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Società in stato di insolvenza, Liquidazione Giudiziale

La sentenza afferma il principio per cui lo stato di insolvenza, manifestato da inadempimenti e altri fatti esteriori che dimostrino l’incapacità del debitore di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, costituisce presupposto per l’apertura della Liquidazione Giudiziale.

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RG 665 -1/2024 PROC.

UNITARIO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Torino – Sezione Sesta Civile – Il Tribunale di Torino, Sezione Sesta Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. NOME COGNOME Presidente dott.ssa NOME COGNOME Giudice dott.ssa NOME COGNOME Giudice Relatore ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._55_2025_- N._R.G._1_2024 DEL_11_02_2025 PUBBLICATA_IL_17_02_2025

nel proc. unitario n. 665-1/2024 avente ad oggetto il ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale proposto da (C.F. ), rappresentato e difeso dall’Avv NOME COGNOME RICORRENTE- nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale a Sant’Ambrogio di Torino (TO), INDIRIZZO – CONVENUTA NON COSTITUITA – *** Con ricorso depositato l’11 dicembre 2024 a domandato l’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale a Sant’Ambrogio di Torino (TO), INDIRIZZO Il ricorso ed il decreto di fissazione di udienza sono stati notificati ad opera della Cancelleria C.F. P. ha trasmesso l’informativa richiesta con il decreto di fissazione di udienza, datata 17.12.2024 ed inserita nel fascicolo telematico in data 19.12.2024, con cui ha dichiarato che l’importo dei carichi iscritti al ruolo è pari a 25.115,01 euro, quale “importo scaduto comprensivo degli oneri accessori, netto eventuali provvedimenti sospensione/sgravio”. Agenzia delle Entrate, richiesta di trasmettere le dichiarazioni fiscali a fini IVA e dei redditi degli ultimi tre anni ha risposto che l’unico modlelo risultante è quello IVA per l’anno 2021 (certificazione inseirita nel fascicolo informatico il 17.12.2024).

All’udienza del 21 gennaio 2025 nessuno è comparso per la parte convenuta, il ricorrente ha insistito per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ed il giudice relatore ha riservato di riferire al Collegio.

*** Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti previsti dalla legge per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:

sussiste la legittimazione del ricorrente, creditore di euro 11.727,81 sulla base del decreto ingiuntivo del Tribunale di Torino -Sezione Lavoro n. 642/2022 e del successivo atto di precetto (docc. A e B);

– questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell’art. 27 co 2 CCII, atteso che la sede legale della società convenuta è a Sant’Ambrogio di Torino (TO), INDIRIZZO (cfr. visura camerale del 16.12.2024 in atti);

la società debitrice è stata messa in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo stata ritualmente convocata con notifica effettuata nelle modalità sopra riportate;

sussistono i requisiti soggettivi per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell’art. 121 CCII della convenuta, attesa la veste e l’attività commerciali della stessa (società a responsabilità limitata semplificata che svolge attività di allestimento e costruzione di stand fieristici, come risulta dalla visura in atti) e la mancata prova da parte della convenuta del possesso congiunto dei requisiti di cui all’art. co 1 lett. d) CCII, il cui onere della prova è posto a suo carico dall’art. 121 CCII. Al riguardo deve osservarsi che non risultano depositati bilanci e che l’unica dichiarazione fiscale risultante negli ultimi tre anni è quella per l’IVA 2021, da cui emerge un volume di affari (104.972 euro) e di acquisti (86.094 euro) non irrilevante.

Non vi sono dunque elementi sufficienti per far ritenere che si tratti di impresa minore e come tale sottratta alla liquidazione giudiziale;

dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”.

La sussistenza dello stato di insolvenza si ricava dalla valutazione congiunta dei seguenti elementi:

il mancato deposito di bilanci, nonostante l’attività risulti iniziata nel 2020;

l’assenza di dichiarazioni fiscali, salvo la dichiarazione IVA 2021;

l’esposizione debitoria risultante dall’informativa trasmessa da citata, relativa a debiti nei confronti di INPS, INAIL, camera di Commercio e Amministrazione finanziaria, accumulati a far data dal 2021 senza pagamento nonostante le singole voci siano relativamente esigue (ad esempio circa 168 euro dovuti alla camera di commercio);

il mancato pagamento del debito nei confronti del ricorrente, nonostante il limitato ammontare (euro 11.727,81);

la mancata partecipazione al presente procedimento nonostante l’avvenuta notifica a mezzo pec, significativa in via alternativa della mancata lettura della posta o del disinteresse per le sorti dell’impresa;

la chiusura del capannone sito all’indirizzo indicato quale sede legale riscontrata già nel 2022 in sede di tentata notifica del decreto ingiuntivo da parte dell’odierno ricorrente (doc. A);

ai sensi dell’art. 49 co 5 CCII, l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell’istruttoria è complessivamente superiore ad Euro 30.000,00, tenuto conto del credito di (25.115,01 euro) e del ricorrente (euro 11.727,81).

Ritenuto, per quanto esposto, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e rilevato che nella nomina del Curatore occorre tenere conto dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII.

dichiara l’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale a Sant’Ambrogio di Torino (TO), INDIRIZZO

nomina Giudice Delegato per la procedura la dott.ssa NOME COGNOME

nomina Curatore il Dott. che alla luce dell’organizzazione dello studio, risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all’art. 213 CCII, con invito ad accettare l’incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;

autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. ) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;

3) ad acquisire l’elenco dei clienti e l’elenco dei fornitori Contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;

4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l’impresa debitrice, anche se estinti;

5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l’impresa debitrice;

ordina al legale rappresentante della impresa sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie – in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell’art. 2215 bis c.c. – i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l’elenco dei creditori corredato dall’indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell’art. 39 CCII;

stabilisce il giorno 27 maggio 2025 alle ore 15.00 nell’aula INDIRIZZO, per procedere all’esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;

assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell’adunanza per l’esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all’art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all’indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata; avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;

nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell’art. 10, co. 3, CCII;

segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l’indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;

segnala al Curatore che, ex art. 10 co 2 bis CCII, deve tempestivamente assegnare un congruo termine agli amministratori della società nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale per indicare l’indirizzo pec al quale intendono ricevere le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni, avvertendolo che in caso di mancata indicazione dell’indirizzo pec o delle sue variazioni entro il termine assegnato per la comunicazione, o in caso di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni saranno eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico ai sensi dell’art. 10 co 3 CCII; autorizza la prenotazione a debito ai sensi dell’art. 146, d.p.r. 30.5.2002 n.115, ponendo sin da ora a carico del curatore l’onere di segnalare il sopraggiungere di ‘disponibilità liquide’ per consentire il recupero delle somme prenotate a debito;

dispone che la presente sentenza venga comunicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al pubblico ministero, al Curatore, nonché ai ricorrenti ed iscritta presso l’Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi degli artt. 45 e 49, co 4, CCII.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 23.1.2025 ll Giudice estensore Il Presidente (dott.ssa NOME COGNOME (dott. NOME COGNOME

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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