Ove con contratto aziendale si sia convenuta la possibilità di stipulare (con lavoratori a tempo indeterminato dipendenti da altro lavoratore) contratti a termine per prestazioni nei giorni di sabato e domenica, il disporre che i lavoratori, concretamente assunti con tali contratti, lavorino in altro giorno ed al fine di sostituire i lavoratori in sciopero, è […]
Ove con contratto aziendale si sia convenuta la possibilità di stipulare (con lavoratori a tempo indeterminato dipendenti da altro lavoratore) contratti a termine per prestazioni nei giorni di sabato e domenica, il disporre che i lavoratori, concretamente assunti con tali contratti, lavorino in altro giorno ed al fine di sostituire i lavoratori in sciopero, è comportamento lesivo del diritto di sciopero. Nel caso di specie, la società aveva sostituito i dipendenti aderenti allo sciopero, con prestazioni supplementari di lavoratori studenti in regime di contratto a tempo determinato e parziale, le cui prestazioni, come convenuto in sede di contrattazione aziendale, dovevano, invece, essere rese nei giorni di sabato e domenica. La Suprema Corte ha osservato che il lavoratore può contingentemente limitare o impedire la produzione dell’imprenditore; non può ledere la potenzialità produttiva dell’impresa, quale attività diretta alla produzione. Ciò esige che la sua antitesi si attui in uno spazio di legittimità. Egualmente è a dirsi per il datore di lavoro. Questi conserva il diritto di continuare a svolgere la propria attività aziendale; la continuazione resta tuttavia legittima nella misura in cui si svolga nei limiti normativamente previsti. Nell’ambito di questo svolgimento, la legittimità del pur contingente affidamento delle mansioni proprie dei dipendenti assenti per sciopero a persone esterne all’azienda è generalmente negata dalla giurisprudenza. Legittimo è, in sé considerato, l’affidamento di tali mansioni ai dipendenti che non hanno partecipato allo sciopero. Lo spostamento del lavoratore a mansioni equivalenti (quali quelle svolte dal lavoratore in sciopero), effettuato per esigenze aziendali, è diritto tutelato dall’art. 2103 c.c., nelle condizioni ivi previste, e l’esercizio, da parte del datore, di questo diritto, non può costituire di per sé un comportamento lesivo del diritto di sciopero. Diversamente sarebbe invero a dirsi, ove lo spostamento fosse effettuato alla sola finalità di ostacolare o vanificare l’attività sindacale (la prova di tale finalità sarebbe a carico di colui che la invoca). Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza n. 10624 del 9 maggio 2006
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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