parco, che l’On.le Tribunale vorrà quantificare in via equitativa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1226 c.c., con condanna dei convenuti, in solido, al pagamento di quanto verrà ritenuto di giustizia, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria alla luce della decisione a Sezioni Unite n. 1712/1995;
F. in ogni caso, con condanna dei convenuti al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio, ivi compreso il rimborso forfettario ed oneri accessori
Per i convenuti “ riportandosi alle deduzioni, eccezioni e richieste – istruttorie e di merito – già rassegnate nei precedenti scritti difensivi e verbali di causa, chiedendone l’integrale accoglimento”
Oggetto:Altri istituti di diritto societario
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato a mezzo del servizio postale con raccomandata spedita il 19 giugno 2014 XXX e YYY esponevano che in data 17/10/2008, avevano stipulato con i convenuti scrittura privata, qualificata come patto parasociale, per la realizzazione e la gestione un Parco attrezzato presso un’area di proprietà del comune di, adibito ad attività sportive, ricreative e culturali; che con tale accordo il ZZZ si era obbligato a far confluire nel capitale della costituenda società di fatto la Convenzione, ottenuta dal Comune di, di cui era titolare, a seguire i lavori, a tenere i contatti con le ditte esecutrici non percependo nessun compenso; che essi deducenti, invece, si erano obbligati a versare nelle casse della società una somma pari a €100.000,00 per la realizzazione del parco e a corrispondere le ulteriori somme necessarie, le quali sarebbero state in seguito restituite da eventuali sponsor o contratti economici stipulati con le ditte fornitrici o, in ogni caso, dai convenuti ZZZ e KKK nella misura del 50%; che contestualmente alla stipulazione della scrittura privata, era stato aperto un conto presso la Banca Popolare, Filiale di sul quale la YYY aveva versato la somma € 20.000,00; che, nonostante avessero riscontrato nella primavera del 2009 un ritardo nei lavori, avevano adempiuto a quanto previsto dal patto parasociale, versando fino al mese di dicembre 2012 oltre € 100.000,00. Aggiungevano che, nonostante gli esborsi di denaro, i convenuti non avevano consegnato alcuna rendicontazione; che nel luglio 2012, contattato il direttore dei lavori, avevano appreso del mancato pagamento integrale da parte del ZZZ dei corrispettivi per le prestazioni rese dalle ditte esecutrici per la realizzazione del parco; che il 3 agosto 2012 era stata costituita formalmente la *** s.r.l., la quale avrebbe dovuto gestire il Parco, in persona dell’amministratore unico ZZZ; che il Parco era stato realizzato solo parzialmente, senza mai entrare in funzione e, conseguentemente, creare l’utile che avrebbe consentito il rimborso delle spese sostenute, come da scrittura privata; che in data 26.10.2013, avevano ricevuto una comunicazione dai convenuti con cui chiedeva loro una somma pari ad € 46.270,00 per il pagamento delle spese necessarie alla realizzazione del parco; che in data 19.11.2013 avevano riscontrato la predetta missiva, lamentando di aver già versato un importo pari ad € 480.733,65, senza aver mai ricevuto alcuna rendicontazione in ordine all’uso di tali somme, nonché di aver appreso che l’oggetto del patto parasociale del 17.10.2008 era divenuto di impossibile realizzazione in quanto lo statuto della *** s.r.l. impediva il perseguimento di qualsiasi fine economico-lucrativo. Per l’effetto chiedevano, in via principale, dichiararsi la nullità del patto parasociale per impossibilità dell’oggetto ex artt. 1418 e 1346 c.c., in quanto lo statuto della società costituita escludeva ogni finalità lucrativa, e vietava espressamente la distribuzione di utili ai soci sotto qualsiasi forma, anche indiretta, con vittoria delle spese di giudizio; in via subordinata, accertarsi l’annullabilità ex 1439 c.c. del patto parasociale, in ragione del contegno serbato dai convenuti nei loro confronti per addivenire alla stipulazione della succitata scrittura privata, o la risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c. del medesimo patto, con condanna in solido dei convenuti alla restituzione della somma pari ad €483.386,40, oltre interessi e rivalutazione monetaria. In via estremamente subordinata, chiedevano la ripetizione del 50% delle spese anticipate da parte attrice pari ad €191.693,20, oltre rivalutazione ed interessi, in virtù di quanto previsto dal patto parasociale. In ogni caso domandavano il risarcimento del danno derivante dalla mancata realizzazione del parco, da quantificarsi in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c.
