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Codice Penale

Sottoscrizione falsa su avviso di ricevimento e notifica

La sentenza conferma che la notifica di un atto tramite raccomandata con avviso di ricevimento si considera validamente effettuata anche se la sottoscrizione sull’avviso di ricevimento è falsa, purché l’atto sia stato consegnato all’indirizzo del destinatario. La Corte ha applicato la disciplina del servizio postale ordinario, che non richiede la verifica dell’identità del ricevente.

Pubblicato il 24 September 2024 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA – seconda sezione civile specializzata in materia di impresa – In persona dei signori magistrati:
Dr.ssa NOME COGNOME Dr.
NOME COGNOME Consigliere rel.
Dr.ssa NOME COGNOME Ha emesso, all’esito della camera di consiglio del 16.7.2024, la seguente

SENTENZA N._5605_2024_- N._R.G._00003240_2019 DEL_03_09_2024 PUBBLICATA_IL_10_09_2024

Nella causa iscritta al numero 3240/19 di Ruolo Generale degli affari contenziosi, assunta a decisione sulle conclusioni scritte delle parti per la udienza del 5.3.2024.
RAGIONE_SOCIALE , in persona del l.r. p.t. ,( CF.), elett.te dom.ta in Roma alla INDIRIZZO c/o gli Uffici della Avvocatura Generale dello Stato da cui è rappresentata e difesa ope legis APPELLANTE – , CF , rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME ) ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto procuratore in Roma alla INDIRIZZO come da procura apposta a margine dell’originale dell’atto di citazione nel giudizio incardinato innanzi al Tribunale di Roma RG 58864/2014, con indicazione, per tutte le comunicazioni e notifiche, del seguente recapito PEC: (da intendersi anche quale “domicilio telematico”).
– APPELLATO – Con l’intervento del P.G.

Oggetto: Appello avverso la sentenza n.6072/19 del Tribunale di Roma.

Conclusioni:
come da note scritte.

MOTIVAZIONE

La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.
C.F. C.F. atto di citazione ritualmente notificato, la ha impugnato la sentenza n. 6072/19 con cui il Tribunale di Roma, pronunciando sulla querela di falso proposta da , ha così statuito:
“In accoglimento della querela di falso proposta da , accerta e dichiara la falsità e non attribuibilità, alla mano dell’attore (destinatario della notificazione dell’avviso di accertamento n. RCH010202027/2009), della sottoscrizione visibile sull’avviso di ricevimento della raccomandata postale n. NUMERO_DOCUMENTO;
visti gli artt. 226 c.p.c., 537 c.p.p.
, ordina la cancellazione dell’avviso di ricevimento sopra indicato, e a tal scopo manda alla Cancelleria affinchè, in esito al passaggio in giudicato della presente sentenza, disponga l’annotazione del dispositivo in calce all’originale del documento impugnato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 675 comma 2 c.p.p. ;
condanna parte convenuta a rifondere, alla parte attrice, le spese di lite, che liquida in € 3.972,00 per compensi tariffari (valore indeterminabile, complessità bassa), oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
pone definitivamente a carico della parte convenuta le spese di ctu.
come separatamente liquidate”.

A sostegno del gravame l’appellante ha posto la erronea valutazione della natura della raccomandata di avviso ex art. 140 c.p.c. e del concetto di destinatario e consegnatario, in relazione agli artt. 32 e 39 del D.M. 9 aprile 2001, nonché la erroneità ed illogicità delle conseguenze in ordine alla falsità documentale e la irrilevanza della non riconducibilità della sottoscrizione al destinatario.

In particolare, la circostanza che la sottoscrizione apposta sull’avviso di ricevimento della raccomandata impugnata di falso non fosse riconducibile al non sarebbe idonea all’accoglimento della querela di falso, dovendo nella fattispecie in esame trovare applicazione la disciplina in tema di raccomandata postale ordinaria di cui all’art. 39 del D.M. 9.4.2001, per cui l’ufficiale postale non era certamente tenuto ad effettuare il preventivo accertamento in ordine alla legittimazione del soggetto che ebbe a ricevere la detta raccomandata. , alcuna falsità si sarebbe verificata per la semplice ragione che non vi era alcuna attestazione da parte dell’ufficiale postale in base alla quale la detta racc. sarebbe stata effettivamente consegnata al reale destinatario nella persona dell’attore.

Sulla base di detta argomentazione ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni:

“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis, in riforma della sentenza impugnata:
accogliere il presente appello e, per l’effetto, dichiarare inammissibile o comunque rigettare la querela di falso proposta dal Sig. , siccome infondata in fatto e diritto.

