N. R.G. 9534/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA SEZ. SPECIALIZZATA DIRITTO SOCIETARIO-TRIBUNALE IMPRESE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. NOME COGNOME presidente dott. NOME COGNOME giudice relatore dott.ssa NOME COGNOME giudice all’esito dell’udienza del 9.10.2024 nel procedimento ai sensi dell’art. 2487 comma 2 c.c. iscritto al n. r.g. 9534/2024 promosso da:
(C.F. ) con il patrocinio dell’avv. COGNOME elettivamente domiciliato in Ravenna, INDIRIZZO presso il difensore avv. COGNOME ricorrente contro (C.F. C.F. (C.F. (C.F. resistenti ha emesso il seguente
DECRETO R.G._00009534_2024 DEL_10_10_2024 PUBBLICATO_IL_11_10_2024
1. Il ricorrente nella sua qualità di socio della ha chiesto che il tribunale provvedesse alla nomina del liquidatore della società.
Al riguardo, il ricorrente ha allegato che:
era stata fondata in data 6.4.2023 per la gestione di pubblici servizi;
– la compagine sociale era composta da:
(30% del capitale sociale), (30% del capitale sociale), (20% del capitale sociale) e (20% del capitale sociale);
C.F. C.F. C.F. C.F. – in data 13.2.2024 si era tenuta una prima assemblea sociale, cui non aveva partecipato avente ad oggetto l’esame della documentazione contabile della società e i provvedimenti da adottare in seguito alle dimissioni dell’amministratore unico;
all’esito, i soci avevano dato atto dell’impossibilità di deliberare in merito ai provvedimenti da adottare per mancanza della documentazione sociale e avevano respinto le dimissioni dell’amministratore – sempre in data 13.2.2024 si era tenuta una seconda assemblea sociale, in sessione notarile, all’esito della quale i tre soci, rappresentanti il 70% del capitale sociale, avevano preso atto dell’impossibilità di svolgere un compiuto esame della documentazione contabile, economica, finanziaria e patrimoniale della società e, pertanto, avevano deliberato di sciogliere anticipatamente la società e di porla in liquidazione, rimandando ai singoli soci più diligenti l’iniziativa di adire il tribunale di Bologna, sezione specializzata in materia di imprese, affinché provvedesse alla nomina di un liquidatore; – nessuno dei soci era intenzionato ad assumere l’incarico di liquidatore.
2. Non si sono costituiti in giudizio, nonostante regolare notifica, i resistenti.
3. Il ricorso deve essere accolto.
È documentalmente provato che è stata posta in liquidazione con delibera assembleare del 13.2.2024, iscritta presso l’ufficio del registro delle imprese in data 16.2.2024.
È anche provato che l’assemblea non ha nominato un liquidatore e anzi ha demandato “ai singoli soci più diligenti” il compito di adire il tribunale affinché nominasse un liquidatore.
Spetta dunque al tribunale provvedere alla nomina del liquidatore, ai sensi dell’art. 2487 comma 2 c.c., dovendosi assicurare lo svolgimento della funzione liquidatoria, a oggi paralizzata a seguito dell’inerzia dell’assemblea.
Considerato il manifesto disinteresse dei soci, il liquidatore dovrà essere individuato in una persona esterna alla compagine sociale.
Non vi è da provvedere in ordine alle spese di lite, avendo il presente procedimento natura di giurisdizione volontaria.
Al decreto deve essere conferita immediata efficacia, onde poter sollecitamente provvedere nell’interesse dei creditori e della società stessa.
p.q.m.
– nomina liquidatore di la dottoressa con studio in Ravenna, INDIRIZZO
comunichi.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della sezione specializzata in materia di impresa del 10.10.2024 l’estensore dott. NOME COGNOME il presidente dott. NOME COGNOME
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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