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 03.11.2014 si costituivano in giudizio ZZZ ed KKK i quali, in via preliminare eccepivano l’incompetenza funzionale del Tribunale delle Imprese di Bari e l’improcedibilità del giudizio per mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti della *** s.r.l. Nel merito chiedevano il rigetto della domande. Deducevano quanto alla domanda di nullità del patto parasociale che la scrittura privata stipulata tra le parti era, in realtà, il contratto costitutivo di una società di fatto il cui oggetto era possibile, nonché più ampio e diverso rispetto a quello della *** s.r.l; quanto alla domanda di annullabilità per dolo, che non sussistevano gli artifizi e raggiri da loro perpetrati a danno degli odierni attori; quanto alla domanda di risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c. che vi era stato il completamento a regola d’arte del Parco; quanto alla domanda di ripetizione a titolo di indebito del 50% delle spese anticipate dagli attori, che l’esistenza della scrittura privata quale titolo a fondamento della richiesta delle somme indicate escludeva l’indebito; quanto alla domanda di risarcimento del danno derivante dalla mancata realizzazione del Parco che non esisteva l’inadempimento e, in ogni caso, non vi erano i presupposti per valutazione equitativa del giudice ex art. 1226 c.c. In via riconvenzionale chiedevano accertarsi l’inadempimento degli attori degli obblighi assunti con la scrittura privata, non avendo gli stessi corrisposto la restante somma di € 46.720,00 quale saldo necessario per estinguere il debito maturato nei confronti delle ditte fornitrici e/o esecutrici, con vittoria delle spese di giudizio.
3. La causa, istruita con produzioni documentali e c.t.u. a mezzo dell’Ing. ***, all’udienza del 21 aprile 2021 veniva riservata per la decisione con la concessione dei termini di venti giorni per conclusionali e venti per repliche.
4. Le eccezioni preliminari sollevata dalla convenuta sono infondate.
4.1. Quanto all’eccezione di incompetenza va osservato che la determinazione della stessa, come è noto, dev’essere fatta alla stregua dei fatti costitutivi allegati a sostegno della domanda, senza che rilevino le contestazioni sollevate dal convenuto e le diverse prospettazioni dei fatti stessi dallo stesso avanzate, non essendo il giudice tenuto a svolgere una apposita istruttoria per verificare eventuali allegazioni contrarie. Ne consegue che, laddove la parte che venga convenuta in giudizio per la nullità di un contratto eccepisca l’incompetenza del giudice adito sulla scorta di contestazioni attinenti al merito della controversia, tale questione debba essere risolta “in limine”, sulla base della sola prospettazione dell’attore, essendo al più rilevante in tale sede esclusivamente l’eventuale prospettazione artificiosa, finalizzata a sottrarre la controversia al giudice precostituito per legge. Tale assunto trova conferma in un granitico orientamento della Corte di Cassazione secondo cui “ Qualora la parte, convenuta in giudizio per l’adempimento di un contratto, eccepisca l’incompetenza territoriale del giudice adito, affermando che il contratto in contestazione non si è concluso ovvero è nullo, e che, ammesso che si sia concluso, si sarebbe perfezionato e avrebbe dovuto avere esecuzione in un luogo diverso, il problema della competenza deve essere risolto alla stregua della prospettazione dell’attore, attenendo al merito l’accertamento relativo all’effettiva conclusione del contratto ovvero alla sua nullità. Né al riguardo possono avere rilevanza le contestazioni formulate dal convenuto e la diversa prospettazione dei fatti da lui avanzata, dovendosi tenere separate le questioni concernenti il merito della causa da quelle relative alla competenza, con la conseguenza che sulla determinazione del “forum contractus”, con riferimento all’art. 20 c.p.c., non può influire l’eccezione del convenuto che neghi l’esistenza del contratto ovvero deduca la sua conclusione in altro luogo, unico limite alla rilevanza dei fatti prospettati dall’attore ai fini della determinazione della competenza essendo l’eventuale prospettazione artificiosa, finalizzata a sottrarre la controversia al giudice precostituito per legge” ( Cfr. Cass. n. 15254 del 2020).
