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Codice Civile
Codice Penale

Sospensione dei termini della procedura esecutiva

Compete sempre al singolo giudice dell’esecuzione valutare se sussistano i presupposti per sospendere la singola procedura esecutiva.

Pubblicato il 05 September 2020 in Giurisprudenza Civile, Procedura Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
AREA 2 – COMMERCIALE CIVILE

Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 1239/2020 pubblicata il 01/09/2020

nella causa civile iscritta al n. /2018 del Ruolo Generale tra

XXX, in proprio ed in qualità di erede di YYY, titolare dell’impresa individuale “ZZZ”, nonché in qualità di legale rappresentante della Società “KKK s.r.l.”, rappresentato e difeso dall’avv., presso il cui studio in, ha eletto domicilio (comunicazioni all’indirizzo Pec);

– attore/opponente– e
JJJ s.r.l., in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall’avv., presso il cui studio in, ha eletto domicilio (comunicazioni all’indirizzo Pec:; Fax)

– convenuto /opposto-

nonché nei confronti di

HHH s.p.a., in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall’avv., presso il cui studio in ha eletto domicilio (comunicazioni all’indirizzo Pec:; Fax)

– convenuto /opposto-

QQQ s.r.l.., in persona del legale rappresentante p.t.; rappresentata e difesa dall’avv. presso il cui studio, ha eletto domicilio (comunicazioni all’indirizzo Pec:, ed al fax) convenuto/opposto

UUU, rappresentata e difesa dall’avv., presso il cui studio in ha eletto domicilio ( comunicazioni all’indirizzo Pec:); convenuta/opposta-
RRR, in persona del legale rappresentante p.t.; convenuta/opposta-contumace

VVV, ;
convenuto/opposto-contumace

LLL, in persona del suo legale rappresentante p.t.;

convenuto/opposto-contumace

Condominio DDD, in persona del suo legale rappresentante p.t.; convenuto/opposto-contumace

Inps, in persona del l.r.p.t. convenuto/opposto-contumace

EEE; convenuto/opposto-contumace

GGG; convenuto/opposto-contumace

OGGETTO: “opposizione agli atti esecutivi

CONCLUSIONI (precisate all’udienza del 3.6.2020, trattata con modalità cartolari ex art. 83, d.l. n. 18/2020):

Per tutte le parti costituite: come da note scritte di udienza del 3.6.2020 da considerarsi parte integrante della presente sentenza.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 14 luglio 2018, XXX introduceva giudizio di merito a seguito del rigetto – pronunciato dal Giudice dell’Esecuzione con ordinanza del 19 aprile 2018 – della fase cautelare dell’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. dal medesimo proposta con ricorso del 20 febbraio 2018, nell’ambito della procedura esecutiva n. /2012 R.G. Es. Imm.