Condannare l’appellato al pagamento di spese ed onorari del doppio grado del giudizio, nonché delle spese di ctu”.

Si è costituito il il quale, nel contestare l’avverso gravame, ha concluso per il suo rigetto, in quanto infondato in fatto e diritto e con vittoria delle spese e competenze del grado.

Anche il P.M. ha concluso per il rigetto dell’appello.

Alla udienza a trattazione scritta del 5.3.2024, sulle conclusioni delle parti, la Corte ha riservato la decisione previa concessione dei termini ex artt. 190 e 352 c.p.c. Non vi sono dubbi sul fatto che la sottoscrizione del apposta sulla ricevuta di ricevimento della raccomandata spedita ex art. 140 c.p.c. dal messo speciale dell’Ufficio delle Entrate in sede di accertamento, a cui avevano successivamente fatto seguito l’avviso di pagamento (anche questo non ricevuto a detta dell’attore) e l’intimazione di pagamento realmente ricevuto, sia falsa, essendo rimasta la falsità accertata dal ctu. nominato in primo grado.

Ciò premesso, la fattispecie in oggetto è stata in realtà dibattuta in giurisprudenza ed è stata affrontata anche da questa Corte ma, ancor più di recente dalla S.C. la quale, nel premettere come secondo il consolidato orientamento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890/82 , integrando una forma “semplificata” di notificazione caratterizzata dalla assenza della relazione di notificazione, la quale si giustifica funzione svolta dall’agente di riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato, ha evidenziato come “il D.P.R. n. 655 del 1982, art. 8, prescrive che l’agente postale, il quale consegna il plico con avviso di ricevimento, fa firmare quest’ultimo al destinatario o al consegnatario. In ordine alla consegna del plico, l’operatore postale segue l’ordine previsto dall’art. 39 del D.M. comunicazioni 9 aprile 2001 il quale prevede che sono abilitati a ricevere gli inviti di posta presso il domicilio del destinatario anche i componenti del nucleo familiare, i conviventi ed i collaboratori familiari dello stesso e, se vi è servizio di portierato, il portiere.

Il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 comma 3, inoltre, stabilisce che quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all’ufficio o all’azienda, non è richiesta la sottoscrizione dell’originale da parte del consegnatario.

Ha quindi concluso che “nel caso di specie, essendo la notifica della cartella eseguita con le modalità semplificate dell’art. 26 e, quindi, secondo la disciplina concernente il servizio postale ordinario, essa deve considerarsi ritualmente effettuata essendo stato il plico consegnato all’indirizzo di residenza del destinatario, sicchè è irrilevante la circostanza, sostenuta dal contribuente, di non aver sottoscritto l’avviso di ricevimento della raccomandata con cui gli è stata notificata la cartella.

Analogamente, non rileva la presentazione della querela di falso finalizzata a contestare l’autografia della sottoscrizione apposta sull’avviso di ricevimento della raccomandata in quanto, ai fini della validità della notifica, è sufficiente che il plico sia stato consegnato al domicilio del destinatario e che il relativo avviso di ricevimento sia sottoscritto dalla persona rinvenuta dall’ufficiale postale, non essedo necessario che da esso risulti la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario” (Cass. Sez. 5 n. 19795/17 e Ord. N. 29539 del 24.12.2020; Corte Appello di Roma sez. 1^ 8.1.2016 n. 93).

Nel caso di specie, peraltro, non è stato neanche minimamente contestato che l’avviso sia stato effettivamente recapitato presso il domicilio del , essendosi questi limitato a disconoscere la firma apposta non corrispondente alla sua presentando la querela di falso e adducendo di non aver ricevuto la raccomandata per quanto consegnata presso il suo domicilio.
le suesposte ragioni, il gravame va accolto con la conseguente riforma della sentenza impugnata.

Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

p.q.m.

La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull’appello avverso la sentenza n. 6072/19 del Tribunale di Roma proposto dalla , così provvede:

respinge la querela di falso proposta da condanna alla rifusione in favore della appellante, delle spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio che liquida, quanto, al primo, come da sentenza appellata e, quanto al presente grado, in € 4.500,00 per competenze, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge se dovuti, ponendo a carico del medesimo le spese della ctu.
espletata.

Così deciso in Roma, lì 16.7.2024 Presidente Dott.ssa NOME COGNOME Il Consigliere est.
NOME
NOME COGNOME

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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