Rapportando tali considerazioni alla vicenda in esame, appare evidente che i convenuti abbiano eccepito l’incompetenza del Tribunale adito unicamente sulla scorta di una diversa qualificazione della scrittura privata intercorsa tra le parti, a loro dire assimilabile all’atto costitutivo di una società di fatto e non ad un patto parasociale il quale necessita, per la sua realizzazione, della preesistenza o della coesistenza del rapporto sociale. Tale contestazione, tuttavia, attiene al merito della controversia e, alla luce dei principi suesposti, non è dirimente ai fini della valutazione della competenza del Tribunale adito, la quale deve necessariamente fondarsi sulla domanda formulata dalla parte attrice.
A ciò si aggiunga che la parte convenuta non ha indicato alcun elemento teso a dimostrare un’eventuale prospettazione artificiosa dell’attrice, la quale non risulta in alcun modo diretta a sottrarre la controversia de qua al giudice precostituito per legge.
Di converso, secondo la prospettazione di cui alla domanda attorea il negozio del 17 ottobre 2008, qualificato come patto parasociale, lo Statuto della costituita Parco *** srl erano atti tendenti a realizzare un’unica operazione negoziale in quanto l’accordo prevedeva la costituzione di un soggetto giuridico, per la creazione di utili economici. In ragione di detta prospettazione che, se pure come si dirà in seguito non appare fondata, non può ritenersi artificiosa, la competenza del Tribunale delle Imprese resta radicata vertendo su rapporti societari relativi a società di capitali.
4.2. Quanto all’improcedibilità della domanda per la mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti della *** s.r.l. ravvisata dai convenuti, occorre svolgere delle considerazioni preliminari in merito alla natura del negozio intercorso tra le parti.
Invero, la predetta scrittura privata del 17.10.2008, diversamente da quanto sostenuto dalla parte attrice, deve essere qualificata alla stregua di un atto costitutivo di una società di fatto. Tale soluzione si desume in maniera inequivocabile dal contenuto della stipulazione dei paciscenti, in quanto al punto 1) della scrittura privata gli stessi concordano testualmente sulla costituzione di una società di fatto per la realizzazione e la gestione del parco attrezzato. A ciò si aggiunga che le parti, mediante il medesimo atto, si accordavano sulle modalità relative al conferimento del capitale sociale (punti 3 e 4), nonché sull’esercizio in comune dell’attività economica e sulla partecipazione agli utili e alle perdite.
Ciò chiarito, quanto alla legittimazione attiva, la stessa va riconosciuta in capo a tutti i soci e, conseguentemente, anche agli odierni attori. Di contro, non si pone alcun problema in ordine alla violazione del principio del contraddittorio, atteso che gli odierni convenuti costituiscono la restante parte della compagine sociale della società di fatto. Per tali ragioni, la *** s.r.l. non può ritenersi litisconsorte necessario, considerato, inoltre, che la stessa è un soggetto giuridico diverso dalla predetta società costituita tra le parti.
5. Venendo al merito della controversia, la domanda principale è infondata.
In primo luogo, come già riferito, va disatteso l’assunto degli attori relativo all’asserito collegamento negoziale tra il patto parasociale e il successivo atto costitutivo della Parco *** s.r.l., che avrebbe determinato l’impossibilità dell’oggetto del primo contratto. Tale argomentazione non trova alcun riscontro in atti.