Premetteva l’opponente che: in data 16 maggio 2017, il sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani emetteva provvedimento di sospensione dei termini delle procedure esecutive indicate nella relativa istanza ex art. 20, L. 44/1999 e s.m.i. “ovvero di 300 giorni dall’emissione del provvedimento, e quindi fino al 12/03/2018”; il suddetto provvedimento veniva trasmesso dalla segreteria del Pubblico Ministero alla cancelleria delle esecuzioni immobiliari del Tribunale di Trani in data 19 maggio 2017; il G.E. della procedura esecutiva immobiliare R.G. Es. /2012, con provvedimento del 23 maggio 2017, disponeva procedersi alla prosecuzione delle operazioni di vendita in quanto il provvedimento di sospensione in parola non conteneva “alcun riferimento alla proroga del beneficio già concesso, ma dispone la sospensione, essendo tuttavia la stessa già concessa e per il termine massimo di legge di trecento giorni”; in data 25 maggio 2017, l’opponente depositava presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani il provvedimento del Giudice dell’Esecuzione del 23 maggio 2017, al fine di “rendere edotto il PM che il G.E. aveva disatteso il Suo provvedimento, perché ritenuto proroga di beneficio già concesso ” ; in data 27 giugno 2017 la segreteria del Pubblico Ministero depositava nella procedura esecutiva immobiliare R.G. Es. /2012 l’istanza del XXX del 25 maggio 2017 con pedissequo provvedimento del Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani del 7 giugno 2017, con il quale si notiziava il G.E. che “non si trattava di proroga di benefici di cui all’art. 20 L. 44/99 riferito ai procedimenti penali n. 4853/14 mod 44 e n. 9853/2014 mod 44, ma di nuovo provvedimento datato 16.05.2017, emesso a seguito di nuovo procedimento penale n. 2527/2017 mod 44, nel quale il XXX risulta rivestire il ruolo di persona offesa per il reato di usura, avendo presentato altra denuncia-querela in data 28.04.2017 contro la *** SpA ed i suoi legali rappresentanti p.t., a seguito … di rilevata usura nel corso della causa civile RG /2010 del Tribunale di Trani (G.I. dott.)”; in data 30 giugno 2017, il G.E. “si limitava ad apporre solo Visto dell’istanza, senza nulla a provvedere”; in data 20 settembre 2017, il XXX, venuto a conoscenza dal professionista delegato, in sede di visita dell’immobile da parte di possibili acquirenti, della mancata sospensione della vendita, depositava formale istanza di sospensione dell’esecuzione; in data 26 settembre 2017, il XXX integrava la suddetta istanza depositando la sentenza emessa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 21854/2017, pubblicata il 20 settembre 2017, evidenziando che il Giudice dell’esecuzione non deve in alcun modo sindacare sul provvedimento adottato dal PM ex art. 20 L 44/99 di sospensione delle procedure esecutive a carico del ricorrente, ma deve esclusivamente limitarsi a ricevere il provvedimento di sospensione ed adottarlo; in data 3 ottobre 2017 il Giudice dell’Esecuzione rigettava la istanza di sospensione del 20 settembre 2017, come integrata in data 26 settembre 2017; con ricorso del 5 ottobre 2017 il XXX proponeva opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. avverso il suddetto provvedimento; in data 28 ottobre 2017, il Giudice dell’Esecuzione dichiarava inammissibile l’opposizione agli atti esecutivi poiché tardiva ed assegnava termine per l’introduzione del giudizio di merito; avverso la suddetta decisione il XXX introduceva il giudizio di merito, attualmente pendente innanzi al Tribunale di Trani, R.G. /2017; in data 1 febbraio 2018, il Giudice dell’Esecuzione emetteva decreto di trasferimento degli immobili pignorati in favore della signora UUU; il XXX proponeva nuovamente opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso il decreto di trasferimento “stante l’ordinanza di sospensione detta”; con ordinanza del 19 aprile 2018, oggetto della presente opposizione, il Giudice dell’Esecuzione, sul presupposto per cui “compete sempre al singolo giudice dell’esecuzione il compito di valutare se sussistano i presupposti per sospendere la singola procedura esecutiva, e la sospensione potrà essere legittimamente negata se il giudice dell’esecuzione riterrà che non sussistono i presupposti che rientrano nella sua diretta sfera di controllo (quali la non coincidenza tra il soggetto ammesso a fruire dei benefici e l’esecutato o, come nel caso di specie, l’aver fruito in passato della sospensione per la medesima causa cfr. Cass., sez. III, sent. 5.5.2016 n. 8956)” rigettava l’opposizione agli atti esecutivi in quanto “il debitore esecutato era stato destinatario in data 4.6.2013 ed in data 23.3.2015, di provvedimento di sospensione …, sicché avendo già fruito della sospensione per 300 giorni …, il provvedimento di sospensione del 16.5.2017 non può spiegare i suoi effetti nella procedura in epigrafe”;

Tutto quanto premesso, deduceva, quale unico motivo di impugnazione, il rilievo per cui la normativa sulla moratoria di cui all’art. 20, co. 4, L. 44/1999 non avrebbe limiti temporali ed avrebbe effetto su tutte le azioni esecutive, non mancando di evidenziare che in virtù di quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 21854 del 20 settembre 2017 il giudice dell’esecuzione non potrebbe sindacare in alcun modo il provvedimento di sospensione, dovendo limitarsi ad adottarlo, con la conseguenza che tutti gli atti della procedura esecutiva successivi al 16 maggio 2017 sarebbero nulli ed inefficaci.

