CORTE D’APPELLO DI VENEZIA SEZIONE QUARTA CIVILE
n. 131/ 2025 R.G.
La Corte d’Appello in persona dei magistrati Dott. NOME COGNOME Presidente Dott. NOME COGNOME Consigliere Dott. NOME COGNOME Consigliere istr.
nella causa di secondo grado n. 131/2024 R.G. promossa da PARTI APPELLANTI contro PARTI APPELLATE lette le richieste delle parti, scaduto il termine del 5 marzo 2025 per il deposito di note scritte in sostituzione dell’udienza, ha emesso la seguente
ORDINANZA N._R.G._00000131-1_2025 DEL_06_03_2025 PUBBLICATA_IL_06_03_2025
premesso che il giudizio di primo grado ha riguardato un sinistro stradale accaduto il 26 luglio 2019 fra un velocipede di proprietà di condotto dal figlio minore e con passeggera la minore e un autocarro Ford Transit di proprietà di condotto da e assicurato con premesso che con la sentenza non definitiva del Tribunale di Belluno 4.10.2023, n. 346 a) la domanda di risarcimento del danno proposta dai in proprio e quali genitori della figlia minore contro è stata rigettata e gli attori sono stati condannati al pagamento delle spese di lite e delle CTU ricostruttiva; b) è stata accertata la responsabilità solidale ex art. 2048 c.c. dei genitori di e il concorso del fatto colposo della danneggiata nella misura del 50% e la causa è stata rimessa in istruttoria “… ai fini della decisione sulle ulteriore domanda proposte dagli attori nei confronti di ”.
Il Tribunale ha valorizzato la CTU, secondo cui il velocipede si era immesso su una strada provinciale omettendo di arrestarsi al segnale di STOP e allargando la curva fino a invadere la corsia di pertinenza dell’autocarro.
Il conducente dell’autocarro, che procedeva nel rispetto dei limiti di velocità, aveva deviato a destra nell’inutile tentativo di evitare la collisione.
era salita in posizione eretta sulla bicicletta condotta dal coetaneo in appoggio su poggiapiedi impropriamente utilizzati nonostante la strada fosse in discesa, con inevitabile difficoltà di controllo della bicicletta;
premesso che con la sentenza definitiva 19.6.2024 n. 244 il Tribunale di Belluno ha condannato al risarcimento del danno non patrimoniale in favore di liquidato nella somma di euro 211.048,38 e dei danni patrimoniali e non patrimoniali dei genitori della liquidati nella somma complessiva di euro 15.159,14 (euro 7.500,00 X 2 per danno non patrimoniale + euro 159,14 per spese mediche) nonché al pagamento delle spese di lite e della CTU medico legale.
Il Tribunale non ha riconosciuto il danno da lucro cessante di in quanto la danneggiata, completati gli studi, aveva intrapreso il lavoro di parrucchiera, confacente al suo profilo professionale.
Il CTU si era limitato a evidenziare la possibilità di un’incidenza negativa dell’invalidità nel lungo periodo sotto il profilo di un maggiore affaticamento nello svolgimento del lavoro;
premesso che i motivi di appello di attengono a) alle erronee conclusioni della CTU per la sussistenza una concorrente colposa condotta del conducente dell’autocarro per l’eccessiva velocità (circa 90 km/h);
b) alla mancanza di prova dell’incidenza causale della condotta colposa attribuita a c) al mancato riconoscimento del danno da lucro cessante di nonostante la gravità dell’invalidità biologica (46%) sia destinata a incidere sull’attività di parrucchiera (la danneggiata dovrà spesso sedersi, fare lunghe pause per riposarsi e avere orari ridotti);
premesso che gli appellanti deducono che dall’esecuzione del capo sulle spese di lite della sentenza non definitiva, rispetto alla quale avevano formulato riserva di appello, può derivare loro un grave danno in quanto è pendente una procedura immobiliare riguardante la casa di abitazione e due pignoramenti presso terzi;
rilevato che la sospensiva va concessa ai sensi dell’art. 283 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022, se prima facie l’impugnazione appare manifestamente fondata oppure, alternativamente, se il richiedente sia minacciato da un pregiudizio derivante dall’esecuzione grave e irreparabile.
Manifesta fondatezza equivale ad alta probabilità di riforma.
Il rischio di un pregiudizio non deve essere semplicemente grave ma anche irreparabile.
Il pericolo d’insolvenza può riguardare sia la parte destinata a subire l’esecuzione sia la parte che può procedere all’esecuzione;
rilevato, che in presenza di cumulo nello stesso processo di domande nei confronti di soggetti diversi, qualora il giudice si pronunci sul merito di una domanda avanzata verso una parte e, adottando un provvedimento di separazione, dichiari la necessità di ulteriore istruzione in relazione alla pretesa rivolta verso l’altra, la sentenza assume il carattere di pronuncia definitiva nei confronti del primo soggetto e, come tale, è impugnabile da quest’ultimo solo in via immediata e sottratta alla riserva di impugnazione possa considerarsi come statuizione di una decisione non definitiva quella in ordine alle spese processuali liquidate in favore della e di con la sentenza del Tribunale di Belluno 4.10.2023, n. 346. ;
rilevato che sussistono le condizioni per condannare la parte che ha presentato un’istanza manifestamente infondata al pagamento di una pena pecuniaria, che viene determinata in via equitativa come da dispositivo;
visti gli artt. 127 ter, 283 e 351 c.p.c., rigetta la richiesta di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza del Tribunale di Belluno 4.10.2023, n. 346 e condanna al pagamento della pena pecuniaria di euro 500,00.
Venezia, 6 marzo 2025 la Presidente dott. NOME COGNOME
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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