Ciò posto, va evidenziato che, sebbene nell’atto costitutivo si faccia espresso riferimento alla società di fatto, si è piuttosto in presenza di una società irregolare in quanto costituita con atto scritto, se pure non iscritto nel registro delle imprese, laddove la società di fatto si caratterizza, piuttosto, per risultare da fatti e comportamenti non formalizzati in accordo scritto. Di detta ultima, poi, sussistono tutti gli elementi costitutivi, ovvero l’affectio societatis, i conferimenti, l’attività sociale e la partecipazione agli utili ed alle perdite. La scrittura privata intercorsa tra le parti non integra, pertanto, un patto parasociale, bensì un atto costitutivo di una società di fatto. Così qualificata la scrittura privata intercorsa tra le parti, alcuna delle domande spiegate dagli attori è fondata.
5.1. Quanto alla dedotta nullità, va evidenziato che la società istituita con la scrittura privata del 17 ottobre 2008 presenta un regolamento autonomo e distinto rispetto allo statuto della *** s.r.l. sicché è priva di fondamento la dedotta nullità sull’assunto che l’oggetto dell’accordo del “patto parasociale” sarebbe divenuto impossibile in ragione della costituzione della Parco *** srl di una società senza fine di lucro. La società di fatto veniva costituita dai quattro soci, come detto, per la realizzazione e la gestione di un parco urbano. La ***, invece, aveva ad oggetto, esclusa ogni finalità lucrativa, l’organizzazione di eventi sportivi, culturali e ricreativi. Non vi è, pertanto, nessun nesso funzionale tra i due enti giuridici né l’atto costitutivo della società di fatto faceva alcun riferimento alla successiva società di capitali; resta, di conseguenza, irrilevante il nesso occasionale derivante dalla compagine sociale in parte coincidente e dalla circostanza che i due enti giuridici fossero stati concepiti dai soci nell’ambito della stessa operazione.
A ciò deve aggiungersi che, come è noto, la nullità rappresenta un vizio genetico del contratto che comporta la radicale inefficacia dello stesso e la sua inidoneità ab origine a produrre gli effetti giuridici, incidendo invece lo ius superveniens esclusivamente sul rapporto e non sull’atto. Ne consegue che, nel caso di specie, l’oggetto della scrittura privata del 17.10.2008, oltre ad essere lecito e determinato, è certamente possibile, consistendo, come già detto, nella realizzazione e gestione di un parco attrezzato con scopo di lucro. Non può, pertanto, accogliersi la tesi avallata dalla parte attrice secondo cui l’oggetto della prima scrittura privata sarebbe divenuto impossibile a seguito della costituzione della *** s.r.l., attesa l’autonomia dei due negozi giuridici e, in ogni caso, l’inammissibilità nel nostro ordinamento della categoria della “nullità sopravvenuta” (Cfr. Cass. Civ. sent. n. 24675 del 2017). La domanda principale va, pertanto, disattesa.
5.2. Quanto all’annullabilità ex art. 1439 c.c. del patto, sull’assunto della malafede dei convenuti che, con i loro comportamenti consistiti in artifici e raggiri, avrebbero influenzato la volontà negoziale degli attori, non può che osservarsi che per costante orientamento giurisprudenziale il dolo è causa di annullamento ex art. 1439 c.c. del contratto quando non soltanto siano stati perpetrati dei raggiri ma questi siano tali che, senza di essi, l’altra parte non avrebbe prestato il proprio consenso alla conclusione del contratto. Essi, cioè, devono ingenerare nel “deceptus” una rappresentazione alterata della realtà, provocando nel suo meccanismo volitivo un errore da considerarsi essenziale ai sensi dell’art. 1429 c.c. Ne consegue che per produrre l’annullamento del contratto non è sufficiente una qualunque influenza psicologica sull’altro contraente, ma sono necessari artifici o raggiri, o anche semplici menzogne che abbiano avuto comunque un’efficienza causale sulla determinazione volitiva della controparte e, quindi, sul consenso di quest’ultima (cfr. Cass. Civ. sent. n. 12892/2015).