Chiedeva, pertanto, testualmente: – “dichiarare valido ed efficace nei confronti della procedura esecutiva immobiliare RG es immob /2012 innanzi al Tribunale di Trani, il provvedimento di sospensione dei termini e di tutte le procedure esecutive mobiliari ed immobiliari ex art. 20 L. 44/99, così come modificato e aggiornato dalla Legge 7 gennaio 2012, n. 3 emesso dalla Procura della Repubblica di Trani in data 16 maggio 2017, emesso nell’ambito del nuovo procedimento penale iscritto al n. 2527/2017 mod 44 notizie di reato. 2) dichiarare valida, efficace e procedibile l’opposizione ex art 617 cpc proposta al provvedimento Decreto di Trasferimento emesso dal G.E. il 01/02/2018 n. 35/2018, 3) per l’effetto accogliere l’opposizione proposta ex art 617 cpc dal sig. XXX e dichiarare nullo ed inefficaci il Decreto di Trasferimento n. /2018 emesso il 01/02/2018 dal Giudice dell’Esecuzione in favore della signora UUU, nata a ed ivi residente a, codice Fiscale per gli immobili di cui al LOTTO 1 impugnato nell’ambito della procedura esecutiva immobiliare RG es immob /2012, ed di conseguenza ogni altro atto successivo connesso o conseguente, per quanto espresso in premessa del presente atto; Condannare i convenuti in solido al risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti dal sig. XXX, in seguito agli eventi esposti in premessa, nella misura che sarà accertata in corso di causa e in quella che sarà determinata, anche parzialmente, da codesta Giustizia, in via equitativa, nel suo prudente apprezzamento, ai sensi dell’art 1226 C.C:. 5) Condannare i convenuti al pagamento di tutte le spese, e competenze di avvocato, e del presente giudizio oltre rimborso forfettario ed oneri fiscali e previdenziali come per legge, da distrarsi direttamente in favore del costituito avvocato che si dichiara anticipatario”.

Con comparsa di costituzione dell’11.10.2018, si costituiva la convenuta QQQ s.r.l. che, preliminarmente, eccepiva il difetto di legittimazione attiva e/ o di interesse ad agire della società KKK srl nonché della impresa individuale “ZZZ”. Sul punto, invero, precisava che la procedura esecutiva R.G. Es. n. /2012, dalla quale scaturiva l’odierno procedimento, era stata intrapresa nei confronti del solo XXX (persona fisica), sulla base di un titolo esecutivo ottenuto nei confronti di quest’ultimo; cosicché residuava solo in capo a quest’ultimo l’interesse ad agire in giudizio. Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto, il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.

Con comparsa del 30.10.2018, si costituiva il convenuto JJJ s.r.l. (avv.) che, sulla base delle medesime considerazioni svolte dalla convenuta QQQ s.r.l., eccepiva il difetto di legittimazione attiva della KKK s.r.l. Ancora, premessa la inammissibilità della domanda volta ad ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall’opponente, in quanto non interposta in sede esecutiva, chiedeva il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto, il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.

Con comparsa di costituzione dell’8.11.2018, si costituiva la convenuta HHH s.p.a. che, rilevato il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo quest’ultima semplice mutuante della aggiudicataria del lotto venduto nella procedura esecutiva, chiedeva il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto, il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.

Con comparsa di costituzione del 20.11.2018, si costituiva la convenuta UUU, aggiudicataria del lotto venduto che, preliminarmente, chiedeva il rigetto della domanda sul presupposto della inopponibilità all’aggiudicatario del bene delle circostanze e delle vicende che riguardino la procedura espropriativa. Nel merito, eccepita la infondatezza sia in fatto che in diritto della domanda, ne chiedeva il rigetto con conferma della validità e dell’efficacia del Decreto di Trasferimento Trasferimento n. /2018, emesso dal Giudice dell’Esecuzione, dott.ssa; il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.

Nessun altro si costituiva.

