REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE QUINTA
In composizione monocratica in persona del giudice dr. ha emesso la seguente
SENTENZA n. 9466/2019 pubblicata il 06/05/2019
nella causa civile di primo grado iscritta al n. del R.G.A.C.C. dell’anno 2017
trattenuta in decisione nell’udienza del 30.1.2019 e vertente
TRA
XXX, elettivamente domiciliata in, presso lo studio degli avv.ti, che la rappresentano e difendono giusta delega in atti;
– ATTRICE –
E
YYY e ZZZ
– CONVENUTI contumaci –
CONCLUSIONI
All’udienza di precisazione delle conclusioni del 30.1.2019 il procuratore di parte attrice ha concluso come da verbale.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato XXX ha convenuto davanti a questo Tribunale YYY e ZZZ affermando che l’appartamento sito in Roma, Via le sarebbe pervenuto per titolo ereditario dal genitore *** che ne era l’unico proprietario e possessore a seguito di assegnazione da parte della Società Cooperativa *** s.r.l..
Ha al riguardo precisato che l’assegnazione non era stata formalizzata con un titolo trascrivibile ma che ad essa era seguita la consegna del bene al suo dante causa, circostanza questa che avrebbe determinato l’acquisto del possesso del bene ed il suo ininterrotto ultraventennale esercizio già da parte del de cuius.
Da ciò sarebbe conseguito l’acquisto per usucapione già perfezionatosi ex lege in favore di *** nonché la trasmissione del diritto di proprietà dell’immobile iure hereditatis agli eredi nei quali sarebbe continuato il possesso che il defunto aveva dell’immobile secondo la regola dell’art. 1146 c.c. .
L’attrice ha altresì riferito che il bene era stato amministrato dal fratello *** – il quale aveva provveduto a locarlo o a concederlo in comodato ad amici di famiglia in nome e per conto di tutti i fratelli e ciò sino alla data della morte avvenuta nel febbraio del 2009 – e che dopo tale data le chiavi dell’immobile sarebbero rimaste nella disponibilità di YYY e successivamente, da quanto appreso dall’amministratore del Condominio di, il bene era stato occupato da ZZZ, figlio di YYY.
L’attrice pertanto ha agito a tutela del proprio diritto di comproprietà sia nei confronti del coerede che nei confronti del figlio al fine di conseguire dal primo il rendiconto dell’uso del bene comune e la propria quota dei frutti civili e dal secondo la restituzione dell’immobile ed il risarcimento del danno rilevando al riguardo che il cespite, al momento dell’apertura della successione di ***, era di proprietà del defunto e, di riflesso, avrebbe fatto parte dell’eredità trasmessa insieme al possesso dell’immobile.
Ha quindi concluso chiedendo che fosse accertata nei confronti dei convenuti che nell’eredità di *** deceduto il 26 maggio 1997 era compreso il diritto di proprietà dell’immobile di Via
in virtù di acquisto fattone dal defunto per sopravvenuta usucapione.
Ha altresì chiesto che venga accertato che, in seguito alle vicende successorie, l’immobile era in comproprietà tra gli altri dell’attrice e del convenuto YYY e che, per l’effetto di una tale statuizione, YYY venga condannato al pagamento della propria quota dei frutti percepiti e/o percepibili per l’utilizzazione del bene.
In via subordinata l’attrice ha chiesto che venga accertato e dichiarato che il defunto ***, al momento della morte, era possessore dell’immobile di cui è causa nonché titolare del diritto verso la Società Cooperativa *** S.r.l. di ottenerne la formale intestazione con un titolo trascrivibile.
Ha altresì chiesto che venga accertato che il possesso dell’immobile ed il diritto verso la Società cooperativa *** alla morte del titolare sono stati acquistati dai suoi eredi e che attualmente possesso e diritto fanno capo in eguale misura all’attrice ed al convenuto YYY.
Per effetto di tali statuizioni ha chiesto che il coerede YYY venga condannato a rendere conto dell’uso del bene e che venga condannato al pagamento della propria quota dei frutti percepiti.
Ha infine chiesto la condanna del convenuto ZZZ al rilascio dell’immobile e al risarcimento del danno anche a titolo di occupazione senza titolo.
I convenuti ritualmente citati non si sono costituiti.
Motivi della decisione
Deve essere in questa sede dichiarata la contumacia dei convenuti i quali ritualmente citati non si sono costituiti.
Ciò premesso, le domande devono essere rigettate in primo luogo alla luce della mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti della Società Cooperativa *** S.r.l. che, come anche rilevato e documentato dall’attrice, oltre a figurare quale unica intestataria del bene oggetto di domanda è anche la diretta destinataria delle domande di accertamento formalizzate nelle conclusioni.
Con riguardo, poi, alle domande formulate nei confronti degli altri convenuti è da ritenersi del tutto carente la prova circa l’effettivo acquisto per usucapione del bene da parte del dante causa dell’attrice nulla emergendo in merito alla dedotta formale consegna del bene in favore di *** dovendo al riguardo essere anche considerato che non emerge la circostanza che quest’ultimo fosse entrato in una situazione di effettivo possesso del bene.
E’ del resto da rilevare che, fino all’assegnazione definitiva dell’immobile, il socio di società cooperativa vanta solo una posizione di detenzione nell’interesse della cooperativa proprietaria dell’edificio (Cass. n. 2749/2008). Deve infatti escludersi che il socio, prima della stipula dell’atto traslativo della proprietà individuale, possa esercitare sul bene assegnatogli un possesso analogo a quello del proprietario e quindi idoneo all’usucapione versando, invece, in una situazione di semplice detenzione, come avviene nel rapporto di locazione (in un altro caso la
S.C., con sent. n. 16489 del 22/11/2002, ha statuito che “il socio della cooperativa acquista il possesso dell’alloggio e delle sue pertinenze solo nella fase relativa alla stipulazione del mutuo individuale, che coincide con il momento della stipula del contratto traslativo della proprietà e, quindi, nel periodo antecedente, egli versa in una situazione di semplice detenzione del bene, non utile “ad usucapionem”).
E’, poi da considerare che, pur in presenza di una mera detenzione del bene, è necessario individuare l’intervenuta mutazione della detenzione in possesso, la quale, ai sensi del capoverso dell’art. 1141 c.c., può avvenire per causa proveniente da un terzo o per opposizione dello stesso detentore contro l’originario possessore.
Nel caso oggetto del presente giudizio nulla è stato prospettato dalla attrice, né la prova può essere sostituita, nel caso di specie, dalla mancata contestazione delle allegazioni della XXX da parte dei convenuti contumaci poiché la regola, che solleva l’attore dall’onere di provare i fatti posti a fondamento della domanda e non specificamente contestati dalla controparte, non trova applicazione nel caso in cui questa sia rimasta contumace, secondo quanto esplicitato dall’art. 115 c.p.c., c. 1, ultima parte, come modificato dall’art. 45, c. 14 della L. 18.06.2009, n. 69, in cui l’operatività di tale criterio valutativo è limitata ai casi in cui la parte che non ha contestato i fatti si sia costituita in giudizio.
Le spese restano a carico dell’unica parte costituita. P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
– rigetta le domande proposte da XXX nei confronti di YYY e ZZZ;
– nulla per le spese che restano a carico della parte attrice.
Così deciso in Roma il 6.5.2019
IL GIUDICE
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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