Ciò considerato, appare evidente che nel caso di specie gli attori non hanno fornito alcuna prova circa i comportamenti decettivi dei convenuti, limitandosi a delle mere asserzioni che non trovano conferma negli atti di causa. Invero, dalle emergenze fattuali e documentali non è possibile evincere quali siano state concretamente le condotte artificiose che abbiano tratto in inganno i sigg.ri XXX e YYY, inducendoli a sottoscrivere una scrittura privata che, senza tale contegno, non avrebbero mai stipulato né a tal fine appaiono pertinenti i capitoli di prova articolati nella memoria ex art. 183 co.6 n. 2 cpc che, non rappresentano fatti rilevanti al fin di configurare il prospettato vizio della volontà. Al contrario, appare evidente che la condotta serbata dai convenuti nella fase antecedente alla conclusione della scrittura privata sia stata di per sé trasparente, circostanza questa che trova conferma anche nei ripetuti versamenti che gli attori hanno effettuato in concomitanza dello stato di avanzamento dei lavori.
Infine, in alcun modo può rilevare l’esito infausto dell’operazione negoziale posta in essere, non potendo siffatta circostanza da sé sola essere indicativa di un atteggiamento contrario a buona fede dei convenuti.
5.3. In ordine alla seconda subordinata, attinente alla risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c., come già chiarito in precedenza, dalle emergenze documentali appare evidente che i coniugi XXX abbiano stipulato una scrittura privata che costituisce un atto costitutivo di una società di fatto e non un mero patto parasociale.
Da ciò discende che la disciplina applicabile alla vicenda in esame è quella espressamente prevista per le società, atteso che, come è noto, le società di fatto sono da equipararsi alle società semplici, se l’attività esercitata non è commerciale, o alle società in nome collettivo irregolari, se l’attività invece è commerciale. Svolte queste preliminari considerazioni, giova osservare che il rimedio della risoluzione per inadempimento trova applicazione nei contratti a prestazioni corrispettive e non nei contratti plurilaterali, ossia quelli societari, nei quali l’inadempimento degli obblighi sociali da parte del socio non comporta la risoluzione del contratto, nè giustifica il contrapposto inadempimento della società, la quale non ha scelta diversa da quella della esclusione del socio stesso per gravi inadempienze. In altri termini, nella risoluzione per inadempimento è di precipua rilevanza la corrispettività delle prestazioni in relazione alla tutela da apprestare agli interessi contrapposti delle parti. Ciò, di converso, non si verifica nel contratto di società, laddove gli interessi delle parti contraenti al raggiungimento dello scopo comune non si pongono in relazione a prestazioni corrispettive, perdendo ciascuna parte, al cospetto della creazione di una nuova e più ampia soggettività giuridica quale è la società, il collegamento con la posizione individualistica originaria, avendo attribuito la tutela delle proprie ragioni alla costituita società. Tale assunto trova fondamento nell’ orientamento giurisprudenziale secondo cui “ nelle società di persone, le norme sull’esclusione del socio “per gravi inadempienze”, di cui agli artt. 2286 e 2287 cod. civ., hanno carattere speciale e sostituiscono quelle generali sulla risoluzione per inadempimento dei contratti con prestazioni corrispettive, di cui agli artt. 1453 e segg. cod.civ., le quali ultime non sono applicabili al contratto di società sia per la mancanza di interessi contrapposti tra il socio e l’ente sociale, sia per le diverse finalità cui esse sono preposte. Infatti, la risoluzione mette nel nulla il rapporto contrattuale nei confronti della parte inadempiente, con gli effetti restitutori di cui all’art. 1458 cod.civ., e, nel caso le parti in contratto siano soltanto due, elimina del tutto il rapporto con i reciproci obblighi restitutori delle parti di cui alla citata disposizione di legge; l’esclusione del socio comporta, invece, soltanto lo scioglimento del vincolo sociale limitatamente al socio inadempiente, con il diritto di quest’ultimo esclusivamente ad una somma di danaro che rappresenti il valore della quota, ma non anche, di per sè, lo scioglimento della società, neppure nel caso in cui i soci siano soltanto due, perché, in tale ipotesi, la società si scioglie solo se, nel termine di sei mesi, non venga ripristinata la pluralità di soci” (cfr. Cass. Civ. sent. n. 12487 del 1995).