***
All’udienza di prima comparizione del 21.11.2018, verificata la regolarità del contraddittorio ed assegnati su richiesta i termini di cui all’art. 183, comma 6, c.p.c., si rinviava all’udienza del 22.5.2019 per i provvedimenti di cui all’art. 184 c.p.c.. Di seguito, all’udienza indicata, in assenza di autonome richieste istruttorie, si rinviava per la precisazione delle conclusioni all’udienza del 3.6.2020.

A tale udienza, trattata con modalità cartolari ai sensi dell’art. 83, d.l. n. 18/2020, i procuratori delle parti precisavano le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.

Il giudice istruttore, concessi i termini di cui all’art. 190 c.p.c., si riservava per la decisione Diritto.

Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di RRR, in persona del legale rappresentante p.t., VVV, LLL, in persona del legale rappresentante p.t., Condominio DDD, in persona del legale rappresentante p.t., Inps, in persona del l.r.p.t., EEE e GGG, avuto riguardo alla mancata costituzione in giudizio nonostante la regolarità delle notifiche nei loro confronti.

Sempre in via preliminare, occorre inoltre dichiarare il difetto di legittimazione attiva della KKK s.r.l., nonché della impresa individuale “ZZZ”, in rappresentanza delle quali il XXX ha interposto l’odierno procedimento.

Ed invero, precisato che l’odierno procedimento costituisce il merito della fase cautelare dell’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., interposta dal XXX con ricorso del 20 febbraio 2018, nell’ambito della procedura esecutiva n. /2012 R.G. Es. Imm, emerge dagli atti di causa che la citata procedura è stata intrapresa nei confronti del solo XXX (persona fisica), sulla base di un titolo esecutivo ottenuto nei confronti di quest’ultimo (Cfr. atto di pignoramento del 19.11.2012).

Ora, premesso che l’opposizione agli atti ex art. 617 c.p.c. si sostanzia in un gravame volto a far valere l’invalidità o anche l’inopportunità degli atti esecutivi, è evidente che legittimato ad agire sarà chiunque abbia un interesse giuridicamente apprezzabile a che il processo esecutivo si svolga correttamente.

Cosicché, laddove si contesti, come nel caso di specie, la regolarità formale di un atto della procedura o si intenda far valere la nullità della notificazione di detti atti, vi è che la legittimazione a proporre opposizione ex art. 617 c.p.c. rimarrà circoscritta in capo al solo debitore esecutato.

Ciò posto, venendo al merito della questione per cui è causa, ritiene il Tribunale che la domanda sia infondata e debba conseguentemente essere disattesa, senza che in relazione ad essa si renda necessario procedere alla delibazione della ammissibilità della spiegata opposizione nei confronti di HHH s.p.a. e dell’aggiudicataria del lotto venduto UUU.

Come noto, ai sensi della legge n. 44/1999, presupposto per l’adozione di un provvedimento di sospensione dell’esecuzione è l’emissione di un provvedimento favorevole da parte del P.M. titolare delle indagini in materia di usura o di estorsione. Ciò nondiomeno, osserva il Tribunale, detto provvedimento favorevole non determina ipso iure la sospensione della singola procedura esecutiva, essendo all’uopo necessaria la proposizione di una istanza da parte dell’interessato e l’adozione di un provvedimento da parte del g.e. di ciascuna procedura esecutiva pendente, come è avvenuto nel caso di specie.

In tale direzione, peraltro, in ossequio all’insegnamento della giurispridenza di legittimità, compete sempre al singolo g.e. il compito di valutare se sussistano i presupposti per sospendere la singola procedura esecutiva e la sospensione potrà essere legittimamente negata se il g.e. riterrà che non sussistano i presupposti che rientrano nella sua diretta sfera di controllo quali, ad esempio, l’aver già fruito in passato della sospensione per la medesima causa (Cfr. Cass. Civ. n. 8956/2016).

