Alla società in accomandita semplice è applicabile la normativa dettata dagli artt. In una fattispecie come quella in esame, nella quale la società è composta da quattro soci, tre accomandanti ed un accomandatario, non v’è ragione per non ritenere applicabile la disposizione contenuta nel citato primo comma dell’art.
Alla società in accomandita semplice è applicabile la normativa dettata dagli artt. 2286 e 2287 c.c., la quale prevede che, in caso di gravi inadempienze del socio, l’esclusione dello stesso può essere deliberata dalla maggioranza dei soci, non computandosi nel relativo numero il socio da escludere.
Depone in tal senso il rinvio operato dall’art. 2315 c.c. alla disciplina concernente le società in nome collettivo (e dunque, per il tramite dell’art. 2293 c.c., anche a quella delle società semplici), rinvio subordinato unicamente alla compatibilità di detta disciplina con la particolare struttura della società in accomandita semplice.
E, però, nessuna ragione d’incompatibilità è riscontrabile tra le citate disposizioni, in tema di esclusione del socio, e la struttura particolare della società in accomandita semplice, neanche nell’ipotesi in cui il socio da escludere sia l’unico accomandatario.
Infatti, la presenza di due categorie di soci, e cioè gli accomandatari (i quali soltanto possono assumere l’amministrazione sociale) e gli accomandanti (che tale amministrazione non possono invece assumere, essendo la loro responsabilità limitata alla quota conferita), è pienamente conciliabile con i poteri di controllo di cui i soci accomandanti dispongono ed al cui espletamento è consona l’eventuale deliberazione di esclusione dell’accomandatario.
L’art. 2287 prevede che l’esclusione del socio il quale sia incorso in gravi inadempienze può essere deliberata dalla maggioranza dei soci restanti (primo comma), salvo il diritto dell’escluso di proporre opposizione dinanzi al tribunale entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento (secondo comma).
Ma, nel caso di società composta da due soli soci, l’esclusione di uno di essi può essere pronunciata solo direttamente dal tribunale, su domanda dell’altro socio (terzo comma).
In una fattispecie come quella in esame, nella quale la società è composta da quattro soci, tre accomandanti ed un accomandatario, non v’è ragione per non ritenere applicabile la disposizione contenuta nel citato primo comma dell’art. 2286.
Cassazione Civile, Prima Sezione, Sentenza n. 27504 del 22 dicembre 2006
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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