5.4. Quanto all’ulteriore domanda subordinata di parte attrice inerente alla ripetizione del 50% delle somme come è noto, ai sensi dell’art. 2033 c.c. l’indebito è oggettivo allorquando non sussista alcun dovere giuridico di eseguire la prestazione. In altri termini, l’istituto di cui all’art. 2033 c.c. opera quando non esiste un rapporto di diritto, cui la legge concede tutela e azione, per ottenere coattivamente l’adempimento di una prestazione che è stata, invece, effettuata senza alcuna causa giustificativa. Rapportando tali considerazioni al caso in esame, appare di converso evidente che gli attori abbiano corrisposto le somme, di cui chiedono la ripetizione quale conferimento in una società di fatto dagli stessi costituita. Ne discende, pertanto, l’inapplicabilità dell’istituto di cui all’art. 2033 c.c., considerata la sussistenza di un titolo idoneo a giustificare la prestazione patrimoniale eseguita dagli attori. Per altro, la ripartizione, fra coloro che hanno agito come soci, delle spettanze sul patrimonio comune (una volta adempiute le obbligazioni verso i terzi) si configura alla stregua della liquidazione delle rispettive quote, previo scioglimento della società.
5.5. Quanto, infine, alla domanda di risarcimento del danno proposta dalla parte attrice in relazione alla mancata realizzazione del parco, la stessa, resta superata dal rigetto delle ulteriori domande di cui è conseguenza. In ogni caso va rilevata anche la genericità della sua formulazione e la mancata prova da parte degli stessi attori in ordine agli elementi costitutivi della pretesa risarcitoria.
6. La domanda riconvenzionale spiegata dai soci ZZZ e KKK, in ordine all’asserito inadempimento contrattuale degli attori, va rigettata per le medesime considerazioni svolte in relazione alla domanda di risoluzione proposta dagli attori.
Per altro, spetta al soggetto danneggiato fornire la prova dell’esistenza del danno lamentato e la sua riconducibilità al fatto del debitore, non potendo trarsi dalla presunzione di colpevolezza dell’inadempimento di cui all’art. 1218 c.c. alcuna agevolazione in ordine all’esistenza del danno derivante da tale inadempimento (sul punto si veda, ex plurimis, Cass. Civ. sent. n. 21140 del 2007). Deve, altresì, evidenziarsi che gli attori non hanno fornito alcun elemento teso a dimostrare sia l’an che il quantum della pretesa risarcitoria, limitandosi ad asserire che qualora la parte convenuta si fosse rivelata adempiente, la stessa avrebbe potuto garantire una remunerazione dell’investimento effettuato. Tali considerazioni non valgono però a ritenere provata la sussistenza di un danno risarcibile in favore degli odierni attori.
7. Le spese del presente giudizio devono ritenersi compensate atteso il rigetto della domanda attorea e della riconvenzionale. Per le stesse ragioni le spese di ctu, salva l’obbligazione solidale di entrambe le parti nei confronti del professionista, nei rapporti interni restano a carico delle stesse in ragione della metà ciascuno.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo sulla domanda spiegata da XXX e YYY con atto di citazione notificato o a mezzo del servizio postale con raccomandata spedita il 19 giugno 2014 nei confronti di ZZZ e KKK e sulla domanda riconvenzionale da questi ultimi spiegata con comparsa depositata il 03 novembre 2014 così provvede:
RIGETTA entrambe le domande
DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di lite
Pone definitivamente a carico di entrambe le parti in ragione della metà ciascuno e spese di ctu come già liquidate in separato decreto e, per l’effetto condanna le medesime alla restituzione in favore della controparte di quanto eventualmente corrisposto in eccesso in via provvisoria nei confronti del professionista
Così deciso in Bari, Camera di Consiglio del 28.06.2021
Il Giudice estensore Il Presidente
Si attesta che la sentenza è stata redatta con la collaborazione del M.O.T.
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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