Tale principio, come noto, è stato ribadito anche in un altro arresto della Suprema Corte che, dopo aver asserito che “il Giudice dell’esecuzione, quando gli viene trasmesso il provvedimento del Pubblico Ministero che, sulla base dell’elenco fornito dal prefetto, dispone la “sospensione dei termini” di una procedura esecutiva a carico del soggetto che ha chiesto l’elargizione di cui alla legge n. 44 del 1999, non può sindacare né la valutazione con cui il Pubblico Ministero nell’ambito delle indagini di sua competenza ha ritenuto sussistente il verificarsi del presupposto della provvidenza sospensiva, né la valutazione conseguente della idoneità della procedura esecutiva ad incidere sull’efficacia dell’elargizione richiesta dall’interessato” ha poi precisato che “il giudice dell’esecuzione ha certamente il potere di accertare se tale fattispecie si sia verificata e, quindi, gli compete di individuare se ciò che li è pervenuto è innanzitutto identificabile come provvedimento riconducibile alla fattispecie di cui al comma 7 ed al comma 7-bis dell’art. 20 citato….. In secondo luogo, …. Certamente rientra nei poteri di controllo del giudice dell’esecuzione l’accertamento che il provvedimento riguarda uno o più processi esecutivi pendenti dinanzi al suo ufficio….Rientra ancora certamente nei poteri di apprezzamento del giudice dell’esecuzione il rilevare che l’assunto del pubblico ministero, circa la pendenza di un processo esecutivo a carico del beneficiario presso il suo ufficio, è errato, o perché non esiste un processo esecutivo a carico del beneficiario o perché esso è cessato, o anche perché il beneficiario non vi è coinvolto come soggetto esecutato,…. Ed è superfluo aggiungere che compete del pari al giudice dell’esecuzione verificare che nel processo esecutivo pendente dinanzi a lui è in corso o deve iniziare a decorrere un termine in ordine al quale il provvedimento di sospensione possa dispiegare i suoi effetti”.

Ebbene, poiché l’ammissione al beneficio della sospensione delle procedure esecutive – correlato al tempo necessario per ottenere la messa a disposizione delle somme necessarie per estinguere i debiti – si può ottenere per un massimo di 300 giorni ( rectius: due anni in virtù della novella di cui all’art. 38 bis del d.l. 4 ottobre 2018 n. 113, convertito in legge 1 dicembre 2018 n. 132, inapplicabile ratione temporis al caso di specie), e poiché risulta che il XXX è stato destinatario in data 4.6.2013 e in data 23.3.2015 di un provvedimento di sospensione ex l. n. 44/1999, ne consegue che nel caso di specie non è dato ravvisare i presupposti per disporre la sospensione della procedura.

Alla luce delle considerazioni svolte, ritiene il Tribunale che la domanda sia infondata e vada rigettata.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica – in persona del Giudice – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. /2018 del Ruolo Generale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

1. dichiara la contumacia di RRR, in persona del legale rappresentante p.t., VVV, LLL, in persona del legale rappresentante p.t., Condominio DDD, in persona del legale rappresentante p.t., ***, in persona del l.r.p.t., EEE e GGG;

2. dichiara il difetto di legittimazione attiva della società KKK s.r.l., nonché della impresa individuale “ZZZ”, in rappresentanza delle quali XXX ha interposto l’odierno procedimento;

3. rigetta la domanda proposta da XXX con atto di citazione notificato in in data 14 luglio 2018 e, per l’effetto, conferma il provvedimento del Giudice dell’esecuzione depositato il 20.03.2018;

4. conferma la validità e l’efficacia del Decreto di Trasferimento Trasferimento n. /2018, emesso dal Giudice dell’Esecuzione, Dott.ssa e autorizza il Professionista Delegato alle operazioni di vendita a procedere con la trascrizione e la voltura dello stesso;

3. dichiara tenuto e condanna XXX, al pagamento delle competenze del presente grado di giudizio che, in relazione al valore per scaglioni della controversia, si liquidano in favore delle parti costituite in € 2.767,00 ciascuna cui aggiungere il rimborso forfettario del 15% come per legge, oltre accessori di legge se ed in quanto dovuti.

Dichiara esecutiva ex lege la sentenza.

Così deciso in Trani, 1.9.2020

Il Giudice

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