La società inattiva, ma non cancellata dal registro delle imprese, che si ha nella situazione in cui la società, per quanto esistente, non è operativa sotto il profilo gestionale, non può determinare gli effetti estintivi e successori considerati con la cancellazione dal registro delle imprese, recte con la iscrizione della cessazione della società nel registro delle imprese. Nelle società di persone, in effetti, è l’atto di cancellazione dal registro delle imprese a provocare il medesimo effetto estintivo definito per le società di capitali nell’articolo 2495 c. c. , posto che, nell’ipotesi di semplice inattività, l’organizzazione sociale è in grado di sopravvivere, entro determinati limiti temporali, anche ai suoi soci, ex articolo 2272 n. 4 c. c. (v. anche Cass. ,
La società inattiva, ma non cancellata dal registro delle imprese, che si ha nella situazione in cui la società, per quanto esistente, non è operativa sotto il profilo gestionale, non può determinare gli effetti estintivi e successori considerati con la cancellazione dal registro delle imprese, recte con la iscrizione della cessazione della società nel registro delle imprese.
Ed invero, la disciplina di cui all’articolo 2495 c.c. (nel testo introdotto dal Decreto Legislativo n. 6 del 2003, articolo 4), secondo la quale l’iscrizione della cancellazione delle società di capitali e delle cooperative dal registro delle imprese, avendo natura costitutiva, estingue le società, anche se sopravvivono rapporti giuridici dell’ente, è estesa alle società di persone quanto agli effetti estintivi, mentre lo stesso discorso non vale per il solo imprenditore individuale, il quale non si distingue dalla persona fisica che compie l’attività imprenditoriale, sicché l’inizio e la fine della qualità di imprenditore non sono subordinati alla realizzazione di formalità, ma all’effettivo svolgimento o al reale venir meno dell’attività imprenditoriale (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 98 del 07/01/2016; Sez. 3, Sentenza n. 21714 del 23/09/2013 Cass. 4 maggio 2011, n. 9744).
Nelle società di persone, in effetti, è l’atto di cancellazione dal registro delle imprese a provocare il medesimo effetto estintivo definito per le società di capitali nell’articolo 2495 c.c., posto che, nell’ipotesi di semplice inattività, l’organizzazione sociale è in grado di sopravvivere, entro determinati limiti temporali, anche ai suoi soci, ex articolo 2272 n. 4 c.c. (v. anche Cass., Sez. Un., Sentenza n. 6070 del 12/3/2013; Cass. S.U. n. 4060/2010; Cass. S. Un. 4061/10).
Tuttavia, l’annotazione della società di persone nel registro delle imprese, a differenza della società di capitali ove l’iscrizione nel registro ha valore costitutivo, per la società di persone conserva invece effetto dichiarativo, formando quindi una presunzione di estinzione (o di esistenza) anche là dove perdurino (o non perdurino) rapporti od azioni concernente il sodalizio (Cass., Sez. U., Sentenza n. 6070 del 12/3/2013; cass. S.U. n. 4060/2010; Cass. S.U. n. 4061/10).
Corte di Cassazione, Sezione Terza, Ordinanza n. 17957 del 23 giugno 2021
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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